CASS
Sentenza 15 maggio 2026
Sentenza 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2026, n. 17648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17648 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GI IN, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 05/02/2026 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Flavia Alemi, ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 febbraio 2026, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell’interesse di IN GI avverso il provvedimento di sequestro probatorio emesso in data 28 aprile 2025 dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli avente ad oggetto la somma di 45.000 euro. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17648 Anno 2026 Presidente: DE TI AN MA Relatore: MO AN Data Udienza: 15/04/2026 2 Il Tribunale, in particolare, ha rilevato che il Pubblico Ministero procedente, con provvedimento del 24 settembre 2025, aveva convertito il sequestro probatorio della somma di denaro rivendicata da GI in sequestro preventivo d’urgenza, successivamente convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con decreto del 30 settembre 2025. Ne conseguiva il venir meno dell’interesse attuale e concreto a coltivare l’impugnazione proposta avverso l’originario sequestro probatorio, non più esistente;
le eventuali doglianze dovevano, pertanto, essere rivolte al sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 262, comma 3, cod. proc. pen., 321, commi 1 e 3-bis cod. proc. pen., 125 cod. proc. pen.; illegittimità della conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo in difetto di impulso formale di parte e di un provvedimento esplicito del Giudice per le indagini preliminari e conseguente violazione dell'obbligo di motivazione. Si deduce, in particolare, che la conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo avrebbe richiesto una espressa richiesta del Pubblico Ministero e un provvedimento formale del Giudice per le indagini preliminari. Nel caso di specie, invece, il Pubblico Ministero, con decreto del 24 settembre 2020, non avrebbe formulato istanza di conversione, ma avrebbe disposto un sequestro preventivo d’urgenza, chiedendone al Giudice la convalida e, altresì, l’adozione di un autonomo decreto di sequestro preventivo. A sua volta, il Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 30 settembre 2025, non aveva convalidato il sequestro d’urgenza e aveva proceduto a disporre il sequestro preventivo. Ne consegue che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che, con il decreto del 24 settembre 2025, il Pubblico ministero avesse inequivocabilmente manifestato la volontà di trasformare l’originario titolo ablatorio da probatorio in preventivo. In definitiva, si sostiene che, in difetto di rituale conversione, il sequestro probatorio del 28 aprile 2025 e il sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari il 30 settembre 2025 coesistono quali titoli autonomi e distinti;
pertanto, l’ordinanza impugnata, nel non riconoscere tale coesistenza e nel ritenere, invece, estinto il sequestro probatorio, sarebbe incorsa in violazione di legge. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 324 cod. proc. pen., 568, comma 4, cod. proc. pen. e 125 cod. proc. pen. 3 Persistenza dell'interesse difensivo di IN GI alla rimozione del vincolo probatorio per finalità di esclusione dal fascicolo dibattimentale e conseguente violazione dell'obbligo di motivazione. Si deduce che la Corte, con sentenza della Seconda Sezione resa l’8 gennaio 2026 n. 2062, ha già annullato la prima declaratoria di inammissibilità nel presente procedimento affermando con chiarezza che l'interesse a proporre richiesta di riesame del sequestro probatorio prescinde dall'interesse alla restituzione in quanto l'indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro concorra a formare il compendio probatorio utilizzabile ai fini della decisione e che il verbale di sequestro, in quanto atto irripetibile, entra a far parte del fascicolo per il dibattimento e diviene pienamente utilizzabile ai fini decisori. Si deduce, quindi, che, essendo il verbale di sequestro probatorio un atto irripetibile, come tale destinato a confluire nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen., e considerato che l'annullamento del decreto di convalida del sequestro probatorio priverebbe l'accusa della base giuridica di tale elemento, ne conseguirebbe un interesse probatorio di natura processuale e costituzionalmente garantito di IN GI a coltivare l’impugnazione avverso detto provvedimento. Ne consegue che il Tribunale, negando la persistenza dell'interesse a impugnare, avrebbe erroneamente applicato le norme processuali che disciplinano la legittimazione e l'interesse ad impugnare ed avrebbe reso sul punto una motivazione meramente apparente, incorrendo nel vizio di violazione di legge denunciato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. In materia di sequestro probatorio o preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, nella quale rientrano la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente del provvedimento, ma non l’illogicità manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, [...], Rv. 226710 – 01; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, [...], Rv. 239692 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01). 2.1. In tema di sequestro probatorio, il giudice del riesame è chiamato a verificare la sussistenza del fumus commissi delicti in termini di astratta configurabilità del reato e di idoneità degli elementi rappresentati a giustificare ulteriori indagini, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta 4 fondatezza dell'accusa, (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, [...], Rv. 206657 – 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, [...], Rv. 267007-01). 2.2. Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione, sia pur concisa, che dia conto delle ragioni per cui i beni siano qualificabili come corpo del reato o cose pertinenti e della specifica finalità probatoria perseguita;
tale obbligo sussiste anche quando il bene sequestrato costituisca corpo del reato (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01; Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348 – 01). 2.3. Il Tribunale del riesame non può supplire alle carenze motivazionali del decreto genetico individuando autonomamente le finalità probatorie del sequestro, trattandosi di prerogativa riservata al Pubblico Ministero (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 – 01). 2.4. Infine, è stato chiarito che l'onere motivazionale del pubblico ministero per il decreto di sequestro probatorio o per la convalida del sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria può essere assolto anche tramite l'utilizzo di un modulo prestampato sempre che lo stesso risulti, in concreto, idoneo ad esprimere le ragioni essenziali e le finalità dell'apposizione del vincolo reale, come richiesto dall'art. 253 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 7160 del 07/11/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275007 – 01). 2.5. Con specifico riguardo alla questione della possibile coesistenza, sul medesimo bene, di un decreto di sequestro preventivo e di un decreto di sequestro probatorio, la Corte ha chiarito che si tratta di misure ontologicamente distinte, in quanto funzionali al soddisfacimento di esigenze diverse. Il sequestro disposto per finalità probatorie, infatti, non coincide con il sequestro preventivo e non ne è assorbito, sicché l’adozione della misura di cui all’art. 321 cod. proc. pen. non priva di autonoma efficacia il precedente vincolo reale, imposto per acquisire e conservare, a disposizione dell’autorità procedente, gli elementi di prova utili alle indagini (Sez. 3, n. 39449 del 04/07/2013, [...], Rv. 257371 – 01). Coerente con tale principio è l’affermazione che è legittimo il sequestro preventivo di un bene gravato da sequestro probatorio, alla condizione che sussista il pericolo concreto ed attuale della cessazione dell'esigenza probatoria, tale da rendere attuale il pericolo che il bene (nella specie una somma di denaro), una volta rientrato nella disponibilità dell'imputato, possa essere da quest'ultimo sottratto alle esigenze protette dall'art. 321 cod. proc. pen. (nella specie la misura ablatoria della confisca) (Sez. 2, n. 5967 del 08/01/2014, [...], Rv. 258271 – 01; in motivazione, la Corte ha chiarito che il possibile venire meno, nel corso del procedimento, della funzione probatoria può rendere attuale il pericolo che la cosa sequestrata, una volta rientrata in possesso della persona indagata o imputata, 5 possa essere trafugata e sottratta;
Sez. U, n. 23 del 14/12/1994, dep. 1995, [...], Rv. 200114 - 01). Dall’autonomia delle due misure ablatorie discende che il sequestro probatorio non può ritenersi implicitamente convertito in sequestro preventivo per il solo fatto dell’adozione di quest’ultimo provvedimento, in assenza di una esplicita richiesta del pubblico ministero espressamente diretta alla conversione del vincolo e del conseguente provvedimento del giudice per le indagini preliminari (Sez. 3, n. 1501 del 22/06/2017, dep. 2018, De Petris, Rv. 272033 – 01; Sez. 1, n. 8995 del 13/02/2008, Gentile, Rv. 239516 – 01). 2.6. Nel caso in esame, dal decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dal Pubblico Ministero in data 24 settembre 2025 risulta che non è stata operata alcuna conversione dell’originario sequestro probatorio in sequestro preventivo. Né tale provvedimento è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari con l’ordinanza del 30 settembre 2025, il quale si è limitato ad adottare un autonomo decreto di sequestro preventivo, escludendo la ricorrenza del requisito dell’urgenza, proprio in considerazione della possibilità, non esercitata dal Pubblico Ministero, di ricorrere allo strumento ordinario della formale richiesta di conversione del sequestro probatorio in preventivo. Muovendo dal presupposto erroneo dell’avvenuta trasformazione del titolo ablatorio, il Tribunale ha ritenuto insussistente l’interesse all’impugnazione del sequestro probatorio e ha, conseguentemente, dichiarato inammissibile il ricorso. Ne consegue che, con l’ordinanza impugnata, non è stato emendato il vizio di mancanza di motivazione, rilevato da questa Corte con la sentenza di annullamento con rinvio dell’8 gennaio 2026, con la quale era stato evidenziato che il decreto di sequestro probatorio del Pubblico Ministero presentava vizi motivazionali sia in ordine al fumus del reato ipotizzato, sia con riguardo alla indicazione delle esigenze investigative che ne avevano giustificato l'emissione. Tali vizi erano stati puntualmente denunciati con l’istanza di riesame, mediante memoria difensiva depositata il 26 settembre 2025, avverso un decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero il 28 aprile 2025 mediante l’utilizzo di un modulo prestampato, dal quale non era dato desumere, neppure in forma sintetica, le ragioni essenziali e le finalità dell'apposizione del vincolo reale, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. Ne consegue la pronunzia di sentenza di annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del provvedimento genetico. Si omette di disporre il dissequestro e la restituzione della somma all’avente diritto risultando la stessa assoggettata anche a sequestro preventivo. 6
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro probatorio del Pubblico Ministero in data 28 aprile 2025. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così è deciso, 15/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN MO AN MA DE TI
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Flavia Alemi, ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 febbraio 2026, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell’interesse di IN GI avverso il provvedimento di sequestro probatorio emesso in data 28 aprile 2025 dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli avente ad oggetto la somma di 45.000 euro. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17648 Anno 2026 Presidente: DE TI AN MA Relatore: MO AN Data Udienza: 15/04/2026 2 Il Tribunale, in particolare, ha rilevato che il Pubblico Ministero procedente, con provvedimento del 24 settembre 2025, aveva convertito il sequestro probatorio della somma di denaro rivendicata da GI in sequestro preventivo d’urgenza, successivamente convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con decreto del 30 settembre 2025. Ne conseguiva il venir meno dell’interesse attuale e concreto a coltivare l’impugnazione proposta avverso l’originario sequestro probatorio, non più esistente;
le eventuali doglianze dovevano, pertanto, essere rivolte al sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 262, comma 3, cod. proc. pen., 321, commi 1 e 3-bis cod. proc. pen., 125 cod. proc. pen.; illegittimità della conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo in difetto di impulso formale di parte e di un provvedimento esplicito del Giudice per le indagini preliminari e conseguente violazione dell'obbligo di motivazione. Si deduce, in particolare, che la conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo avrebbe richiesto una espressa richiesta del Pubblico Ministero e un provvedimento formale del Giudice per le indagini preliminari. Nel caso di specie, invece, il Pubblico Ministero, con decreto del 24 settembre 2020, non avrebbe formulato istanza di conversione, ma avrebbe disposto un sequestro preventivo d’urgenza, chiedendone al Giudice la convalida e, altresì, l’adozione di un autonomo decreto di sequestro preventivo. A sua volta, il Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 30 settembre 2025, non aveva convalidato il sequestro d’urgenza e aveva proceduto a disporre il sequestro preventivo. Ne consegue che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che, con il decreto del 24 settembre 2025, il Pubblico ministero avesse inequivocabilmente manifestato la volontà di trasformare l’originario titolo ablatorio da probatorio in preventivo. In definitiva, si sostiene che, in difetto di rituale conversione, il sequestro probatorio del 28 aprile 2025 e il sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari il 30 settembre 2025 coesistono quali titoli autonomi e distinti;
pertanto, l’ordinanza impugnata, nel non riconoscere tale coesistenza e nel ritenere, invece, estinto il sequestro probatorio, sarebbe incorsa in violazione di legge. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 324 cod. proc. pen., 568, comma 4, cod. proc. pen. e 125 cod. proc. pen. 3 Persistenza dell'interesse difensivo di IN GI alla rimozione del vincolo probatorio per finalità di esclusione dal fascicolo dibattimentale e conseguente violazione dell'obbligo di motivazione. Si deduce che la Corte, con sentenza della Seconda Sezione resa l’8 gennaio 2026 n. 2062, ha già annullato la prima declaratoria di inammissibilità nel presente procedimento affermando con chiarezza che l'interesse a proporre richiesta di riesame del sequestro probatorio prescinde dall'interesse alla restituzione in quanto l'indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro concorra a formare il compendio probatorio utilizzabile ai fini della decisione e che il verbale di sequestro, in quanto atto irripetibile, entra a far parte del fascicolo per il dibattimento e diviene pienamente utilizzabile ai fini decisori. Si deduce, quindi, che, essendo il verbale di sequestro probatorio un atto irripetibile, come tale destinato a confluire nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen., e considerato che l'annullamento del decreto di convalida del sequestro probatorio priverebbe l'accusa della base giuridica di tale elemento, ne conseguirebbe un interesse probatorio di natura processuale e costituzionalmente garantito di IN GI a coltivare l’impugnazione avverso detto provvedimento. Ne consegue che il Tribunale, negando la persistenza dell'interesse a impugnare, avrebbe erroneamente applicato le norme processuali che disciplinano la legittimazione e l'interesse ad impugnare ed avrebbe reso sul punto una motivazione meramente apparente, incorrendo nel vizio di violazione di legge denunciato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. In materia di sequestro probatorio o preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, nella quale rientrano la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente del provvedimento, ma non l’illogicità manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, [...], Rv. 226710 – 01; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, [...], Rv. 239692 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01). 2.1. In tema di sequestro probatorio, il giudice del riesame è chiamato a verificare la sussistenza del fumus commissi delicti in termini di astratta configurabilità del reato e di idoneità degli elementi rappresentati a giustificare ulteriori indagini, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta 4 fondatezza dell'accusa, (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, [...], Rv. 206657 – 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, [...], Rv. 267007-01). 2.2. Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione, sia pur concisa, che dia conto delle ragioni per cui i beni siano qualificabili come corpo del reato o cose pertinenti e della specifica finalità probatoria perseguita;
tale obbligo sussiste anche quando il bene sequestrato costituisca corpo del reato (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01; Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348 – 01). 2.3. Il Tribunale del riesame non può supplire alle carenze motivazionali del decreto genetico individuando autonomamente le finalità probatorie del sequestro, trattandosi di prerogativa riservata al Pubblico Ministero (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 – 01). 2.4. Infine, è stato chiarito che l'onere motivazionale del pubblico ministero per il decreto di sequestro probatorio o per la convalida del sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria può essere assolto anche tramite l'utilizzo di un modulo prestampato sempre che lo stesso risulti, in concreto, idoneo ad esprimere le ragioni essenziali e le finalità dell'apposizione del vincolo reale, come richiesto dall'art. 253 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 7160 del 07/11/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275007 – 01). 2.5. Con specifico riguardo alla questione della possibile coesistenza, sul medesimo bene, di un decreto di sequestro preventivo e di un decreto di sequestro probatorio, la Corte ha chiarito che si tratta di misure ontologicamente distinte, in quanto funzionali al soddisfacimento di esigenze diverse. Il sequestro disposto per finalità probatorie, infatti, non coincide con il sequestro preventivo e non ne è assorbito, sicché l’adozione della misura di cui all’art. 321 cod. proc. pen. non priva di autonoma efficacia il precedente vincolo reale, imposto per acquisire e conservare, a disposizione dell’autorità procedente, gli elementi di prova utili alle indagini (Sez. 3, n. 39449 del 04/07/2013, [...], Rv. 257371 – 01). Coerente con tale principio è l’affermazione che è legittimo il sequestro preventivo di un bene gravato da sequestro probatorio, alla condizione che sussista il pericolo concreto ed attuale della cessazione dell'esigenza probatoria, tale da rendere attuale il pericolo che il bene (nella specie una somma di denaro), una volta rientrato nella disponibilità dell'imputato, possa essere da quest'ultimo sottratto alle esigenze protette dall'art. 321 cod. proc. pen. (nella specie la misura ablatoria della confisca) (Sez. 2, n. 5967 del 08/01/2014, [...], Rv. 258271 – 01; in motivazione, la Corte ha chiarito che il possibile venire meno, nel corso del procedimento, della funzione probatoria può rendere attuale il pericolo che la cosa sequestrata, una volta rientrata in possesso della persona indagata o imputata, 5 possa essere trafugata e sottratta;
Sez. U, n. 23 del 14/12/1994, dep. 1995, [...], Rv. 200114 - 01). Dall’autonomia delle due misure ablatorie discende che il sequestro probatorio non può ritenersi implicitamente convertito in sequestro preventivo per il solo fatto dell’adozione di quest’ultimo provvedimento, in assenza di una esplicita richiesta del pubblico ministero espressamente diretta alla conversione del vincolo e del conseguente provvedimento del giudice per le indagini preliminari (Sez. 3, n. 1501 del 22/06/2017, dep. 2018, De Petris, Rv. 272033 – 01; Sez. 1, n. 8995 del 13/02/2008, Gentile, Rv. 239516 – 01). 2.6. Nel caso in esame, dal decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dal Pubblico Ministero in data 24 settembre 2025 risulta che non è stata operata alcuna conversione dell’originario sequestro probatorio in sequestro preventivo. Né tale provvedimento è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari con l’ordinanza del 30 settembre 2025, il quale si è limitato ad adottare un autonomo decreto di sequestro preventivo, escludendo la ricorrenza del requisito dell’urgenza, proprio in considerazione della possibilità, non esercitata dal Pubblico Ministero, di ricorrere allo strumento ordinario della formale richiesta di conversione del sequestro probatorio in preventivo. Muovendo dal presupposto erroneo dell’avvenuta trasformazione del titolo ablatorio, il Tribunale ha ritenuto insussistente l’interesse all’impugnazione del sequestro probatorio e ha, conseguentemente, dichiarato inammissibile il ricorso. Ne consegue che, con l’ordinanza impugnata, non è stato emendato il vizio di mancanza di motivazione, rilevato da questa Corte con la sentenza di annullamento con rinvio dell’8 gennaio 2026, con la quale era stato evidenziato che il decreto di sequestro probatorio del Pubblico Ministero presentava vizi motivazionali sia in ordine al fumus del reato ipotizzato, sia con riguardo alla indicazione delle esigenze investigative che ne avevano giustificato l'emissione. Tali vizi erano stati puntualmente denunciati con l’istanza di riesame, mediante memoria difensiva depositata il 26 settembre 2025, avverso un decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero il 28 aprile 2025 mediante l’utilizzo di un modulo prestampato, dal quale non era dato desumere, neppure in forma sintetica, le ragioni essenziali e le finalità dell'apposizione del vincolo reale, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. Ne consegue la pronunzia di sentenza di annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del provvedimento genetico. Si omette di disporre il dissequestro e la restituzione della somma all’avente diritto risultando la stessa assoggettata anche a sequestro preventivo. 6
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro probatorio del Pubblico Ministero in data 28 aprile 2025. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così è deciso, 15/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN MO AN MA DE TI