Sentenza 6 luglio 2006
Massime • 1
La rinnovazione della citazione prevista dall'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. è istituto deputato ad operare nelle situazioni in cui - regolarmente e validamente compiuti gli atti occorrenti per l'esercizio dell'azione penale e per l'instaurazione del rapporto processuale inerente alla fase del giudizio - insorga, ai soli fini della validità di detta fase, la necessità di ricitare l'imputato; non è, pertanto, ad essa applicabile quando sia successiva all'entrata in vigore della legge n. 234 del 1997 - che ha introdotto per la prima volta la previsione a pena di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e della citazione a giudizio precedute dall'interrogatorio dell'imputato, ex art. 375, comma terzo, cod. proc. pen., poi sostituita dalla legge n. 479 del 1999 con quella del previo avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. - la disciplina stabilita a pena di nullità dalla predetta novella con riferimento al decreto di citazione emesso precedentemente alla sua entrata in vigore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2006, n. 29440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29440 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2006 |
Testo completo
29440/0 6 40Sentenza n.1433
Registro generale n. 15274/2005
Udienza pubblica del 6 luglio 2006 (n. 30 del ruolo)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione quinta penale
Composta dai Signori:
dott. Bruno Foscarini Presidente dott. Pier Francesco Marini Consigliere dott. Andrea Colonnese Consigliere dott. Gennaro Marasca Consigliere dott. M.Stefania Di Tomassi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di IO EN sul ricorso proposto nell'interesse
ST, n. il 5.12.1966 a Reggio Calabria, avverso la sentenza in data 17.11.2005 della Corte d'appello di
Reggio Calabria, parte civile Enel s.p.a.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Reggio
Calabria confermava la sentenza del Pretore di Reggio Calabria
1
pronunziata il 21.4.1999, con la quale IO EN LL era stato dichiarato responsabile di furto di energia elettrica (art. 624 e
625, primo comma, n. 2, c.p.) commesso il 15.7.1991 e condannato alla pena di un anno di reclusione nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, e al rimborso delle spese di lite in favore della parte civile ENEL s.p.a.
2. Ricorre l'imputato chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
2.1. Con il primo motivo denunzia l'erroneità della decisione della
Corte d'appello nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio perché non preceduto dall'avviso di cui all'art. 375 c.p.p. sul presupposto che non fosse stata tempestivamente dedotta. Pur affermando di non condividere l'orientamento secondo il quale la nullità eccepita è a regime intermedio, il ricorrente osserva infatti che l'eccezione era stata comunque tempestivamente avanzata all'udienza del 21.4.1999, come da verbale che allega.
2.2. Con il secondo motiva lamenta la carenza e l'illogicità della motivazione, evidenziando che la Corte di merito avrebbe basato l'affermazione di responsabilità su di una mera presunzione, discendente dalla formale intestazione dell'utenza, senza debitamente considerare che, come dimostrato documentalmente, l'imputato nel periodo in contestazione risiedeva in altro luogo e il contatore, posizionato nei locali condominiali, era accessibile a chiunque.
Elementi questi che non consentivano di ritenere superata la soglia del ragionevole dubbio.
2.3. Con il terzo motivo denunzia la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, c.p., ritenuta dal giudice di primo grado.
2.4. Con il quarto ed ultimo motivo deduce infine la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, irragionevolmente negate sulla base dei soli precedenti penali dell'imputato e necessarie infine per adeguare la punizione all'effettiva gravità del fatto.
Diritto
1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denunzia la nullità del decreto di citazione a giudizio perché non preceduto dall'avviso di cui all'art. 375 c.p.p., all'epoca richiesto, dedotta già in primo grado,
e degli atti conseguenti è infondato, a prescindere dalla motivazione
2 della sentenza gravata (che ha effettivamente omesso di considerare che l'eccezione era stata tempestivamente proposta).
Emerge dai documenti processuali che il ricorrente, tratto a giudizio per rispondere del reato di furto aggravato d'energia elettrica, era stato condannato con sentenza del Pretore di Reggio Calabria in data 11.1.1993. Con sentenza 27.2.1998 la Corte d'appello di Reggio
Calabria dichiarava, ex art. 604, comma 4, c.p.p., la nullità della prima sentenza e disponeva la trasmissione degli atti al Pretore per nuovo giudizio. Il Pretore, rinnovata ex art. 143 disp. att. c.p.p., la citazione a giudizio, pronunziava la sentenza confermata dalla decisione impugnata.
Risulta dunque per tabulas, dalla successione temporale sopra riassunta oltreché dal tenore dell'eccezione sollevata all'udienza del
21.4.1999 dalla difesa dell'imputato, che il “decreto di citazione a giudizio" del quale l'imputato lamenta la nullità è in realtà la rinnovazione della citazione a giudizio disposta dal Pretore a mente dell'art. 143 disp. att. L'originaria vocatio in ius risultava infatti di molto precedente alla entrata in vigore della legge 16 luglio 1997, n.
234, la quale aveva per la prima volta introdotto la previsione a pena di nullità che la richiesta di rinvio a giudizio e la citazione a giudizio dovessero essere precedute dall'interrogatorio dell'imputato a norma dell'art. 375, comma 3, c.p.p. (previsione sostituita dalla legge
16.12.1999, n. 479 con quella del previo avviso ex art. 415-bis c.p.p.).
Orbene, è principio consolidato, che la rinnovazione della citazione a giudizio prevista dall'art. 143 disp. att. è istituto deputato ad operare nelle situazioni in cui, regolarmente e validamente compiuti gli atti occorrenti per l'esercizio dell'azione penale e per l'instaurazione del rapporto processuale inerente alla fase del giudizio, insorga, ai soli fini della validità di detta fase, la necessità di ricitare l'imputato (S.U. 18.6.1993, Garonzi e, con specifico riferimento al giudizio pretorile, in considerazione della struttura bifasica della vocatio in iudicium all'epoca vigente, S.U. 24.3.1995,
Carulli). Sicché non è predicabile che alla rinnovazione della citazione, intervenuta successivamente alla modifica dei presupposti di validità per l'esercizio dell'azione penale recata dalla legge n. 234 del 1997, s'applichi la previsione a pena di nullità introdotta da detta disciplina con riferimento al decreto di citazione già emesso prima della novella. Né potrebbe discutersi ora della ritualità di quel decreto di citazione (alla cui nullità si faceva un generico cenno, non ripetuto nel ricorso, nei soli motivi d'appello) atteso che la sentenza 27.2.1998 della Corte d'appello di Reggio Calabria, dichiarando la nullità della sola sentenza di primo grado e disponendo la restituzione degli atti al
Pretore per il giudizio, non impugnata sul punto, preclude il riesame della questione.
2. I successivi motivi sono inammissibili.
2.1. Le censure relative al difetto di motivazione in ordine alla responsabilità, svolte esclusivamente in fatto, tendono sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e ripropongono argomenti già prospettati ai quali i giudici di merito hanno dato adeguata risposta, immune da vizi logici e giuridici. Resta da aggiungere che l'argomento che l'imputato è risultato essere l'unico fruitore dell'energia elettrica erogata a seguito dell'abusivo riallaccio del contatore non è affatto apodittico, ma elemento indiziario concreto e pregnante che, assieme ai risultati degli accertamenti effettuati dai verificatori, è idoneo a fondare un plausibile giudizio di responsabilità. Tanto più a fronte delle considerazioni generiche e in conferenti contenute nel ricorso sulla affermata «diversa residenza».
2.2. Manifestamente infondato è il terzo motivo, con il quale il ricorrente contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, c.p., ritenuta dal giudice di primo grado in luogo di quella dell'art. 625, primo comma, n.7.
E' difatti principio assolutamente consolidato (cfr. tra molte, da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 45325 del 17/10/2005, D'Agostino e ivi citate Cass. 23/03/1999, Bonfim Soares;
Cass., 13/04/1993,
Scatigne, Cass. 06/03/1991, Tedesco -, nonché Sez. 4, n. 1485 del
09/10/2003, Fragalà; Sez. 4, n. 11487 del 04/02/2003, Castaldi;
Sez. 4,
n. 1353 del 18/12/1998, Bruno) che integra il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose (art. 624 e 625, comma primo, n. 2, c.p.) la sottrazione di energia elettrica previa effrazione del cosiddetto
"contatore" di erogazione, e ciò anche nel caso in cui detta manomissione, preordinata a ripristinare l'allacciamento dell'utenza distaccata per morosità, non determina il blocco del conteggio dell'importo conseguente al flusso di energia erogata, consentendo all'ENEL di accertarne il quantitativo corrisposto.
2.3. Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa
Corte valutazioni squisitamente di merito, ad Essa sottratte, è infine
4 pure il quarto motivo, con il quale il ricorrente afferma carente la motivazione con la quale gli sono state negate le circostanze attenuanti generiche sulla base dei soli precedenti penali. Del tutto legittimamente difatti la Corte di appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche i numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato, trattandosi di parametro considerato dall'art. 133 c.p., applicabile anche ai fini dell'art. 62-bis c.p., a fronte del quale il ricorso non evidenzia alcun significativo elemento di segno opposto non valutato.
Il ricorso deve perciò essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il 6 luglio 2006
Il Consigliere estensore Il Presidente
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
add 25 A60, 2006 an um
IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise
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