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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22.07.2025
da
(C.F. , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Treviso, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio GI del Foro di
Piacenza, elettivamente domiciliat a presso lo stesso con studio in
EN d'DA (PC) Via Risorgimento n. 37, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e 1 (C.F. ), 31.01.1944 a CP_1 C.F._2
EN d'DA (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio
GI del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso lo stesso con studio in EN d'DA (PC) Via Risorgimento n. 37, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Treviso in data
27.12.1967 in regime di separazione dei beni,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 22.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1. i coniugi vivranno separati, liberi ognuno di scegliersi la propria residenza, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri;
3. la casa coniugale sita in Castell'Arquato (PC) Via I° Maggio n.15 resta assegnata al marito;
2 4. Il sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra CP_1 Parte_1
la piena proprietà dell'immobile sito in Cortemaggiore (PC) Via Cavour
n.21 censita al Catasto fabbricati del Comune di Cortemaggiore al Foglio
29 numero 1291 sub 18 e 1291 sub 21, cat. A/2 Classe 2 vani 13, rendita
671,39, mediante regolare rogito notarile da stipularsi entro 10 giorni dalla sentenza di separazione presso il Notaio dott. con Persona_1
studio in EN d'DA Via Pietro Diani n.4;
5. I coniugi dichiarano di avere già prima d'ora regolato ogni altro rapporto di natura patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere;
6. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di effettuare le annotazioni di legge.”
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con decreto del 24.07.2025, la Presidente delegata fissava l'udienza del
23.10.2025 disponendone la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c..
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 le Parti hanno ribadito le conclusioni già
rassegnate in sede di atto introduttivo.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici tra i coniugi.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
CP_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti i rapporti personali ed economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Treviso perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 663, Parte II, Serie A, anno 1967).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
4 La Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22.07.2025
da
(C.F. , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Treviso, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio GI del Foro di
Piacenza, elettivamente domiciliat a presso lo stesso con studio in
EN d'DA (PC) Via Risorgimento n. 37, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e 1 (C.F. ), 31.01.1944 a CP_1 C.F._2
EN d'DA (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio
GI del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso lo stesso con studio in EN d'DA (PC) Via Risorgimento n. 37, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Treviso in data
27.12.1967 in regime di separazione dei beni,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 22.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1. i coniugi vivranno separati, liberi ognuno di scegliersi la propria residenza, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri;
3. la casa coniugale sita in Castell'Arquato (PC) Via I° Maggio n.15 resta assegnata al marito;
2 4. Il sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra CP_1 Parte_1
la piena proprietà dell'immobile sito in Cortemaggiore (PC) Via Cavour
n.21 censita al Catasto fabbricati del Comune di Cortemaggiore al Foglio
29 numero 1291 sub 18 e 1291 sub 21, cat. A/2 Classe 2 vani 13, rendita
671,39, mediante regolare rogito notarile da stipularsi entro 10 giorni dalla sentenza di separazione presso il Notaio dott. con Persona_1
studio in EN d'DA Via Pietro Diani n.4;
5. I coniugi dichiarano di avere già prima d'ora regolato ogni altro rapporto di natura patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere;
6. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di effettuare le annotazioni di legge.”
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con decreto del 24.07.2025, la Presidente delegata fissava l'udienza del
23.10.2025 disponendone la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c..
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 le Parti hanno ribadito le conclusioni già
rassegnate in sede di atto introduttivo.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici tra i coniugi.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
CP_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti i rapporti personali ed economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Treviso perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 663, Parte II, Serie A, anno 1967).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
4 La Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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