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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 12/03/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
AR TO, EL
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 12/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 389/2023 depositato il 08/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229004384405000 PE-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società Ricorrente_1 S.r.l.. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di intimazione n. 030 2022 90043844 05 000, relativo a carichi per PE (anno 2016) e contributi previdenziali, per un importo complessivo di euro 23.546,45. A fondamento del gravame, la ricorrente eccepiva l'inesistenza giuridica della notificazione dell'intimazione poiché effettuata da un indirizzo PEC non censito nei pubblici registri, nonché la nullità derivata per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta (n.
03020200004776560000) e l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-RI contestando integralmente le avverse pretese, depositando prova della notifica telematica della cartella presupposta e sostenendo la piena regolarità della notifica dell'intimazione per raggiungimento dello scopo.
Il Collegio, all' udienza del 12.03.2025, udito il relatore, ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'omessa notifica da un indirizzo PEC non censito nei pubblici registri.
In via pregiudiziale, deve essere rigettata l'eccezione di inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento.
La Pec costituisce un tipo di posta elettronica idoneo ad attribuire al messaggio trasmesso il valore legale tradizionalmente riconosciuto alla raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto è in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi.
Relativamente alla lamentela circa l'inesistenza giuridica della notificazione dell'intimazione poiché effettuata da un indirizzo PEC non censito nei pubblici registri, la Corte di Cassazione ha recentissimamente ribadito che l'estraneità dell'indirizzo PEC del mittente dai registri ufficiali non invalida la notifica della cartella esattoriale. Basta la ricevuta di consegna che attesti provenienza e consegna dell'atto, salvo prova di un concreto pregiudizio al diritto di difesa
In tema di notificazione via PEC della cartella esattoriale da parte dell'Agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo PEC del mittente dai registri pubblici (RegInde/INI-Pec/IPA) non determina di per sé l'inesistenza o la nullità della notificazione;
la validità della notifica può essere accertata dalla ricevuta di consegna che attesti la provenienza e la fase di consegna (e dunque la conoscenza dell'atto), salvo che il destinatario dimostri di aver subito un pregiudizio sostanziale al diritto di difesa (Cass. ordinanza n. 24718/2025).
La tempestiva impugnazione dell'atto da parte della società ricorrente sana, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., ogni eventuale irregolarità relativa all'indirizzo mittente (Cassazione Civile, Sez. Unite, 28 settembre 2018, n. 23620).
Nel merito, la doglianza relativa all'omessa notifica dell'atto presupposto è infondata. Dalla documentazione prodotta dalla resistente emerge con chiarezza che la cartella di pagamento n. 03020200004776560000 è stata regolarmente notificata all'indirizzo PEC della società (Email_3) in data 29 settembre 2021, con generazione della ricevuta di avvenuta consegna che costituisce prova legale del perfezionamento del procedimento notificatorio.
2. Sull'eccezione di prescrizione e decadenza
Parimenti infondata risulta l'eccezione di prescrizione e decadenza. Poiché tra la notifica della cartella
(settembre 2021) e la notifica dell'intimazione impugnata (ottobre 2022) è decorso un lasso temporale di circa tredici mesi, il termine di prescrizione quinquennale, applicabile sia ai tributi erariali che ai crediti previdenziali, non può ritenersi maturato. La notifica della cartella ha infatti interrotto il decorso della prescrizione, facendo iniziare un nuovo periodo di uguale durata (Cassazione Civile, Sez. Unite, 17 novembre
2016, n. 23397).
Non risultano, infine, provate ulteriori circostanze estintive o impeditive del credito ai sensi dell'art. 1, comma
538, Legge n. 228/2012, invocata dalla parte in sede amministrativa. La pretesa tributaria e previdenziale appare dunque legittimamente azionata.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CA, sezione 3°, definitivamente pronunciando:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre oneri accessori se dovuti.
Così deciso in CA, il 12.03.2025
Il Giudice relatore
Il Presidente
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 12/03/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
AR TO, EL
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 12/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 389/2023 depositato il 08/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229004384405000 PE-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società Ricorrente_1 S.r.l.. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di intimazione n. 030 2022 90043844 05 000, relativo a carichi per PE (anno 2016) e contributi previdenziali, per un importo complessivo di euro 23.546,45. A fondamento del gravame, la ricorrente eccepiva l'inesistenza giuridica della notificazione dell'intimazione poiché effettuata da un indirizzo PEC non censito nei pubblici registri, nonché la nullità derivata per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta (n.
03020200004776560000) e l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-RI contestando integralmente le avverse pretese, depositando prova della notifica telematica della cartella presupposta e sostenendo la piena regolarità della notifica dell'intimazione per raggiungimento dello scopo.
Il Collegio, all' udienza del 12.03.2025, udito il relatore, ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'omessa notifica da un indirizzo PEC non censito nei pubblici registri.
In via pregiudiziale, deve essere rigettata l'eccezione di inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento.
La Pec costituisce un tipo di posta elettronica idoneo ad attribuire al messaggio trasmesso il valore legale tradizionalmente riconosciuto alla raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto è in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi.
Relativamente alla lamentela circa l'inesistenza giuridica della notificazione dell'intimazione poiché effettuata da un indirizzo PEC non censito nei pubblici registri, la Corte di Cassazione ha recentissimamente ribadito che l'estraneità dell'indirizzo PEC del mittente dai registri ufficiali non invalida la notifica della cartella esattoriale. Basta la ricevuta di consegna che attesti provenienza e consegna dell'atto, salvo prova di un concreto pregiudizio al diritto di difesa
In tema di notificazione via PEC della cartella esattoriale da parte dell'Agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo PEC del mittente dai registri pubblici (RegInde/INI-Pec/IPA) non determina di per sé l'inesistenza o la nullità della notificazione;
la validità della notifica può essere accertata dalla ricevuta di consegna che attesti la provenienza e la fase di consegna (e dunque la conoscenza dell'atto), salvo che il destinatario dimostri di aver subito un pregiudizio sostanziale al diritto di difesa (Cass. ordinanza n. 24718/2025).
La tempestiva impugnazione dell'atto da parte della società ricorrente sana, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., ogni eventuale irregolarità relativa all'indirizzo mittente (Cassazione Civile, Sez. Unite, 28 settembre 2018, n. 23620).
Nel merito, la doglianza relativa all'omessa notifica dell'atto presupposto è infondata. Dalla documentazione prodotta dalla resistente emerge con chiarezza che la cartella di pagamento n. 03020200004776560000 è stata regolarmente notificata all'indirizzo PEC della società (Email_3) in data 29 settembre 2021, con generazione della ricevuta di avvenuta consegna che costituisce prova legale del perfezionamento del procedimento notificatorio.
2. Sull'eccezione di prescrizione e decadenza
Parimenti infondata risulta l'eccezione di prescrizione e decadenza. Poiché tra la notifica della cartella
(settembre 2021) e la notifica dell'intimazione impugnata (ottobre 2022) è decorso un lasso temporale di circa tredici mesi, il termine di prescrizione quinquennale, applicabile sia ai tributi erariali che ai crediti previdenziali, non può ritenersi maturato. La notifica della cartella ha infatti interrotto il decorso della prescrizione, facendo iniziare un nuovo periodo di uguale durata (Cassazione Civile, Sez. Unite, 17 novembre
2016, n. 23397).
Non risultano, infine, provate ulteriori circostanze estintive o impeditive del credito ai sensi dell'art. 1, comma
538, Legge n. 228/2012, invocata dalla parte in sede amministrativa. La pretesa tributaria e previdenziale appare dunque legittimamente azionata.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CA, sezione 3°, definitivamente pronunciando:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre oneri accessori se dovuti.
Così deciso in CA, il 12.03.2025
Il Giudice relatore
Il Presidente