Sentenza 1 ottobre 1999
Massime • 1
Ricorre il delitto di violenza privata e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone allorché si eccedono macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, sia pure arbitrariamente, un preteso diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione di eccezionale gravità. (Nella fattispecie: percosse al debitore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/1999, n. 13162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13162 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Lacanna Presidente del 1/10/1999
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. " Renato L. Calabrese " N. 1627
3. " Pasquale Perrone " REGISTRO GENERALE
4. " Vittorio Ragonesi " N. 3999/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ON GI, nato a [...] l'[...], e RA NI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 26 maggio 1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gianfranco Viglietta che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ON e rigettarsi quello LE;
O S S E R V A
Con sentenza del 17 settembre 1996, il Gup del tribunale di Ferrara dichiarava ON GI, LE NI e RÀ GI responsabili dei seguenti reati.
1) art. 110, 56, 629, c.1 e 2 c.p. perché, in concorso fra loro al fine di procurarsi un ingiusto profitto, ponevano in essere atti idonei, consistiti nel colpirlo più volte con pugni e schiaffi, diretti in modo non equivoco a costringere AR ST a consegnare loro la somma di L. 14.000.000, quale credito vantato dalla ditta PE PR di Rovigo, non riuscendovi per cause indipendenti dalla loro volontà;
2) art. 110, 628, c. 1 e 3 n. 1 c.p. perché, in concorso fra loro, con violenza e minaccia consistiti nel colpirlo più volte con pugni e schiaffi sottraevano a AR ST degli occhiali in vendita al pubblico del valore di L. 110.000;
3) 110, 582, c.2, 585, c.1, 576 n. 1 c.p. perché, in concorso fra loro, colpendolo con pugni e schiaffi al fine di commettere i delitti di cui ai capi precedenti, cagionavano a AR ST lesioni personali: fatti commessi in Ferrara il 14 marzo 1996. Tale decisione, su gravame del P.G. e degli imputati, veniva parzialmente riformata dalla Corte di appello di Bologna che, con la sentenza riportata in epigrafe, qualificati i fatti come tentativo di violenza privata e furto aggravato, riduceva le pene originariamente inflitte.
Ricorrono per cassazione ON e LE.
Il primo sindaca l'apparato argomentativo della sentenza impugnata in punto di valutazione delle prove ravvisate a suo carico, sostenendo che si è erroneamente attribuito rilevanza alla sua presenza nel negozio della parte offesa al momento della richiesta di denaro e all'essere stato trovato in possesso degli occhiali, mentre non si è considerato che questi gli erano stati regalati successivamente dal LE e che non aveva affatto partecipato al pestaggio del negoziante.
L'altro imputato ripropone in questa sede la tesi che i fatti configuravano il diverso delitto di ragion fattasi con violenza alle persone, sul rilievo, non apprezzato dalla corte territoriale ma risultante dagli atti, che egli era stato incaricato dalla società titolare del credito nei riguardi del AR della riscossione di tale credito.
Osserva la Corte che il ricorso di ON deve essere dichiarato inammissibile.
Pur avendo formalmente denunciato il vizio di difetto di motivazione (fondandolo sull'omesso esame da parte dei giudici di appello di elementi che, a suo dire, erano di rilevanza essenziale sia sulla rilevanza che sarebbe stata attribuita ad elementi che non ne avevano alcuna), il ricorrente ha, tuttavia, nella sostanza, svolto ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello ma la finalità è di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse. Il che non è possibile perché nono consentito in questa sede. Non senza aggiungere che la sentenza impugnata va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato sufficientemente, e senza illogicità, le risultanze confluenti alla certezza del pieno coinvolgimento dell'imputato nella commissione di entrambi i reati ritenuti a suo carico.
Deve invece rigettarsi, perché infondato, il ricorso proposto da LE.
Occorre subito dire che non può accedersi alla richiesta formulata dal P.G. nella discussione orale, volta a riqualificare il primo reato come tentativo di estorsione.
È invero risaputo che se un terzo, il quale abbia ricevuto incarico dal titolare di un diritto di credito azionabile davanti al giudice civile di riscuotere tale credito, commetta un fatto che, nella sua materialità, integra gli estremi del delitto di estorsione, è necessario accertare - al fine di stabilire se sussista tale specifico reato - il fine immediato propostosi dall'agente. Occorre cioè stabilire se quest'ultimo abbia posto in essere l'azione criminosa esclusivamente per fare conseguire al mandante il preteso diritto (nel qual caso il fatto assume i connotati di altro tipo di reato) oppure se, pur costituendo tale risultato il motivo della azione, l'agente sia invece spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile nella promessa - o nel conseguimento - di un compenso per sè, fine questo che integra il dolo specifico del delitto di estorsione.
Ora, nella specie, ne' la sentenza di primo grado ne' quella impugnata evidenziano che l'intimazione di pagamento effettuata dagli imputati con il ricorso alla violenza nei riguardi del debitore della società fosse sorretta, oltre che dall'intento di recupero del credito, anche dal cennato fine di profitto proprio. Deve perciò restare integra la qualificazione giuridica data dai giudici di appello.
La quale resiste anche alle censure proposte dal ricorrente, a respingere le quali è sufficiente rilevare che, come già affermato da questa Corte (cfr. Sez. V, 12 ottobre 1984, Scilimberto), ricorre il delitto di violenza privata e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p. allorché si eccedono macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, sia pure arbitrariamente, un preteso diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione di eccezionale gravità: come appunto quello attuato nella specie, risoltosi in un vero e proprio "pestaggio" del debitore. Va detto, infine, che il ricorrente chiede a questa Corte, in subordine, una riduzione della pena inflitta, apparendogli eccessiva quella comminata: ma trattasi, all'evidenza, di istanza non proponibile in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del ON e rigetta quello del LE.
Condanna entrambi in solido al pagamento delle spese del procedimento e il ON, inoltre, al versamento di L. 1.000.000= alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 1999