Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2002, n. 35359
CASS
Sentenza 26 giugno 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di misure cautelari, l'art.273, comma 1 bis cod. proc. pen.(introdotto dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001, n.63 in attuazione dei principi del giusto Processo), disponendo che nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, atti a legittimare l'applicazione di misure cautelari personali, debbono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1, cod. proc. pen., implica che le dichiarazioni accusatorie del coimputato o dell'imputato in procedimento connesso debbono essere valutate unitamente agli altri elementi che valgano a confermarne l'attendibilità, anche se non occorre raggiungere quel grado di certezza della prova sulla responsabilità proprio del processo cognitivo in quanto la colpevolezza, ai fini cautelari, può essere sufficientemente configurata a livello di gravità del quadro indiziario e, quindi, non di certezza ma di elevato grado di probabilità di colpevolezza del soggetto sottoposto a misura cautelare. Ne deriva che i riscontri obiettivi delle dichiarazioni accusatorie, pur dovendosi ritenere indispensabili con l'introduzione della novella suddetta, non necessariamente devono raggiungere quel livello di individualizzazione occorrente per la formazione della prova nel giudizio di merito essendo, invece, sufficiente una ricostruzione logica degli stessi che consenta di valutare appieno l'attendibilità del dichiarante e di offrire un quadro storico della vicenda narrata del tutto rispondente al vero ed in cui la posizione dell'accusato trovi collocazioni sintomatiche della sua colpevolezza.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2002, n. 35359
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35359
    Data del deposito : 26 giugno 2002

    Testo completo