Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2018, n. 7160
CASS
Sentenza 7 novembre 2018

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Massime1

In tema di misure cautelari reali, l'onere motivazionale del pubblico ministero che disponga un decreto di sequestro probatorio o che convalidi il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria può essere assolto anche tramite l'utilizzo di un modulo prestampato sempre che lo stesso risulti, in concreto, idoneo ad esprimere le ragioni essenziali e le finalità dell'apposizione del vincolo reale, come richiesto dall'art. 253 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad un decreto di sequestro del pubblico ministero, disposto utilizzando un modulo prestampato e "a caselle", da cui era evincibile tanto l'ipotesi di reato per la quale si procedeva, quanto l'oggetto del sequestro nonché le specifiche finalità probatorie dello stesso).

Commentario1

  • 1l'omesso avviso all'indagato è ipotesi di nullità
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 ottobre 2019

    (Ricorso rigettato) Il fatto Il Tribunale di Grosseto respingeva la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro presentata nell'interesse di S.C. in data 15/04/2019 e riguardante i decreti di convalida di sequestro probatorio emessi in data 04/04/2019 dal Procuratore della Repubblica di Grosseto con riferimento ai verbali di sequestro della polizia giudiziaria in data (omissis): sequestri aventi ad oggetto armi e munizioni in relazione a violazioni di diverse disposizioni in materia di armi nonché timbri ufficiali, documenti di identità e passaporti in relazione a contestazioni di falso e di ricettazione. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso detta ordinanza, veniva …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2018, n. 7160
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7160
Data del deposito : 7 novembre 2018

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