Sentenza 22 giugno 2017
Massime • 1
Il mantenimento del sequestro probatorio ai fini preventivi ai sensi dell'art. 262, comma 3, cod. proc. pen. non può essere disposto dal giudice "ex officio".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2017, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2017 |
Testo completo
01501-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. Sez.363 Presidente - Aldo Cavallo CC 22/06/2017 Elisabetta Rosi R.G.N. 6690/2017 Aldo Aceto Relatore - motivazione semplificata Emanuela Gai Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara nel procedimento penale a carico di De PE ET, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 13/02/2017 del Tribunale di Pescara;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura- tore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 13/02/2017 di quello stesso Tribunale che, in accoglimento della richiesta del difensore di fiducia di ET De PE, ha revo- cato il sequestro dell'autocarro Fiat Ducato tg. BH837AH disposto dal PM per esi- genze probatorie sulla ipotizzata sussistenza del reato di cui agli artt. 5 e 6, leg- ge n. 283 del 1962. 1.1.Con unico motivo, deducendo che la mancanza delle finalità probatorie è sopravvenuta al sequestro stesso e che pertanto la restituzione non avrebbe po- tuto essere disposta prima di aver valutato la possibilità di mantenere il seque- stro ai fini preventivi, eccepisce la violazione dell'art. 262, comma 3, cod. proc. pen.. 2.Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
3.Premesso che, in termini astratti e purché ne sussistano i presupposti, nulla impedisce al pubblico ministero di decretare, anche in via di urgenza, il se- questro preventivo del bene ancor prima dell'annullamento/revoca del sequestro probatorio disposto dal Tribunale del riesame, a maggior ragione dopo l'interve- nuto annullamento (nel senso che non è richiesto, per l'adozione della misura cautelare reale, che la cessazione del sequestro probatorio e la restituzione delle cose non più necessarie a fini di prova siano già intervenute o già disposte, ma è sufficiente che sussista "in itinere" la probabilità che ciò accada e che l'imputato riacquisti la libera disponibilità del bene, fermo restando il concorso del pericolo attuale e concreto della protrazione dell'attività criminosa o dell'aggravamento dei suoi effetti, cfr. Sez. U, n. 23 del 14/12/1994, Adelio, Rv. 200114), ricorda il Collegio che, in ossequio al principio della domanda, qualunque misura cautelare, personale o reale che sia, non può essere disposta d'ufficio dal giudice in assenza di specifica richiesta (Sez. U, n. 8388 del 22/01/2009, Novi, non massimata sul punto;
Sez. 3, n. 27138 del 19/02/2015, Gjoni, Rv. 264175; Sez. 6, n. 2658 del 20/12/2013, Saà, Rv. 257791), nemmeno nel caso previsto dall'art. 262, comma 3, cod. proc. pen., che non deroga al principio in questione, come si evince dal richiamo alla necessità di provvedere a norma dell'art. 321>> (Sez. 2, n. 3053 del 15/06/1999, Bresciani, Rv. 213856; Sez. 1, n. 8995 del 13/02/2008, Gentile, Rv. 239516). Deve pertanto essere ribadito il principio di diritto che quando il sequestro Ас non è più necessario a fini di prova, il giudice non mantenerlo a fini preventivi, ai sensi dell'art. 262, comma terzo, cod. proc. pen., in assenza di specifica richiesta del pubblico ministero. Nel caso di specie non risulta, né il PM lo deduce, che il Giudice sia stato in- vestito della richiesta di sequestro preventivo. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso in Roma, il 22/06/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Aldo Cavallo All Plots Ncel DEPOSITATA IN CANCELLERA 15 GEN 2018 ILALDERE Luana Man 3