Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2004, n. 26900
CASS
Sentenza 26 aprile 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole che l'art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui ciò sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, considerato nella sua veste istituzionale; si rimane pertanto al di fuori della previsione di legge nel caso in cui si prospetti il timore che l'estradando, una volta consegnato allo Stato richiedente, possa subire in quel paese atti di violenza ad opera di persone estranee agli apparati istituzionali, agenti di propria iniziativa, ben potendo tale pericolo essere tutelato con le opportune cautele di un ordinamento democratico.

Commentari3

  • 1Brasile, condizioni carerarie disumane sono scelta di fatto (Cass.46212/13)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2019

  • 2Estradizione verso l'estero e diritti fondamentali: una analisi critica
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 novembre 2017

  • 3Trattamenti inumani in carcere impediscono estradizione in Brasile (Cass.pen., 46212/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2004, n. 26900
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26900
Data del deposito : 26 aprile 2004

Testo completo