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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
TR CE, Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 79/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
I.c.a. - Imposte NA FI - Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 269/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 1
e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41 - 13894357 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- sull'appello n. 84/2025 depositato il 17/01/2025 proposto da
I.c.a. - Imposte NA FI - Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 273/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 1
e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22 - 13643833 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- sull'appello n. 89/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
I.c.a. - Imposte NA FI - Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 274/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 1
e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13812304 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
I.C.A. S.p.A., con atti di appello e successive memorie illustrative depositate in data 08.01.2026, ha articolato i seguenti motivi di gravame:
1. Erronea qualificazione delle frecce direzionali come mera segnaletica di indicazione e non come mezzi pubblicitari. L'appellante richiama precedenti conformi di questa Corte (sentenze nn. 123/2025,
531-534/2023) e sostiene che le frecce, anche se indicano un servizio di pubblica utilità, promuovono l'immagine e l'attività di Resistente_1., integrando il presupposto del CUP ai sensi dell'art. 1, commi 816 ss., L. 160/2019 e dei regolamenti comunali.
2. Erronea applicazione dell'esenzione di cui all'art. 1, comma 833, L. 160/2019 per le insegne di esercizio. L'appellante contesta il calcolo della superficie per singola sede, affermando che i regolamenti comunali prevedono l'arrotondamento per eccesso di ciascuna insegna e la successiva somma delle superfici arrotondate, con superamento del limite di 5 mq.
3. Errata assimilazione delle scritte e della segnaletica Postamat ad avvisi al pubblico privi di valenza pubblicitaria. Anche tali mezzi, secondo l'appellante, promuovono i servizi finanziari e commerciali di
Resistente_1.
4. Violazione del principio di solidarietà passiva e richiamo a consolidata giurisprudenza di merito favorevole alla tassazione di analoghi mezzi esposti da Resistente_1. L'appellante ha concluso chiedendo la riforma integrale delle sentenze impugnate, la conferma degli avvisi di accertamento e la condanna di Resistente_1. alle spese di entrambi i gradi.
Resistente_1. si è costituita chiedendo il rigetto degli appelli, confermando la correttezza delle sentenze di primo grado e richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione (in particolare ord. n.
1169/2019) nonché la natura essenziale del servizio postale e la funzione meramente informativa dei mezzi contestati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I tre procedimenti, promossi da I.C.A. S.p.A. – concessionaria della riscossione del Canone Unico
Patrimoniale per i Comuni di Luogo_1, Luogo_2 e Luogo_3 –
contro
Resistente_1., hanno ad oggetto l'impugnazione di distinti avvisi di accertamento esecutivi emessi per omesso, tardivo o parziale versamento del CUP relativo agli anni 2021 (Comune di Luogo_1) e 2022 (Comuni di Luogo_2 e Luogo_3).
Gli avvisi contestano a Resistente_1. la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso: – frecce direzionali stradali recanti la dicitura “Resistente_1” o analoghe indicazioni;
– insegne di esercizio (targhe, vetrofanie, cassonetti luminosi); – scritte e segnaletica presso gli sportelli automatici Postamat.
Gli importi accertati variano da un minimo di € 20,00 a un massimo di € 374,00 per ciascun avviso, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica. Resistente_1. ha impugnato gli avvisi in primo grado deducendo il difetto del presupposto impositivo, sostenendo che le frecce direzionali e le insegne svolgono mera funzione indicativa di un servizio pubblico essenziale e che le superfici delle insegne di esercizio, calcolate per singola filiale, non superano il limite di esenzione di 5 mq previsto dall'art. 1, comma 833, L. 160/2019.
I.C.A. S.p.A. si è costituita in tutti i giudizi resistendo ai ricorsi, affermando la natura pubblicitaria dei mezzi esposti e la corretta applicazione dei regolamenti comunali, che prevedono criteri di arrotondamento e cumulabilità delle superfici tali da superare il limite di esenzione.
Con distinte sentenze nn. 273/2024, 269/2024 e 274/2024, depositate il 21.05.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza ha accolto i ricorsi di Resistente_1., annullando gli avvisi di accertamento e compensando le spese di lite.
Avverso tali sentenze I.C.A. S.p.A. ha proposto distinti appelli, successivamente riuniti da questa Corte per identità di questioni di diritto e sostanziale analogia dei fatti.
ESITO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
In primo grado Resistente_1. ha chiesto l'annullamento degli avvisi di accertamento e la condanna del concessionario alle spese di lite.
I.C.A. S.p.A. ha chiesto il rigetto dei ricorsi, la conferma degli avvisi e la condanna della ricorrente alle spese.
La Corte di Vicenza, con le sentenze indicate, ha accolto i ricorsi, annullando gli avvisi di accertamento, ritenendo che: – le frecce direzionali e le insegne di esercizio, entro i limiti di superficie previsti, non integrano diffusione di messaggi pubblicitari, ma mera indicazione di un servizio pubblico essenziale;
– le superfici delle insegne, calcolate per singola sede, non superano i 5 mq;
– le scritte Postamat hanno funzione di avviso al pubblico e non promozionale.
Le spese sono state compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, le produzioni documentali e le memorie delle parti, ritiene gli appelli infondati e da rigettare.
In punto di diritto, il Canone Unico Patrimoniale, istituito dall'art. 1, commi 816-847, L. 160/2019, ha accorpato l'imposta sulla pubblicità e il canone per l'occupazione di suolo pubblico. Il comma 833 prevede espressamente l'esenzione per “le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività fino a 5 metri quadrati di superficie” nonché per “i mezzi pubblicitari che abbiano esclusivamente funzione di indicazione delle sedi di svolgimento dell'attività cui si riferiscono o di servizi di pubblica utilità”.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 1169/2019; Cass. n. 29089/2018) ha chiarito che la natura pubblicitaria va accertata in concreto, valutando la funzione prevalente del mezzo: se essa
è meramente informativa o di avviso al pubblico, senza finalità promozionali, il presupposto impositivo manca, salvo superamento dei limiti dimensionali.
Nel caso di specie, le frecce direzionali contestate svolgono funzione prevalente di indicazione di un servizio pubblico essenziale, come previsto dagli artt. 39, lett. c), D.Lgs. 285/1992 e 124-125 DPR 495/1992. La dicitura “Resistente_1” non promuove commercialmente l'immagine dell'ente, ma facilita l'accesso degli utenti a un servizio universale. Tale interpretazione è conforme alla Risoluzione MEF n.
24/04/2009 e alla consolidata prassi amministrativa.
Quanto alle insegne di esercizio, le relazioni tecniche prodotte da Resistente_1. – non puntualmente contestate da I.C.A. S.p.A. – dimostrano che la superficie complessiva per ciascuna singola filiale non supera i 5 mq. Il calcolo va effettuato per sede di esercizio, senza arrotondamenti intermedi né sommatorie che vanifichino l'esenzione legale. I regolamenti comunali non possono introdurre criteri derogatori in peius rispetto alla norma statale, pena violazione del principio di legalità tributaria (art. 23 Cost. e art. 1, comma 833, L. 160/2019).
Analoghe considerazioni valgono per le scritte e la segnaletica Postamat, che hanno funzione di mero avviso al pubblico e non di promozione di prodotti finanziari o commerciali.
Le sentenze di merito richiamate da I.C.A. S.p.A. esprimono orientamenti minoritari e non conformi al principio affermato dalla Corte di Cassazione, cui questa Corte deve uniformarsi. La funzione prevalente del mezzo va valutata caso per caso, privilegiando la sostanza sulla forma.
Pertanto, in assenza del presupposto impositivo, gli avvisi di accertamento devono essere annullati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti:
– rigetta gli appelli proposti da I.C.A. – Imposte NA FI S.p.A.; – conferma le sentenze di primo grado nn. 273/2024, 269/2024 e 274/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Vicenza;
– annulla gli avvisi di accertamento impugnati;
– Spese liquidate in Euro 1.000,00 oltre oneri e accessori se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
TR CE, Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 79/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
I.c.a. - Imposte NA FI - Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 269/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 1
e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41 - 13894357 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- sull'appello n. 84/2025 depositato il 17/01/2025 proposto da
I.c.a. - Imposte NA FI - Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 273/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 1
e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22 - 13643833 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- sull'appello n. 89/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
I.c.a. - Imposte NA FI - Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 274/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 1
e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13812304 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
I.C.A. S.p.A., con atti di appello e successive memorie illustrative depositate in data 08.01.2026, ha articolato i seguenti motivi di gravame:
1. Erronea qualificazione delle frecce direzionali come mera segnaletica di indicazione e non come mezzi pubblicitari. L'appellante richiama precedenti conformi di questa Corte (sentenze nn. 123/2025,
531-534/2023) e sostiene che le frecce, anche se indicano un servizio di pubblica utilità, promuovono l'immagine e l'attività di Resistente_1., integrando il presupposto del CUP ai sensi dell'art. 1, commi 816 ss., L. 160/2019 e dei regolamenti comunali.
2. Erronea applicazione dell'esenzione di cui all'art. 1, comma 833, L. 160/2019 per le insegne di esercizio. L'appellante contesta il calcolo della superficie per singola sede, affermando che i regolamenti comunali prevedono l'arrotondamento per eccesso di ciascuna insegna e la successiva somma delle superfici arrotondate, con superamento del limite di 5 mq.
3. Errata assimilazione delle scritte e della segnaletica Postamat ad avvisi al pubblico privi di valenza pubblicitaria. Anche tali mezzi, secondo l'appellante, promuovono i servizi finanziari e commerciali di
Resistente_1.
4. Violazione del principio di solidarietà passiva e richiamo a consolidata giurisprudenza di merito favorevole alla tassazione di analoghi mezzi esposti da Resistente_1. L'appellante ha concluso chiedendo la riforma integrale delle sentenze impugnate, la conferma degli avvisi di accertamento e la condanna di Resistente_1. alle spese di entrambi i gradi.
Resistente_1. si è costituita chiedendo il rigetto degli appelli, confermando la correttezza delle sentenze di primo grado e richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione (in particolare ord. n.
1169/2019) nonché la natura essenziale del servizio postale e la funzione meramente informativa dei mezzi contestati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I tre procedimenti, promossi da I.C.A. S.p.A. – concessionaria della riscossione del Canone Unico
Patrimoniale per i Comuni di Luogo_1, Luogo_2 e Luogo_3 –
contro
Resistente_1., hanno ad oggetto l'impugnazione di distinti avvisi di accertamento esecutivi emessi per omesso, tardivo o parziale versamento del CUP relativo agli anni 2021 (Comune di Luogo_1) e 2022 (Comuni di Luogo_2 e Luogo_3).
Gli avvisi contestano a Resistente_1. la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso: – frecce direzionali stradali recanti la dicitura “Resistente_1” o analoghe indicazioni;
– insegne di esercizio (targhe, vetrofanie, cassonetti luminosi); – scritte e segnaletica presso gli sportelli automatici Postamat.
Gli importi accertati variano da un minimo di € 20,00 a un massimo di € 374,00 per ciascun avviso, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica. Resistente_1. ha impugnato gli avvisi in primo grado deducendo il difetto del presupposto impositivo, sostenendo che le frecce direzionali e le insegne svolgono mera funzione indicativa di un servizio pubblico essenziale e che le superfici delle insegne di esercizio, calcolate per singola filiale, non superano il limite di esenzione di 5 mq previsto dall'art. 1, comma 833, L. 160/2019.
I.C.A. S.p.A. si è costituita in tutti i giudizi resistendo ai ricorsi, affermando la natura pubblicitaria dei mezzi esposti e la corretta applicazione dei regolamenti comunali, che prevedono criteri di arrotondamento e cumulabilità delle superfici tali da superare il limite di esenzione.
Con distinte sentenze nn. 273/2024, 269/2024 e 274/2024, depositate il 21.05.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza ha accolto i ricorsi di Resistente_1., annullando gli avvisi di accertamento e compensando le spese di lite.
Avverso tali sentenze I.C.A. S.p.A. ha proposto distinti appelli, successivamente riuniti da questa Corte per identità di questioni di diritto e sostanziale analogia dei fatti.
ESITO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
In primo grado Resistente_1. ha chiesto l'annullamento degli avvisi di accertamento e la condanna del concessionario alle spese di lite.
I.C.A. S.p.A. ha chiesto il rigetto dei ricorsi, la conferma degli avvisi e la condanna della ricorrente alle spese.
La Corte di Vicenza, con le sentenze indicate, ha accolto i ricorsi, annullando gli avvisi di accertamento, ritenendo che: – le frecce direzionali e le insegne di esercizio, entro i limiti di superficie previsti, non integrano diffusione di messaggi pubblicitari, ma mera indicazione di un servizio pubblico essenziale;
– le superfici delle insegne, calcolate per singola sede, non superano i 5 mq;
– le scritte Postamat hanno funzione di avviso al pubblico e non promozionale.
Le spese sono state compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, le produzioni documentali e le memorie delle parti, ritiene gli appelli infondati e da rigettare.
In punto di diritto, il Canone Unico Patrimoniale, istituito dall'art. 1, commi 816-847, L. 160/2019, ha accorpato l'imposta sulla pubblicità e il canone per l'occupazione di suolo pubblico. Il comma 833 prevede espressamente l'esenzione per “le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività fino a 5 metri quadrati di superficie” nonché per “i mezzi pubblicitari che abbiano esclusivamente funzione di indicazione delle sedi di svolgimento dell'attività cui si riferiscono o di servizi di pubblica utilità”.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 1169/2019; Cass. n. 29089/2018) ha chiarito che la natura pubblicitaria va accertata in concreto, valutando la funzione prevalente del mezzo: se essa
è meramente informativa o di avviso al pubblico, senza finalità promozionali, il presupposto impositivo manca, salvo superamento dei limiti dimensionali.
Nel caso di specie, le frecce direzionali contestate svolgono funzione prevalente di indicazione di un servizio pubblico essenziale, come previsto dagli artt. 39, lett. c), D.Lgs. 285/1992 e 124-125 DPR 495/1992. La dicitura “Resistente_1” non promuove commercialmente l'immagine dell'ente, ma facilita l'accesso degli utenti a un servizio universale. Tale interpretazione è conforme alla Risoluzione MEF n.
24/04/2009 e alla consolidata prassi amministrativa.
Quanto alle insegne di esercizio, le relazioni tecniche prodotte da Resistente_1. – non puntualmente contestate da I.C.A. S.p.A. – dimostrano che la superficie complessiva per ciascuna singola filiale non supera i 5 mq. Il calcolo va effettuato per sede di esercizio, senza arrotondamenti intermedi né sommatorie che vanifichino l'esenzione legale. I regolamenti comunali non possono introdurre criteri derogatori in peius rispetto alla norma statale, pena violazione del principio di legalità tributaria (art. 23 Cost. e art. 1, comma 833, L. 160/2019).
Analoghe considerazioni valgono per le scritte e la segnaletica Postamat, che hanno funzione di mero avviso al pubblico e non di promozione di prodotti finanziari o commerciali.
Le sentenze di merito richiamate da I.C.A. S.p.A. esprimono orientamenti minoritari e non conformi al principio affermato dalla Corte di Cassazione, cui questa Corte deve uniformarsi. La funzione prevalente del mezzo va valutata caso per caso, privilegiando la sostanza sulla forma.
Pertanto, in assenza del presupposto impositivo, gli avvisi di accertamento devono essere annullati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti:
– rigetta gli appelli proposti da I.C.A. – Imposte NA FI S.p.A.; – conferma le sentenze di primo grado nn. 273/2024, 269/2024 e 274/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Vicenza;
– annulla gli avvisi di accertamento impugnati;
– Spese liquidate in Euro 1.000,00 oltre oneri e accessori se dovuti.