Sentenza 26 novembre 2009
Massime • 1
In tema di estradizione processuale per l'estero, richiesta nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni sulla base di un Trattato bilaterale stipulato dall'Italia con un Paese non aderente all'Unione europea, sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda quando il regime carcerario dello Stato richiedente presenti meccanismi di tutela comunque funzionali a salvaguardare l'integrità psicofisica del minore, oltre che dello stesso genitore e dell'intera famiglia, secondo un modello analogo a quello stabilito dalla corrispondente normativa italiana nella materia. (Fattispecie relativa ad una istanza di estradizione avanzata dalla Repubblica Federativa del Brasile, in cui la S.C. ha escluso ogni disparità di trattamento rispetto alle persone cui si applica la procedura semplificata del mandato d'arresto europeo).
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- 1. Corte d'Appello di Milano, Sez. V pen., 12 gennaio 2011, Pres.https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE – ESTRADIZIONE ALL'ESTERO – Condizioni per l'accoglimento della domanda – Estradanda madre minore di prole inferiore ai tre anni convivente – Inaccoglibilità della domanda Non può essere accolta una domanda di estradizione presentata da uno Stato estero e avente ad oggetto una donna con prole convivente di età inferiore ai tre anni, il corrispondente divieto di consegna previsto in tema di mandato d'arresto europeo dall'art. 18, lett. s) l. 69/2005 essendo espressione di un principio generale dell'ordinamento italiano informato alla primaria esigenza di tutela dell'interesse del bambino. Riferimenti normativi: C.p.p. art. 705 Conv. eur. di …
Leggi di più… - 2. Condizioni ostative all'estradizione e valutazione politica (Cass. 386/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2009, n. 46444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46444 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/11/2009
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 2029
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 38064/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano;
avverso la sentenza pronunciata il 20 ottobre 2008 dalla Corte di appello di Milano;
nel procedimento per l'estradizione di:
EN RA Feu.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Presidente Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Di Casola Carlo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale e per la conseguente pronuncia favorevole all'estradizione. Udito il difensore della EN RA Feu, avvocato Boccia Raimondo.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 20 ottobre 2008 la Corte di appello di Milano si pronunciava in senso sfavorevole sull'estradizione di EN RA Feu, richiesta dalla Repubblica Federativa del Brasile in relazione all'ordine di arresto adottato il 10 aprile 2008 dalla Corte federale di Espirito Santo per i reati di associazione per delinquere e traffico internazionale di esseri umani finalizzato allo sfruttamento della prostituzione.
Rilevava la Corte territoriale:
a) che sussiste il requisito della doppia incriminabilità, che i reati addebitati non sono di natura politica e che la prescrizione non è ancora maturata neppure secondo la legislazione dello Stato richiedente;
b) che lo stesso Stato richiedente ha tempestivamente inviato la domanda di estradizione corredandola della documentazione dalla quale emerge che la EN avrebbe in due occasioni fatto venire in Italia due giovani donne brasiliane per avviarle alla prostituzione;
c) che il Procuratore Generale ha prodotto certificazione attestante l'assenza di un procedimento penale in Italia, nonostante "negli atti provenienti dall'Autorità Brasiliana" si evochino "arresti ed indagini italiane, seppure in maniera poco approfondita"; che, ancora, lo stesso Procuratore Generale "ha prodotto una certificazione attestante la comunicazione da parte del Suo Ufficio della documentazione brasiliana e l'avvenuta archiviazione della stessa";
d) che, dunque, "l'assenza di indagini e di decisioni di natura giudiziaria consente di ritenere non sussistente la condizione ostativa...derivante dalla pendenza in Italia di un procedimento per la medesima vicenda", pur residuando "l'astratta competenza anche dell'Autorità Giudiziaria Italiana in relazione ai fatti criminosi in esame che comporterebbe ai sensi della recente legge sul mandato di arresto europeo l'esistenza di un' espressa ragione di rifiuto della consegna in base alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. P)";
e) che "Sussiste peraltro una ulteriore condizione ostativa ai sensi" dell'art. 18, comma 1, lett. s, detta legge, norma riferibile, data la sua "forza espansiva", anche alla materia estradizionale (si cita Sez. 6^, 4 dicembre 2007, n. 124898) risultando "dagli atti che la EN è madre di una bambina di circa due anni e questa situazione deve ritenersi ostativa, allo stato, alla estradizione", con l'auspicio che "nel frattempo - e prima del compimento del terzo anno da parte della figlia della NA - possano chiarirsi e definirsi le vicende oggetto dell'indagine brasiliana";
f) che "potrebbe dirsi altrettanto della ulteriore causa di rifiuto sopra richiamata che, tuttavia, non pare caratterizzata dalla medesima forza espansiva".
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale deducendo violazione di legge.
Più in particolare, osserva l'Ufficio ricorrente che il precedente ricordato dal giudice a quo si riferiva alla richiesta di consegna proveniente da uno Stato facente parte dell'Unione Europea, in procinto di conformare il proprio diritto interno alla decisione quadro sul mandato di arresto europeo e che, secondo la costante giurisprudenza della Corte Suprema, fermo restando che il regime del mandato di arresto europeo non è dotato di "forza espansiva", la tutela della madre con prole, che debba scontare una pena detentiva non costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento italiano e che, dunque, è sufficiente per una pronuncia favorevole all'estradizione che l'ordinamento dello Stato richiedente presenti meccanismi di tutela funzionali a salvaguardare l'integrità psico- fisica del minore.
3. Il difensore della EN ha depositato una memoria nella quale, dopo aver sviluppato argomentazioni adesive alla decisione della Corte milanese, richiamando, oltre che la decisione della Corte di cassazione posta a base del provvedimento reiettivo della richiesta di estradizione (con l'evocare, pedissequamente, la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata dalle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea adottata il 7 dicembre 2000, nonché il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 28), riprende talune delle argomentazioni della Corte di appello non ritenute (sia pure problematicamente) preclusive ad una pronuncia negativa. Peraltro richiamando l'esistenza di un provvedimento di archiviazione pronunciato dall'autorità brasiliana di cui non vi è però traccia in atti. Con argomentata censura circa le condizioni sostanziali ostative alla prosecuzione del procedimento estradizionale.
4. All'udienza del 29 gennaio 2009, questa Corte ha richiesto, tramite il Ministero della Giustizia, la trasmissione della normativa brasiliana concernente il trattamento della prole della madre detenuta.
5. Tutto ciò premesso, il ricorso è, sotto il profilo adesso esposto, fondato.
6. Rileva preliminarmente il Collegio che il Procuratore Generale ha domandato l'annullamento della decisione denunciata additando, quale unico motivo di doglianza l'errata applicazione del disposto della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. s.
Questa Corte ha avuto già occasione di statuire che non costituisce condizione ostativa all'estradizione la circostanza che l'ordinamento dello Stato richiedente preveda per l'esecuzione delle pene detentive forme di tutela a favore della madre di prole infantile non corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento italiano, essendo sufficiente che siano previsti meccanismi di tutela comunque funzionali a salvaguardare l'integrità psicofisica del minore, oltre che dello stesso genitore e della stessa famiglia (Sez. 6^, 11 giugno 2007, Voina;
Sez. 6^ 8 maggio 2007, Sava). In una delle più articolate decisioni sul tema si è precisato che il problema della tutela della madre con prole, che debba scontare una pena detentiva, non costituisce un principio fondamentale del nostro ordinamento, che sul punto non contempla rigidità assolute e che, in ogni caso, l'esistenza nello Stato richiedente di un sistema di tutela di tali situazioni per quanto possa essere realizzato secondo differenti e peculiari modalità - consente comunque una pronuncia favorevole all'estradizione, dovendo escludersi che ricorrano le condizioni ostative di cui all'invocato art. 705 c.p.p., purché venga salvaguardata l'integrità psicofisica non solo del minore, che altrimenti resterebbe privato del rapporto affettivo con la madre in una fase delicata della sua esistenza, ma dello stesso genitore e dell'intera famiglia. Inoltre, nello scrutinare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 705 c.p.p., la Corte ha argomentato come la ricorrente non possa lamentare una disparità di trattamento (oltre che la violazione dell'art. 31 Cost.) per non essere assoggettata al regime previsto in materia di mandato d' arresto europeo, che alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. s), prevede un caso di rifiuto della consegna se la persona richiesta è "madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente", in quanto si è in presenza di un regime speciale di estradizione, caratterizzato da una procedura più agile e snella e attuato in base di una decisione quadro, che realizza una collaborazione tra Stati tutti appartenenti all'Unione europea e in quanto tali aventi una forte affinità socio culturale e giuridica, che trova riscontro in ordinamenti che offrono simili garanzie di natura sostanziale e processuale, fondate su una piena condivisione dei principi di democrazia e di pluralismo. È quindi la condivisione dei principi fondamentali in materia di diritti fondamentali della persona e la stessa appartenenza all'Unione europea che giustifica il ricorso a questa forma di procedura semplificata. Con la conseguenza che la disparità di trattamento fra i soggetti ai quali non si applica la disciplina del mandato d' arresto europeo e quelli assoggettati alla tradizionale procedura di estradizione (sia convenzionale sia codicistica) trova la sua base razionale nella circostanza che la "consegna diretta" prevista dalla decisione quadro del 13 giugno 2002 (2002/563/GAI), attuata in Italia con la citata L. n. 69 del 2005, avviene solo tra Paesi che fanno parte dell'Unione europea e che per questo presentano, come si è detto, una forte omogeneità culturale e giuridica (Sez. 6^, 31 ottobre 2006, Socchiu). D' altra parte, la decisione di questa Corte sulla quale il giudice a quo ha basato la ratio decidendi della sua pronuncia (Sez. 6^, 4 dicembre 2007, Kochanska), pur avendo affermato che la L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. s), è espressione di un principio generale,
informato all'esigenza primaria di tutela dell'interesse del bambino (ha richiamato - come si è detto - anche la Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata dalle Nazioni unite il 20 novembre 1989 e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché la normativa interna in materia di immigrazione), non si è posta il problema dell'equiparazione, nei confronti di Stati non appartenenti ovvero che non hanno (soltanto) aderito alla decisione quadro del 13 giugno 2002, di regimi che comunque contemplino una sorta di tutela in sede cautelare del fanciullo e della madre. E non è senza significato che la sentenza da ultimo ricordata ha avuto cura di rammentate (quale criterio, in certo senso, complementare per l'applicazione della norma in tema di mandato di arresto europeo) che lo Stato richiedente già appartiene all'Unione Europea che "solo per motivi temporali non è stato possibile attivare nel caso in esame la disciplina del MAE".
Può concludersi, dunque, che - anche al di fuori del regime convenzionale - una qualche garanzia per il fanciullo e per la madre detenuta debba essere apprestato dall'ordinamento dello Stato richiedente;
ma, su tale punto, la sentenza impugnata, nel suo fideistico richiamo alla L. n. 69 del 2005, è risultata del tutto silente.
4. Ad una tale verifica ha provveduto direttamente questa Corte esercitando i poteri istruttori che gli derivano dall'art. 706 c.p.p., comma 1. Con nota 7 settembre 2009 il Ministro della Giustizia ha trasmesso la documentazione pervenuta la documentazione relativa alla "legislazione brasiliana che regge la tutela di minore figlio di madre detenuta", legislazione di competenza esclusiva federale, secondo quanto disposto dall'art. 22 Costituzione federale brasiliana, inciso 1.
La L. 11 luglio 1984, n. 7.210, prevede (art. 14, comma 3) che "La donna (detenuta o internata) sarà seguita dal punto di vista medico, principalmente nel periodo prenatale e nel post-partum, così come pure il neonato"; stabilisce poi (art. 83, comma 2) che "Gli stabilimenti carcerari destinati alle donne saranno dotati di nido, dove le condannate possano occuparsi dei propri figli, compreso allattarli, come minimo, fino a 6 (sei) mesi di età. Si prevede inoltre (art. 89) che "il penitenziario femminile sarà dotato di sezione per gestante e partoriente e di asilo per ospitare bambini di età superiore a 6 (sei) mesi e minore di 7 (sette) anni, con finalità di assistere il bambino privo di sostegno la cui responsabile sia detenuta". Precisandosi che sono requisiti basilari della sezione e dell'asilo, per un verso, l'"assistenza da parte di personale qualificato in accordo con le direttive adottate dalla legislazione educativa e in unità autonome" e, per un altro verso, l'"orario di funzionamento che garantisca la migliore assistenza al bambino e alla sua responsabile". Vero è, poi, che la L. 10 gennaio 2002, n. 10.406, art. 1.637, prevede la sospensione della potestà
familiare alla madre condannata con sentenza inappellabile, in virtù di crimine la cui pena ecceda i due anni di reclusione;
ma tale norma non ha motivo di essere chiamata in causa nel caso di specie, considerato la natura cautelare della richiesta di estradizione. Mentre non può essere trascurato l'ulteriore rilievo rimarcato nella memoria difensiva, in base al quale la procedura brasiliana sarebbe stata nel frattempo "archiviata".
Ne consegue, pertanto, che il regime carcerario della Repubblica Federale del Brasile non è in alcun modo ostativo della estradizione della ricorrente, puntualmente rispettando i diritti del fanciullo, secondo un modello analogo a quello stabilito dalla corrispondente normativa italiana nella materia.
7. Diviene peraltro dirimente il rilievo che, qualificandosi la pronuncia preclusiva qui all'esame come decisione resa rebus sic stantibus (cfr., la più volte ricordata Sez. 6^, 4 dicembre 2007, Kochanska), poiché è venuto meno il presupposto asseritamente ostativo ad una pronuncia favorevole all'estradizione per avere, nel frattempo, come risulta dagli atti, la figlia della EN superato i tre anni di età, le (astratte) ragioni preclusive sono ora da ritenere insussistenti.
8. Sulla base della documentazione trasmessa deve, infine, ritenersi insussistente ogni ulteriore ragione ostativa ad una pronuncia favorevole all'estradizione.
In effetti, la devoluzione derivante dal ricorso ed i poteri attribuiti anche in merito a questa Corte Suprema consentono di interpretare la sentenza e di ritenere l'assenza di rilievo di ogni criterio di collegamento che costituisca condizione preclusiva dell'estradizione.
Si allude, più in particolare, alla previsione dell'art. 3, lettera a) del Trattato di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile sottoscritto a Roma il 17 ottobre 1989, divenuto esecutivo con L. 23 aprile 1991, n. 144, in base al quale l'estradizione non sarà concessa se per lo stesso fatto la persona richiesta è sottoposta a procedimento penale o è già stata giudicata dalle autorità giudiziarie della Parte richiesta;
la giurisprudenza di questa Corte non ritiene, infatti, preclusiva l'adozione del decreto di archiviazione (cfr. Sez. 6^, 16 giugno 2005, Radosavljevic;
Sez. 6^, 25 ottobre 2001, Mbanaso;
riferite entrambe, peraltro, al disposto dell'art. 705 c.p.p., comma 1, ultima parte: "non è in corso procedimento penale ne' è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato".
Nè è dato comunque rinvenire agli atti qualsivoglia ragione preclusiva, quale la pretesa archiviazione del procedimento da parte dell'autorità giudiziaria brasiliana.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata pronuncia sentenza favorevole all'estradizione di EN RA Feu. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2009