Sentenza 2 febbraio 2016
Massime • 1
Non è incompatibile il magistrato che, già componente del tribunale del riesame che abbia dichiarato la incompetenza territoriale del primo giudice, faccia poi parte del collegio chiamato a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., della misura cautelare coercitiva rinnovata ex art. 27 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2016, n. 16093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16093 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2016 |
Testo completo
1 60 9 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 927 - Presidente - Renato Grillo CC - 02/02/2016 Gastone Andreazza R.G.N. 51343/2015 Emanuela Gai Relatore - Enrico Mengoni GI Riccardi ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da De NO UA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/11/2015 del Tribunale di Roma صو visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Liborio Di Nola, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16/11/2015 ( dep. 17/11/2015), il Tribunale del riesame di Roma rigettava il ricorso, ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen., proposto da UA De NO e, per l'effetto, confermava il provvedimento emesso, al sensi dell'art. 27 cod.proc.pen., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, in data 30/10/2015, con il quale era stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. Al De NO è ascritto, come da imputazione 1. cautelare, il reato di cui agli artt. 110 e 648 cod.pen. ( capo H) in relazione alla intermediazione nella vendita di cioccolato Lindt di provenienza illecita, commesso in data successiva al 31/07/2014. 2. Propone ricorso per cassazione UA De NO, a mezzo del proprio difensore, deducendo cinque motivi: - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273, 274 lett. b) e c) stesso codice, in relazione alla carenza di motivazione sul pericolo di fuga e sul pericolo di reiterazione del reato fondato su argomenti generici, congetturali e motivato con formule di stile. - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 27, 127, 291, 309, 178 stesso codice e art. 3,24 e 25 Cost., in relazione alla incompatibilità a pronunciarsi, nel giudizio ex art. 309 cod.proc.pen., del : medesimo collegio che aveva deliberato il precedente provvedimento di conferma della misura e dichiarato, ai sensi dell'art. 27 cod.proc.pen., l'incompetenza del Giudice di Roma in favore di quello di Latina, per violazione del giusto processo, in subordine, chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 24,127,291 e 309 cod.proc.pen. per violazione degli artt. 2,24 e 25 della Costituzione. violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 8 e 9 stesso codice, stante l'illogicità della motivazione sulla individuazione della competenza territoriale, essendo competente il Tribunale di Lodi. -· violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 648 cod.pen., in relazione alla insufficiente motivazione del dolo del reato di ricettazione. violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 267 e 268, legge 152/1991, attesa l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, essendo avvenuto l'allaccio effettivo solo quattro giorni dopo il decreto del G.I.P. e, dunque, sarebbe stato violato il disposto di cui all'art. 267 comma 5 cod.proc.pen. che prevede che nel brogliaccio vengano registrati i decreti con indicazione dell'inizio e il termine delle operazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. 2 4. Va preliminarmente ricordato che costituisce principio consolidato e più volte affermato dalla Corte di cassazione, quello per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 dell'8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Quando, poi, sia denunciato un vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza dell'argomento riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (per tutte, Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460).
5. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame abbia fatto corretta applicazione di questo principio, confermando l'ordinanza genetica della : misura con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità.
6. Preliminare è l'esame del secondo motivo con il quale il ricorrente deduce la violazione degli artt. 27,127, 291 e 309 cod.proc.pen. e artt. 3,24,25 e 111 Cost. in relazione all'incompatibilità del collegio giudicante per avere già giudicato il De NO. L'incompatibilità deriverebbe dalla circostanza che il collegio giudicante era composto da due giudici persone fisiche già componenti del precedente collegio che si era pronunciato su istanza ex art. 309 cod.proc.pen. nei confronti dello stesso ricorrere, dunque la ritenuta incompatibilità a giudicare nuovamente Il ricorrente. Tale situazione costituirebbe una violazione del principio del giusto processo, per la violazione del principio di imparzialità del giudice che, chiamato nuovamente a valutare la vicenda cautelare, sarebbe, in ogni caso, portato a confermare il precedente giudizio. La dedotta violazione è totalmente infondata. Il ricorrente l'aveva prospettata, negli stessi termini, nel corso dell'udienza avanti al Tribunale il quale ha adeguatamente e correttamente disatteso la censura. E' sufficiente richiamare la parte motiva dell'ordinanza che dà conto delle ragioni dell'infondatezza, fondate sul richiamo di precedenti arresti : giurisprudenziali ( da ultimo Sez. 3, n. 10231, n. 10231 del 11/02/2015, Sartori, 3 Rv. 262958; Sez. 6, n. 33833 del 26/03/2014, Gabriele, Rv 261076) che sono plenamente condivisibili. La censura non trova conforto neppure nel contesto normativo costituzionale. Il principio costituzionale richiamato, per cui ogni processo deve svolgersi "davanti a giudice terzo e imparziale", viene in essa frainteso nel senso che, avendo esercitato qualsiasi tipo di cognizione su una determinata vicenda cautelare, il giudice, per ciò solo, non sarebbe imparziale, affermazione superficiale che non autorizza la conclusione che la difesa assume. L'avere conosciuto in precedenza la stessa regiudicanda non significa di per sè che sia venuta meno nel giudice la posizione di equidistanza rispetto alle parti. Tale conclusione si fonda sulla considerazione che gli artt. 34 ss. cod.proc.pen., che disciplinano i casi di incompatibilità del giudice, annoverano anche le ipotesi di compimento di precedenti atti nel procedimento, ma le situazioni sono stabilite in modo tassativo e determinato dal medesimo articolo, come risultante dalle numerose pronunce del giudice delle leggi, e sono accumunate tutte dalla natura decisoria della pronuncia che rende incompatibile il giudice, dal cui ambito non è ricompresa la cognizione meramente incidentale assunta con la pronuncia di ordinanza cautelare. Come in più occasioni affermato dalla Corte Costituzionale, le norme sulla incompatibilità del giudice sono funzionali al principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione e ciò ne chiarisce il rilievo costituzionale. In particolare quelle determinate da ragioni interne allo svolgimento del processo sono finalizzate a evitare che condizionamenti, o apparenze di condizionamenti, derivanti da precedenti valutazioni cui il giudice sia stato chiamato nell'ambito del medesimo procedimento, possano pregiudicare o far apparire pregiudicata l'attività di "giudizio", ma non anche altre attività processuali anteriori o propedeutiche al giudizio (Ord. n. 24 del 1996 e sentenza n. 401 del 1991). Anche la numerosa giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato il صو medesimo principio secondo cui la cognizione cautelare de libertate non può generare incompatibilità del giudice che l'ha esercitata, perché il procedimento incidentale sulla libertà, non comportando un accertamento sul merito della contestazione, non può essere considerato un "giudizio" ai fini di applicazione dell'art. 34 c.p.p." (così, ex multis, Cass. sez. 6, 19 giugno 2003 n. 36332). Ne consegue che, stante la medesima ratio, il collegio del riesame chiamato a pronunciarsi su una richiesta di misura cautelare, emessa ai sensi dell'art. 27 cod.proc.pen. dopo una precedente pronuncia del medesimo Tribunale che aveva dichiarato l'incompetenza territoriale del primo giudice, non è incompatibile con la cognizione di un successivo giudizio ex art. 309 cod.proc.pen. sulla misura rinnovata. Ne deriva, altresì, la manifesta infondatezza della prospettata questione di incostituzionalità dell'art. 34 cod.proc.pen. come sollevato dalla difesa, rilevando, incidentalmente, che la specialità del disciplina contenuta nell'art. 309 cod.proc.pen. non consentirebbe comunque la sospensione dei termini prevista dall'art. 23 della legge 87 del 1953 ( Sez. 1, n. 2226 del 04/04/1996 ).
7. Il primo e il quarto motivo di ricorso censurano l'ordinanza sotto il profilo della gravità indiziaria e della sussistenza delle esigenze cautelari. Osserva, il Collegio, che il Tribunale ha adeguatamente e puntualmente motivato, in aderenza alle risultanze probatorie, la sussistenza indiziaria grave nei confronti del Di NO desunta dalle conversazioni telefoniche, registrate nel luglio del 2014, tra il ricorrente e UP GI cul tenore è altamente indiziante circa il fatto che il ricorrente aveva messo in contatto tale IB ( autore del reato presupposto e amministratore unico della società titolare del contratto d'appalto per la custodia e lo stoccaggio del cioccolato per conto della Lindt) con il secondo al fine di far ricevere a quest'ultimo la merce ( tonnellate di cioccolato) colà sottratte e parte della quale successivamente rinvenuta nel deposito di Latina del UP, con la consapevolezza della provenienza illecita, tenuto conto del fatto che la commercializzazione di un ingente quantitativo era avvenuta senza fatturazione. Quanto alle esigenze, esclusa quella del pericolo di fuga non ravvisata nell'ordinanza applicativa della misura, il concreto e attuale pericolo di recidiva viene desunto dalle modalità del fatto che, oltre all'ingente profitto, denotano un contatto con ambienti criminali di elevato spessore legale non eludibile dalla mera collocazione temporale ( estate nel 2014 ) rispetto al momento nel quale la misura è stata applicata ( ottobre 2015). Motivazione alla quale, peraltro, non sembrano opporsi efficacemente le deduzioni difensive, invero del tutto generiche in tema di attualità e concretezza e già vagliate dal Tribunale e esaustivamente valutate.
8. Il terzo motivo, con cui si censura la motivazione dell'ordinanza che ha respinto la questione della competenza territoriale, in relazione agli artt. 8 e 9 cod. proc.pen., del Tribunale di Latina per essere competente il Tribunale di Lodi, non risulta dedotto nel giudizio cautelare. Il Tribunale, dopo aver dato atto che nel precedente giudizio cautelare era stato lo stesso ricorrente ad argomentare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore di quello di Latina a cui il medesimo Tribunale aveva aderito, dà conto del deposito di memoria difensiva da cui non risulta che la questione sia stata sollevata, né il difensore offre allegazioni sul punto.
9. Infine, è infondato anche il quinto motivo con cui il ricorrente solleva l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche essendo avvenuto l'allaccio effettivo solo quattro giorni dopo il decreto del G.I.P. circostanza che comporterebbe la violazione dell'art. 267 comma 5 cod.proc.pen., che prevede 5 che nel brogliaccio vengano registrati i decreti con indicazione dell'inizio e il termine delle operazioni, sul corretto rilievo, evidenziato dal Tribunale, che le annotazioni imposte dall'art. 267 comma 5 cod.proc.pen. riguardano la documentazione dell'inizio e della fine delle operazioni di intercettazione la cui omissione rileva ai fini della corretta esecuzione quanto ai termini, ma non impone l'annotazione di eventuali sospensioni derivanti da problemi di carattere tecnico, salvo che la sospensione possa rilevare, ma non è prospettato neppure dal ricorrente, ai fini della continuità crinologica del decreto e delle successive proroghe. 10. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/02/2016 Il Consigliere estensore NII Presidente Renato Grillo Emanuela Gai DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 APR 2016 IL CANCELLIERE Luana Mafiani 6