Sentenza 8 gennaio 2014
Massime • 1
È legittimo il sequestro preventivo di un bene gravato da sequestro probatorio, alla condizione che sussista il pericolo concreto ed attuale della cessazione dell'esigenza probatoria, tale da rendere attuale il pericolo che il bene (nella specie una somma di denaro), una volta rientrato nella disponibilità dell'imputato, possa essere da quest'ultimo sottratto alle esigenze protette dall'art. 321 cod. proc. pen. (nella specie la misura ablatoria della confisca).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/01/2014, n. 5967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5967 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 08/01/2014
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 25
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 36568/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC NA N. IL 19/03/1976;
avverso l'ordinanza n. 1280/2013 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 18/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, dott. Oscar Cedrangolo, per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. OSSERVA
1 - CI NN, già sottoposto a misura cautelare personale per la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a plurimi delitti di truffa aggravata, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza, datata 18/22.7. 2013, del tribunale di Napoli che,in sede di riesame, confermava il pregresso decreto di sequestro preventivo, emesso il 25.6.2013 dal gip del predetto tribunale, della somma di Euro 38.434, quale provento dei richiamati delitti. Deduce il ricorrente, richiamando l'art. 606 c.p.p., lett. b) e e), l'illegittimità del sequestro preventivo disposto su una somma di denaro già oggetto di un provvedimento di sequestro probatorio, perché in tal caso difetterebbe, per l'attualità della misura cautelare probatoria, un pericolo concreto e attuale di dispersione del bene. Il ricorso non è fondato. Invero la giurisprudenza di questa corte ritiene ammissibile il sequestro preventivo di cosa già sottoposta a sequestro probatorio, alla condizione che sussista un pericolo concreto ed attuale della cessazione del vincolo di indisponibilità impresso da quest'ultimo, che renda reale e non solo presunta la prospettiva della riconduzione del bene nella sfera di chi potrebbe servirsene in contrasto con le esigenze protette dall'art. 321 cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 6, 6.5/19.6.2003, Liguori, Rv 226127). Invero, a parte ogni pur possibile rilievo sulla funzione probatoria di una somma di denaro rilevante di per sè, a prescindere dalla caratterizzazione ed individualizzazione del relativo documento cartaceo o metallico ovvero dalla puntualizzazione della sua diretta provenienza, il possibile venir meno nel corso del procedimento della funzione probatoria rende attuale il pericolo, peraltro segnalato dai giudici di riesame, che la somma, una volta rientrata in possesso dell'imputato, possa essere trafugata e sottratta così alla disponenda misura ablatoria della confisca, in quanto profitto dei delitti di truffa come contestati. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2014