Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2014, n. 52095
CASS
Sentenza 29 ottobre 2014

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Sono utilizzabili nel procedimento di prevenzione i risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali, la cui utilizzabilità sia accertata nel giudizio penale di cognizione; né, in tal caso, occorre una valutazione ad hoc del giudice della prevenzione, trattandosi di prova la cui conformità all'ordinamento è stata delibata nella sede propria, nel contraddittorio delle parti, all'esito di un giudizio con la partecipazione di tutte le parti interessate al suo utilizzo. Ne consegue che il giudice della prevenzione non deve compiere alcuna nuova valutazione al riguardo, salva la verifica della capacità dimostrativa della prova in questione ai fini del giudizio di pericolosità del proposto.

Commentari2

  • 1Art. 271 - Divieti di utilizzazione
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 609 - Cognizione della corte di cassazione
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Cognizione della corte di cassazione (art. 609) Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 3, 33879/2018). Non compete alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2014, n. 52095
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52095
Data del deposito : 29 ottobre 2014

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