Sentenza 26 luglio 1999
Massime • 1
A seguito della sentenza n. 18 del 1995 della Corte Costituzionale - la quale ha affermato che l'unica interpretazione conforme a Costituzione dell' art. 13 della legge 12 agosto 1962 ( versamento della riserva matematica per la costituzione di rendita vitalizia nel caso di omissioni contributive non più sanabili per intervenuta prescrizione) è quella che la estende ai familiari coadiuvanti di imprese artigiane - non è possibile addivenire ad una interpretazione della norma difforme da quella indicata dalla Corte senza suscitare un dubbio di costituzionalità non manifestamente infondato (con conseguente obbligo di rinvio alla Corte Costituzionale). Con detta interpretazione, peraltro, non si è operata una indiscriminata estensione ai lavoratori autonomi della disciplina dei lavoratori dipendenti, ma si è individuato nel cit. art. 13 della legge n. 1338 del 1962, quei connotati di generalità ed astrattezza tali da consentirne l'applicazione a tutte le categorie di lavoratori che non sono abilitati al versamento diretto dei contributi , ma sono sottoposti, a tale riguardo , alle determinazioni di altri soggetti (datori di lavoro ovvero titolari di azienda artigiana).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/1999, n. 8112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8112 |
| Data del deposito : | 26 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente -
Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, LEONARDO LIRONCURTI, RINA SARTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RU LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C. DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato WILMA ROSA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 357/96 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 24/06/96 r.g. n. 560/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/99 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato Fabrizio CORRERA;
udito l'Avvocato Wilma ROSA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavora di Pistoia BE CE chiedeva che l'Inps fosse dichiarato tenuto a costituire in suo favore la rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge 1338 del 1962 per il periodo privo di copertura assicurativa dal 1.3.71 in poi in cui risultava collaboratrice dell'azienda artigiana del marito. L'Inps si apponeva all'accoglimento della domanda ed il Pretore, con sentenza del 7 marzo 1996, facendo applicazione dei principi formulati dalla Corte Costituzionale n. 19 del 1995 dichiarava l'obbligo dell'Inps alla costituzione della rendita vitalizia e sull'appello dell'Inps la statuizione veniva confermata dal Tribunale di Pistoia con sentenza del 15 maggio 1996. Il Tribunale premetteva che a seguito delle decisioni di rigetto della Corte Costituzionale, nei giudizi diversi da quelli "a quibus", non si ha altra alternativa che applicare la norma secondo l'interpretazione della Corte ovvero sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale perché, ave si intendesse adattare l'interpretazione dalla Corte esclusa perché incostituzionale, non si potrebbe ragionevolmente ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Nella specie peraltro la Corte Costituzionale aveva affermato che l'unica interpretazione conforme a Costituzione era quella che ritiene l'art. 13 citato applicabile estensivamente anche ai familiari dell'artigiano che non siano titolari di impresa, ma vi lavorino abitualmente e prevalentemente.
Il Tribunale affermava quindi di condividere l'interpretazione adeguatrice data dalla Corte e quindi rigettava l'impugnazione. Avverso detta sentenza propone ricorso l'Inps affidato ad un unica motivo illustrato da memoria.
Resiste la BE con controricorso.
L'Inps ha depositato note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Inps denunzia violazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n.133E3 e vizio di motivazione affermando che le pronunzie interpretative di rigetto della Corte Costituzionale non hanno effetti vincolanti erga omnes, che conseguono, ex art. 136 Costituzione, alle sole sentenze di accoglimento. Il Tribunale aveva aderito alla interpretazione dell'art. 13 data dalla Corte Costituzionale la quale provocherebbe gravi conseguenze sulla finanza pubblica ove istituti normativi previsti specificamente per i lavoratori Subordinati venissero estesi a soggetti diversi. Inoltre vi sono indizi per escludere la diversa volontà del legislatore perché nello stesso giorno di approvazione della legge 1338 del 1962 era stata approvata anche la legge n. 1339 del 1962 in tema di miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla gestione speciale degli artigiani, che non prevede l'istituto della rendita vitalizia, segno quindi che non la riteneva meritevole di estensione a detta categoria. Il che era avvalorato dalla normativa Successiva, in particolare dall'art. 11 della legge 2.9.90 n. 233 in cui l'art. 13 in commento è espressamente richiamata al sola scopo di consentire a coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il riscatto dei contributi per il periodo 1957/1961.
Il ricorso non merita accoglimento.
Vanno preliminarmente condivise le argomentazioni svolte dal giudice d'appello per cui - a seguito della affermazione del Giudice delle leggi secondo cui l'unica interpretazione della norma conforme a costituzione è quella che estende anche ai collaboratori delle aziende artigiane il disposta dell'art. 13 legge 1338 del 1962 - non sarebbe possibile, in processo diverso, da quella in cui è intervenuta la pronunzia della Corte Costituzionale, addivenire ad una interpretazione della norma difforme da quella indicata, perché questa indurrebbe un dubbio di costituzionalità non manifestamente infondato e quindi si imporrebbe un nuova rinvia alla Corte Costituzionale.
Questa Corte aderisce peraltro alla interpretazione propugnata dal Giudice delle leggi il quale, lungi dall'estendere in via generale ai lavoratori autonomi la normativa prevista per i lavoratori dipendenti, ha però individuato nell'art. 13 della legge 1338 del 1962 quei connotati di generalità ed astrattezza tali da consentirne l'applicazione a tutte le categorie di lavoratori che sono accomunati dal fatto di non essere abilitati a versare direttamente i contributi, ma di essere sottoposti a tal fine alle determinazioni di altri soggetti, ossia dai datori di lavori ovvero dai titolari delle aziende artigiane.
Peraltro il mancato richiamo della norma in esame ad opera della coeva legge 1339 del 1962 e della successiva legge 2.8.90 n. 233 in tema di assicurazione obbligatoria degli artigiani e dei loro familiari, può ben essere spiegata, contrariamente a quanto sostenuto dall'Inps, per il fatto che la sua applicazione a detti soggetti era già desumibile proprio dalla legge 1339 del 1962. Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Inps al pagamento delle spese del giudizio liquidate in L. 12.000 oltre L.
2.500.000 per onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Così deciso in Roma, il 15 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 1999