Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2006, n. 29440
CASS
Sentenza 6 luglio 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La rinnovazione della citazione prevista dall'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. è istituto deputato ad operare nelle situazioni in cui - regolarmente e validamente compiuti gli atti occorrenti per l'esercizio dell'azione penale e per l'instaurazione del rapporto processuale inerente alla fase del giudizio - insorga, ai soli fini della validità di detta fase, la necessità di ricitare l'imputato; non è, pertanto, ad essa applicabile quando sia successiva all'entrata in vigore della legge n. 234 del 1997 - che ha introdotto per la prima volta la previsione a pena di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e della citazione a giudizio precedute dall'interrogatorio dell'imputato, ex art. 375, comma terzo, cod. proc. pen., poi sostituita dalla legge n. 479 del 1999 con quella del previo avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. - la disciplina stabilita a pena di nullità dalla predetta novella con riferimento al decreto di citazione emesso precedentemente alla sua entrata in vigore.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2006, n. 29440
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29440
    Data del deposito : 6 luglio 2006

    Testo completo