Sentenza 11 febbraio 2010
Massime • 1
Il decreto di citazione diretta a giudizio privo di sottoscrizione del pubblico ministero (ma munito di sottoscrizione dell'ausiliario che lo assiste) non è atto inesistente. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha anche precisato che al più la mancata sottoscrizione potrebbe integrare una nullità a regime intermedio, nella specie irrilevante per non essere stata tempestivamente eccepita).
Commentari • 4
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Riportiamo di seguito il testo della relazione tenuta dall'Autore al convegno dal titolo “Il Processo penale telematico”, organizzato dalla Fondazione Forense Ferrarese, l'Ordine degli Avvocati di Ferrara e la Camera Penale Ferrarese Avv. Franco Romani” svoltosi in data 9 maggio 2025. Il presente contributo analizzerà esclusivamente alcune problematiche giuridiche derivanti dalla generalizzata entrata in vigore del processo penale telematico (PPT) nel corso del giudizio penale di primo grado, senza entrare nel merito delle difficoltà operative e concrete del sistema e che, come noto, hanno determinato l'adozione, in plurimi uffici giudiziari, di provvedimenti volti a sospendere (in tutto …
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Riportiamo di seguito il testo della relazione tenuta dall'Autore al convegno dal titolo “Il Processo penale telematico”, organizzato dalla Fondazione Forense Ferrarese, l'Ordine degli Avvocati di Ferrara e la Camera Penale Ferrarese Avv. Franco Romani” svoltosi in data 9 maggio 2025. Il presente contributo analizzerà esclusivamente alcune problematiche giuridiche derivanti dalla generalizzata entrata in vigore del processo penale telematico (PPT) nel corso del giudizio penale di primo grado, senza entrare nel merito delle difficoltà operative e concrete del sistema e che, come noto, hanno determinato l'adozione, in plurimi uffici giudiziari, di provvedimenti volti a sospendere (in tutto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2010, n. 8067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8067 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 11/02/2010
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 130
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 23123/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
RD IA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 20 novembre 2008 dal Tribunale di Trapani;
- udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. DI CASOLA Carlo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trapani dichiarava IA RD colpevole della contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. e lo condannava, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 200,00 di ammenda.
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento. Deduce la violazione di norma processuale prevista a pena di nullità art. 552 c.p.p., comma 1, lett. h). Rileva, in particolare, che il decreto di citazione diretta a giudizio era privo della sottoscrizione del pubblico ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il decreto di citazione a giudizio è risultato effettivamente privo della sottoscrizione del pubblico ministero. Il ricorso non può, peraltro, essere accolto.
a) Va premesso che l'art. 552 c.p.p., comma 1, lett. h), prevede che il decreto di citazione a giudizio debba contenere la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste, ma che, per la mancanza di detto requisito, non è specificamente prevista alcuna nullità.
L'art. 552 c.p.p., comma 2, ricollega, invero, la nullità (a regime intermedio ex art. 180 c.p.p.) soltanto ai casi di omessa identificazione "in modo certo" dell'imputato ovvero di mancanza o insufficienza dell'indicazione di uno dei seguenti requisiti:
imputazione, giudice competente per il giudizio;
luogo, giorno ed ora della comparizione;
avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, avviso all'imputato della facoltà di nominare un difensore di fiducia (e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio) e di presentare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, richieste di giudizio abbreviato o patteggiamento ovvero domanda di oblazione. b) Con riferimento alla sottoscrizione dell'ausiliario, è costante l'affermazione (cfr., ex plurimis, Cass. 3^ 20 aprile 2006, Harrada, RV 234332; Cass. 3^ 11 marzo 2004, Cirillo, RV 228917; Cass. 3^ 11 aprile 2000, P.G. in proc. Rio, RV 216581; Cass. 5^ 7 febbraio 2000, p.m. in c. Pollio, RV 215838) che la sua mancanza rientri tra le mere irregolarità improduttive di effetti invalidanti, atteso che essa non adempie ad alcuna funzione di verifica del contenuto dell'atto, ne attesta soltanto il deposito;
la mancanza di essa - prosegue Cass. Ili 11 aprile 2000, P.G. in proc. Rio - non impedisce l'identificazione giuridica dell'atto come uno di quelli tipicamente previsti dall'ordinamento, sulla cui essenza e struttura non incide, nè è ostativa all'ufficialità di esso che, emanato ed uscito - con la consegna all'Ufficiale notificatore - dalla sfera privata dell'organo legittimato a porlo in essere, è idoneo, al raggiungimento dello scopo cui è destinato.
e) Con riguardo alla sottoscrizione del pubblico ministero coesistono, nella giurisprudenza di questa Corte, affermazioni di segno opposto. In un caso, la Corte (così Cass. 5^ 7 febbraio 2000, p.m. in proc. Pollio, cit.), dopo aver affermato che, contrariamente all'avviso espresso dai giudici di appello, la mancanza della sottoscrizione dell'ausiliario non comportava l'inesistenza giuridica del decreto, così si è incidentalmente espressa: "inesistenza ipotizzabile semmai per la diversa ipotesi in cui manchi la sottoscrizione del pubblico ministero, che è elemento essenziale ai fini del perfezionamento - e, dunque, della giuridica esistenza - del decreto di citazione a giudizio, in funzione dell'esercizio dell'azione penale che compete, in via esclusiva, al pubblico ministero" (l'incidenza del difetto di sottoscrizione del pubblico ministero sulla "giuridica esistenza" dell'atto è affermato anche da Cass. 3^ 10 novembre 1999, p.m. in proc. Sguazzo, RV 214902). L'inesistenza del decreto di citazione a giudizio per la mancanza della sottoscrizione del pubblico ministero è stata, invece, implicitamente esclusa da Cass. 6^ 4 gennaio 2000, p.m. in proc. Rizzo (RV 215844) che ha, in termini generali, affermato, la non configurabilità, in relazione a detto decreto, della categoria dell'inesistenza, spiegando che i vizi del medesimo "sono espressamente specificati nel codice di modo che ritenere un tale atto inesistente significherebbe anche interferire arbitrariamente nella volontà del legislatore, ponendosi in contrasto con la stessa, con conseguente violazione del principio di legalità". d) Ritiene il collegio che quest'ultima affermazione vada condivisa;
in altre parole il decreto di citazione a giudizio privo della sottoscrizione del pubblico ministero non è atto giuridicamente inesistente.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che "l'inesistenza è configurabile in tutti quei casi in cui l'atto, per difetto di alcuni elementi strutturali essenziali che devono contraddistinguerlo, si pone totalmente al di fuori del sistema, non è comunque ad esso riferibile e non è riconoscibile all'esterno, nel senso che è assolutamente inidoneo a produrre un qualunque effetto sia nell'ambito che al di fuori del processo" (cfr. Cass. 6^ 4 gennaio 2000, p.m. in proc. Rizzo, cit., in motivazione); che "l'inesistenza viene dalla più autorevole dottrina fatta discendere dalla mancanza dei presupposti identificativi dell'atto o dalla non riferibilità di esso ad alcuno dei poteri dello Stato abilitati ad emanarlo" e che "essa deve quindi ritenersi caratterizzata dalla mancanza assoluta degli elementi formali e sostanziali correlati alla natura stessa dell'atto, sicché ne rimanga impossibile la sua identificazione come atto giuridicamente rilevante in base ai principi fondamentali dell'ordinamento" (così Cass. 3^ 11 aprile 2000, P.G. in proc. Rio, cit., in motivazione).
Dette osservazioni consentono di escludere che il decreto di citazione a giudizio non sottoscritto dal pubblico ministero sia atto inesistente (e di affermare, per contro, che si tratti di atto esistente seppur incompleto).
Esso non è, invero, mancante "degli elementi formali e sostanziali correlati alla natura stessa dell'atto"; basti rilevare in proposito la presenza di tutti gli elementi del contenuto imposto a pena di nullità dall'art. 552 c.p.p.. Nè può sostenersi che la mancata sottoscrizione impedisca la riferibilità di esso al pubblico ministero, id est, nel linguaggio delle citate decisioni, al "potere dello Stato abilitato ad emanarlo".
La sottoscrizione dell'ausiliario attesta, invero, il deposito dell'atto dal parte del pubblico ministero redigente nella segreteria del medesimo;
si aggiunga che il contenuto imputativo del decreto si pone in necessaria correlazione con altro atto promanante dal medesimo organo, cioè con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis c.p.p., che deve, a pena di nullità, precederlo.
e) Siffatta incompletezza del decreto non è - come si è detto - prevista dall'art. 552 c.p.p. (nè da altra specifica disposizione) a pena di nullità.
Le conseguenze di essa restano, pertanto, affidate ad un'alternativa:
o da luogo a mera irregolarità dell'atto oppure integra una "nullità di ordine generale" ex art. 178 c.p.p. che soggiace al regime intermedio di cui all'art. 180 c.p.p. (non potrebbe trattarsi, invero, di nullità - art. 179 c.p.p. - perché, una volta riconosciuta l'esistenza dell'atto e, di riflesso, l'idoneità del medesimo a produrre i propri effetti, non possono dirsi violate disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale).
Il dilemma è, peraltro, nella specie privo di concreta rilevanza. La parte che assiste è tenuta, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., commi 2 e 3, ad eccepire le nullità a regime intermedio prima del loro compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.
Ebbene, nel caso in esame, dai verbali del processo risulta che mai nè l'imputato ne' il suo difensore hanno dedotto, nel corso delle udienze dibattimentali o in sede di discussione, la mancanza di sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio, così tra l'altro mostrando di accettare gli effetti dell'atto.
La nullità non poteva, pertanto, essere dedotta con l'atto di impugnazione della sentenza di condanna.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010