Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7853
CASS
Sentenza 19 maggio 2003

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Nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la facoltà di costituire una rendita vitalizia a norma dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, non è soggetta a prescrizione decorrente dal momento in cui, a seguito della prescrizione dei contributi non versati, la facoltà avrebbe potuto essere esercitata; deve altresì escludersi che la prescrizione cominci a decorrere dal momento in cui, in caso di regolare versamento dei contributi, sarebbe maturato il diritto alla pensione, oppure dal momento in cui, in base ai contributi già versati, il soggetto abbia conseguito la pensione, atteso che il citato art. 13 è chiaro nel non attribuire a tali eventi incidenza preclusiva della facoltà di costituire, con effetti ex novo, la rendita vitalizia.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7853
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7853
Data del deposito : 19 maggio 2003

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