Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/1999, n. 8112
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Sentenza 26 luglio 1999

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A seguito della sentenza n. 18 del 1995 della Corte Costituzionale - la quale ha affermato che l'unica interpretazione conforme a Costituzione dell' art. 13 della legge 12 agosto 1962 ( versamento della riserva matematica per la costituzione di rendita vitalizia nel caso di omissioni contributive non più sanabili per intervenuta prescrizione) è quella che la estende ai familiari coadiuvanti di imprese artigiane - non è possibile addivenire ad una interpretazione della norma difforme da quella indicata dalla Corte senza suscitare un dubbio di costituzionalità non manifestamente infondato (con conseguente obbligo di rinvio alla Corte Costituzionale). Con detta interpretazione, peraltro, non si è operata una indiscriminata estensione ai lavoratori autonomi della disciplina dei lavoratori dipendenti, ma si è individuato nel cit. art. 13 della legge n. 1338 del 1962, quei connotati di generalità ed astrattezza tali da consentirne l'applicazione a tutte le categorie di lavoratori che non sono abilitati al versamento diretto dei contributi , ma sono sottoposti, a tale riguardo , alle determinazioni di altri soggetti (datori di lavoro ovvero titolari di azienda artigiana).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/1999, n. 8112
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8112
    Data del deposito : 26 luglio 1999

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