Sentenza 19 maggio 2003
Massime • 1
Nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la facoltà di costituire una rendita vitalizia a norma dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, non è soggetta a prescrizione decorrente dal momento in cui, a seguito della prescrizione dei contributi non versati, la facoltà avrebbe potuto essere esercitata; deve altresì escludersi che la prescrizione cominci a decorrere dal momento in cui, in caso di regolare versamento dei contributi, sarebbe maturato il diritto alla pensione, oppure dal momento in cui, in base ai contributi già versati, il soggetto abbia conseguito la pensione, atteso che il citato art. 13 è chiaro nel non attribuire a tali eventi incidenza preclusiva della facoltà di costituire, con effetti ex novo, la rendita vitalizia.
Commentari • 2
- 1. La nuova scansione temporale della prescrizione per la rendita vitaliziaAccesso limitatoLivio Bossotto · https://www.altalex.com/ · 27 agosto 2025
- 2. Il consolidamento della quarta fase, iniziata il 18 luglio 2012, della disciplina della prescrizione dei diritti retributivi dei lavoratoriDi : Siro Centofanti · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 6 maggio 2024
TESTO INTEGRALE CON NOTE E BIBLIOGRAFIA 1. La prescrizione nel senso di estinzione del diritto per decorso del tempo, la cui etimologia deriva dalla “prae-scriptio”, e cioè dall'eccezione preliminare relativa al tempo decorso che veniva formulata negli atti giudiziari dei processi civili di fronte al Pretore dell'epoca romana , costituisce un istituto generale del diritto che ha attraversato con varietà di formule e di svolgimenti la storia giuridica della civiltà umana. Nell'ordinamento giuridico italiano esso pervade orizzontalmente tutti i principali rami del diritto. Nel diritto civile è previsto sia come fattore, generalmente previa tempestiva eccezione, di estinzione del diritto in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7853 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE DI PRIMA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9/00 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 20/03/00 - R.G.N. 21/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al PR di Pordenone, IO LO, premesso di avere lavorato, quale falegname, presso l'officina artigiana del padre dal 1959 al 1966 e di essersi quindi trasferito in Australia, per fare ritorno in Italia nel 1971, anno in cui aveva rilevato la vecchia attività paterna per gestirla in proprio, esponeva che, quando - in data 11 agosto 1994 - egli aveva presentato all'Inps domanda di pensione, essa era stata respinta per mancato versamento dei contributi relativamente agli anni 1961-1965; che quindi egli aveva chiesto di sopperire a tale carenza mediante costituzione della rendita di cui all'art. 13 della l. n. 1338/1962; che l'Inps non aveva accolto la relativa istanza, benché egli ne avesse diritto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1995. Chiedeva quindi, nei confronti dell'Istituto previdenziale, l'accertamento dei requisiti per poter beneficiare della facoltà di cui alla citata disposizione normativa.
L'Inps, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, deducendo la tardività del ricorso, proposto a 30 anni di distanza dall'invito rivolto dall'Istituto al padre del ricorrente a regolarizzare la posizione assicurativa del figlio, e contestando, in ogni caso, l'applicabilità dell'art. 13 cit. al settore dei lavoratori autonomi.
Il PR accoglieva la domanda con sentenza che, appellata dall'Inps, era riformata dal Tribunale di Pordenone. Il giudice dell'impugnazione riteneva meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione, di cui rilevava la proposizione in primo grado e la reiterazione in appello. Osservava che, in relazione al principio di indiscussa validità, secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, non poteva ritenersi fondata la tesi, accolta in primo grado, secondo cui il ricorrente all'epoca in cui era sorto il diritto alla costituzione della rendita vitalizia non poteva sapere se la propria posizione contributiva era o meno regolare;
infatti doveva presumersi che, in realtà, lavorando presso la officina del padre, il ricorrente fosse stato posto già allora nella condizione di sanare concretamente la propria posizione. Doveva quindi ritenersi maturata la prescrizione, decorsa dal momento in cui si erano prescritti i contributi, cioè dal 1975.
Contro questa sentenza il LO propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.
L'Inps resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Sostiene che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, l'Inps con la memoria difensiva di primo grado non aveva eccepito la prescrizione, limitandosi ad affermare che l'inerzia del LO, che chiedeva la costituzione della rendita ex art. 13 l. 12 agosto 1962 n. 1338, doveva essere valutata come elemento idoneo a compensare le spese di lite, mentre solo con gli atti successivi effettivamente l'Inps aveva invocato la prescrizione. Quindi già il PR aveva errato nel ritenere proposta un'eccezione di prescrizione, pur respingendola.
Con il secondo motivo denuncia contraddittoria motivazione su un punto decisivo, in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto l'istante a conoscenza della omissione contributiva che lo riguardava sulla base di una motivazione carente di logica e di supporto probatorio, e fondata semmai su una presunzione ipotetica, priva dei requisiti di gravita, precisione e concordanza.
Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 13 l. 12 agosto 1962 n. 1338, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c..
Lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che la prescrizione del diritto di cui all'art. 13 cit. decorra dal momento in cui "scade" il diritto dell'Inps di chiedere i contributi, dovendosi invece fare riferimento al momento in cui il lavoratore avrebbe maturato il diritto alla prestazione previdenziale e tale diritto gli viene negato.
Il primo motivo non è fondato.
Nella giurisprudenza di questa Corte è recepito il principio secondo cui l'interpretazione delle domande giudiziali e delle eccezioni implica un giudizio di fatto demandato al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr., tra le più recenti pronunce in materia, Cass. 2 dicembre 1998 n. 12227, 14 aprile 1999 n. 3678, 1 luglio 1999 n.
6714, 29 settembre 1999 n. 10764, 10 maggio 2000 n. 5945, 19 agosto 2000 n. 11010, 28 agosto 2000 n. 11190). Nella specie, il ricorrente si è inammissibilmente limitato a fornire una sua interpretazione della portata delle difese della controparte, basata sulla considerazione di un solo elemento della comparsa di costituzione - il capo delle conclusioni relativo alla richiesta di compensazione delle spese anche in caso di accoglimento della domanda avversaria -, senza mettere in discussione la logicità dell'interpretazione dell'atto fornita dal giudice di appello - evidentemente correlata ai rilievi dell'Inps circa la tardività dell'iniziativa del LO -, in relazione al complessivo contenuto dell'atto. Del resto al giudice di appello non era richiesto un particolare approfondimento ermeneutico;
infatti poteva considerarsi circostanza pacifica tra le parti che l'Inps aveva inteso eccepire la prescrizione, poiché l'attuale ricorrente, a seguito della formulazione da parte dell'Inps di un motivo di appello in merito al rigetto dell'eccezione di prescrizione da parte del PR, si era difeso solo sul merito dell'eccezione. Deve ora procedersi all'esame del terzo motivo, il quale coinvolge problematiche di carattere preliminare rispetto alla questione più particolare posta dal secondo motivo.
Detto terzo motivo, infatti, ponendo il problema del momento in cui comincia a decorrere la prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia a norma dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, in realtà richiede innanzitutto di verificare se effettivamente sia configurabile una estinzione per prescrizione della facoltà in questione.
Nella giurisprudenza di questa Corte si è più volte rilevato - sia pure nell'ambito di considerazioni di carattere generale relative all'azione di risarcimento del danno di cui all'art. 2116 c.c. e al suo rapporto con la disciplina di cui all'art. 13 cit. - che l'art. 13 ha riconosciuto senza limiti temporali al datore di lavoro o, in caso di inerzia dello stesso, al lavoratore, la facoltà di regolarizzare la posizione assicurativa per i periodi per i quali sia intervenuta la prescrizione dei contributi (cfr. Cass. 8 maggio 1971 n. 1304, 14 marzo 1978 n. 1298, 26 agosto 1983 n. 5487, 19 gennaio 1985 n. 170; cfr. anche Cass. 26 maggio 1995 n. 5825, per un rilievo di carattere generale sulla facoltà del lavoratore di esperire, al momento del prodursi del danno pensionistico, l'azione risarcitoria ex art. 2116 c.c. o quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 l. n. 1338/1962). Sono però intervenute due pronunce che, affrontando lo specifico problema, hanno espressamente affermato l'assoggettamento alla prescrizione ordinaria della facoltà del lavoratore di costituire la rendita vitalizia riversibile di cui all'art. 13 l. n. 1338/1962 e la decorrenza della medesima dal giorno di scadenza della prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare: ciò in applicazione del principio di cui all'art. 2935 c.c. sulla rilevanza del giorno in cui il diritto può essere fatto valere e sulla base del rilievo che sull'applicabilità di detto principio non può incidere la mancata previsione di un termine per la proposizione della domanda in sede amministrativa (Cass. 4 dicembre 1984 n. 6361 e Cass. 15 dicembre 1987 n. 9270; quest'ultima sentenza è peraltro intervenuta in relazione ad una particolare vicenda processuale, caratterizzata dalla richiesta al datore di lavoro da parte dei lavoratori del rimborso delle somme occorse per la già eseguita costituzione della rendita vitalizia, dalla integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Inps, e dalla proposizione da parte del solo datore di lavoro dell'eccezione di prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia). Non risultano successivi precedenti conformi in termini. In particolare, Cass. 2 novembre 1998 n. 10945, richiamando il principio dell'art. 2939 c.c., sulla opponibilità della prescrizione da parte di chiunque vi abbia interesse, ha bensì "corretto" la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la legittimazione del datore di lavoro ad eccepire la prescrizione del diritto del lavoratore a costituire la rendita vitalizia, ma ha altresì rilevato che, in realtà, la questione nella specie non era rilevante, perché il lavoratore aveva agito per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116 c.c. (anche se facendo riferimento, ai fini della quantificazione del danno, alla misura della riserva matematica di cui all'art. 13 l. n. 1338/1962) e, diversamente da quando sostenuto dal datore di lavoro, non poteva ritenersi che su tale azione risarcitoria incidesse l'eventuale prescrizione dell'azione per la costituzione della rendita vitalizia.
D'altra parte, Cass. 29 dicembre 1999 n. 14680 non ha preso in considerazione i limiti temporali, sotto il profilo della prescrizione, dell'esercizio, da parte del datore di lavoro o del lavoratore, della facoltà di costituire presso l'Inps la rendita vitalizia, ma gli analoghi limiti del diritto del lavoratore a che il datore di lavoro costituisca la rendita in suo favore e del connesso diritto del medesimo lavoratore, che abbia provveduto personalmente alla costituzione della rendita, al rimborso della "provvista" versata a tal fine all'istituto previdenziale. Più precisamente, in tale occasione la Corte, preso atto dell'interpretazione giurisprudenziale estensiva e "adeguatrice" (rispetto alle esigenze di garanzia di cui all'art. 38 Cost.), secondo cui il lavoratore ha la facoltà di reagire immediatamente alla maturata prescrizione dei contributi previdenziali, domandando la condanna del datore di lavoro alla costituzione della rendita vitalizia presso l'Inps, ha rilevato che questa anticipata tutela comporta una corrispondente decorrenza dei termini di prescrizione, fermo restando, tuttavia, l'ordinario diritto al risarcimento del danno per l'omissione contributiva ex art. 2116 c.c., prescrittibile solo con decorrenza dall'insorgenza del danno pensionistico (e rispetto all'azione risarcitoria - osserva la sentenza citata - è irrilevante che eventualmente il danno sia stato prevenuto dalla costituzione della rendita da parte del lavoratore, in quanto permane in capo al medesimo una ragione di danno risarcibile;
inoltre sul termine prescrizionale non incide che per la quantificazione del danno si faccia riferimento alla riserva matematica ex art. 13).
Questo collegio ritiene che la soluzione della questione proposta richieda un adeguato esame dei tratti caratterizzanti e della ratto dell'istituto di cui all'art. 13 l. n. 1338/1962. Tuttavia, è opportuna una preliminare riflessione di carattere generale sulla prescrittibilità delle facoltà giuridiche e dei cosiddetti diritti potestativi.
Confrontandosi con il principio tradizionale per cui "in facultativis non datur praescriptio", la dottrina tende a circoscriverne l'operatività all'esercizio delle facoltà che non integrano un autonomo diritto, ma costituiscono uno dei contenuti o espressioni di un diritto principale o complesso. Una simile nozione delle facoltà giuridiche in realtà si attaglia essenzialmente (oltre che a un'ampia gamma di diritti personalissimi e indisponibili e già per questa ragione imprescrittibili nel loro complesso), alle singole facoltà inerenti per legge ai diritti reali. Invece nei diritti di diverso tipo, pur inerenti ad unico complesso rapporto obbligatorio, il criterio direttivo, come è pacifico, è quello dell'autonomia, ai fini della prescrizione, di ogni singolo diritto, come del resto confermato dalle previsioni dell'art. 2948 c.c. sulla prescrizione breve applicabile alle annualità di rendite e pensioni e agli interessi (sulla tematica della prescrizione delle facoltà, cfr. Cass. 10 marzo 1971 n. 697, 8 febbraio 1979 n. 876, 7 luglio 1987 n. 5904, 28 novembre 1992 n. 12781, 15 maggio 1998 n. 4906, 7 giugno 2000 n. 7727). Appare necessario, però, riflettere anche in merito al tema - che ha offerto minori occasioni di approfondimento sia in dottrina che in giurisprudenza - della prescrittibilità di quelli che, secondo una terminologia generalmente condivisa, sono definibili come diritti potestativi (per l'affermazione della non prescrittibilità del diritto potestativo inerente alla facoltà del curatore fallimentare di scegliere, ai sensi dell'art. 72 legge fall., tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto, v. Cass. 26 ottobre 2000 n. 14102). Sono comunemente ricondotte alla categoria dei diritti potestativi anche facoltà come quella di recedere da un rapporto a tempo indeterminato: per esempio di dare le dimissioni o di intimare un licenziamento ad nutum nei rapporti di lavoro subordinato. Può immediatamente rilevarsi che, rispetto a facoltà del genere, con certezza deve escludersi la decorrenza della prescrizione dal momento in cui esse possono essere esercitate. Naturalmente sono identificabili ulteriori ipotesi di diritti potestativi relativi a rapporti obbligatori per cui analogamente non è configurabile il decorso della prescrizione: si pensi, per esempio, alla facoltà di riscatto delle polizze di assicurazione sulla vita, prevista dall'art. 1925 c.c.. D'altra parte, sussistono anche diritti potestativi per cui è ben configurabile il decorso della prescrizione: si pensi, tra quelli aventi la funzione di risolvere o estinguere rapporti giuridici, all'azione di annullamento, di rescissione per lesione e di risoluzione per inadempimento del contratto, o all'esercizio della facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa: rispetto a tali diritti la prescrizione trova indubbiamente applicazione, come espressamente previsto dalla legge (art. 1442, 1449, 1495 c.c.) o riconosciuto dalla giurisprudenza (Cass., Sez. un., 10 aprile 1995 n. 4126; Cass. 27 gennaio 1996 n. 635 e 18 giugno 1997 n. 5455). La ragione della diversità di trattamento tra diversi tipi di diritti potestativi sembra ravvisabile nelle seguenti circostanze. All'esercizio del diritto di recesso ad nutum il soggetto è abilitato sulla base di una situazione legittimante (fattispecie costitutiva) che si rinnova nel tempo, in relazione alla permanenza del rapporto (e al conseguente riprodursi e modificarsi dell'interesse al recesso); correlativamente, stante l'efficacia rivolta all'attualità o al futuro dell'atto di recesso, mutano, in caso di dilazione nella sua adozione, anche i suoi precisi effetti. Si verifica, perciò, un fenomeno giuridico analogo a quello caratteristico dell'esercizio di taluni diritti potestativi accessori della titolarità di un diritto reale, quale la facoltà di chiedere la comunione forzosa del muro sul confine, di promuovere la costituzione di una servitù di passaggio a favore di fondo intercluso, di riscattare il fondo enfiteutico, in cui la situazione legittimante è analogamente permanente, sono rivolti all'attualità gli effetti dell'esercizio del diritto e si tiene conto delle condizioni del momento al fine del calcolo degli oneri economici posti a carico del soggetto che si avvale del diritto potestativo. Una simile spiegazione, peraltro, si attaglia anche al riscatto di una polizza di assicurazione sulla vita, esercitabile finché permangono i relativi presupposti.
Presupposti ed effetti dell'esercizio del diritto potestativo sono, invece, di natura diversa nelle azioni di annullamento, di rescissione o di risoluzione per inadempimento, così come in caso di utilizzazione della clausola risolutiva. Infatti la fattispecie costitutiva è perfezionata nel passato e gli effetti dell'esercizio del diritto potestativo sono retroattivi.
In relazione alla ratio dell'istituto della prescrizione, solo relativamente a questo secondo tipo di diritti potestativi è ravvisatale un'inerzia nell'esercizio del diritto che giustifichi la penalizzazione del titolare e la correlativa liberazione della controparte.
Con riferimento alla facoltà di costituire la rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962, è opportuno rilevare che la stessa appare riconducibile al novero delle facoltà comunemente ricondotte alla categoria dei diritti potestativi, poiché è attribuita alla volontà del lavoratore interessato (o del datore di lavoro che agisca nell'interesse primario del medesimo) la modificazione della sua posizione assicurativa nei confronti dell'istituto assicuratore, mentre gli adempimenti amministrativi a carico dell'istituto hanno carattere meramente esecutivo e il versamento della somma necessaria per la costituzione della rendita rappresenta un onere rispetto al conseguimento dell'effetto giuridico perseguito. È opportuno anche ricordare che l'iniziativa per la costituzione della rendita vitalizia presuppone l'esistenza in vita di un soggetto - il lavoratore stesso (salva l'ipotesi dei superstiti con diritto al trattamento di riversibilità: cfr. le tabelle per il calcolo della riserva matematica approvate con i d.m. 27 gennaio 1964 e 19 febbraio 1981 e le relative, allegate, istruzioni, che contemplano anche l'eventualità della costituzione della rendita nell'interesse dei superstiti) - avente un interesse, immediato o futuro, ad avvalersi della posizione assicurativa costituita ex novo o incrementata per effetto della costituzione della rendita vitalizia. Inoltre la domanda di costituzione della rendita produce effetti rivolti solo al futuro: ciò si evince inequivocabilmente dall'art. 13, terzo comma, secondo cui "la rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere;
in caso contrario i contributi di cui al comma precedente cioè quelli corrispondenti a quelli omessi, presi in considerazione ai fini del calcolo della rendita sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti". Il calcolo della rendita vitalizia e della relativa riserva matematica, del resto, deve essere effettuato, in ragione della natura giuridica dell'istituto, tenendo conto delle condizioni assicurative e di età esistenti e valutabili al momento della domanda (al riguardo cfr. le tabelle e le istruzioni di cui ai citati d.m. 27 gennaio 1964 e 19 febbraio 1981). Tenuti presenti i criteri che sono apparsi rilevanti ai fini della decorrenza o meno della prescrizione nei c.d. diritti potestativi, depongono nel senso della non decorrenza della stessa, con riferimento alla facoltà di costituire la rendita vitalizia ex art. 13 l. 1338/1962, gli elementi dell'attualità della situazione legittimante, degli effetti solo per il futuro dell'esercizio del diritto e, più in genere, della dipendenza dal momento in cui la facoltà sia effettivamente esercitata, della precisa consistenza del suo oggetto (la rendita vitalizia costituita) e del relativo onere (la riserva matematica). E se è vero che una parte essenziale della fattispecie costitutiva, e cioè la prescrizione dei contributi, si perfeziona una volta per sempre e che da quel momento la facoltà può cominciare ad essere esercitata, la detta prescrizione dei contributi non esaurisce la fattispecie costitutiva, mentre, in relazione alla finalità dell'istituto, effettivo baricentro della situazione legittimante, deve ritenersi piuttosto la rilevanza attuale della condizione del soggetto (potenziale) titolare di una posizione assicurativa da incrementare o da costituire mediante il riscatto dei periodi lavorativi non coperti da contribuzione.
Si è parlato di "riscatto", benché il termine non sia utilizzato dalla legge, per evidenziare l'assimilabilità dell'istituto disciplinato dall'art. 13 alle numerose altre ipotesi, successivamente introdotte, di riscatto di periodi della vita del lavoratore dal legislatore ritenuti meritevoli di equiparazione a quelli lavorativi (periodi di studio universitario o equiparati, a norma dell'art.
2-novies d.l. 30/1974 convertito dalla l. 114/1974, dell'art. 2, terzo comma, d.l. 694/1982 convertito dalla l. 881/1982, e dell'art. 2 d.lgs. 184/1997; periodi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro, a norma dell'art. 5 d.lgs. 564/96; intervalli tra lavori discontinui, stagionali o temporanei,
a norma dell'art. 7 d. lgs. cit.; frazioni temporali rimaste scoperte da contribuzione per le modalità a tempo parziale del rapporto di lavoro, a norma dell'art. 8 d. lgs. cit., ecc.), o anche di periodi lavorativi non coperti da contribuzione, come nel caso del lavoro subordinato prestato all'estero o prestato da impiegati in passato esclusi dall'obbligo di assicurazione (art. 51 l. 153/1969, art.
2-octies d.l. 30/1974, cit., art. 3 d.lgs. 184/1997).
Del resto per detti riscatti viene fatto rinvio alle modalità e (pur con talune riduzioni) agli oneri di cui all'art. 13, salvo l'integrazione di questa disciplina a seguito della introduzione del vigente sistema contributivo di calcolo delle pensioni (art. 2, commi 4 e 5, e art. 4 d. lgs. 184/1997; il citato comma 5 ha previsto anche l'aggiornamento delle tabelle per il calcolo della riserva matematica a norma dell'art. 13 l. 1338/1962). La considerazione complessiva dell'istituto del riscatto di periodi lavorativi, o assimilabili a quelli lavorativi, comunque rimasti scoperti da contribuzione, mette forse meglio in evidenza l'incidenza attribuita dal legislatore all'interesse e alla volontà attuali del lavoratore di costituire o incrementare una posizione assicurativa a proprio favore e al rilievo condizionante, ma non esclusivo, della sussistenza di periodi da riscattare. Infatti, in difetto di diversa previsione, è lasciata alla valutazione dell'interessato, in relazione alle mutevoli vicende della sua vita lavorativa e non lavorativa, e anche - particolare non trascurabile - alle sue disponibilità economiche, la valutazione circa l'opportunità di effettuare o meno il riscatto e il momento in cui ricorrervi. Può aggiungersi che le singole posizioni assicurative, nell'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti, sono funzionali al diritto al conseguimento di una pensione, diritto che è reputato imprescrittibile;
ne consegue la rilevanza della posizione assicurativa e dell'aspirazione alla medesima quanto meno per tutta la vita del lavoratore interessato. Ritenere che la fattispecie costitutiva della facoltà di effettuare i riscatti si perfezioni una volta per sempre nel momento in cui la facoltà di riscatto può cominciare ad essere esercitata, oltre ad essere in contrasto con i rilievi di carattere sostanziale già svolti, comporterebbe evidenti incongruenze e sarebbe in contraddizione con la finalità delle varie previsioni di legge. Con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 13 l. 1338/1962, ove fattispecie costitutiva fosse considerata la sola prescrizione dei contributi, la facoltà di costituzione della rendita vitalizia avrebbe dovuto ritenersi inapplicabile a tutte le omissioni contributive per le quali la prescrizione si era già verificata al momento della entrata in vigore della legge, in applicazione del criterio generale della efficacia solo per il futuro degli atti normativi (art. 11 preleggi). Di conseguenza la nuova normativa sarebbe stata inutilizzabile al fine di porre rimedio a tutte le omissioni contributive irreparabilmente verificatesi nel passato, in palese contrasto con la presumibile finalità della stessa. Del resto i numerosi esempi contenuti nelle istruzioni allegate al d.m. 27 gennaio 1964 prendono in considerazione omissioni contributive risalenti nel tempo. Inoltre anche la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 26/1984 e n. 568/1989 ha sottolineato, anche a giustificazione del requisito della esistenza di una prova scritta circa l'esistenza del rapporto di lavoro, che le omissioni contributive fatte valere dai lavoratori in base all'art. 13, al fine di garantirsi l'accesso al pensionamento, risalgono spesso a periodi di tempo lontanissimi.
Del resto, anche la previsione del riscatto di periodi di lavoro all'estero - formulata evidentemente anche a tutela dei lavoratori tornati in patria al termine della loro vita lavorativa - evidenzia che delimitazioni temporali, pur dipendenti dal maturare della prescrizione, all'esercizio della facoltà di riscatto sarebbero incompatibili con la volontà del legislatore. Le considerazioni che precedono trovano conferma anche nell'evoluzione della normativa sul riscatto del periodo legale di laurea: in un primo tempo la legge aveva previsto che detto periodo dovesse essere riscattato entro cinque anni dalla iscrizione del lavoratore all'assicurazione obbligatoria (versamento del primo contributo) e coerentemente, con una norma transitoria, aveva posto il termine di due anni per l'esercizio della facoltà da parte dei soggetti già iscritti al momento dell'entrata in vigore della legge (art. 50 l. 153/1969, abrogato dall'art.
2-novies d.l. 30/1974, cit.). D'altra parte, per talune delle più recenti ipotesi legali di riscatto, la legge ha precisato la loro inapplicabilità ai periodi pregressi (cfr. artt.
5 -8 d. lgs. 564/1996). In conclusione deve escludersi che la facoltà di costituire una rendita vitalizia a norma dell'art. 13 l. 12 agosto 1962 n. 1338 - facoltà cui nella specie è ricorso un familiare coadiuvante di impresa artigiana sulla base dell'interpretazione estensiva e adeguatrice di cui alla sentenza della Corte costituzionale 19 gennaio 1995 n. 18 (cui ha aderito questa Corte: cfr. Cass. 26 luglio 1999 n. 8112 e 15 giugno 2001 n. 8089) - si prescriva per il decorso del tempo a partire dal momento in cui, a seguito della prescrizione dei contributi, la facoltà avrebbe potuto essere esercitata. Deve anche escludersi che la prescrizione cominci a decorrere dal momento in cui, in caso di regolare versamento dei contributi, sarebbe maturato il diritto alla pensione, oppure dal momento in cui, in base ai contributi versati, il soggetto abbia conseguito la pensione, dato che l'art. 13 è chiaro nel non attribuire a tali eventi incidenza preclusiva sulla facoltà di costituire, con effetti ex nunc, la rendita vitalizia che svolga le funzioni dei contributi prescritti.
La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata in accoglimento del terzo motivo, rimanendo assorbito il secondo. Conseguentemente la causa viene rinviata, anche per le spese, ad altro giudice, che farà applicazione del seguente principio di diritto:
"nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la facoltà di costituire una rendita vitalizia a norma dell'art 13 l. 12 agosto 1962 n. 1338 non è soggetta a prescrizione per il decorso del tempo dal momento in cui, a seguito della prescrizione dei contributi non versati, la facoltà avrebbe potuto essere esercitata e la prescrizione non comincia a decorrere neanche dal momento in cui, in caso di regolare versamento dei contributi, sarebbe maturato il diritto alla pensione, oppure dal momento in cui, in base ai contributi già versati, il soggetto abbia conseguito la pensione".
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso;
accoglie il terzo, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Trieste, che provvedere anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2003