Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2005, n. 38809
CASS
Sentenza 19 aprile 2005

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Secondo il disposto dell'articolo 74 cod. proc. pen, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno, di cui all'articolo 185 cod. pen., può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile. Tale norma distingue il diritto al risarcimento "iure proprio", che è il diritto del soggetto al quale il reato ha direttamente recato danno, dal diritto al risarcimento "iure successionis", che spetta solo ai successori universali e che sorge quando si sia verificato un depauperamento del patrimonio della vittima in conseguenza dell'accadimento. Ne discende che i successibili, che non siano, in concreto, anche eredi, non possono agire "iure successionis", non escludendosi però, per i successibili che siano prossimi congiunti della vittima, la legittimazione ad agire "iure proprio" per il ristoro dei danni patrimoniali e soprattutto non patrimoniali sofferti a causa della morte del congiunto. (Nella fattispecie, relativa ad un procedimento penale per omicidio colposo conseguente ad un incidente stradale, la Cassazione ha ritenuto che legittimamente era stata ammessa la costituzione di parte civile delle nonne della vittima, poichè, queste, in applicazione dell'art. 569 cod. civ., non potevano annoverarsi tra gli eredi - giacchè la vittima aveva lasciato i genitori e la sorella, con la conseguenza che la successione legittima di tutti costoro escludeva la successione legittima degli ascendenti-, pur tuttavia le medesime potevano ben costituirsi "iure proprio", per il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a causa della morte del congiunto). Conf. Cass., Sez. I, 29 aprile 2003, dep. 11giugno 2003, n.25323, non massimata sul punto.

Il disposto di cui al comma secondo dell'articolo 539 cod. proc. pen., che consente la condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui il giudice ritiene già raggiunta la prova, è applicabile anche al danno non patrimoniale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2005, n. 38809
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38809
Data del deposito : 19 aprile 2005

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