Sentenza 20 ottobre 1999
Massime • 1
Anche in materia "de libertate" vige il principio della immutabilità del fatto contestato, inteso come accadimento della realtà, sul quale l'indagato è stato chiamato a difendersi, non già il principio dell'immutabilità della definizione giuridica data al fatto stesso dal pubblico ministero. Ne consegue che è sempre consentito al giudice dell'applicazione della misura, o a quello del riesame o d'appello, attribuire la corretta qualificazione giuridica al fatto descritto nel capo d'imputazione; così come l'esercizio di tale potere da parte del giudice della cognizione piena non produce, "ex se", effetti sul procedimento incidentale, se non quelli derivanti dal mutamento stesso della qualificazione giuridica.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/1999, n. 4638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4638 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Alfonso MALINCONICO Presidente del 20.10.1999
1.Dott. Giorgio DI JORIO Consigliere SENTENZA
2. " Pietro A. SIRENA Consigliere N. 4638
3. " Nicola BOTTALICO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Secondo CARMENINI Cons. relatore N. 28280/99
nell'Udienza Camerale del giorno 20.10.1999
ha deliberato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di
TI GI, nato a [...] l'[...] avverso il provvedimento del Tribunale di Milano - Sezione del Riesame in data 8.6.1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carmenini Acquisite le conclusioni del P.G., presente in persona del Dr. Di Zenzo che ha chiesto il rigetto.
OSSERVA
Il difensore di GI TI ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano, in data 8.6.1999, emessa nel procedimento ex art. 310 c.p.p., con la quale veniva confermato il provvedimento di reiezione della richiesta di remissione in libertà con riferimento al capo A) della rubrica, adottato dalla III Sezione penale dello stesso Tribunale. Il ricorso si basa su di una premessa ed un'asserzione: il Gip del Tribunale di Milano, nel disporre la custodia carceraria a carico dello TI (ordinanza del 3.4.1997), aveva ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'imputazione di cui all'art. 74, commi 1 2-3, dpr 309/90, mentre il Tribunale giudicante, aveva assolto il prevenuto dal detto delitto e lo aveva condannato per un altro (quello previsto dall'art. 73 stesso dpr); sulla base di questa premessa il ricorrente assumeva la violazione di legge, perché - confermando la misura custodiale - l'ordinanza impugnata legittimava "l'adozione ex officio di una nuova misura cautelare... per fatto ontologicamente di vero rispetto a quello per il quale era in atto la misura cautelare senza che il P.M. ne avesse, previamente, richiesto l'applicazione".
Il ricorso non è fondato.
L'ordinanza del Tribunale del riesame è chiara al riguardo e rivela che la premessa del ricorrente non è puntuale. Tale ordinanza precisa che la sentenza del Tribunale ha condannato lo TI alla pena di sette anni e quattro mesi di reclusione (altre la pena pecuniaria), dichiarando la sua colpevolezza in ordine "al delitto continuato previsto dall'art. 73 comma 1 dpr 309/90, così qualificata la condotta sub A)..."; che, alla luce della motivazione della sentenza (specie pagg. 84 e 85), non vi possono essere fondati dubbi sulla circostanza che il medesimo fatto storico è stato ritenuto dal tribunale come riconducibile alla norma ex art. 73 anziché ex art. 74 dpr cit., con un'operazione che si dipana unicamente sul piano della qualificazione giuridica di fatti storici immutati rispetto all'originaria imputazione.
Così precisato l'ambito entro il quale va ricondotta la questione, viene a cadere l'assunto del ricorrente, essendo corrette le considerazioni del Tribunale della libertà di Milano. Può, invero, affermarsi che anche in materia de libertate vige il principio della immutabilità del fatto contestato, inteso come accadimento della realtà, sul quale l'indagato è stato chiamato a difendersi, non già il principio dell'immutabilità della definizione giuridica data al fatto stesso dal pubblico ministero. Di conseguenza è sempre consentito al giudica dell'applicazione della misura, ò a quello del riesame o dell'appello, attribuire la corretta qualificazione giuridica al fatto descritto nel capo d'imputazione; così come l'esercizio di tale potere da parte del giudice della cognizione piena non produce, ex se, effetti sul procedimento incidentale, se non quelli derivanti dal mutamento stesso della qualificazione giuridica (v. Cass S.U. sent. n. 16 del 22.10.1996, CC 19.6.1996, Di Francesco, RV 205617). Queste considerazioni comportano il rigetto del ricorso, atteso che anche la nuova imputazione consente l'applicazione della misura e, sul punto, non emergono questioni rilevanti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2000