Sentenza 19 dicembre 1997
Massime • 1
Ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'emissione di una misura cautelare personale, le dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia possono fornire un adeguato supporto indiziario anche quando siano riscontrate esclusivamente attraverso l'incrocio di dichiarazioni provenienti da soggetti diversi, purché i fatti riferiti abbiano almeno potenzialmente una qualche idoneità probatoria e le dichiarazioni siano sufficientemente precise e definite da prestarsi alla conferma o alla smentita.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/1997, n. 7416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7416 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. La Cava Pasquale Presidente del 19.12.1997
1.Dott. Varola Luigi Consigliere SENTENZA
2. " UD di Cortemiglia Carlo " N. 7416
3. " SI Pietro A. " REGISTRO GENERALE
4. " ON LE " N. 38791/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ZI EM
avverso l'ordinanza in data 26.8.1997 del Tribunale della Libertà di Bari. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UD di Cortemiglia udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. M. Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore Avv. Temistocle Gurrado
LA CORTE
Osserva
in fatto e diritto
Ricorre il difensore, nell'interesse di ZI EM, avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bari in data 26.8.1997, con la quale è stata rigettata la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere (misura poi tramutata in quella degli arresti domiciliari), applicata al RA per i reati di spaccio continuato di quantità rilevanti di sostanze stupefacenti di vario tipo, in concorso con altri (artt.110, 81 c.p., 73-80 DPR 309/90).
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato è stata individuata dal Tribunale della Libertà sulla base dell'"incrocio" delle convergenti chiamate in correità dei collaboratori ET Pietro e ET IC, i quali hanno concordemente indicato lo ZI, individuato con l'agnome di NE, come spacciatore "in proprio", non affiliato a carico di alcun clan camorristico.
Nel ricorso, si deducono i vizi di "motivazione illogica, motivazione apparente, mancanza di motivazione", nonché di travisamento del fatto.
Il ricorso è infondato.
Si osserva che ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'emissione di misura cautelare personale, le dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia possono fornire un adeguato supporto indiziario anche quando siano riscontrate esclusivamente attraverso l'incrocio di dichiarazioni provenienti da soggetti diversi, purché i fatti riferiti abbiano almeno potenzialmente una qualche idoneità probatoria e che le dichiarazioni siano sufficientemente precise e definite da prestarsi alla conferma o alla smentita (Cass., Sez.VI, 15.5.1997, n. 662, rv.208123).
Orbene, che le concordi dichiarazioni accusatorie dei ET nei riguardi del RA posseggano i suddetti requisitì, non par dubbio, avuto riguardo alla sufficiente specificità e determinatezza dei riferiti comportamenti dell'accusato (l'attività di spaccio condotta dallo ZI in società con tale "Centrudd" e con ET IC detto "baffetti"; la consegna di un kg. di eroina a tale secondo socio), rispetto ai quali, peraltro, la carente indicazione di precisi riferimenti temporali e spaziali non toglie all'accusa concretezza ed valenza probatoria, ne' impedisce all'incolpato l'apprestamento di adeguata tutela difensiva.
La censura del ricorrente, con la quale si negano, o si pongono in dubbio nelle dichiarazioni accusatorie dei ET le suddette qualità non merita, pertanto, accoglimento.
Quanto alle esigenze cautelari, si osserva che la censura svolta sul punto nel ricorso ha perso ogni rilevanza, attesa l'avvenuta scarcerazione (con obblighi) del ricorrente, dichiarata all'odierna udienza dal difensore.
Il nuovo difensore del ricorrente, avv. Temistocle Gurrado (nominato con atto pervenuto alla cancelleria in data 17.12.1997), ha chiesto l'applicazione dei motivi nuovi contenuti nella memoria presentata dallo stesso difensore in relazione alle posizioni di altri indagati - ricorrenti.
Osserva la Corte che tali nuovi motivi non sono estensibili all'attuale ricorrente, nei cui confronti la presentazione va ritenuta irrituale.
Invero, la facoltà, prevista dall'art. 311, comma 4 cod.proc.pen. per il ricorso per cassazione in materia di misura cautelari, di enunciare motivi nuovi dinanzi alla corte, prima dell'inizio della discussione, non esonera il ricorrente dall'osservanza delle modalità di deposito e degli adempimenti stabiliti in via generale per i nuovi motivi dell'impugnazione già proposta dall'art. 167 disp.att. cod.proc.pen., il quale trova applicazione anche nella suddetta ipotesi;
modalità ed adempimenti che nella specie non risultano osservati, atteso che la esposizione dei motivi nuovi, con riferimento all'attuale ricorrente, è avvenuta soltanto oralmente. In definitiva, il ricorso deve essere disatteso e rigettato, con la conseguente pronuncia in ordine alle spese.
P. Q. M.
La Corte di cassazione
Rigetta il ricorso e
Condanna il ricorrente alle spese del procedimento
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 19 dicembre 1997. Depositato in Cancelleria il 5 maggio 1998