Sentenza 4 marzo 2008
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, il divieto di custodia cautelare in carcere di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., previsto nei confronti dell'imputato padre di prole infratreenne, qualora sussista l'assoluta impossibilità della madre di prestarvi assistenza, non è automaticamente operativo qualora detta impossibilità sia costituita dall'attività lavorativa della madre. (Nell'affermare tale principio, la Corte di Cassazione ha precisato che l'esistenza di un impedimento assoluto ad assistere la prole deve essere accertata in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni, in particolare verificando se esistano strutture di sostegno e di assistenza sociale, ovvero se sia disponibile l'assistenza di altri familiari che possano, all'occorrenza, sostituire la madre).
Commentario • 1
- 1. Genitore affidatario: i limiti al divieto di misure cautelariAccesso limitatoRocchina Staiano · https://www.altalex.com/ · 28 giugno 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2008, n. 14651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14651 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 04/03/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 649
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 037876/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VA BI, N. IL 08/12/1973;
avverso ORDINANZA del 17/08/2007 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI Giovanni;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA Antonio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 17.8.2007, il Tribunale di Palermo, costituito a norma dell'art. 310 c.p.p., respingeva l'appello proposto nell'interesse di VA IO, indagato per il reato previsto dall'art. 416 bis c.p., avverso il provvedimento in data 10.7.2007 del GIP dello stesso tribunale con cui era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo insussistenti le condizioni indicate dall'art. 275 c.p.p., comma 4, dell'assoluta impossibilità della moglie del detenuto di assistere il figlio di età inferiore a tre anni. Il difensore dell'indagato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) sull'assunto che il tribunale aveva erroneamente escluso che lo svolgimento di attività lavorativa della madre di prole di età inferiore a tre anni potesse costituire di per sè impedimento assoluto ai fini del divieto della custodia in carcere.
Il ricorso non ha fondamento, in quanto la struttura logica e giuridica della motivazione dell'ordinanza impugnata risulta esente dai vizi denunciati dal ricorrente.
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato precisato che, in tema di misure cautelari personali, il divieto di custodia cautelare in carcere di cui all'art. 275 c.p.p., comma 4, previsto nei confronti dell'imputato padre di prole infratreenne qualora sussista l'assoluta impossibilità della madre di prestarvi assistenza non è automaticamente operativo qualora detta impossibilità sia costituita dall'attività lavorativa della madre, considerato che la valutazione della sua gravità costituisce questione squisitamente di merito che, in quanto sostenuta da motivazione idonea e pertinente, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 5^, 5 aprile 2006, Greco, rv. 235757). Da tale principio, condiviso da questo Collegio, deve inferirsi che l'impedimento assoluto ad assistere la prole non può essere stabilito in via di generalizzata astrattezza, ma deve essere accertato in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni: di talché come non può condividersi il principio per Cui l'attività lavorativa della madre non può mai costituire impedimento grave (Cass. Sez. 2^, 11 gennaio 2007, Fiore, rv. 236128), deve considerarsi parimenti inaccettabile la tesi che individua nel lavoro della madre della prole una causa che fa scattare il divieto di custodia cautelare in carcere, dovendo verificarsi caso per caso se esistano strutture di sostegno e di assistenza sociale (Cass. Sez. 2^, 23 maggio 2006, Rncea, rv. 234659), ovvero se sia disponibile l'assistenza di altri familiari che possano, all'occorrenza, sostituire la madre.
Alla luce dei principi di diritto teste esposti deve escludersi che nel caso di specie sia dimostrata la situazione di assoluta impossibilità di dare assistenza alla prole di età inferiore a tre anni, non essendo stata neppure allegata l'esistenza di specifiche condizioni concrete che integrano l'assoluta impossibilità di assistere il figlio, nell'errata convinzione che l'esercizio di attività lavorativa da parte della madre preclude, di per sè, l'applicazione della misura custodiale nei confronti dell'altro genitore, a meno che non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2008