Sentenza 9 giugno 2004
Massime • 1
Anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro ai fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2004, n. 35615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35615 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 09/06/2004
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere - N. 00878
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 020240/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI VI NN, N. IL 13/08/1927;
avverso ORDINANZA del 04/02/2003 TRIB. LIBERTÀ di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FANTACCHIOTTI MARIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario, che ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
PREMESSO
Che:
Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino, con decreto in data 17 febbraio 2003, ha disposto la perquisizione nell'abitazione di AN Di VI ed il sequestro (probatorio) di gioielli, preziosi e quanto eventualmente potesse ritenersi provento del reato dello spaccio di sostanze stupefacenti commesso dal figlio della stessa, UR AN.
Il sequestro dei preziosi rinvenuti nella casa di abitazione della Di VI è stato eseguito il giorno successivo.
L'istanza di riesame del provvedimento di sequestro presentata dalla Di VI è stata respinta, con il provvedimento indicato in epigrafe, dal tribunale di Torino che ha, in particolare, rilevato come alcune comunicazioni telefoniche intercettate rivelassero con sufficiente chiarezza che i gioielli detenuti dalla Di VI fossero proprio quelli provento della attività di spaccio di sostanze stupefacenti praticata dal figlio e dovessero perciò considerarsi corpo del reato di riciclaggio attribuito alla indagata (che i predetti beni, per quanto è dato comprendere, aveva ricevuto dal figlio per custodirli, in modo da ostacolare l'accertamento della loro provenienza).
Tale qualificazione dei beni sequestrati rende, secondo il tribunale, di per se legittimo il sequestro senza necessità di ulteriori precisazioni sulle esigenze probatorie.
La Di VI ha impugnato l'ordinanza con ricorso per Cassazione denunciando, con il primo motivo, la "violazione dell'art. 606 comma primo lett. e) in relazione all'art. 321 c.p.p., nonché la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicazione della misura".
Sostiene anzitutto che il tribunale ha tratto la presunzione di un collegamento tra la asserita attività criminosa dei coniugi NZ SA e UR AN da "deduzioni prove di fondamento probatorio", in altri termini, per quanto è dato comprendere, da espressioni e frasi indicative del possesso dei gioielli, non della provenienza degli stessi.
Aggiunge che, trattandosi di gioielli che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbero stati acquistati per investire il danaro che sarebbe stato ricavato dalla illecita attività di spaccio di sostanze stupefacenti, i beni sequestrati non potrebbero considerarsi "corpo del reato" ma cose pertinenti al reato e che ciò avrebbe comportato la necessità di una puntuale motivazione delle esigenze probatorie giustificatrici la misura cautelare reale, nella specie mancata del tutto.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 606 comma primo lett. e) in relazione all'art. 195 c.p.p. nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di utilizzabilità delle dichiarazioni del relato. Si rileva che l'affidamento in custodia alla Di VI dei gioielli e dei preziosi acquistata dai coniugi NZ-UR con i proventi della loro illecita attività è stato solo riferito da un testa (DO IT) che avrebbe appreso la circostanza dal figlio minorenne e che tale testimonianza, in quanto de relato, non può essere sufficiente per fornire la prova del predetto fatto senza una attenta verifica, anche questa mancata, della credibilità della fonte.
Nell'odierna udienza in camera di consiglio il P.G., Dott. Jannelli, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO
Che:
Nonostante l'epigrafe faccia esclusivo riferimento al vizio di cui all'art. 606 comma primo lett. e) c.p.p., il primo motivo di ricorso, evidenziando anche la più assoluta mancanza di motivazione sulle esigenze probatorie, sostanzialmente denuncia, oltre che una incongruenza logica della motivazione, anche e soprattutto una violazione di legge. È stato, infatti, ripetutamente chiarito da questa Corte che l'ipotesi della radicale mancanza della motivazione, alla quale è equiparata quella della motivazione apparente pur essendo inclusa tra i vizi dall'art. 606 comma primo lett. e) c.p.p., si risolve soprattutto in una violazione di legge che lo rende affine al motivo di ricorso enunciato nella lettera c) della predetta norma perché la radicale omissione della motivazione implica la diretta inosservanza delle norme processuali che, specificando il precetto dell'art. 111 comma sesto della Costituzione, richiedono la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Inammissibile, per tutti i diversi profili che prospettano vizi di illogica, contraddittoria e insufficiente motivazione, a causa del limite posto dall'art. 325 c.p.p. al sindacato di legittimità sui provvedimenti del tribunale del riesame relativi alle misure cautelari, espressamente consentito solo per violazione di legge, il motivo in esame deve pertanto considerarsi consentito per il profilo in cui denuncia assoluta assenza di motivazione sulle esigenze probatorie. Tale motivo è fondato.
Nella ordinanza impugnata il tribunale, dopo avere chiarito come dagli elementi di prova acquisiti sia emerso che i gioielli sequestrati nella casa di abitazione della Di VI "sono provento della diffusa attività di spaccio di sostanze stupefacenti dei coniugi UR" e debbono perciò considerarsi corpo del reato, espressamente aggiunge che tale qualificazione giuridica dei beni esclude la necessità della motivazione in concreto sulle finalità proprie del sequestro probatorio giacché "secondo la giurisprudenza di legittimità, che ha composto in precedente contrasto, per il corpo del reato è sufficiente che risulti giustificata tale qualificazione senza che occorra specifica motivazione sulle finalità del sequestro".
Tale prospettiva è quella che ha consentito al tribunale di disattendere l'istanza di riesame, nonostante la più assoluta mancanza, anche nel decreto del P.M. che ha disposto il sequestro, di una indicazione delle esigenze probatorie giustificatrici della misura.
Ma il principio di diritto al quale si richiamano sia il provvedimento impugnato, che espressamente lo enuncia, sia, ancorché implicitamente, il decreto di sequestro del P.M., è stato recentemente negato dalle sezioni unite di questa Corte che, componendo un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, ha affermato, con sentenza del 13 febbraio 2004 n. 5876 - p.c. Ferrazzi in proc. Bevilacqua - che anche per le cose che costituiscono corpo del reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita in concreto per l'accertamento del fatto".
L'errore di diritto come sopra evidenziato ha, così, determinato, tanto nella ordinanza impugnata quanto nel decreto di sequestro, una assoluta mancanza di motivazione sulla finalità probatoria, che è presupposto necessario non solo del sequestro delle cose pertinenti al reato ma anche delle cose che costituiscono corpo del reato;
tale vizio conduce all'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, oltre che dello stesso decreto di sequestro. È sufficiente rilevare, infatti, per chiarire le ragioni che escludono la necessità del rinvio, come il giudice del riesame, che, anche nei casi in cui il riesame abbia per oggetto un provvedimento cautelativo reale, dispone di un potere integrativo sanante, ai sensi dell'art. 309, 9 richiamato dall'art. 324, 7 c.p.p., a fronte della nullità del provvedimento per assoluta mancanza di motivazione in ordine ad uno dei presupposti di applicazione della misura, non possa esercitare il predetto potere quando il riesame investe un provvedimento del P.M. costituendo "prerogativa autonoma dell'accusa enucleare il presupposto essenziale del sequestro ai fini di prova e, cioè, la specifica esigenza probatoria funzionale all'accertamento del fatto reato per cui si procede" e dovendosi, perciò, negare al tribunale "a fronte della omessa individuazione, nel decreto di sequestro, delle esigenze probatorie e della persistente inerzia di P.M., pur nel contraddittorio camerale del riesame", il potere di "disegnare di propria iniziativa il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante una arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questi radicalmente ed illegittimamente pretermesse".
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 9 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2004