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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 8269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8269 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Sezione
Lavoro 1 sezione
Il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, nella persona del giudice designato Dott.ssa
Daniela Ammendola, all'udienza di discussione del 12/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 5682/2025 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti, dall'avv. Michele Madaio (C.F. ) (Tel. C.F._2
– Fax. N. 081.563.56.56. PEC: Email_1
ricorrente
contro
in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti CP_1
(C.F. ), come da mandato generale alle liti in atti, PEC: C.F._3
t Email_2
resistente
nonchè
n persona del legale rapp.te pro Controparte_2
tempore resistente contumace
OGGETTO: Opposizione Intimazione di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.03.2025, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 119/2025 90003392/34/00 relativamente all' avviso di addebito n. 419 2015 00007505 36 000, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di addebito, la prescrizione/decadenza del credito azionato essendo decorso il termine previsto ai fini della riscossione dall'art. 3 comma 9 della legge 335/1995, e comunque essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione dalla notifica stessa asseritamente avvenuta in data 25.11.2015.
Tanto premesso, chiedeva di accertare e dichiarare la nullità-inefficacia dell'avviso di addebito n. 41920150000750536000, la prescrizione-decadenza del credito preteso e
,comunque, che nulla era dovuto dalla ricorrente alle parti convenute in relazione ai crediti pretesi con l'avviso di addebito impugnato, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l che, riesaminati gli atti, dichiarava di aver attivato il CP_1
procedimento di annullamento d'ufficio dell'impugnato avviso di addebito, chiedendo un breve rinvio dell'udienza per consentite di formalizzare il provvedimento di annullamento in autotutela.
All'odierna udienza di discussione la parte ricorrente stante il deposito del provvedimento di sgravio da parte dell' si è associata alla richiesta dell' CP_1 [...]
di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo, CP_3
tuttavia, per la condanna al pagamento delle spese di lite.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio), deve assumere la forma di sentenza. Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto in sede amministrativa in data 6.11.2025 il provvedimento di sgravio ( determina n.
51000-25-05599) dell'avviso di addebito oggetto di causa.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Sebbene lo sgravio dell'avviso di addebito impugnato sia avvenuto dopo la notifica del ricorso, tenuto conto del comportamento dell' che con la sua condotta ha CP_1
comunque consentito una celere definizione del presente giudizio, le spese di lite sono compensate per metà, con condanna dell' al pagamento della misura residua CP_1
liquidata in dispositivo, calcolata in applicazione dei minimi tariffari di cui al Dm 55/2014 per le cause in materia di previdenza, di valore compreso tra € 5201,00 e
€26.000,00, senza tener conto della fase istruttoria.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela Ammendola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. dichiara cessata la materia del contendere;
B. compensa per metà le spese di lite e condanna l al pagamento delle spese CP_1
di lite nella misura residua che liquida in complessivi euro 932,00 oltre ad Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario.
Così deciso in Napoli, il 12.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa Daniela Ammendola)
Lavoro 1 sezione
Il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, nella persona del giudice designato Dott.ssa
Daniela Ammendola, all'udienza di discussione del 12/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 5682/2025 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti, dall'avv. Michele Madaio (C.F. ) (Tel. C.F._2
– Fax. N. 081.563.56.56. PEC: Email_1
ricorrente
contro
in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti CP_1
(C.F. ), come da mandato generale alle liti in atti, PEC: C.F._3
t Email_2
resistente
nonchè
n persona del legale rapp.te pro Controparte_2
tempore resistente contumace
OGGETTO: Opposizione Intimazione di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.03.2025, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 119/2025 90003392/34/00 relativamente all' avviso di addebito n. 419 2015 00007505 36 000, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di addebito, la prescrizione/decadenza del credito azionato essendo decorso il termine previsto ai fini della riscossione dall'art. 3 comma 9 della legge 335/1995, e comunque essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione dalla notifica stessa asseritamente avvenuta in data 25.11.2015.
Tanto premesso, chiedeva di accertare e dichiarare la nullità-inefficacia dell'avviso di addebito n. 41920150000750536000, la prescrizione-decadenza del credito preteso e
,comunque, che nulla era dovuto dalla ricorrente alle parti convenute in relazione ai crediti pretesi con l'avviso di addebito impugnato, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l che, riesaminati gli atti, dichiarava di aver attivato il CP_1
procedimento di annullamento d'ufficio dell'impugnato avviso di addebito, chiedendo un breve rinvio dell'udienza per consentite di formalizzare il provvedimento di annullamento in autotutela.
All'odierna udienza di discussione la parte ricorrente stante il deposito del provvedimento di sgravio da parte dell' si è associata alla richiesta dell' CP_1 [...]
di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo, CP_3
tuttavia, per la condanna al pagamento delle spese di lite.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio), deve assumere la forma di sentenza. Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto in sede amministrativa in data 6.11.2025 il provvedimento di sgravio ( determina n.
51000-25-05599) dell'avviso di addebito oggetto di causa.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Sebbene lo sgravio dell'avviso di addebito impugnato sia avvenuto dopo la notifica del ricorso, tenuto conto del comportamento dell' che con la sua condotta ha CP_1
comunque consentito una celere definizione del presente giudizio, le spese di lite sono compensate per metà, con condanna dell' al pagamento della misura residua CP_1
liquidata in dispositivo, calcolata in applicazione dei minimi tariffari di cui al Dm 55/2014 per le cause in materia di previdenza, di valore compreso tra € 5201,00 e
€26.000,00, senza tener conto della fase istruttoria.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela Ammendola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. dichiara cessata la materia del contendere;
B. compensa per metà le spese di lite e condanna l al pagamento delle spese CP_1
di lite nella misura residua che liquida in complessivi euro 932,00 oltre ad Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario.
Così deciso in Napoli, il 12.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa Daniela Ammendola)