Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/1999, n. 13162
CASS
Sentenza 1 ottobre 1999

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Ricorre il delitto di violenza privata e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone allorché si eccedono macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, sia pure arbitrariamente, un preteso diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione di eccezionale gravità. (Nella fattispecie: percosse al debitore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/1999, n. 13162
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13162
    Data del deposito : 1 ottobre 1999

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