Sentenza 4 luglio 2013
Massime • 1
Il sequestro per finalità probatorie risponde ad esigenze diverse da quelle che fondano il sequestro preventivo, con la conseguenza che l'emanazione di sequestro ex art. 321 cod. proc. pen. non priva di autonoma esistenza la misura disposta precedentemente al fine di acquisire e conservare, a disposizione dell'autorità procedente, gli elementi di prova utili alle indagini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/07/2013, n. 39449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39449 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 04/07/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 1615
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - rel. Consigliere - N. 14394/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA DR, nato a [...] il [...];
TA NO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 13/3/2013 del Tribunale di Varese, che ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta avverso i decreti di sequestro del 20 e 21 dicembre 2012 emessi dal Pubblico ministero con finalità probatorie;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Lettieri Nicola, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13/3/2013 il Tribunale di Varese ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta avverso i decreti di sequestro del 20 e 21 dicembre 2012 emessi dal Pubblico ministero con finalità probatorie, e ciò in quanto detti decreti erano da considerarsi decaduti a seguito della emanazione in data 9/3/2013 di decreto di sequestro preventivo da parte del Giudice delle indagini preliminari in sede.
2. Avverso tale decisione i sigg. OL propone ricorso tramite il Difensore, in sintesi lamentando:
errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 324 c.p.p., e abnormità del provvedimento. Osservano i ricorrenti che i due provvedimenti a firma del Pubblico ministero avevano ad oggetto: a) le somme presenti su un conto corrente bancario n. 49487 intestato alla soc. "Barbana S.r.l."; b) la documentazione della medesima società. Osservano, poi, che successivamente, su richiesta dello stesso Pubblico ministero, il Giudice delle indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo della somma presente sul c/c sopra indicato. Osservano, infine, che non solo il sequestro preventivo concerne solo una parte delle cose sequestrate, ma che tale provvedimento non comporta affatto la decadenza dei sequestri disposti a fini probatori, che hanno diversa finalità e per i quali permane un interesse della parte a coltivare l'istanza di riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento in quanto il sequestro per finalità probatorie risponde ad esigenze diverse da quelle che fondano il sequestro preventivo, con la conseguenza che l'emanazione di sequestro ex art. 321 c.p.p. non priva di autonoma esistenza la misura disposta precedentemente al fine di acquisire e conservare a disposizione dell'autorità procedente gli elementi di prova utili alle indagini.
2. Ciò è tanto vero che l'eventuale cessazione delle esigenze che sorreggono il sequestro preventivo e la revoca di questo non potrebbero ex se far venire meno gli effetti anche del sequestro finalizzato ad accertamenti o altre attività che richiedano il permanere del vincolo sulle cose acquisite.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono l'ordinanza deve essere annullata con rinvio degli atti al Tribunale di Varese.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Varese. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2013