Sentenza 29 ottobre 2014
Massime • 1
Sono utilizzabili nel procedimento di prevenzione i risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali, la cui utilizzabilità sia accertata nel giudizio penale di cognizione; né, in tal caso, occorre una valutazione ad hoc del giudice della prevenzione, trattandosi di prova la cui conformità all'ordinamento è stata delibata nella sede propria, nel contraddittorio delle parti, all'esito di un giudizio con la partecipazione di tutte le parti interessate al suo utilizzo. Ne consegue che il giudice della prevenzione non deve compiere alcuna nuova valutazione al riguardo, salva la verifica della capacità dimostrativa della prova in questione ai fini del giudizio di pericolosità del proposto.
Commentari • 2
- 1. Art. 271 - Divieti di utilizzazionehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 609 - Cognizione della corte di cassazionehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Cognizione della corte di cassazione (art. 609) Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 3, 33879/2018). Non compete alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2014, n. 52095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52095 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 29/10/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1442
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - N. 17257/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO CE N. IL 27/03/1942;
avverso il decreto n. 182/2012 CORTE APPELLO di PALERMO del 31/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SETTEMBRE ANTONIO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Palermo, con decreto del 31/1/2014, a conferma di quello emesso dal locale Tribunale il 17/6/2010, ha disposto, a carico di UR FR, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per anni quattro, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2, nonché il versamento della cauzione di Euro
500.
2. Alla base del provvedimento vi è il giudizio di pericolosità sociale formulato a carico del UR, siccome indiziato di appartenenza all'associazione mafiosa "cosa nostra" nella qualità di esponente di vertice della famiglia di Palermo-Uditore. A sostegno della dedotta pericolosità sono stati addotti:
- il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS per il periodo di anni cinque, emesso dal Tribunale di Palermo nel 1985-86 (provvedimento n. 196/85), stante la riconosciuta posizione di rilievo assunta dal UR all'interno dell'organizzazione mafiosa già negli anni '80, quale vice-capo di NZ AL, capo della famiglia mafiosa di Palermo- Uditore;
- la sentenza della Corte di Assise di Palermo del 16/12/1987, divenuta definitiva il 30/1/1992, che condannava UR alla pena di anno sette di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.;
- l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo - nell'ambito del procedimento n. 2474/2005 RGNR - il 24 giugno 2006 per reati di associazione mafiosa ed estorsioni varie.
Al UR era contestato, in questo caso, "di aver assunto la carica formale di sottocapo della famiglia mafiosa di Uditore, incidendo sulla struttura di alcuni mandamenti, tra cui BO, e di aver costituito un punto di riferimento mafioso per il controllo dei lavori pubblici e l'imposizione del pizzo alle imprese operanti nell'intera citta' di Palermo, nonché di aver mantenuto, attraverso il continuo scambio di contatti, in particolare col capomafia OT NO, un costante collegamento con gli altri capi dell'organizzazione mafiosa, in tal modo svolgendo funzioni direttive per l'organizzazione e la programmazione di gravi delitti, contribuendo a delineare le linee strategiche dell'operato di tale organizzazione con riferimento all'intera città di Palermo." Il provvedimento era stato emesso sulla base di intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite nei confronti di OT NO e dello stesso UR, i cui contenuti sono stati recepiti nel provvedimento impugnato.
Nell'emettere e confermare il provvedimento suddetto i giudici di merito hanno disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, sollevata dal difensore, e si sono richiamati alla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per gli appartenenti ad associazioni mafiose, è escluso che il decorso del tempo sia di per sè rilevante ai fini del giudizio di pericolosità, in assenza di manifestazioni concrete di dissociazione dal vincolo.
3. Avverso l'anzidetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse del proposto, l'avv. Di Benedetto Giovanni, per violazione di legge e vizio di motivazione.
Si duole, innanzitutto, del fatto che siano state utilizzate,
contro
UR, le intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate nell'ambito del proc. pen. n. 2472/2005, sfociato nella sentenza definitiva di condanna del UR alla pena di anni 21 di reclusione, senza il vaglio - sollecitato dal difensore - sulla loro utilizzabilità. Il ricorrente passa in rassegna i decreti captativi delle intercettazioni per rilevare l'esistenza di vizi di carattere formale e sostanziale, che impediscono - a suo giudizio - l'utilizzo delle stesse nel procedimento di prevenzione.
Si duole, poi, che sia stata affermata l'attuale pericolosità del proposto sulla base della sola accertata partecipazione all'associazione mafiosa, con un automatismo non più consentito dalla giurisprudenza di legittimità. Rimarca il fatto che UR è stato arrestato nel 2006 e che il tempo trascorso da allora, in stato di detenzione, imponeva un rinnovato esame della pericolosità, sotto l'aspetto della attualità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambe le doglianze sollevate dal ricorrente sono infondate.
1. La prima di esse si fonda sul presupposto che, stante l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale, ogni prova acquisita nel corso del procedimento penale deve essere oggetto di valutazione - anche sotto il profilo della utilizzabilità - nel procedimento di prevenzione. La tesi non può essere condivisa, giacché l'autonomia dei giudizi suddetti non va confusa con la loro impermeabilità. I criteri di acquisizione della prova sono esattamente e minuziosamente disciplinati dal codice di rito penale e il giudice del processo è (non solo giudice della re iudicanda ma) anche giudice della prova - quanto alla sua rilevanza, alla sua legittimità e alla sua utilizzabilità - per cui le prove che sono stata poste a base del giudizio penale possono senz'altro porsi a base del giudizio di prevenzione, salvo verificare - stante il diverso oggetto dei due giudizi - la loro capacità dimostrativa nel giudizio in cui trasmigrano. Ciò che muta, infatti, nel rapporto tra processo penale e processo di cognizione, dall'angolo visuale dell'applicazione della misura personale, è il grado di prova in ordine al dato della partecipazione al sodalizio criminoso. Questa Corte ha infatti chiarito, nella sua sede più autorevole, che "il vero tratto distintivo, che qualifica l'autonomia del procedimento di prevenzione dal processo penale, va intravisto nella diversa "grammatica probatoria" che deve sostenere i rispettivi giudizi: una diversità, però, che, proprio in quanto riferita esclusivamente al "modo d'essere" degli elementi di apprezzamento del "merito", non incide affatto sulla legittimità delle acquisizioni, a prescindere - evidentemente - dalla sede in cui le stesse siano operate" (Cass. SU, n. 13426 del 25 marzo 2010). È stato conseguentemente affermato - dalla sentenza appena citata - che l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti in qualsiasi tipo di giudizio, e quindi anche nell'ambito del procedimento di prevenzione (Fattispecie in tema di intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel giudizio di cognizione per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, per assenza di motivazione in ordine all'inidoneità od insufficienza degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica). Dal che si arguisce, in base agli stessi motivi, che la prova utilizzabile nel procedimento penale, perché legittimamente acquisita, resta utilizzabile nel procedimento di prevenzione, senza che occorre una valutazione ad hoc del giudice del secondo processo, perché la sua conformità all'ordinamento è stata delibata nella sede propria, nel contraddittorio delle parti, all'esito di un giudizio che ha visto la partecipazione di tutte le parti interessate al suo utilizzo (compreso il Pubblico Ministero che ha concorso alla formazione della prova).
Nel caso di specie la legittimità delle intercettazioni è stata valutata e affermata dal giudice del processo penale, nel cui ambito la prova è stata raccolta e contestata, per cui nessuna nuova valutazione si imponeva al giudice della prevenzione, salva la verifica - che è stata fatta - circa la loro capacità dimostrativa della partecipazione di UR ai reati fondanti il giudizio di pericolosità.
2. Ugualmente infondata è la seconda doglianza, concernente il giudizio di attualità della pericolosità. In base alla costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, quando risulta adeguatamente dimostrata detta appartenenza, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative (da ultimo, Cass., n. 3538 del 22/3/2013). Da tale orientamento - fondato su argomenti di indiscutibile valore logico - questo Collegio non intravede motivi per discostarsi.
3. in conclusione, il giudizio espresso dal Tribunale e dalla Corte d'appello non merita alcuna censura, avendo fatto corretta applicazione dei criteri legali in tema di accertamento della pericolosità e della sua attualità, per cui il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2014