Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2008, n. 14651
CASS
Sentenza 4 marzo 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di misure cautelari personali, il divieto di custodia cautelare in carcere di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., previsto nei confronti dell'imputato padre di prole infratreenne, qualora sussista l'assoluta impossibilità della madre di prestarvi assistenza, non è automaticamente operativo qualora detta impossibilità sia costituita dall'attività lavorativa della madre. (Nell'affermare tale principio, la Corte di Cassazione ha precisato che l'esistenza di un impedimento assoluto ad assistere la prole deve essere accertata in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni, in particolare verificando se esistano strutture di sostegno e di assistenza sociale, ovvero se sia disponibile l'assistenza di altri familiari che possano, all'occorrenza, sostituire la madre).

Commentario1

  • 1Genitore affidatario: i limiti al divieto di misure cautelariAccesso limitato
    Rocchina Staiano · https://www.altalex.com/ · 28 giugno 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2008, n. 14651
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14651
Data del deposito : 4 marzo 2008

Testo completo