Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2015, n. 26761
CASS
Sentenza 9 marzo 2015

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Massime1

La sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen. non può essere chiesta dall'imputato nel giudizio di Cassazione, né egli può sollecitare l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, perché il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un "iter" processuale alternativo alla celebrazione del giudizio, per il quale, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, vige il principio "tempus regit actum". (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2011, non è configurabile alcuna lesione del principio di retroattività della "lex mitior", che, di per sé, imponga l'applicazione dell'istituto a prescindere da una disciplina transitoria).

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2015, n. 26761
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26761
Data del deposito : 9 marzo 2015

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