Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2002, n. 3334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3334 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
ITALIANA3334 02 L POR LO ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PAGAMENTO ONORARI PROFESSIONALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 8467/00 Cron. 7714 Consigliere Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Rep. 863 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere - Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud. 21/11/01 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA D'ERCHIA MARIO, ps FLAMINIO 46, presso lo studio LUNGOTEVERE dall'avvocatodell'avvocato GIANMARCO GREZ, difeso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE FRANCESCO BLASI, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio - ricorrente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 1.55 contro 7 MAR 2002 IL CANCELLIERE COMUNE MASSAFRA, in persone dil sindaco pit. intimato €1,55 L3000 CANCELLERIA avverso la sentenza n. 131/99 della Corte d'Appello di distaccata di TARANTO, depositata il LECCE Sez. 2001 09/03/99; DG728328 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1557 -1- udienza del 21/11/01 dal Consigliere. Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo del ricorso, assorbito il 2° -2- -1- RICORSO N.8467/2000 D'ERCHIA-COMUNE DI MASSAFRA. PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONISTA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con ricorso depositato il 5 dicembre 1991 l'ing. IO D'CH, premesso che con delibera vistata dall'organo di controllo il Comune di Massafra aveva affidato, a lui e ad altri due professionisti, la redazione del piano di Recupero Piccoli proprietari, per il compenso previsto nell'apposita convenzione;
che ultimato il lavoro il 9 febbraio 1991 e sollecitato il pagamento dell'onorario, aveva incassato solo un acconto di dodici milioni e non la somma residua di L. 77.160.295,ivi compresa quella di L.
4.900.000 per rimborso sulle fatture anticipate, chiedeva al Presidente del Tribunale di Taranto di emettere decreto ingiuntivo in proprio favore e in danno della citata Amministrazione Comunale, per la somma у e le causali suindicate. н Al provvedimento monitorio, concesso il 7 dicembre 1991, si о opponeva l'intimato ente territoriale, che con atto notificato il 2 gennaio 1992 conveniva il ricorrente in giudizio dinanzi al medesimo Tribunale per sentir revocare e comunque dichiarare priva di effetti l'ingiunzione opposta. Deduceva infatti di aver conferito l'incarico al D'CH (e agli altri ingegneri) in virtù del preventivo di spesa che avevano formulato in quaranta milioni, somma che la convenzione richiamata dall'attore prevedeva doversi pagare al 60% al deposito dell'elaborato (come era stato fatto) e al residuo 40% dopo l'approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale. Non essendo tale approvazione ancora intervenuta, tale residua quota non era esigibile. Costituitosi, il D'CH chiedeva il rigetto dell'opposizione, instando per la declaratoria di provvisoria esecutività della ingiunzione. ilAccolta tale istanza e completata l'istruttoria Tribunale, con sentenza 14 luglio-18 settembre 1997, ritenuta fondata l'opposizione, revocava il decreto ritenendo -2- improponibile la domanda attorea e condannava il D'CH alle spese di lite. Proposto gravame dal soccombente la Corte d'appello di Lecce- sezione Distaccata di Taranto, revocava il decreto ingiuntivo, accoglieva per quanto di ragione la domanda proposta dal D'CH condannando il Comune di Massafra al pagamento in suo favore della somma di L. 41.496.177 oltre accessori ed interessi e compensava per un terzo le spese dell'intero giudizio, ponendo i residui due terzi а carico dell'appellato Comune. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione IO D'CH sulla base di tre motivi. Non ha spiegato attività difensiva in questa sede l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntsamente stante la loro stretta connessione, si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 1183,1353,1355,1362,1363 e 1366 cc, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. La Corte del merito, pur riconoscendo la mancata contestazione del credito totale dell'attuale ricorrente pari a L.89.160.295, aveva ritenuto il suo pagamento per intero della rinviato dall'art.12 convenzione sottoscritta il 26.11.86, regolatrice rapporto "inter partes , del all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del progetto redatto considerando pertanto tale clausola una "condizione" con efficacia sospensiva dell'esigibilità del 40% residuo dell'intero compenso dovuto al professionista dal Comune di Massafra, senza assolutamente motivare un tale convincimento e neppur menzionando l'opposta tesi di esso D'CH che a quella clausola aveva dato il significato di mero termine di adempimento. Con tale erronea qualificazione la Corte territoriale , oltre ai canoni di ermeneutica contrattuale, aveva comunque violato -3- l'art. 1355 cc considerando valida una condizione che avendo chiaramente i caratteri della condizione meramente potestativa, doveva considerarsi nulla in quanto il pagamento del 40% residuo del compenso sarebbe stato subordinato al mero arbitrio del debitore, essendo il Consiglio Comunake l'unico organo in grado di avviare la procedura per l'approvazione del piano. Il ricorso è fondato per le ragioni che qui di seguito vanno ad esporsi. Nel ritenere fondato il motivo sub n.3 dell'opposizione del Comune di Massafra all'ingiunzione di pagamento, considerando pertanto tale Ente debitore nei confronti del professionista soltanto del 60% della somma da questi richiesta con il procedimento monitorio, ha testualmente affermato la Corte pugliese: "Se infatti non è contestato che il credito totale di IO D'CH, inclusa la voce "rimborsi in fatture", è di L.89.160.295, indicato nel decreto, tuttavia il suo pagamento rinviato dall'art. 12 della più volte è per l'intero da parte del all'approvazione menzionata convenzione redatto, e tale Consiglio Comunale del progetto questi provato dall'attore, non ha condizione, accettata essersi realizzata". Ritiene il Collegio che con tali affermazioni, apodittiche e del tutto generiche, impeditive della verifica dell'esattezza dell'”iter” logico della sua decisione, il giudice del gravame di merito abbia reso una sentenza del tutto priva di concreta motivazione, essendo questa solo "apparente”. Infatti, per assolvere l'obbligo della motivazione, la cui è correlata in concreto ai motivi estensione dell'impugnazone, il giudice d'appello deve dimostrare di aver esaminato le censure che investono la sentenza impugnata e di averle ritenute infondate per ragioni specificamented indicate dopo averle sottoposte a vaglio critico a norma dell'art. 132 cpc (v. ex plurimis sentenze n.4151/86,4382/88 di questa Corte). -4- Nulla di tutto questo si rinviene nella gravata sentenza nonostante che nell'atto del gravame di merito chiaramente fosse stata dedotta dal D'CH, a confutazione della opposta tesi del Comune di Massafra, la piena esigibilità dell'intero credito da lui vantato non contenendo la clausola di cui all'art. 12 della convenzione alcuna condizione sospensiva, ma limitandosi essa a stabilire i tempi del pagamento del compenso. La gravata sentenza va pertanto cassata con rinvio della us causa, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'appello A di Lecce che riparerà al dedotto vizio motivazionale in alla qualificazione dellaordine clausola in discorso, provvedendo altresì sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce. Roma 21 novembre 2001. - репти e AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data serie 4 Manta est. (PPO) мертв Th al n. versate €. 149.77 20/77 NT (euro F. 1087 120 129.11 A LECT 20,66 CANCELLIERE C1 21. 149,77 Valexia Neri 07 MAR 2002