Sentenza 31 maggio 2006
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. assorbe quello di falso previsto dall'art. 483 cod. pen., in quanto ne contiene tutti gli elementi costitutivi, dando così luogo ad un reato complesso. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva ottenuto l'erogazione in suo favore del cosiddetto reddito minimo di inserimento di cui al D.Lgs. 18.06.1998 n. 237, falsamente rappresentando al Comune di possederne i relativi requisiti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2006, n. 27598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27598 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 31/05/2006
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 758
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 43600/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PP LL, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 14/06/2005 della Corte di Appello di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Galati Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. Il difensore di PP LL ricorre per Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Catanzaro, sezione 2^ penale, in data 14/06/2005, ha confermato la condanna, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione (con i benefici di legge), inflitta alla predetta per i reati (avvinti dalla continuazione) di cui all'art. 316 ter c.p. e art. 483 c.p., per avere (rappresentando falsamente al Comune di Isola di Capo Rizzuto, in una istanza per l'accesso al reddito minimo di inserimento, di possedere i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 237 del 1998, e tacendo la disponibilità di beni) indotto in errore il predetto Comune, che aveva proceduto alla erogazione in suo favore di somme riguardanti il citato reddito minimo di inserimento per un importo pari a L. 15.300.000.
Il ricorrente deduce in primo luogo la violazione dell'alt. 6 del D.Lgs. n. 237 del 1998, sostenendo che la PP, nella domanda da lei presentata, avrebbe dichiarato la verità, affermando di non percepire alcun reddito. Infatti, per quanto riguardava il bene immobile di cui era proprietaria, si trattava di un modesto patrimonio immobiliare (quota pari a 2/24 di un terreno), che consentiva di ritenere sussistente il requisito della indigenza, posto che il suo reddito catastale era inferiore al minimo richiesto per l'inserimento nella categoria.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la carenza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di Appello non avrebbe spiegato le ragioni della sua decisione.
2 .-. Il ricorso è fondato limitatamente al reato di cui all'art.483 c.p., che deve essere assorbito nel reato di cui all'art. 316 ter c.p., pure contestato, con eliminazione della relativa pena pari a mesi due di reclusione.
Si tratta, infatti, di una chiara ipotesi di concorso apparente di norme, in quanto la fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p., descritta al capo a) della rubrica, contiene tutti gli elementi costitutivi di quella di cui all'art. 483 c.p., attribuita all'imputata sub b), sicché sussiste rapporto di specialità a norma dell'art. 15 c.p.. In buona sostanza, la prima delle due disposizioni incriminatrici citate punisce proprio il mendacio utilizzato come strumento per ottenere pubbliche erogazioni, sicché, con riferimento all'elemento materiale del reato, l'indebito conseguimento di tali erogazioni ottenuto mediante l'uso di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ricomprende il fatto contemplato dall'art.483 c.p. con l'ulteriore elemento specializzante di tale indebita percezione, dando così luogo a un reato complesso (art. 84 c.p.). 3 .-. Per il resto il ricorso è privo di fondamento.
Tutte le censure sono già state esaminate e respinte, con adeguata motivazione, dalla Corte di Appello di Catanzaro nella sentenza impugnata.
In particolare, la Corte di merito ha basato la conferma della affermazione della responsabilità della PP unicamente sulla accertata (e non contestata) proprietà pro quota da parte sua di un bene immobile, che era indubbiamente indice di capacità economica, seppure minimale, incompatibile col carattere estremo della misura di sostegno in questione.
Si tratta di argomentazioni che, per quanto stringate, costituiscono corretta applicazione delle regole del diritto, posto che il D.Lgs. n. 237 del 1998, art. 6, prevede espressamente che i soggetti destinatari del reddito minimo di inserimento (oltre ad essere privi di reddito ovvero con reddito inferiore alla soglia di povertà) devono "altresì essere privi di patrimonio sia mobiliare ... che immobiliare, fatta eccezione per la unità immobiliare adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprietà". D'altra parte il tessuto motivazionale della sentenza censurata non presenta affatto quella carenza o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi già affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), dedotto con il secondo motivo di ricorso, anche perché, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, si deve fare riferimento alle sentenze di primo e di secondo grado, le quali si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (sez. 2^, sent. 11220 del 05/12/1997, rv. 209145) e, nel caso in esame, la decisione del Tribunale di Crotone spiega ampiamente come i possedimenti patrimoniali siano preclusivi della misura di sostegno, se hanno un valore anche minimo, in quanto indici di capacità economica, seppure minimale, incompatibile con il carattere estremo di tale misura.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 483 c.p., ritenuto assorbito nel reato di cui all'art. 316 ter c.p., ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2006