Sentenza 26 giugno 2002
Massime • 1
In tema di misure cautelari, l'art.273, comma 1 bis cod. proc. pen.(introdotto dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001, n.63 in attuazione dei principi del giusto Processo), disponendo che nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, atti a legittimare l'applicazione di misure cautelari personali, debbono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1, cod. proc. pen., implica che le dichiarazioni accusatorie del coimputato o dell'imputato in procedimento connesso debbono essere valutate unitamente agli altri elementi che valgano a confermarne l'attendibilità, anche se non occorre raggiungere quel grado di certezza della prova sulla responsabilità proprio del processo cognitivo in quanto la colpevolezza, ai fini cautelari, può essere sufficientemente configurata a livello di gravità del quadro indiziario e, quindi, non di certezza ma di elevato grado di probabilità di colpevolezza del soggetto sottoposto a misura cautelare. Ne deriva che i riscontri obiettivi delle dichiarazioni accusatorie, pur dovendosi ritenere indispensabili con l'introduzione della novella suddetta, non necessariamente devono raggiungere quel livello di individualizzazione occorrente per la formazione della prova nel giudizio di merito essendo, invece, sufficiente una ricostruzione logica degli stessi che consenta di valutare appieno l'attendibilità del dichiarante e di offrire un quadro storico della vicenda narrata del tutto rispondente al vero ed in cui la posizione dell'accusato trovi collocazioni sintomatiche della sua colpevolezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2002, n. 35359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35359 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro - Presidente - del 26/06/2002
1. Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BESSON CH - Consigliere - N. 2426
3. Dott. DANZA Donato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 14093/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI CH, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Catania in data 2/2/2002;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Danza;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Loreto D'Ambrosio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Vincenzo Trantino del foro di Catania, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania rigettava l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del GIP in data 27/11/2001 con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere a IG TT, in quanto coindagato per reato associativo mafioso e per il reato ex art. 513-bis C.P. I gravi indizi di colpevolezza, esaminati anche alla luce della nuova disposizione (comma 1-bis) introdotta nell'art. 273 C.P.P., venivano desunti dalle dichiarazioni accusatorie del collaborante accusatorio MI AR, ritenute intrinsecamente attendibili, anche perché inerenti a fatti che gli erano stati riferiti dallo stesso TT, e riscontrati da elementi obbiettivi quali il rinvenimento nei locali indicati dal AR, secondo le confidenze fattegli, delle macchinette di videopoker riconducibili all'attività associativa posta in essere dall'odierno indagato con AN AT e NI RO nel settore dei videogiochi, nonché dalla condanna dello stesso TT ai sensi dell'art. 444 C.P.P. per il delitto di appartenenza alla associazione mafiosa denominata "RO", cui in effetti erano riconducibili il suo stato di detenzione con AN AT e la comunanza di interessi in quanto entrambi inseriti nello stesso clan mafioso sorto per la gestione delle bische clandestine.
Quanto alle esigenze cautelari, la misura applicata trovava giustificazione nella presunzione ex art. 275, cm. 3, C.P.P. che secondo il tribunale non poteva ritenersi superata dalla acquisizione di elementi idonei ad escludere la pericolosità presunta per legge. Il Tribunale di Catania, previa riunione dei procedimenti, rigettava altresì l'istanza di riesame relativa all'ordinanza con la quale il GIP aveva disposto il sequestro preventivo dell'azienda della detta World Matic Elettronic intestata al TT e costituita insieme ad NI EC per il noleggio e la riparazione dei videogiochi;
il "fumus" era connesso ai fatti esaminati per il riesame della misura coercitiva, mentre il "periculum in mora" era connesso al fatto che la ditta era stata creata per l'attuazione del progetto criminale associativo con la ingiunzione delle apparecchiature di videopoker nel settore commerciale, il quale veniva così di fatto egemonizzato dal clan mafioso.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IG TT denunciando: a) vizi della motivazione ed inosservanza di norme processuali in relazione al disposto dell'art. 309, cm. 5, C.P.P., per mancata trasmissione del p.v. di interrogatorio reso dal TT, dal quale emergerebbe circostanze favorevoli a costui e che la difesa avrebbe potuto dimostrare proprio attraverso l'acquisizione dell'atto, posto che l'indagato non si era limitato a negare gli addebiti indicando invece elementi determinanti per la valutazione degli indizi a suo carico;
b) vizi della motivazione ed inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 273, cm. 1, C.P.P., in quanto il tribunale non si sarebbe correttamente attenuto, nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie del collaborante, ai criteri interpretativi della suddetta norma secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di questa Corte;
c) vizi della motivazione, in quanto il tribunale avrebbe respinto l'istanza di riesame con argomentazioni manifestamente illogiche e con valutazione degli elementi fattuali in modo palesemente erroneo, senza peraltro tener presente che dagli atti non sarebbe emerso alcun dato idoneo a convalidare la ritenuta attività commerciale del TT con la consapevolezza di agire in rappresentanza di un gruppo criminale;
d) vizi della motivazione ed inosservanza dell'art. 274 C.P.P. per avere il tribunale ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c, C.P.P., senza tener conto di circostanze obbiettive atte ad escluderle e del tempo trascorso dalla probabile commissione del reato, nonché di concreti fatti che potessero giustificare la effettiva pericolosità sociale dell'indagato; e) vizi della motivazione e inosservanza dell'art. 321 C.P.P. sia in ordine al "fumus" collegato all'esistenza della ditta, la cui azienda era stata oggetto di sequestro preventivo, poiché non sarebbe emerso alcun collegamento di essa con la presente attività associativa, sia in ordine al pericolo paventato, perché sarebbero del tutto carenti gli elementi indiziari sulla ipotizzata sussistenza dei reati ex artt. 416 bis e 513 bis C.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo va disatteso, poiché le Sezioni Unite di questa Corte hanno confermato il prevalente orientamento delle sezioni semplici, statuendo che tra gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato sottoposto a misura cautelare non rientra necessariamente il verbale di interrogatorio, che, pertanto va trasmesso al Tribunale del riesame, a norma dell'articolo 309, cm. 5 C.P.P., solo se in concreto li contenga (cfr. Cass. S.U.11/1/2001 n.
25). Nel caso specifico il giudice del riesame ha puntualizzato che l'indagato si è limitato a prospettare di aver reso, in sede di interrogatorio, "ampie ed articolate dichiarazioni su fatti precisi e circostanziati", senza però indicare in concreto quali fossero gli elementi a lui favorevoli, e che, pertanto, non risultando necessaria la trasmissione dell'atto, andava rigettata l'eccezione di inefficacia della misura ai sensi del successivo comma 10 dell'art. 309. Nel ricorso, per dimostrare la dedotta violazione della predetta normativa ed il vizio motivazionale, in cui sarebbe incorso il tribunale, viene riportato il contenuto delle dichiarazioni che il TT avrebbe reso nel corso dell'interrogatorio, con gli asseriti elementi favorevoli: è evidente come in sede di legittimità venga sollecitato in tal modo un apprezzamento fattuale rientrante nel potere esclusivo del giudice di merito, cui sarebbe spettato prendere in esame il contenuto delle predette dichiarazioni e verificare se le stesse in effetti avessero elementi favorevoli all'indagato per farne discendere, dalla mancata tempestiva trasmissione del verbale di interrogatorio, la sanzione di inefficacia. Resta invece insindacabile in questa sede la verifica negativa operata dal giudice di riesame sulla base della generica affermazione dell'indagato di aver reso ampie ed articolare dichiarazioni, senza però specificarne il contenuto a lui asseritamente favorevole.
Anche la seconda censura non merita di essere condivisa. Il comma 1- bis dell'art. 273 C.P.P., introdotto dalla legge n. 63/2001,
attuativa dei principi costituzionali sul giusto processo, richiama i criteri di apprezzamento della prova nel giudizio di cognizione con riguardo alle ipotesi disciplinate dagli artt. 192, commi 3 e 4, 195, cm. 7, 203 e 271, cm. 1, C.P.P. essenzialmente per rinforzare la tutela della libertà personale nella fase investigativa, "fissando presupposti più restrittivi per la sua limitazione attraverso le misure cautelari". Per quanto attiene alle dichiarazioni accusatorie del coimputato o dell'imputato in procedimento connesso, la valutazione dunque, deve essere fatta unicamente agli altri elementi che valgono a confermare l'attendibilità: ciò però, come non ha mancato di rilevare il tribunale, non implica che occorre raggiungere quel grado di certezza della prova sulla responsabilità, proprio del processo cognitivo, in quanto la colpevolezza ai fini cautelari, per essere determinante, può essere sufficientemente configurata a livello di gravità del quadro indiziario, il quale, peraltro, ha una valente meno rigorosa dell'univocità e convergenza degli indizi utilizzabili come prova nel processo cognitivo, essendo richiesta come è noto la sua attitudine a dimostrare con elevato grado di probabilità la responsabilità del soggetto sottoposto perciò, nella ricorrenza anche di alcuna delle esigenze ex art. 274 C.P.P., a misura cautelare. Ne deriva, pertanto, che i riscontri obbiettivi delle dichiarazioni accusatorie, pur dovendosi ritenere indispensabili con l'introduzione della novella suddetta, non necessariamente devono raggiungere quel livello di individualizzazione occorrente per la formazione della prova nel giudizio di merito;
è sufficiente, quindi, una ricostruzione logica dei riscontri, la quale consenta di valutare a pieno l'attendibilità del dichiarante offrendo un quadro storico della vicenda narrata del tutto rispondente al vero ed in cui la posizione dell'accusato trovi pure collocazioni sistematiche della sua colpevolezza. Ciò posto, va precisato che il giudice si è senz'altro attenuto ai principi appena esposti procedendo ad una puntuale valutazione della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del collaboratore AR;
indi ha vagliato numerosi riscontri tutti obbiettivamente confluenti nel convalidare la veridicità dei fatti narrati dal predetto e nell'evidenziare l'inserimento del TT nell'ambito dell'attività illecita intrapresa dal "clan" mafioso denominato "RO", inserimento concretatosi in diverse iniziative significative della sua partecipazione associativa e dell'illecita concorrenza nel settore commerciale dei videogiochi. I rilievi che precedono assorbono le censure sub c) per asseriti vizi del discorso argomentativo dell'ordinanza impugnata nella valutazione del quadro indiziario.
Il quarto motivo sub d), che investe il profilo delle esigenze cautelari, è manifestamente infondato in quanto, attesa la presunzione di pericolosità ex art. 275, cm. 3, C.P.P., il tribunale non era tenuto a valutare in concreto la sussistenza delle esigenze cautelari;
ne' vengono indicate nel ricorso le asserite circostanze obbiettive incompatibili con l'attualità della presunzione: il tempo trascorso, peraltro, non può ritenersi di per sè idoneo ad escludere la pericolosità presunta "iuris tantum". Infine, del pari manifestamente infondate sono le censure relative al rigetto della richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo, giacché con esse vengono sostanzialmente ribaditi i motivi di impugnazione dell'ordinanza nella parte attinente alla misura coercitiva e con riguardo alla ritenuta sussistenza della gravità del quadro indiziario per i reati di cui agli artt. 416-bis e 513-bis C.P..
Consegue al rigetto del ricorso la condanna del TT al pagamento delle spese del procedimento. Va disposto inoltre - permanendo lo stato di detenzione - l'adempimento ex art. 94, cm.
1 - ter, disp. att. C.P.P..
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Si provveda a norma dell'art. 94, cm.
1 - ter disp. att. C.P.P.. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2002