Sentenza 18 settembre 2013
Massime • 1
Le dichiarazioni rese da persona indagata sono validamente assunte senza il rispetto delle garanzie difensive quando riguardano fatti di reato attinenti a terzi, in relazione ai quali non sussiste alcuna connessione o collegamento probatorio con quelli ad essa addebitati, assumendo la medesima, con riguardo a dette vicende, la veste di testimone e, prima del giudizio, di persona informata dei fatti. (Fattispecie in cui il dichiarante, detenuto in custodia cautelare per reati contro il patrimonio, era stato escusso, come persona informata sui fatti, sull'identificazione dei soggetti i cui numeri erano stati scoperti nella memoria del suo cellulare e aveva indicato uno di essi come la persona da cui acquistava stupefacenti per uso personale).
Commentario • 1
- 1. Art. 64 c.p.p. Regole generali per l'interrogatoriohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2013, n. 41118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41118 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 18/09/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1316
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 25735/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI GI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 17/04/2013 del Tribunale di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. D'Angelo Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'indagato l'avv. Tuticci Massimo, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Firenze, adito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., confermava il provvedimento del 26/03/2013 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno aveva disposto l'applicazione nei confronti di GI PI della misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 81 cpv. c.p. e art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere ceduto in via continuativa a tal IN MI sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina.
Rilevava il Tribunale come i gravi indizi di colpevolezza a carico del PI fossero desumibili dalle credibili dichiarazioni accusatorie rese dal IN il quale, sentito in altro procedimento come persona informata dei fatti con riferimento ai dati informativi desumibili dall'apparecchio cellulare che gli era stato sequestrato, aveva ammesso di essere assuntore di droghe, delle quali si era rifornito, in svariate occasioni, dal PI, e come l'esigenza cautelare potesse essere garantita esclusivamente con l'applicazione della più severa misura della custodia cautelare in carcere.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il PI, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Massimo Tuticci, il quale ha dedotto i seguenti due motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 64 c.p.p., comma 3 bis, e art. 141 bis c.p.p., per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento genetico della misura valorizzando le dichiarazioni del IN, invero inutilizzabili perché dallo stesso rese senza gli avvisi e le garanzie difensive nell'ambito di un procedimento penale nel quale era indagato e detenuto in carcere.
2.2. Vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere il Tribunale di Firenze confermato il provvedimento impugnato, sostenendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del PI sulla base di dichiarazioni accusatorie generiche e sommarie, e facendo un indeterminato richiamo alla necessità dell'applicazione della misura carceraria, senza alcuna indicazione della esigenza di cautela in concreto riconosciuta.
3. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.
3.1. Il primo motivo del ricorso è infondato.
L'art. 64 c.p.p. prescrive sì che l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini debba essere effettuato nel rispetto di una serie di garanzie difensive, ma da altre disposizioni del codice di rito si desume chiaramente che il rispetto di quelle prescrizione è dovuto quando l'interrogatorio ha ad oggetto i fatti di reato per i quali sono in corso le indagini a carico del dichiarante, ovvero fatti di reato, soggettivamente attinenti ad altre persone, che siano specificamente connessi o collegati ai primi. Tanto si evince dal contenuto dell'art. 65 c.p.p., che, con riferimento al contenuto dell'interrogatorio, prescrive che l'autorità giudiziaria debba contestare all'interrogato il fatto che gli è attribuito e le fonti di prova a suo carico;
e dal tenore del combinato disposto degli artt. 197 bis e 210 c.p.p., che fissa i presupposti e le condizioni per l'operatività di una serie di garanzie difensive nel caso di interrogatorio (o, durante il giudizio, di esame) dell'indagato o dell'imputato di reato connesso ai sensi dell'art. 12 (connessione soggettiva, per continuazione o teleologica) o collegato a mente dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b). Nulla impedisce, dunque, che un soggetto possa essere interrogato durante le indagini che lo riguardano ovvero esaminato in un successivo giudizio, in relazione a fatti di reato attinenti a terzi soggetti, senza il rispetto di garanzie difensive, perciò come mera persona informata dei fatti o come testimone, laddove non sussista alcuna connessione o collegamento probatorio tra tali fatti e quello che gli è stato addebitato. Di tanto si ha conferma a contrario dal contenuto dell'art. 197 c.p.p., che, proprio in un'ottica di delimitazione del campo di applicabilità del diritto al silenzio, prevede che la veste di testimone debba essere persino attribuita al coimputato o all'indagato o imputato di reato connesso o collegato che, in assenza di una delle condizioni fissate dal successivo art. 197 bis, abbiano visto la loro posizione giudiziaria oramai definita. Così implicitamente confermando che la veste di teste (o, nella fase delle indagini, quella di persona informate dei fatti) debba essere senz'altro riconosciuta a chi riferisca circostanze a sua conoscenza su reati del tutto svincolati da quello in relazione al quale egli stesso è indagato o imputato.
Alla luce di tali considerazioni deve escludersi, nel caso di specie, la sussistenza di alcuna violazione di legge, avendo il Tribunale del riesame chiarito - senza tale aspetto sia stato messo in discussione dal ricorrente - che il IN, indagato per reati contro il patrimonio, era stato, ad un certo punto, ascoltato dagli inquirenti con riferimento a fatti e vicende (concernenti la identificazione di soggetti i cui numeri erano stati scoperti nella memoria dell'apparecchio cellulare dell'esaminato, tra cui il PI, che il IN aveva poi riconosciuto essere uno dei rifornitori delle droghe delle quali era abituale assuntore) non connesse ne' altrimenti collegate ai reati addebitatigli: sicché, per quei fatti, correttamente era stato escusso come mera persona informata, essendo, a quel fine, irrilevante la veste formale di indagato per altri fatti, non risultando essere stata violata alcuna garanzia sostanziale, e segnatamente quella sancita dall'art. 198 c.p.p., comma 2 (in questo senso anche Sez. 5, n. 41169 del 03/07/2008,
Gedle, Rv. 241594).
Ne consegue che è pure priva di pregio la doglianza difensiva circa l'asserito mancato rispetto della disposizione dettata dall'art. 141 bis c.p.p., che, peraltro, risulta essere stato formalmente dedotto solo con il ricorso per cassazione e non anche dinanzi al Tribunale del riesame.
3.2. Il secondo motivo del ricorso, articolato in due diversi punti, è inammissibile perché generico.
Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano state analiticamente indicate, da un lato, le ragioni per le quali le dichiarazioni accusatorie rese dal teste contro l'indagato dovessero essere giudicate attendibili (tenuto conto che il PI era già risultato coinvolto in precedenti episodi di detenzione illegale di eroina, cocaina ed hashish), dall'altro spiegato - con motivazione congrua ed esente da vizi di manifesta legittimità, dunque non sindacabile in questa sede - come il pericolo di una ulteriore reiterazione di reati della medesima specie fosse desumibile, oltre che dalla oggettiva gravità dei fatti accertati, dai plurimi ed anche specifici precedenti penali del prevenuto, soggetto dimostratosi assolutamente inaffidabile e scarsamente sensibile alle condanne di cui era stato destinatario, rendendo così indispensabile l'applicazione della misura custodiale massima (v. pagg.
1-3 ord. impugn.).
4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento.
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2013