Sentenza 7 novembre 2018
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, l'onere motivazionale del pubblico ministero che disponga un decreto di sequestro probatorio o che convalidi il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria può essere assolto anche tramite l'utilizzo di un modulo prestampato sempre che lo stesso risulti, in concreto, idoneo ad esprimere le ragioni essenziali e le finalità dell'apposizione del vincolo reale, come richiesto dall'art. 253 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad un decreto di sequestro del pubblico ministero, disposto utilizzando un modulo prestampato e "a caselle", da cui era evincibile tanto l'ipotesi di reato per la quale si procedeva, quanto l'oggetto del sequestro nonché le specifiche finalità probatorie dello stesso).
Commentario • 1
- 1. l'omesso avviso all'indagato è ipotesi di nullitàDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 ottobre 2019
(Ricorso rigettato) Il fatto Il Tribunale di Grosseto respingeva la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro presentata nell'interesse di S.C. in data 15/04/2019 e riguardante i decreti di convalida di sequestro probatorio emessi in data 04/04/2019 dal Procuratore della Repubblica di Grosseto con riferimento ai verbali di sequestro della polizia giudiziaria in data (omissis): sequestri aventi ad oggetto armi e munizioni in relazione a violazioni di diverse disposizioni in materia di armi nonché timbri ufficiali, documenti di identità e passaporti in relazione a contestazioni di falso e di ricettazione. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso detta ordinanza, veniva …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2018, n. 7160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7160 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2018 |
Testo completo
07 160-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асп Composta da: GRAZIA LAPALORCIA Presidente - Sent. n. sez. 2616/2018 -CC 07/11/2018 ELISABETTA ROSI - Relatore - R.G.N. 30017/2018 GIOVANNI LIBERATI EF TT BA I' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BERGAMO nel procedimento a carico di: AL MI AY nato il [...] avverso l'ordinanza del 03/05/2018 del TRIB. LIBERTA' di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
Lette//sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bergamo, quale giudice del riesame, con ordinanza emessa in data 3 maggio 2018, annullava il sequestro probatorio di 54 paia di occhiali da sole graduati, importato dall'estero, con indicazione "100% made in Italy", disposto dal PM in data 4 aprile 2018 nell'ambito del procedimento a carico di AL EL WA, indagato per reato ex art. 517 c.p., 49 comma 4 L. 350/2003 e art. 16 comma 4 D. L. n. 135/2009. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Bergamo, lamentando in un unico motivo, la violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 253 comma 1 c.p.p. Il ricorrente ritiene che erroneamente l'ordinanza impugnata abbia ritenuto mancante la motivazione del decreto di sequestro il quale, a detta del riesame, non avrebbe dato conto della concreta sussistenza delle esigenze probatorie giustificanti il sequestro. Il Pm evidenzia come nel decreto originario, seppur in maniera stringata e schematica, erano enunciate le ragioni dell'apposto vincolo reale, con menzione delle disposizioni di legge ritenute violate, i connotati specifici dei beni sottoposti a sequestro, la cui provenienza estera contraddiceva il marchio "made in Italy" su di essi impresso, le finalità probatorie poste a fondamento del sequestro ossia la prosecuzione delle indagini per stabilire caratteristiche, provenienza, contenuto e titolo di detenzione di quanto sequestrato - e infine era stato richiamato il verbale di sequestro originariamente eseguito d'iniziativa dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il decreto annullato dunque, anche se redatto utilizzando la forma del modulo "a caselle", era nella sostanza adeguatamente motivato e pertanto l'annullamento dello stesso sarebbe ingiustificato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta fondato. Questa Corte ha affermato il principio in base al quale l'utilizzazione di formule estremamente sintetiche o prestampate non inficia, di per sé, la validità del provvedimento di convalida del sequestro probatorio quando, avuto anche riguardo agli atti in esso richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate (in tal senso, Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, Lombardi, Rv. 259949; Sez. 3, n. 45851 del 23/11/2012, non massimata).
2. Invero, se, come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, il decreto di sequestro probatorio così come il decreto di convalida anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve sempre contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (cfr. Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, PM in proc. Botticelli e altri., Rv. 2735489), è altresì vero che non può dirsi a priori esclusa la possibilità di utilizzare anche moduli prestampati per la convalida del sequestro probatorio effettuato dalla polizia giudiziaria, ovvero per il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero, in quanto ciò che assume rilievo è, in ogni caso, la presenza di una adeguata motivazione e non la forma che di volta in volta essa può assumere. Nulla esclude, in altre parole, la possibile utilizzazione di moduli prestampati, laddove essi risultino in concreto idonei a soddisfare le esigenze di motivazione richieste dal legislatore. Difatti va considerato che, con riferimento a specifiche tipologie di reati, rispetto ai quali è d'uso ricorrere a protocolli di indagine standardizzati, la motivazione si risolverebbe comunque nella mera ripetizione di quanto indicato, in precedenti occasioni, in riferimento a sequestri probatori relativi ad indagini per i medesimi reati, e dunque il divieto di utilizzo di modelli prestampati, seppur concretamente idonei alla finalità perseguite, configurerebbe un mero formalismo "alla rovescia", del tutto contrario alla ratio della semplificazione dei provvedimenti e delle loro motivazioni, istituzionalizzata persino nella redazione nelle sentenze della stessa Corte di Cassazione nei casi di motivazioni semplificate e addirittura standardizzate in caso di inammissibilità manifesta dei ricorsi presentati.
3. Nel caso di specie, il PM di Bergamo, nel non convalidare il sequestro di iniziativa per tardività del termine, ha emesso un autonomo decreto di sequestro probatorio utilizzando un modulo prestampato e "a caselle", modulo che tuttavia, considerata la sua adeguata articolazione motivazionale, risulta certamente idoneo ad esprimere le ragioni essenziali e le finalità dell'apposizione del vincolo reale, come richiesto dall'art. 253 c.p.p. Dal provvedimento difatti si può evincere chiaramente tanto l'ipotesi di reato per la quale si procede (art 517 c.p., art. 4 comma 49 L. n. 350/2003 e art. 16 comma 4 DL 135/2009), quanto l'oggetto del sequestro (54 paia di occhiali da sole graduati, importati dall'estero e con sopra recanti l'indicazione "made in Italy" considerati corpo di reato), nonché le specifiche finalità probatorie dello stesso, ossia la necessità di stabilire le caratteristiche, la provenienza, il contento e il titolo di detenzione di quanto sequestrato.
4. L'obbligo di motivazione risulta pertanto adempiuto, e di conseguenza, l'ordinanza impugnata che aveva annullato tale decreto di sequestro a seguito dell'accoglimento dell'eccezione di nullità per omessa motivazione proposta con memoria, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame dei contenuti del ricorso già proposto dai difensori dell'indagato al Tribunale Sezione riesame. 3 Annulla l'ordinanza impugnata e esame. Così deciso in Roma, il 7 novembre consigliere estensore Elisabetta RosiEllecterte Ros DEP 15
PQM
rinvia al Tribunale di Bergamo per nuovo 2018. Il Presidente Grazia Lapalorcia iofolowre IL CANCELL Luana M J