Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2003, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
I REPUBBLICA ITALIANA 01412 /03 T A R T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S I G E ORTE SUPREMA DL CASS L . E R R . O P . A . B B D L A E E T D T A 1 I I 3 S R 1 Sigg ri Magistrati: N posta dag E E . E S T N I A A Papa Presidente R.G.N.3622/00 Dott. Enrico M Dott. Enrico Altieri Consigliere Dott. Massimo Oddo Consigliere Cron.3086 Dott. Nino Fico Consigliere Rep. Ud. 6-6-2002 Dott. ANo Ruggiero Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Prof.Avv. SO MA Grazia, elettivamente domiciliata 79 in Roma, via Faà di Bruno presso l'Avv.MA SO che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Comune di Roma, in persona del Sindaco AN o EL, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Onofri e presso questi elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, nei locali dell'Avvocatura Comunale, giusta procura a margine;
controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria 2511 1 Regionale del Lazio-Roma n.86/14/99 del 4-5/6-7-99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/6/2002 dal Relatore Cons. Dott. ANo Ruggiero;
Udito l'Avv. MA SO, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Il Comune di Roma emetteva nei confronti della Prof. Avv.MA Grazia SO tre avvisi di accertamento ai fini ICIAP, rispettivamente n. 71700557029 del 1-9- 95, n.9003171639390 del 14-10-96 e n.91061714487 del 31- 7-97, relativamente agli anni 1989, 1990 e 1991, in relazione all'attività di Avvocato esercitata presso lo studio condotto dalla sorella SO MA. La contribuente impugnava tali avvisi con distinti ricorsi. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la sentenza n.390/55/99 del 4-5/6-7-991 rigettava il ricorso. La SO proponeva gravame. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio-Roma, con sentenza n. 84/14/99, rigettava l'appello. 2 1 La predetta proponeva ricorso per cassazione, notificato il 7-2-200. Il Comune di Roma non si costituiva. Motivi della decisione La ricorrente deduceva due motivi di doglianza. Il Comune di Roma ha eccepito, innanzitutto, l'inammissibilità del ricorso. Non ricorre l'ipotesi dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto proposto contestualmente e con un unico atto contro diverse sentenze. Infatti, ancorché i tre rapporti tributari siano unitariamente richiamati, in realtà risultano proposti tre ricorsi originali. Tuttavia, sussitono altre ragioni di inammissibilità, che assorbono tutte le altre questioni di rito e di merito, prospettate dalle parti. Il ricorso, invero, risulta privo dei requisiti minimi di necessari per la sua stessa autosufficienza, ammissibilità. Sotto il profilo della violazione di legge, esposta col primo motivo (con cui si è denunciato "Violazione e falsa applicazione di legge n. 144/89, art.1, n.
4.u.c.- D.L. ivi n.546/92, art.71,1° C. e n.473/97, art.13,1° C. frispetto agli artt.3,24 e 53 della Cost.ne- Contraddittorietà"), la ricorrente non indica alcuna 3 ragione di critica, desunta da opinioni dottrinali prevalenti ovvero dalla giurisprudenza di legittimità, ma si limita a lamentare che, nell'indicata disciplina della L.n.144/89 "manca la previsione di soggetti esonerati dai tributo statuito per superficie gratis di superficie virtuale, in quanto dispongono (...) oppure quella di reale già pagata da altri frazionamento dell'onere da siddividere tra più persone о sostenere in solido" e sostanzialmente escludendo, con carattere di attualità, lo stesso vizio dedotto - conclude affermando la rilevanza della deduzione in relazione all'intervento di Corte Cost. 103/1991 e sollecita una nuova rimessione al giudice delle leggi. Così ulteriormente, non indica il comparationis, da cui desumere necessario tertium l'asserita violazione delle norme costituzionali indicate,e non riesce a superrare il rilievo d'inammissibilità. Costituisce, infatti, consolidato indirizzo di questa Corte che il ricorrente non può (di violazione di limitarsi ad una mera affermazione dimostrazione, dovendo legge), non seguita da alcuna porre il giudice di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di pronunzia impugnata (per censurare la tutte, Cass.n.7851/97). 4 A non diverse conclusioni si perviene in ordine alle critiche restanti ("Vizio di motivazione per insufficiente esame degli atti-Ingiustizia manifesta- Violazione della certezza del diritto"). Con esse, sostanzialmente ribadendosi la posizione già enunciata, sotto il più specifico profilo del vizio di l'onere di motivazione, non risulta adempiuto precisare, nel contesto del ricorso,lo specifico e dettagliato contenuto di tali critiche (per analoga fattispecie, Cass.Sez. Trib., 22-10-2001, n. 12877); e impossibile, in sede di questo, tra l'altro, rende legittimità, di valutare la rilevanza e dicisività delle deduzioni formulate e di accertare se nella decisione impugnata il giudice abbia effettivamente omesso di motivare anche implicitamente sul punto (Cass. Civ. 23-2- 2000,n.2048; Cass.Civ. 7-6-2000, n.7716). Ne discende, dovendosi prescindere dai restanti rilievi che introducono questioni di merito la complessiva inammissibilità del ricorso. Non essendosi il Comune di Roma costituito, nessuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma il 6-6-2002, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte 5 di Cassazione. Il Relatore Dott. ANo Ruggiero Jimums DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3.0 GEN 2003 IL CANCELLIERE CH Oggi крилы OB RN NO 1 0 6 Il Presidente Dott. Enrico Papa صاره IL CANCELLIERE C AL NY BL E N O I A Z I A R 6 5 R 8 . T A 9 S 1 N T I / 4 U G / E B B 6 I R . 2 L R . L R A T . A F D . . D B E A A L T I T E N R D 1 E I E 3 S S 1 T E N . E A S N I M A