Sentenza 6 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole ove si abbia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, non opera qualora, pur in presenza di informazioni circa la violazione di tali diritti derivante da una diffusa e grave situazione di endemica violenza all'interno del sistema carcerario del Paese richiedente, quest'ultimo offra, al più alto livello governativo, specifiche assicurazioni in ordine alla destinazione dell'estradando ad un istituto penitenziario già positivamente valutato quanto al rispetto dei diritti fondamentali, e tali assicurazioni siano avvalorate dalla adesione del Paese stesso a trattati internazionali che garantiscono e promuovono il rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti. (Fattispecie relativa a richiesta di estradizione formulata dalle Autorità brasiliane per l'esecuzione di una condanna per traffico di stupefacenti).
Commentario • 1
- 1. Brasile, per estradizione va esclusa violazione dei diritti fondamentali (Cass. 15661/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 giugno 2024
Non si può dar seguito alla consegna quando sussista un rischio concreto di violazioni dei diritti fondamentali (qui: condizioni di detenzione, tutela di madri di minori in tenera e e condanna in contumacia). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE SENTENZA n 15661/24 7 febbraio 2024 – 16 aprile 2024 sul ricorso proposto da APD, nata in Brasile il **/1986 avverso la sentenza del 03/10/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2015, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2015 |
Testo completo
2 2 8 2 / 1 6 N.29788/2015R.G. Sent. 1832 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giorno 6 del mese di ottobre dell'anno 2015 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE composta dai magistrati Presidente dott. Antonio ESPOSITO Consigliere dott. Matilde CAMMINO dott. Piercamillo DAVIGO Consigliere Consigliere dott. Sergio BELTRANI dott. Lucia AIELLI Consigliere ha pronunciato in camera di consiglio la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Repubblica Federativa del Brasile avverso la sentenza n.30/15 emessa il 23 marzo 2015 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento per la richiesta di estradizione verso la Repubblica Federativa del Brasile del cittadino olandese AN IJ LD n. L'Aja (Olanda) il 28 aprile 1954 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Mario Pinelli, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio, con riconoscimento delle condizioni per la richiesta di estradizione;
sentito difensore della ricorrente, avv. Michele Gentiloni Silverj del foro di Roma che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
sentito il difensore di VA IJ LD, avv. Alessandra Balata del foro di Roma, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva: In 2 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 14 maggio 2013 la Corte di appello di Roma dichiarava sussistere le condizioni per l'estradizione del cittadino olandese VA IJ LD per l'esecuzione della pena di diciassette anni, sei mesi e un giorno, residua rispetto alla maggiore pena di venti anni di reclusione inflittagli in relazione al delitto di traffico di stupefacenti con sentenza n.95.000.1069-0 emessa il 26 giugno 1995 dalla seconda sezione del Tribunale Federale di Espirito Santo (Brasile), definitiva il 13 luglio 1998. Nei confronti del VA IJ, in accoglimento della richiesta del Ministro della Giustizia, il 10 ottobre 2012 era stata emessa ordinanza di custodia cautelare, eseguita nell'istituto carcerario ove il cittadino olandese si trovava detenuto per fatti analoghi.
2. A seguito di ricorso dell'estradando la Sesta sezione penale di questa Corte, con sentenza in data 15 ottobre 2013, ha annullato la sentenza di estradizione sopra indicataa rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. La Corte ha posto in rilievo che dai rapporti di fonti non governative di riconosciuta attendibilità sul piano internazionale, quali Amnesty International e Human Rights Watch, risultava che la situazione delle carceri brasiliane era caratterizzata, soprattutto in alcuni distretti statali tra i quali quello di Espirito Santo in cui il VA IJ avrebbe dovuto espiare la pena, dalla pratica della violenza e della sopraffazione nei confronti dei detenuti ad opera sia di bande criminali interne, conosciute e tollerate dalle autorità carcerarie, sia degli stessi agenti di custodia, nell'ambito di una condizione strutturale di fatiscenza e di inadeguatezza degli edifici carcerari che era causa di sovraffollamento e di carenze igienico-sanitarie. Tale situazione era ben conosciuta dalle autorità brasiliane tanto che -come si desumeva dalla stessa sentenza impugnata- il Ministro della giustizia in data 15 maggio 2011 aveva adottato una risoluzione per l'adozione di un piano di emergenza finalizzato all'impiego di risorse idonee a risolvere le carenze del trattamento carcerario. La Corte ha ritenuto quindi superficiale l'affermazione della Corte territoriale, secondo la quale detta situazione che esponeva i detenuti a trattamenti quanto meno degradanti non dipendesse da una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, in quanto anche l'inerzia nell'affrontare con misure adeguate (edilizie, igieniche, sanitarie, educative, di polizia interna) costituiva una "scelta di fatto”. Ha ritenuto pertanto necessario che in sede di rinvio la Corte di appello di Roma accertasse, con le forme previste dall'art.10 del Trattato di estradizione Italia-Brasile e avuto riguardo alle norme interne e convenzionali richiamate nella sentenza di annullamento, l'esito delle iniziative annunciate nel maggio 2011 dal Governo brasiliano e se la situazione di inaccettabile degrado umano e materiale del trattamento carcerario brasiliano potesse dirsi quanto meno significativamente attenuata.
3. Con sentenza in data 23 marzo 2015 la Corte di appello di Roma in sede di rinvio -previa acquisizione delle informazioni richieste attraverso il Ministero della Giustizia, Direzione Generale della giustizia penale, Ufficio II, e della documentazione prodotta dai difensori dell'estradando- ha preso atto che le autorità brasiliane si sono impegnate a destinare il VA In IJ, in caso di accoglimento della richiesta di estradizione, ad una struttura carceraria fornita di standard accettabili di vivibilità che potevano rilevarsi anche dalla documentazione fotografica acquisita (misura delle celle, controllo dell'alimentazione e dell'istruzione dei detenuti e altri parametri essenziali), ma ha anche ritenuto che la prevedibile mobilità dei detenuti all'interno del sistema carcerario non consentisse all'autorità giudiziaria italiana di controllare nel tempo la sistemazione carceraria del detenuto;
ha inoltre osservato che la struttura prescelta risultava gestita anche attraverso la Montesinos Sistemas de Admistracao Prisonal Lida, una società privata appaltatrice dei servizi essenziali, destinataria di specifiche contestazioni in relazione a numerosi inadempimenti a clausole contrattuali secondo la documentazione prodotta dalla difesa del VA IJ, mentre erano emersi episodi di violenza ai danni di detenute ristrette in altro settore dell'istituto penitenziario. In particolare in una missiva inviata dal responsabile della società al Procuratore della Repubblica del luogo nel gennaio 2015 si tentava di minimizzare gli addebiti per la loro episodicità e per l'applicazione di sanzioni nei confronti degli autori. La conclusione che la Corte territoriale ne ha tratto è che, in presenza delle criticità rappresentate, non può ritenersi garantita la sottrazione del detenuto a trattamenti disumani e degradanti e che, comunque, sul piano generale non può registrarsi un miglioramento delle condizioni carcerarie nello Stato del Brasile. La richiesta di estradizione non è stata quindi accolta.
3.1. Lo Stato richiedente (Repubblica Federativa del Brasile), intervenuto ai sensi dell'art. 702 cod.proc.pen. nel procedimento estradizionale, ha proposto ricorso per cassazione. Con il ricorso si deduce la violazione degli artt.698 co.1, 705 co.2 lett.c) cod.proc.pen., 5 lett.b) del Trattato di estradizione italo-brasiliano e, in particolare, l'erroneità delle valutazioni in fatto della Corte di appello. Si rileva che: a) gli elementi negativi rappresentati dalla difesa dell'estradando sullo specifico istituto penitenziario sono vaghi, non provenienti da fonti ufficiali e non indicativi di una generalizzata crisi dell'istituzione; b) la particolare criticità della situazione delle carceri nello Stato dell'Espirito Santo è priva di riscontri documentali;
c) la corposa memoria difensiva, corredata da solidi riscontri documentali ufficiali, non è stata presa in adeguata considerazione nel provvedimento impugnato. Inoltre si osserva che le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata sono erronee perché l'unico canone di valutazione in ordine al pericolo di trattamenti contrari ai diritti fondamentali deve riferirsi alla situazione concreta in cui si troverebbe il singolo estradando e non alle generali condizioni di detenzione nel Paese richiedente. Nel caso di specie sulla base del Trattato bilaterale di estradizione ratificato con legge 23 aprile 1991 n.144 ricorrono, secondo il ricorrente, i presupposti positivi per procedere alla consegna, mentre non sussistono condizioni ostative. Quanto al motivo di rifiuto dell'estradizione previsto dall'art.5 lett.b) del Trattato (il fondato motivo di ritenere che il soggetto, se estradato, possa essere assoggettato a trattamenti contrari ai suoi diritti fondamentali: cd. divieto di refoulement), lo stesso si inserisce in un sistema internazionale pattizio informato sul riconoscimento di valori comuni tra 4 due Stati democratici e omogenei culturalmente come l'Italia e il Brasile, tra i quali in molti casi l'estradizione è stata reciprocamente concessa, anche nell'anno 2015 (casi Cavalcanti e Pizzolato). Nel ricorso si citano precedenti della giurisprudenza di legittimità circa l'irrilevanza di occasionali episodi di violazione di diritti umani, violazione che per essere rilevante deve corrispondere ad una scelta dello Stato richiedente nella sua veste istituzionale (Cass. sez.VI 26 novembre 2009 n.46444). La Corte territoriale non ha formulato, a parere del ricorrente, un giudizio sulla situazione concreta di rischio per l'estradando di essere sottoposto a condizioni di vita degradanti, essendosi limitata a valutazioni solo astratte. La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e la Convenzione ONU contro la Tortura (Convenzione CAT) prevedono meccanismi di ricorso individuale e le decisioni emesse dalla Corte EDU e dal Comitato CAT costituiscono la fonte principale di interpretazione del cd. divieto di refoulement. In particolare la Corte EDU ha escluso la violazione del divieto nel caso in cui l'estradando sarebbe inserito in un sistema penitenziario afflitto da gravi carenze dal punto di vista del rispetto dei diritti umani. Si citano sentenze di legittimità che recepiscono tale interpretazione (Cass. sez.VI 26 settembre 2008 n.43857; sez.VI 6 marzo 2013 n.10905) e, comunque, attribuiscono rilievo solo a quegli atti di sopraffazione che esprimano una scelta istituzionale dello Stato richiedente, senza attribuire valenza probatoria ai rapporti di pur prestigiose organizzazioni internazionali che non siano attualizzati e non si limitino ad una valutazione frammentaria (Cass. sez.VI 28 aprile 2010 n.20514) sotto la forma di denuncia di criticità (Cass. sez.VI 8 aprile 2014 n.30864). Nel ricorso si sostiene inoltre che non vi sono motivi di pericolo in capo all'estradando, né questi possono essere desunti dalla generica e datata documentazione (anche articoli di giornale) prodotta dalla sua difesa. Gli episodi di violenza verificatisi a carico di donne nell'istituto carcerario al quale il VA IJ sarebbe destinato in caso di estradizione sarebbero irrilevanti per l'estradando. Vengono confutati gli argomenti della Corte territoriale circa l'inadeguatezza dell'istituto carcerario di Cachoeiro de IItapemirim, istituto in cui il trattamento corrisponde o addirittura supera gli standard internazionali, come si evince dal rapporto mensile Montesinos, sia sotto il profilo del trattamento che sotto quello della capienza e della (quasi totale) mancanza di violenza. Anche l'eventualità di un trasferimento non desterebbe preoccupazione per gli sforzi e i notevoli investimenti economici effettuati nello Stato dell'Espirito Santo per migliorare le condizioni della popolazione carceraria. Né vanno sottovalutate le garanzie diplomatiche, valorizzate da questa Corte nella sentenza relativa ad un altro caso di estradizione richiesto dalla Repubblica federativa del Brasile (Cass. sez. VI 11 febbraio 2015 n.10965, P.G. e altro in proc. Pizzolato). Nell'interesse dell'estradando sono ste presentate, in data 10 settembre 2015 e 1° ottobre 2015, due note "deposito documenti" aventi ad oggetto relazioni dell'Human Rights in 5 Watch e del CAT e un articolo di stampa che descrivono in termini preoccupanti la situazione delle carceri in Brasile. Considerato in diritto 1.Il ricorso è fondato. La Corte territoriale in sede di rinvio ha disposto, con ordinanza in data 19 marzo 2014, l'acquisizione attraverso il Ministero della Giustizia -segnatamente attraverso la Direzione generale per la giustizia penale, Uficio II- delle informazioni utili e necessarie per la definizione della procedura. E' stata acquisita la documentazione trasmessa dal Ministero della Giustizia ed è stata acquisita l'ulteriore documentazione prodotta dalle parti. Nel provvedimento impugnato si richiama il contenuto della sentenza di annullamento con rinvio emesso da questa Corte e si prende atto dell'impegno delle Autorità brasiliane a destinare il VA IJ, in caso di accoglimento della richiesta di estradizione, all'istituto carcerario Cachoeiro de IItapemirim sito nel distretto Espirito Santo. Pur riconoscendo che detta struttura carceraria risulta, anche dalla documentazione fotografica acquisita, fornita di "standard accettabili di vivibilità (rapportati alla misura delle celle, al controllo dell'alimentazione e dell'istruzione dei detenuti e ad altri parametri indicativi del rispetto di criteri elementari di civiltà)", la Corte territoriale ha tuttavia ritenuto non necessario accertare "le condizioni più o meno accettabili di gestione di una determinata struttura, non essendo in alcun modo controllabile da parte dell'A.G. italiana la gestione nel tempo della sistemazione carceraria del detenuto", con riferimento alla possibilità di trasferimento dei detenuti per varie ragioni (sovraffollamento dell'istituto, esigenze sanitarie sopravvenute, esigenze di ordine pubblico, situazioni contingenti) all'interno del sistema carcerario. La Corte ritiene che l'accertamento degli "standard accettabili di vivibilità" dell'istituto al quale le Autorità brasiliane si sono impegnate a destinare il VA IJ in caso di accoglimento della richiesta di estradizione dimostri che nel distretto Espirito Santo, in cui erano state rilevate in epoca non recente (nel dicembre 2009, in occasione di una missione dell'Unione Europea in Brasile, i cui esiti venivano sintetizzati in un estratto comunicato al Ministero degli Affari esteri datato 13 maggio 2010) condizioni di detenzione caratterizzate da violenza e sopraffazione, la situazione carceraria si è evoluta positivamente essendosi quanto meno attenuate, anche per i rilevanti investimenti economici effettuati, le carenze del trattamento carcerario che avevano indotto il Ministero della Giustizia ad adottare il 15 maggio 2011 un piano di emergenza (all.16 al ricorso). In concreto pertanto non sussisterebbe la sola causa ostativa, in presenza di tutti gli altri presupposti per la consegna, all'accoglimento della richiesta di estradizione del VA IJ rappresentata dal "pericolo di trattamento contrario ai diritti umani" (art.5 lett.b del Trattato bilaterale di estradizione tra Repubblica Italiana e Repubblica federativa del Brasile del 17 ottobre 1989, ratificato con legge 23 aprile 1991). La giurisprudenza di legittimità ha più volte espresso il principio che la condizione ostativa all'estradizione del pericolo di violazione dei diritti fondamentali opera esclusivamente nel caso in cui derivi da una scelta normativa o solo di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee e orientamenti istituzionali e non rilevando quelle situazioni rispetto alle quali sia comunque possibile una tutela legale (Cass. sez.VI 6 dicembre 2013, Neledva;
6 marzo 2013 n.10905, Bishara Meged;
24 maggio 2006 n.21985, Raduef;
26 aprile 2004 n.26900, Martinez;
18 novembre 1998 n.3702, Frederik). La valutazione della sussistenza o meno di detta causa ostativa non può nel caso di specie che essere effettuata in concreto. Esclusa la previsione normativa da parte dello Stato richiedente di atti persecutori o discriminatori ovvero di pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque di atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, l'eventuale scelta di fatto non può infatti che riguardare la determinazione a livello politico-amministrativo di tollerare una situazione diffusa e non episodica di gravi violazioni dei diritti umani nel trattamento carcerario evitando di adottare misure adeguate per prevenirle. A questo riguardo la Corte recentemente, nel caso di altra richiesta di estradizione proveniente dal Brasile, ha affermato il principio, condiviso da questo collegio, che, in tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole ove si abbia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, non opera qualora, pur in presenza di informazioni circa la violazione di tali diritti derivante da una diffusa e grave situazione di endemica violenza all'interno del sistema carcerario dello Stato richiedente, le Autorità di quello Stato offrano specifiche assicurazioni in ordine alla sottoposizione del "consegnato" ad un trattamento diverso da quello previsto nell'ordinario circuito penitenziario, tale da escludere radicalmente la possibilità di assoggettamento a maltrattamenti di qualsiasi natura (Cass. sez.VI 11 febbraio 2015 n.10965, P.G. e altro in proc. Pizzolato). Anche la "situazione di endemica violenza" deve infatti essere suscettibile, con ragionevole grado di probabilità, di riverberare i suoi effetti sull'estradando e di comportare per lui un concreto rischio di sottoposizione a trattamenti che costituiscano violazione dei suoi diritti fondamentali, a nulla rilevando la denuncia da parte di organizzazioni internazionali e organi di informazioni di episodi occasionali di persecuzione e discriminazione segnalati in modo tale da non essere ritenuti peculiari di un sistema (tra le tante, Cass. sez. VI 8 aprile 2014 n.30864, P.G. in proc.Lytvynyuk; sez.VI 20 dicembre 2013 n.2657, Cobellan;
sez.VI 5 febbraio 2008 n.15626, Usurelu Ion). Anche il Comitato contro la Tortura (CAT), con riferimento all'art.3 della Convenzione ONU contro la Tortura, e la Corte 7 EDU, con riferimento all'art.3 della CEDU, hanno emesso pronunce, di cui nel ricorso vi è un'ampia rassegna, in cui la rilevanza di trattamenti contrari ai diritti fondamentali viene ancorata alla situazione concerta del singolo individuo. Nel caso in esame lo Stato richiedente ha indicato la destinazione del VA IJ al complesso penitenziario di Cachoeiro de Itapemirim, come risulta dalle note trasmesse per via diplomatica circa l'individuazione da parte del sottosegretario alla Giustizia dello Stato di Espirito Santo dell'istituto carcerario in cui il VA IJ, se estradato, dovrà essere custodito e dal relativo provvedimento di omologazione giurisdizionale e conferimento di forza esecutiva emesso da un giudice federale di Espirito Santo (allegati 12 e 13 al ricorso). La Corte di appello nel provvedimento impugnato dà atto dell'accertamento di "standard accettabili di vivibilità (rapportati alla misura delle celle, al controllo dell'alimentazione e dell'istruzione dei detenuti e ad altri parametri indicativi del rispetto di criteri elementari di civiltà)" dell'istituto carcerario, sottoposto con esito positivo a controlli ispettivi dall'ente preposto alla verifica delle condizioni di detenzione nello Stato di Espirito Santo. Dalla documentazione allegata al ricorso (all.15) risulta chiarita la vera natura delle sanzioni amministrative inflitta all'impresa Montesinos, società privata appaltatrice di alcuni servizi dell'istituto, mentre scarsamente significativo risulta il numero delle violenze (21 in due anni) denunciate nell'arco di due anni. L'eventuale trasferimento del VA IJ in altro istituto privo delle medesime caratteristiche costituisce infine una mera ipotesi, non potendosi peraltro sottovalutare le garanzie diplomatiche valorizzate da questa Corte in recenti pronunce (Cass. sez. VI 11 febbraio 2015 n.10965, P.G. e altro in proc. Pizzolato). Va infine rilevato che il Governo brasiliano con nota in data 15 gennaio 2015 del Sostituto ministro di giustizia brasiliano Marivado de Castro Pereira (all. 17 al ricorso) ha informato il Procuratore generale della Repubblica dott. Rodrigo Janot Monteiro de Barros che "lo Stato brasiliano garantirà e farà rispettare i diritti fondamentali del condannato, in conformità con lo stabilito nella Costituzione federale del 5 ottobre 1998 e nella legislazione vigente"). Le assicurazioni trasmesse per via diplomatica in ordine all'istituto di destinazione e al rispetto dei diritti fondamentali del VA IJ costituiscono allo stato sufficiente garanzia in considerazione delle autorità di altissimo livello da cui provengono e dell'adesione dello Stato richiedente a trattati internazionali che garantiscono e promuovono il rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti (ratifica del Protocollo Addizionale alla Convenzione ONU contro la Tortura), con l'accettazione di meccanismi di monitoraggio e valutazioni internazionali, anche per il tramite di ricorsi individuali. Ulteriore verifica della validità e della concreta rilevanza delle assicurazioni fornite dallo Stato richiedente sarà effettuata dal Ministro della Giustizia, competente per l'emissione dell'eventuale decreto di estradizione. lu 8 La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio e va dichiarata la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione di VA IJ LD presentata dalla Repubblica Federativa del Brasile in relazione all'esecuzione della sentenza del Tribunale Federale di Espírito Santo emessa il 26 giugno 1995, divenuta definitiva il 13 luglio 1998. Ai sensi del'art.704 cod. proc.pen. comma 3, VA IJ LD n. L'Aja (Olanda) il 28 aprile 1954 dovrà essere catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanere a disposizione del Ministro della Giustizia per la consegna allo Stato richiedente. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art.203 disp. att. cod.proc.pen. e alla comunicazione immediatamente del presente provvedimento alla Procura Generale, sede, per la sua esecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione di VA IJ LD presentata dalla Repubblica Federativa del Brasile in relazione all'esecuzione della sentenza del Tribunale Federale di Espirito Santo emessa il 26 giugno 1995, divenuta definitiva il 13 luglio 1998. Visto l'art.704 cod.proc.pen. comma 3, ordina agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia giudiziaria che VA IJ LD n. L'Aja (Olanda) il 28 aprile 1954 sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanere a disposizione del Ministro della Giustizia per la consegna allo Stato richiedente. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.203 disp. att. cod. proc.pen. e di comunicare immediatamente il presente provvedimento alla Procura Generale, sede, per la sua esecuzione. Roma 6 ottobre 2015 il cons. est. Il Presidente шах DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 GEN. 2016 IL DICASS JI Cancelliere CANCELLIERE Claudia Pla W