Sentenza 9 marzo 2015
Massime • 1
La sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen. non può essere chiesta dall'imputato nel giudizio di Cassazione, né egli può sollecitare l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, perché il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un "iter" processuale alternativo alla celebrazione del giudizio, per il quale, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, vige il principio "tempus regit actum". (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2011, non è configurabile alcuna lesione del principio di retroattività della "lex mitior", che, di per sé, imponga l'applicazione dell'istituto a prescindere da una disciplina transitoria).
Commentari • 4
- 1. NASpI ottenuta con assunzioni fittizie: è truffa aggravata, non indebita percezione (Cass. Pen. n. 30485/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2025
1.Il ricorso è fondato limitatamente al terzo e, parzialmente, al quinto motivo, è infondato quanto al primo e al secondo motivo; è inammissibile nel resto. 2.Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che: 2.1.Eta Srl, società legalmente rappresentata da Gi.Si., negli anni 2016-2017 aveva utilizzato in compensazione crediti inesistenti per importi pari, rispettivamente, ad Euro 62.798 per il 2016 e ad Euro 91.927 per il 2017; 2.2.si trattava, in particolare, di rimborsi a dipendenti in realtà mai effettuati, del cd. "bonus Renzi", di agevolazioni non previste per la Regione Toscana o per incremento occupazionale; di crediti, in buona sostanza, legati a rapporti di lavoro in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2015, n. 26761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26761 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 03/03/2015
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - N. 560
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 46614/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC RO N. IL 04/11/1965;
avverso la sentenza n. 6285/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 09/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.ssa Giuseppina Fodaroni, il quale ha concluso chiedendo il rinvio in attesa decisione delle Sezioni Unite. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9.5.2014, la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione di primo grado che aveva condannato RI ER, limitatamente ai fatti commessi dal 24.11.2004, alla pena di mesi otto di reclusione, ritenuta la fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p.. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato richiedendo di essere ammesso alla prova con sospensione del processo ex artt. 168 bis e segg. c.p. e artt. 464 bis e segg. c.p.p., ai sensi della L. 28 aprile 2014, n. 67 entrata in vigore il 17.5.2014 successivamente alla decisione in grado d'appello (9.5.2014), e deducendo: 1) erronea applicazione della norma di cui all'art. 316 ter c.p. e mancanza e manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in ordine alla dedotta mancanza di prova di superamento della soglia di rilevanza penale di cui all'art. 316 ter c.p., comma 2 in quanto le somme percepite dal RI si riferiscono a prestazioni periodiche mensili, con la conseguenza che l'importo a cui fare riferimento ai fini del secondo comma dell'art. 316 ter c.p. è quello mensilmente percepito e non già quello annualmente o complessivamente erogato;
2) erronea applicazione della norma di cui agli artt. 157 e 161 c.p. e mancanza e manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in ordine ai tempi della prescrizione decorrenti dalla data di ciascuna illegittima percezione;
3) erronea applicazione della norma di cui all'art. 316 ter c.p., comma 2 e mancanza e manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) laddove la Corte in maniera apodittica ha ritenuto "irrilevanti le difese svolte in riferimento alla quantificazione delle somme indebitamente percepite", in quanto essendo il ricorrente comunque con visus parziale una quota parte delle somme percepite non è indebita, da cui l'importanza di determinare quella effettivamente indebita. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla richiesta di ammissione alla messa alla prova, rileva il Collegio che questa Corte (v. Cass.Sez. F, Sent. n. 42318/2014 Rv. 261096; Sez. F sent. n. 35717 del 31.4.2014; Sez. 4 Sent.n. 1281 del 13 gennaio 2015) ha affermato che la sospensione del procedimento con messa alla prova di cui alla L. 28 aprile 2014, n. 67, artt. 3 e 4 non può essere chiesta dall'imputato nel giudizio di Cassazione, ne' invocandone l'applicazione in detto giudizio ne' sollecitando l'annullamento con rinvio al giudice di merito. Infatti il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un iter procedurale, alternativo alla celebrazione del giudizio, per il quale, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, vige il principio tempus regit actum. Nè alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 2011, è configurabile alcuna lesione del principio di retroattività della lex mitior, che per sè imponga l'applicazione dell'istituto a prescindere da una disciplina transitoria.
Nel richiamare integralmente le considerazioni espresse in tale sede, del tutto condivise, rileva ulteriormente il Collegio che nessun ricorso avente ad oggetto tale questione risulta pendente presso le Sezioni Unite dal momento che quello cui fa riferimento il ricorrente è stato restituito alle sezioni ordinarie stante l'impossibilità di fissazione prima che intervenisse la scadenza del termine di prescrizione del reato.
2.1 restanti motivi di ricorso sono infondati.
Il fatto storico, come addebitato, è emerso incontestato dall'istruttoria dibattimentale: RI, persona affetta da patologia della vista (cheratocono), si presentò alla visita medica del 22.5.2004 della Commissione, preposta all'accertamento ed alla valutazione dell'invalidità senza le lenti a contatto di cui faceva uso abituale e ben tollerato. Le lenti a contatto gli consentivano un netto miglioramento del visus ( tanto da aver rinnovata la patente di guida), ed invece - all'esito della visita - egli aveva ottenuto il riconoscimento dell'indennità mensile di accompagnamento quale cieco assoluto. Il fatto, contestato quale truffa aggravata ex art. 640 bis c.p., è stato tuttavia qualificato integrare la previsione posta dall'art. 316 ter c.p. in considerazione della condotta incriminabile esauritasi nell'antidoveroso silenzio informativo, tipizzante la norma citata, e come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U., Sent. n. 7537/2010 Rv. 249104).
3. La situazione che viene in rilievo nel caso concreto è quella di una erogazione pubblica conferita in ratei periodici. Proprio con riferimento a tali casi, si è reso necessario stabilire se il reato debba intendersi consumato già al momento della deliberazione da parte dell'ente erogatore in ordine alla possibilità di procedere al sovvenzionamento, ovvero se debba piuttosto attendersi la percezione dell'ultima "franche" di denaro da parte del soggetto agente. Nel l'interpretare l'art. 316 ter c.p., questa Corte ha chiarito che il delitto previsto da tale disposizione si consuma nel momento in cui è realizzato l'evento: ossia, quando l'agente, o il terzo beneficiario percepisce materialmente l'indebita erogazione. Fino a quel momento, infatti, il delitto può dirsi solo tentato. In altri termini, il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si consuma nel momento e nel luogo in cui l'ente pubblico eroga i contributi, i finanziamenti, o i mutui agevolati, disponendone l'accredito sul conto corrente del soggetto che ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché è con l'erogazione che si verifica la dispersione del denaro pubblico (ex plurimis, v. Cass. Sez. 3, Sent. n. 6809/2014 Rv. 262549; Sez. 2, Sent. n. 48820/2013 Rv. 257431; Sez. 6, 19 febbraio 2013, n. 12625; Sez. 6, 3 maggio 2007, n. 42637). E tale ricostruzione si pone in linea con quanto affermato dalla Corte di legittimità relativamente al momento consuntivo dell'analogo reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., fattispecie del tutto assimilabile, quanto a tale specifico profilo, a quella di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità sieda tempo assestata sulla ricostruzione della truffa come reato a consumazione frazionata;
con la conseguenza che esso dovrebbe considerarsi integrato in tutti i suoi elementi solo all'esito dell'ultima riscossione da parte dell'agente. Ciò sul presupposto che le condotte successive di riscossione, lungi dal connotarsi quale mero post factum irrilevante, consistono nella reiterazione nel tempo della condotta antigiuridica tipica, con conseguente progressivo aggravamento dell'offesa (ex multis, Cass. Sez. 2, Sent. n. 26256/2007, rv. 237299). In caso di erogazioni pubbliche suddivise in più tranche erogate in tempi diversi, il delitto è perciò strutturato come un reato a consumazione prolungata, il cui momento consumativi è da individuare nella cessazione dei pagamenti, perdurando il reato fino a quando non vengano interrotte le riscossioni (ex multis, sez. 2, 15 dicembre 2011, n. 10822/2012; sez. 2, 21 ottobre 2010, n. 40107; sez. 2, 9 luglio 2010, n. 28683).
4. Ne consegue che poiché l'ultima percezione dell'indennità di pensione e di accompagnamento è avvenuta nel maggio 2008, come correttamente affermato dalla Corte d'Appello, il reato non è ad oggi prescritto.
Rilevasi, a riguardo, che la Corte, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero della declaratoria di prescrizione dei fatti commessi fino al 23.11.2004 emessa dal giudice di primo grado, pur ritenendo correttamente la data di consumazione del reato al momento dell'ultima percezione dell'indennità in questione, si è dovuta limitare a prendere atto del giudicato parziale della declaratoria di prescrizione da parte del primo giudice.
5. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ai fini della valutazione del superamento o meno della soglia quantitativa (Euro 3.999,96) al di sotto della quale, ai sensi dell'art. 316 ter c.p., comma 2, il fatto degrada a mero illecito amministrativo, deve tenersi conto della complessiva somma indebitamente percepita dalla prevenuta, e non di quella alla stessa mensilmente corrisposta (v. Cass. Sez. 6, Sent. n. 11145/2010 Rv. 246693). Le ulteriori deduzioni svolte dalla ricorrente (volte a sostenere che, per effetto della diminuzione del "visus" il ricorrente avrebbe avuto comunque diritto ad una indennità anche se di minor entità e che pertanto l'indennità percepita, anche se calcolata nella somma complessivamente percepita, non sarebbe superiore alla soglia quantitativa in questione) sono inammissibili, investendo il merito degli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito, non censurabili in sede di legittimità.
Il superamento della soglia di rilevanza di cui al capoverso dell'art. 316 ter c.p. è stato affermato sulla base delle documentate allegazioni del rappresentante dell'INPS (v. sentenza di primo grado), e non risulta che in sede d'appello sia stata richiesta la rinnovazione del dibattimento per l'acquisizione di prove nuove o preesistenti non potute acquisire prima.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2015