Sentenza 19 aprile 2005
Massime • 2
Secondo il disposto dell'articolo 74 cod. proc. pen, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno, di cui all'articolo 185 cod. pen., può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile. Tale norma distingue il diritto al risarcimento "iure proprio", che è il diritto del soggetto al quale il reato ha direttamente recato danno, dal diritto al risarcimento "iure successionis", che spetta solo ai successori universali e che sorge quando si sia verificato un depauperamento del patrimonio della vittima in conseguenza dell'accadimento. Ne discende che i successibili, che non siano, in concreto, anche eredi, non possono agire "iure successionis", non escludendosi però, per i successibili che siano prossimi congiunti della vittima, la legittimazione ad agire "iure proprio" per il ristoro dei danni patrimoniali e soprattutto non patrimoniali sofferti a causa della morte del congiunto. (Nella fattispecie, relativa ad un procedimento penale per omicidio colposo conseguente ad un incidente stradale, la Cassazione ha ritenuto che legittimamente era stata ammessa la costituzione di parte civile delle nonne della vittima, poichè, queste, in applicazione dell'art. 569 cod. civ., non potevano annoverarsi tra gli eredi - giacchè la vittima aveva lasciato i genitori e la sorella, con la conseguenza che la successione legittima di tutti costoro escludeva la successione legittima degli ascendenti-, pur tuttavia le medesime potevano ben costituirsi "iure proprio", per il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a causa della morte del congiunto). Conf. Cass., Sez. I, 29 aprile 2003, dep. 11giugno 2003, n.25323, non massimata sul punto.
Il disposto di cui al comma secondo dell'articolo 539 cod. proc. pen., che consente la condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui il giudice ritiene già raggiunta la prova, è applicabile anche al danno non patrimoniale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2005, n. 38809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38809 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 19/04/2005
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 607
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 010715/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI AL N. IL 28/07/1974;
2) FONDIARIA S.A.I. SPA;
avverso SENTENZA dell'08/10/2002 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per le parti civili l'Avv. MUSCO Enzo che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore del responsabile civile avv. MILANA Giovanni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Guliscenu Orazio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - La corte di appello di Catania, con sentenza dell'8 ottobre 2002, confermava la sentenza del pretore di Acireale dell'1 giugno 1999, il quale aveva affermato la penale responsabilità di VA GI per il reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme del codice della strada, per avere, in Acicastello, il 30 ottobre 1996, mentre era a bordo di una "Golf; colliso con la Peugeot, proveniente dalla opposta direzione, condotta da AB NA, che riportava lesioni gravi che ne determinavano il decesso.
2 - La corte disattendeva l'eccezione, sollevata dal responsabile civile, di irrituale notificazione della citazione, ritenendo la ritualità della stessa, che era stata eseguita dal difensore con invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento in applicazione dell'art. 152 c.p.p., e l'eccezione, dello stesso responsabile civile, - di illegittimità della ordinanza che aveva ammesso la costituzione di parte civile delle due nonne della vittima -, rilevando che l'art. 74 c.p.p. consente l'esercizio dell'azione civile anche ai successori universali del soggetto al quale il reato ha recato danno e le ascendenti, ai sensi dell'art. 569 c.c., sono tra i "successibili".
Nel merito la corte osservava che, come aveva dimostrato il giudice di primo grado, il sinistro si era verificato sulla linea di mezzeria perché lì erano stati rinvenuti i frammenti di vetro delle due vetture, le quali avevano riportato, entrambe, ampie deformazioni frontali sul lato anteriore sinistro;
poneva, poi, in evidenza che doveva stimarsi corretto il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con la contestata aggravante, visto l'innegabile concorso di colpa al 50%; negava, infine, il beneficio della non menzione.
3 - Il difensore del GI e del responsabile civile ricorrono per cassazione, il primo con tre motivi, il secondo con quattro motivi. A - GI.
1^ - Denuncia, con il primo motivo, "violazione dell'art. 606 , comma 1, c.p.p., in relazione all'art. 130 c.p.p." , deducendo che, nel dispositivo letto in udienza, il pretore aveva concesso all'imputato anche il beneficio della non menzione, del quale, però, non v'è traccia ne' nella motivazione, ne' nel dispositivo della sentenza, di talché era stato chiesto al giudice di appello di procedere alla correzione, cosa che la corte di appello non solo non ha fatto, ma, senza che vi fosse stata l'impugnazione del p.m., nella motivazione ha negato che ricorressero le condizioni per la concessione del beneficio, confermando, peraltro, nel dispositivo, la sentenza impugnata.
2^ - Denuncia, con il secondo motivo, "mancanza/manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui la corte ha rigettato il motivo di appello con il quale si era chiesto il giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti", deducendo che il giudice dell'impugnazione "non ha spiegato perché il giudizio di equivalenza fosse corretto in ragione del concorso di colpa nella misura del 50%".
3^ - Denuncia, con il terzo motivo, "mancanza/manifesta illogicità della motivazione", deducendo che la corte di merito, nel ritenere la responsabilità dell'imputato per avere questi violato la norma dell'art. 143 c.d.s., che gli imponeva di circolare sulla parte destra della strada e in prossimità del margine destro della stessa, non si è posto e non ha risposto al quesito se l'imputato si fosse spostato verso il centro perché costrettovi dalle caratteristiche della strada, con una carreggiata di ampiezza modesta, con banchine insufficienti e occupate da pali di illuminazione, con muri di recinzione o con fabbricati, ai lati della piattaforma stradale, che, inevitabilmente, inducono l'automobilista ad allontanarsi dal ciglio esterno, il che sta a significare che, se è vero, come è stato accertato dai giudici di merito, che lo scontro tra le due autovetture si è verificato a ridosso della linea di mezzeria, l'imputato, stante la particolare configurazione geometrica della strada l'imputato, sicuramente non aveva violato il precetto dell'art. 143 c.d.s., perché, ante incidente, si trovava in prossimità del margine destro e, contemporaneamente, in prossimità del margine sinistro.
La corte, inoltre, al rilievo che "l'incidente ebbe a verificarsi per colpa della vittima perché appariva verosimile sia che la forza centrifuga avesse potuto causare lo sbandamento dell'autovettura dalla NA, sia che questo veicolo avesse urtato quello dell'imputato mentre la vettura del GI procedeva regolarmente sulla propria corsia" ha risposto affermando che nel corrispondente motivo di appello si era prospettata questa ipotesi "senza addurre a sostegno della stessa alcun argomento", laddove sarebbe stato sufficiente, per convincersi della fondatezza di quanto ipotizzato, che la corte "fosse andata a rileggersi il verbale del dibattimento relativo al controesame del perito".
B - Responsabile civile.
1^ - Denuncia, con il primo motivo, "violazione dell'art. 606. comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 154, comma 23 stesso codice e in relazione all'art. 589 c.p.. per erronea applicazione di legge, inosservanza di norme processuali e carenza assoluta di motivazione".
Deduce, riproponendo la questione della irritualità della notificazione della citazione, che si sarebbe dovuta applicare, non la norma dell'art. 152 - applicazione che la corte ha ritenuto corretta, osservando anche che, in ogni caso, la comparizione della parte aveva sanato l'eventuale nullità essendo stato raggiunto lo scopo dell'atto ma la norma dell'art. 154, comma 2, stesso codice, la quale disciplina espressamente la notificazione della prima citazione al responsabile civile disponendone l'esecuzione con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato detenuto;
e, d'altro canto, - aggiunge - la norma dell'art. 152 c.p.p. prevede la possibilità delle notificazioni richieste dalle parti private con l'invio, da parte del difensore, di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la legge disponga altrimenti e l'art. 154, comma 2, dispone altrimenti con estrema chiarezza per quanto concerne la notificazione della prima citazione. Deduce, inoltre, che "il responsabile civile ha preliminarmente eccepito, nella propria costituzione, la nullità della citazione facendo, altresì, presente che la propria costituzione aveva il solo scopo di chiedere l'esclusione del responsabile civile a causa della eccepita nullità della notifica, sicché era evidente che il giudice avrebbe dovuto e potuto disporre la rinnovazione della notificazione nelle forme previste dalla legge".
2^ Denuncia, con il secondo motivo, "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 74 stesso codice, 569 c.c., in relazione all'art. 589 c.p., per erronea applicazione della legge penale e carenza assoluta di motivazione". Deduce che l'art. 74 c.p.p., nel dettare le disposizioni sulla legittimazione all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, prevede che l'azione civile possa essere esercitata dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, tra i quali, nel caso di specie, non potevano annoverarsi, in applicazione dell'art. 569 c.c., gli ascendenti - le nonne -, avendo lasciato la vittima del sinistro i genitori e la sorella, con la conseguenza che la successione legittima di tutti costoro escludeva la successione legittima degli ulteriori ascendenti. 3^ - Denuncia, con il terzo motivo, "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 530, 192 c.p.p., in relazione all'art. 589 c.p. per erronea applicazione della legge penale e carenza assoluta di motivazione".
Deduce che, secondo il giudice di primo grado, non poteva affermarsi con certezza che il GI avesse superato di qualche centimetro la linea divisoria e questo dubbio avrebbe dovuto fare escludere la responsabilità.
Deduce, poi, che la sentenza impugnata non ha tenuto in alcun conto della scarsissima ampiezza della strada: e, infine, che la corte - la quale ha ritenuto non provata la circostanza - se avesse prestato attenzione a quanto il perito aveva chiarito in udienza, si sarebbe potuta convincere che l'incidente era stato determinato esclusivamente dalla vittima, per avare la stessa invaso l'opposta carreggiata per effetto della forza centrifuga.
4^ - Denuncia, con il quarto motivo, "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relaziona all'art. 539 stesso codice e in relazione all'art. 589 c.p. per erronea applicazione della legge penale e per carenza assoluta di motivazione, quanto alla provvisionale", essendosi osservato nei motivi di appello che "il danno presumibilmente subito dalle parti civili, in assenza di prove, doveva ritenersi limitato al solo danno morale, del quale, secondo la giurisprudenza della corte di cassazione, non può tenersi conto ai fini dell'assegnazione della provvisionale".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il primo motivo di ricorso del responsabile civile - le cui questioni in rito vanno, logicamente, esaminate prima delle altre proposte nei due ricorsi - è infondato.
Non v'è alcun dubbio che l'incipit dell'art. 152 c.p.p. - il quale dispone che le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - dica espressamente con la usuale proposizione, "salvo che la legge disponga altrimenti, così come non è possibile dubitare che il comma 2, dell'art. 154 disponga altrimenti, stabilendo che "la notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato detenuto". Ciò chiarito, va posto in evidenza che il ricorrente afferma anche che "il responsabile civile, nel costituirsi, aveva eccepito la nullità della citazione facendo presente che si costituiva al solo scopo di chiedere la propria esclusione a causa della eccepita nullità, sicché il giudice di appello avrebbe dovuto disporre una nuova notifica".
Ma, se il responsabile civile si è costituito anche se al solo scopo di eccepire la nullità della citazione, deve sottolinearsi che la norma dell'art. 184 c.p.p. - la cui rubrica preannuncia che la norma contiene disposizioni in ordine alla sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni - dopo avere previsto che "la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire", aggiunge, nel comma 2, che la parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni, con la puntualizzazione, nel comma 3, che "quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento - e, in questo caso, riguardava la notificazione - il termine a comparire non può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 429".
È di tutta evidenza che il termine va dato in quanto richiesto, non avendo alcun senso, senza la relativa richiesta, la concessione di un termine per l'esame di un atto che può essere stato già esaminato, donde il non interesse al termine, come nel caso di specie, in cui non è stato richiesto - il ricorrente non ne parla affatto - e in cui non si è mai negato che la notifica irrituale avesse, comunque, raggiunto lo scopo di far conoscere l'atto.
2 - Il secondo motivo di ricorso del responsabile civile - motivo in rito - è infondato.
a - Come è noto, l'art. 185 del c.p. dispone, nel primo comma, che "ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle legge civili" e, nel secondo comma, che "ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle legge civili, debbono rispondere per il fatto di lui".
b - L'art. 22 dell'abrogato codice di procedura penale disciplinava e l'art. 74 del vigente codice di rito disciplina - è anche noto - la "legittimazione all'azione civile" anche nel senso della trasmissibilità della stessa, prevedendo entrambi che "l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno, di cui, puntualizza espressamente l'art. 74 - all'art. 185 c.p., può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dal suo erede, entro il limite della quota ereditaria - secondo l'art. 22 - o dai suoi successori universali, secondo l'attuale art. 74 c.p.p., nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.
Le duo norme, dunque, distinguono nettamente il diritto al risarcimento iure proprio, che è il diritto del soggetto ai quale il reato ha recato danno, nel senso che il danno è venuto a sorgere direttamente nei suoi confronti, dal diritto al risarcimento iure successionis, diritto che spettava agli eredi, secondo il codice abrogato, e ai successori universali, secondo l'attuale codice, e che sorge quando si sia verificato un depauperamento del patrimonio della vittima in conseguenza dell'accadimento.
b - Ebbene, deve negarsi che gli ulteriori ascendenti, come li definisce l'art. 571 c.c. - le nonne della vittima - elencati, anch'essi, nell'art. 569 c.c., citato anche dal ricorrente, tra i successi bili, possano agire, nella specie, iure successionis, non essendovi alcun dubbio che, come ritengono la dottrina e la giurisprudenza, all'interno di una categoria di successibili - in questo caso la categoria dei successibili iure familiae, propria dei discendenti legittimi, degli ascendenti legittimi e dei collaterali - l'esistenza di appartenenti ad un gruppo anteriore nel caso di specie, l'esistenza dei genitori e della sorella della vittima - escluda dalla successione l'appartenente ad un gruppo posteriore, sicché, in altri termini, l'un gruppo di successibili esclude l'altro, salvo, per quanto riguarda ulteriori ascendenti - i nonni, ad esempio - che, come prevede l'art. 571 c.c., entrambi i genitori non possano o non vogliano venire alla successione.
c - Ma, le nonne della vittima, se, nel caso in esame, non possono essere ritenute successori universali per le ragioni appena esposte, non essendo sufficiente che siano successibili, come ritiene, contro il chiaro dettato della legge e contro la logica delle norme sulla successione, la corte di appello, è, peraltro, incontestabile, alla luce della dottrina della costante giurisprudenza, che possano essere tra coloro cui il reato ha recato danno, sia esso il danno patrimoniale, sia, soprattutto, il danno non patrimoniale se si riflette che, da ormai alcuni decenni, gli ascendenti - i nonni - assumono sempre più spesso la veste di supplenti, che li lega maggiormente che nel passato ai nipoti, anche se ormai adulti, dovendo sostituirne o avendo dovuto sostituirne i genitori, impegnati entrambi, nella maggioranza dei casi, in attività di lavoro. Valga, per quanto concerne il danno non patrimoniale o morale, il principio, anche di recente riaffermato, che "i prossimi congiunti della vittima, indipendentemente dalla loro qualità di eredi, sono legittimati ad agire per il ristoro dei danni morali sofferti a causa della morte del congiunto, a nulla rilevando la convivenza o meno con la vittima, in presenza del vincolo di sangue che risente, sul piano affettivo, della morte, ancorché colposa, del congiunto" (Cass., 29 aprile 2003, n. 25323, Fotia).
3 - Il terzo motivo di entrambi i ricorsi - che denunciano mancanza o manifesta illegittimità della motivazione quanto alla responsabilità - è infondato.
Nei due motivi, nel dolersi dei rilievi, peraltro logicamente inecceplbili, della sentenza impugnata - ed è noto che la sentenza deve essere logica rispetto a se stessa, cioè rispetto ai dati di fatto, non contestati, anche se diversamente interpretati, nella stessa esposti - secondo la quale "il sinistro si era verificato a cavallo della linea di mezzeria perché in quella linea erano stati rinvenuti frammenti di vetro, ne' poteva ritenersi che detti frammenti fossero stati spostati, dopo l'incidente, dalle autovetture in transito, in quanto, in tal caso, si sarebbero sparsi su una vasta aerea e non sarebbero rimasti concentrati al centro della carreggiata, i ricorrenti affermano che la corte non avrebbe riflettuto sulla non modesta strettezza della carreggiata che faceva sì che le vetture transitanti sulla stessa stessero, contemporaneamente, in prossimità del margine destro e in prossimità del margine sinistro, donde, a tutto voler concedere, l'assenza di colpa del GI.
È agevole replicare che, dato e non concesso che le cose stessero in questi termini, che la strada fosse così angusta come è descritta nei due motivi, la prudenza dei conducenti dei due veicoli antagonisti sarebbe dovuta essere di grado particolarmente elevato e ciò parche l'art. 102, comma terzo, dell'abrogato codice della strada così come l'art. 102, comma terzo, del codice abrogato - impone ai conducenti di ridurre la velocità e, occorrendo, anche di fermarsi, quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, rimprovero, questo, che, nella sentenza impugnata, è implicito, ma chiarissimo, se è vero, come sostengono all'unisono i due ricorrenti, che la strada era quella da loro descritta, tale, quindi, da rendere oggettivamente davvero mal agevole l'incrociò dei due veicoli.
In questo contesto è, allora, del tutto irrilevante che il giudice di primo grado abbia detto, come si legge nel ricorso del responsabile civile, che non v'era prova che il GI avesse superato di qualche centimetro la linea divisoria.
E ciò proprio perché la strada era, a dire dei ricorrenti, oltremodo stretta, con la necessità, quindi, per entrambe le vetture, di procedere a ridosso della linea di mezzeria - come scrive anche il GI a pag. 5 del ricorso, nel quale può dirsi che ammetta di aver superato la linea divisoria allorché pone in evidenza che "la posizione della sua autovettura ante incidente era 'in prossimità del margine destro e in prossimità del margine sinistrò" - e, dunque, con la possibilità di collidere in stretta aderenza alla stessa senza necessariamente superarla. I due ricorsi osservano, poi, che sarebbe bastato che la corte di appello avesse letto il verbale del dibattimento, che riportava il controesame del perito, per rendersi conto che era senz'altro possibile che il sinistro si fosse verificato "per lo sbandamento della vettura della NA determinato dalla forza, centrifuga, con conseguente urto dell'autovettura dell'imputato mentre questi procedeva regolarmente nella propria corsia", sicché la corte ha errato nell'affermare che "l'appellante ha prospettato l'ipotesi senza addurre alcun argomento a sostegno".
La doglianza è al limite della ammissibilità per la decisiva ragione che, se la sentenza ha affermato che "non era stato addotto alcun argomento a sostegno della ipotesi prospettata", l'affermazione non è stata contestata da nessuno dei due ricorrenti, i quali, nei due motivi, hanno citato e trascritto quel verbale senza, però, eccepire di averlo già citato e trascritto nei corrispondenti motivi di appello, cosa che, ove eccepita, avrebbe indotto il collegio a prestare attenzione a quei motivi e a compararli con la motivazione della sentenza.
4 - Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse del GI è infondato.
È, invero, giurisprudenza costante della corte di cassazione che "le statuizioni relative al giudizio di comparazione sono censurabili in cassazione soltanto se siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare il giudizio di equivalenza aver ritenuto detto giudizio il più idoneo per irrogare una pena adeguata" e la corte di merito ha messo in risalto che il giudizio di equivalenza era giustificato dal concorso dell'imputato, determinato nel 50%, e dal non ravvisarsi nel comportamento processuale alcun elemento che giustificasse il giudizio di prevalenza".
A nulla serve che il ricorrente chieda quale sarebbe dovuto essere l'elemento che avrebbe dovuto e/o potuto giustificare un giudizio di prevalenza, ché ciò che rileva sono le ragioni logicamente corrette addotte per negare quel giudizio e non può non dirsi logicamente corretto il riferimento della sentenza impugnata ad un non insignificante concorso di colpa e ad un non encomiabile comportamento processuale.
5 - Il primo motivo di ricorso del GI è fondato, essendo incontrovertibile che il giudice di primo grado abbia concesso, nel dispositivo letto in udienza, anche il beneficio della non menzione, che nella motivazione della sentenza e nel conseguente dispositivo non vi sia traccia del beneficio, che la sentenza non sia stata impugnata sul punto dal p.m., che la corte di appello, soffermandosi sul motivo di appello, con il quale era stata richiesta la correzione della sentenza del pretore, abbia affermato che il GI non era meritevole del beneficio, pur confermando, nel dispositivo, la sentenza del pretore e, quindi, anche la parte del dispositivo, letto in udienza, concernente la concessione del beneficio della non menzione.
Va, quindi, disposta la correzione come nel dispositivo.
6 - Il quarto motivo di appello del responsabile civile è infondato, dovendosi condividere quell'indirizzo, più recente, della giurisprudenza dalla corte di cassazione, secondo il quale "il disposto di cui al comma 2 dell'art. 539 c.p.p. - condanna generica ai danni e provvisionale - che consente la condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale è applicabile anche al danno non patrimoniale (Cass., 17 dicembre 1997, Pendinelli, rv. 209937).
7 - Ciò premesso, va corretto il dispositivo della sentenza di 1^ grado dal pretore di Acireale in data 1 giugno 1999 n. 45, aggiungendo, dopo l'espressione "alle condizioni di legge", la seguente: "e la non menzione nel casellario"; il ricorso del GI va rigettato nel resto;
il ricorso del responsabile civile deve essere rigettato con la conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali;
i ricorrenti vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese in favore delle parti civili.
P.Q.M.
La corte di cassazione dispone la correzione del dispositivo della sentenza di 1^ grado del pretore di Acireale in data 1 giugno 1999, n. 458, aggiungendo, dopo l'espressione "alle condizioni di legge", la seguente: "e la non menzione nel casellario";
rigetta nel resto il ricorso del GI e rigetta il ricorso del responsabile civile;
condanna la Fondiaria S.A.I. S.P.A, al pagamento delle speso processuali;
condanna altresì, i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese, sostenute in questo grado dalle parti civili NA TO, DI NI, NA AL, LE SI e CH LI, che liquida in complessivi euro 3000,00, di cui euro 2500,00 per onorari, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2005