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Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/2023, n. 17879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17879 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi iscritti al n. 11656/2018 R.G. proposti da DI NZ ET, IN PROPRIO E QUALE EREDE DI ON GI, rappresentata e difesa dall’avv. DARIO EO ed elettivamente domiciliata in Roma via G. Ferrari 4 – ricorrente– nonché ON AL, ON NO E ON SA, IN PROPRIO E QUALI EREDI DI ON GI, rappresentati e difesi dall’avv. MAURILIO PRIORESCHI ed elettivamente domiciliati in Roma via G. Ferrari 4 – ricorrenti– contro Civile Sent. Sez. 2 Num. 17879 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: ORILIA NZ Data pubblicazione: 22/06/2023 2 di 8 ON ET, ON QU E ON BRUNO, rappresentati e difesi dall’avv. MAURIZIO MORO e domiciliati in Roma viale Mazzini 117 – controricorrenti avverso la sentenza n. 385/2018 della Corte d’Appello di Roma depositata il 19.1.2018; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere OR OR;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FULVIO TRONCONE che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso Di OR e del sesto motivo del Ricorso eredi IC ME;
lette le memorie depositate dalle parti;
RITENUTO IN FATTO 1 La Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 385/2018 resa pubblica il 19.1.2018 ha dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo proposta, ai sensi dell’art. 404 cpc, avverso la precedente sentenza della medesima Corte n. 3504/2006, da ET Di OR nei confronti di IC ME e MA LI di CA, in contraddittorio con VA, AL e RO ME (quest’ultima contumace). Per giungere a questa soluzione, la Corte romana ha rilevato: - che, nel giudizio di opposizione ex art. 404 c.p.c. trovano applicazione i precetti di cui agli artt. 99 e 100 c.p.c., secondo i pacifici insegnamenti della Corte di Cassazione, che in una sua significativa pronuncia ha così affermato;
“deve essere dichiarata inammissibile l’opposizione di terzo, qualora sia tesa a rimuovere la decisione per un vizio processuale (nella specie violazione del litisconsorzio necessario) senza 3 di 8 dedurre al contempo una situazione incompatibile in concreto con quella accertata nella sentenza denunciata e contenere altresì richiesta al giudice di riesame della questione di merito dal momento che l’interesse ad agire, anche in tale tipologia d’impugnazione, va apprezzato in relazione alla utilità concreta (della pronuncia)…” (Cass. N. 5656/2012)”; -che il giudice dell’opposizione ex art. 404 c.p.c., solo ove gli sia stato devoluto il merito della questione, deve valutare la fondatezza o meno dell’error in procedendo;
diversamente, l’opposizione è inammissibile;
- che, nel caso di specie, come risulta dagli atti di causa, l’opponente, limitandosi a rilevare la nullità della sentenza della Corte di Appello per violazione del contraddittorio, non ha argomentato sul merito della controversia;
-che, non chiedendo una pronuncia della Corte su tale “ius controversum”, lo stesso risulta estraneo, ex art. 99 c.p.c., al giudizio. 2 Contro tale sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione, contenenti però identiche censure, sia ET Di OR (in proprio e quale erede di EP ME), sia AL, VA e RO ME (nella medesima qualità), contrastati con controricorso da LL, SQ e UN ME, eredi di IC ME e MA LI di CA. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso Di OR e del sesto motivo del ricorso di AL, VA e RO ME. Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 4 di 8 1 Preliminarmente va disposta, ai sensi dell’art. 335 cpc, la riunione dei due ricorsi proposti rispettivamente da ET Di OR nonché da AL, VA e RO ME, essendo entrambi diretti contro la medesima sentenza n. 385/2018 della Corte d’Appello di Roma. 1.1 Passando all’esame delle censure, si denunzia innanzitutto la violazione e falsa applicazione dell’art. 404 c.p.c. per non aver la Corte d’Appello considerato rilevante, ai fini della ammissibilità della proposta opposizione ex art. 404 c.p.c., la mancata citazione della Di OR nella causa all’esito della quale era stata emessa la sentenza opposta, per essendo la medesima litisconsorte necessario in quel medesimo giudizio (primo motivo della Di OR e sesto dell’altro ricorso). 1.2 Con un secondo motivo la Di OR denunzia l’omesso esame, rilevante ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., di un fatto decisivo per il giudizio, ovvero della legittimazione attiva di IC ME, dante causa di UN, LL e SQ ME (in quanto di lui eredi), nella causa che diede origine alla sentenza opposta (identica censura svolgono gli altri ricorrenti col primo motivo). 1.3 Col terzo motivo la Di OR denunzia l’omesso esame, rilevante ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, ovvero il reperimento di un testamento di IC ME, in cui si riconosceva la reale situazione sugli assetti proprietari (secondo motivo dell’altro ricorso). 1.4 Col quarto motivo la Di OR denunzia l’omessa pronuncia, rilevante ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., sulle questioni relative allo spoglio del cortile comune operato IC ME e la Di CA in violazione dell’art. 112 c.p.c (terzo motivo dell’altro ricorso). 5 di 8 1.5 Col quinto motivo si denunzia l’omessa pronuncia, rilevante ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., sulle questioni relative all’esonero del rispetto delle distanze da parte di UN, LL e SQ ME, in violazione degli artt. 905, 907, 879, 1101 c.c., anche in correlazione con l’art. 112 c.p.c. (quarto motivo dell’altro ricorso). 1.6 Col sesto motivo si denunzia l’omessa pronuncia, rilevante ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., sulle questioni relative al diritto di veduta iure proprietatis, anche in violazione dell’art. 112 c.p.c. (quinto motivo dell’altro ricorso). 2 Il primo motivo del ricorso della Di OR ed il sesto motivo del ricorso di AL, VA e RO ME – perfettamente identici e connessi al tema della ammissibilità del rimedio di cui all’art. 404 cpc - sono fondati. Con la sentenza n. 3504/2006 la Corte d’Appello di Roma (all’esito di un giudizio di rinvio dalla Cassazione) aveva confermato la pronuncia di primo grado (la n. 551/1993 del Tribunale di Avezzano) che, in parziale accoglimento della domanda proposta da IC ME e MA LI Di CA, aveva, per quanto qui interessa, condannato il convenuto EP ME ad eliminare cinque aperture praticate sulla facciata e prospicienti l’area utilizzata come cortile dagli attori. Con l’opposizione di terzo ET ME ha lamentato la violazione del contraddittorio per non essere stata posta in grado di partecipare al giudizio conclusosi con la sentenza della Corte d’Appello del 2006, benché fosse litisconsorte necessaria in quanto anch’essa proprietaria dell’immobile interessato dalla riduzione in pristino. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – a cui va data continuità -. il comproprietario può impugnare con opposizione di terzo la sentenza resa "inter alios" che abbia 6 di 8 ordinato la demolizione della cosa, anche qualora egli non specifichi il "pregiudizio" ex art. 404, comma 1 c.p.c., giacché questo, e il correlativo interesse ad impugnare, sono "in re ipsa", discendendo dalla natura del "decisum", implicante la distruzione della cosa oggetto del diritto sostanziale (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 35457 del 02/12/2022 (Rv. 666330; Sez. 2, Sentenza n. 22694 del 06/11/2015 Rv. 637242; Sez. 2, Sentenza n. 22694 del 06/11/2015 Rv. 637242). Ed ancora, è ammissibile la proposizione dell' opposizione di terzo avverso una sentenza di appello da parte dei litisconsorti necessari pretermessi fin dal primo grado, anche ove questi abbiano dedotto esclusivamente la violazione dell'integrità del contraddittorio;
il giudizio su tale impugnazione si esaurisce, infatti, nella sola fase rescindente trovando applicazione, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 406 c.p.c., l'art. 354 c.p.c., che per la violazione del contraddittorio preclude al giudice di secondo grado di decidere la controversia nel merito, prevedendo la rimessione delle parti davanti al primo giudice (Sez. 2 - , Ordinanza n. 1441 del 18/01/2022 Rv. 663627; nello stesso senso, v. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 402 del 10/01/2019 Rv. 652572; Sez. 3, Sentenza n. 24612 del 03/12/2015 Rv. 637945). La Corte d’Appello, nel pretendere che la Di OR, per evitare la statuizione di inammissibilità, avrebbe dovuto domandare anche una pronuncia sullo ius controversum, ha ignorato tali principi perché ha omesso di considerare: - che nel caso di specie era in gioco una sentenza di condanna, ormai passata in giudicato, alla riduzione in pristino mediante chiusura di vedute e che quindi il pregiudizio all’immobile di cui la Di OR era comproprietaria era in re ipsa;
7 di 8 - che la deduzione in via esclusiva dell'integrità del contraddittorio si spiegava trattandosi di opposizione di terzo avverso una sentenza di appello da parte di un litisconsorte necessario pretermesso fin dal primo grado di giudizio, per cui il giudizio di opposizione non poteva che concludersi con la sola fase rescindente e la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 cpc applicabile in virtù del richiamo fatto dall’art. 406 cpc alle norme stabilite per il procedimento davanti al giudice adito. Solo per completezza, è il caso di rilevare che il Tribunale di Avezzano, con sentenza n. 462/2018 depositata il 26.7.2018, ha dichiarato la nullità del precetto per l’esecuzione dell’obblighi di chiusura delle cinque aperture (cfr. sentenza prodotta dai ricorrenti). In conclusione, la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, ai sensi dell’art. 383 ultimo comma cpc, al giudice di primo grado (Tribunale di Avezzano) che, in diversa composizione, riesaminerà la causa attenendosi ai citati principi di diritto e provvedendo, all’esito, anche sulle spese dei giudizi di merito e su quelle del presente giudizio. Resta logicamente assorbito l’esame di tutte le altre censure.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso di Di OR ET e il sesto motivo del ricorso di ME AL, VA e RO;
dichiara assorbiti gli altri motivi dei rispettivi ricorsi;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese dei giudizi di merito e per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Avezzano in diversa composizione. Roma, 25.5.2023. Il Cons. estensore Il Presidente 8 di 8 OR OR LU NN OM
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FULVIO TRONCONE che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso Di OR e del sesto motivo del Ricorso eredi IC ME;
lette le memorie depositate dalle parti;
RITENUTO IN FATTO 1 La Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 385/2018 resa pubblica il 19.1.2018 ha dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo proposta, ai sensi dell’art. 404 cpc, avverso la precedente sentenza della medesima Corte n. 3504/2006, da ET Di OR nei confronti di IC ME e MA LI di CA, in contraddittorio con VA, AL e RO ME (quest’ultima contumace). Per giungere a questa soluzione, la Corte romana ha rilevato: - che, nel giudizio di opposizione ex art. 404 c.p.c. trovano applicazione i precetti di cui agli artt. 99 e 100 c.p.c., secondo i pacifici insegnamenti della Corte di Cassazione, che in una sua significativa pronuncia ha così affermato;
“deve essere dichiarata inammissibile l’opposizione di terzo, qualora sia tesa a rimuovere la decisione per un vizio processuale (nella specie violazione del litisconsorzio necessario) senza 3 di 8 dedurre al contempo una situazione incompatibile in concreto con quella accertata nella sentenza denunciata e contenere altresì richiesta al giudice di riesame della questione di merito dal momento che l’interesse ad agire, anche in tale tipologia d’impugnazione, va apprezzato in relazione alla utilità concreta (della pronuncia)…” (Cass. N. 5656/2012)”; -che il giudice dell’opposizione ex art. 404 c.p.c., solo ove gli sia stato devoluto il merito della questione, deve valutare la fondatezza o meno dell’error in procedendo;
diversamente, l’opposizione è inammissibile;
- che, nel caso di specie, come risulta dagli atti di causa, l’opponente, limitandosi a rilevare la nullità della sentenza della Corte di Appello per violazione del contraddittorio, non ha argomentato sul merito della controversia;
-che, non chiedendo una pronuncia della Corte su tale “ius controversum”, lo stesso risulta estraneo, ex art. 99 c.p.c., al giudizio. 2 Contro tale sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione, contenenti però identiche censure, sia ET Di OR (in proprio e quale erede di EP ME), sia AL, VA e RO ME (nella medesima qualità), contrastati con controricorso da LL, SQ e UN ME, eredi di IC ME e MA LI di CA. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso Di OR e del sesto motivo del ricorso di AL, VA e RO ME. Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 4 di 8 1 Preliminarmente va disposta, ai sensi dell’art. 335 cpc, la riunione dei due ricorsi proposti rispettivamente da ET Di OR nonché da AL, VA e RO ME, essendo entrambi diretti contro la medesima sentenza n. 385/2018 della Corte d’Appello di Roma. 1.1 Passando all’esame delle censure, si denunzia innanzitutto la violazione e falsa applicazione dell’art. 404 c.p.c. per non aver la Corte d’Appello considerato rilevante, ai fini della ammissibilità della proposta opposizione ex art. 404 c.p.c., la mancata citazione della Di OR nella causa all’esito della quale era stata emessa la sentenza opposta, per essendo la medesima litisconsorte necessario in quel medesimo giudizio (primo motivo della Di OR e sesto dell’altro ricorso). 1.2 Con un secondo motivo la Di OR denunzia l’omesso esame, rilevante ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., di un fatto decisivo per il giudizio, ovvero della legittimazione attiva di IC ME, dante causa di UN, LL e SQ ME (in quanto di lui eredi), nella causa che diede origine alla sentenza opposta (identica censura svolgono gli altri ricorrenti col primo motivo). 1.3 Col terzo motivo la Di OR denunzia l’omesso esame, rilevante ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, ovvero il reperimento di un testamento di IC ME, in cui si riconosceva la reale situazione sugli assetti proprietari (secondo motivo dell’altro ricorso). 1.4 Col quarto motivo la Di OR denunzia l’omessa pronuncia, rilevante ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., sulle questioni relative allo spoglio del cortile comune operato IC ME e la Di CA in violazione dell’art. 112 c.p.c (terzo motivo dell’altro ricorso). 5 di 8 1.5 Col quinto motivo si denunzia l’omessa pronuncia, rilevante ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., sulle questioni relative all’esonero del rispetto delle distanze da parte di UN, LL e SQ ME, in violazione degli artt. 905, 907, 879, 1101 c.c., anche in correlazione con l’art. 112 c.p.c. (quarto motivo dell’altro ricorso). 1.6 Col sesto motivo si denunzia l’omessa pronuncia, rilevante ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., sulle questioni relative al diritto di veduta iure proprietatis, anche in violazione dell’art. 112 c.p.c. (quinto motivo dell’altro ricorso). 2 Il primo motivo del ricorso della Di OR ed il sesto motivo del ricorso di AL, VA e RO ME – perfettamente identici e connessi al tema della ammissibilità del rimedio di cui all’art. 404 cpc - sono fondati. Con la sentenza n. 3504/2006 la Corte d’Appello di Roma (all’esito di un giudizio di rinvio dalla Cassazione) aveva confermato la pronuncia di primo grado (la n. 551/1993 del Tribunale di Avezzano) che, in parziale accoglimento della domanda proposta da IC ME e MA LI Di CA, aveva, per quanto qui interessa, condannato il convenuto EP ME ad eliminare cinque aperture praticate sulla facciata e prospicienti l’area utilizzata come cortile dagli attori. Con l’opposizione di terzo ET ME ha lamentato la violazione del contraddittorio per non essere stata posta in grado di partecipare al giudizio conclusosi con la sentenza della Corte d’Appello del 2006, benché fosse litisconsorte necessaria in quanto anch’essa proprietaria dell’immobile interessato dalla riduzione in pristino. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – a cui va data continuità -. il comproprietario può impugnare con opposizione di terzo la sentenza resa "inter alios" che abbia 6 di 8 ordinato la demolizione della cosa, anche qualora egli non specifichi il "pregiudizio" ex art. 404, comma 1 c.p.c., giacché questo, e il correlativo interesse ad impugnare, sono "in re ipsa", discendendo dalla natura del "decisum", implicante la distruzione della cosa oggetto del diritto sostanziale (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 35457 del 02/12/2022 (Rv. 666330; Sez. 2, Sentenza n. 22694 del 06/11/2015 Rv. 637242; Sez. 2, Sentenza n. 22694 del 06/11/2015 Rv. 637242). Ed ancora, è ammissibile la proposizione dell' opposizione di terzo avverso una sentenza di appello da parte dei litisconsorti necessari pretermessi fin dal primo grado, anche ove questi abbiano dedotto esclusivamente la violazione dell'integrità del contraddittorio;
il giudizio su tale impugnazione si esaurisce, infatti, nella sola fase rescindente trovando applicazione, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 406 c.p.c., l'art. 354 c.p.c., che per la violazione del contraddittorio preclude al giudice di secondo grado di decidere la controversia nel merito, prevedendo la rimessione delle parti davanti al primo giudice (Sez. 2 - , Ordinanza n. 1441 del 18/01/2022 Rv. 663627; nello stesso senso, v. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 402 del 10/01/2019 Rv. 652572; Sez. 3, Sentenza n. 24612 del 03/12/2015 Rv. 637945). La Corte d’Appello, nel pretendere che la Di OR, per evitare la statuizione di inammissibilità, avrebbe dovuto domandare anche una pronuncia sullo ius controversum, ha ignorato tali principi perché ha omesso di considerare: - che nel caso di specie era in gioco una sentenza di condanna, ormai passata in giudicato, alla riduzione in pristino mediante chiusura di vedute e che quindi il pregiudizio all’immobile di cui la Di OR era comproprietaria era in re ipsa;
7 di 8 - che la deduzione in via esclusiva dell'integrità del contraddittorio si spiegava trattandosi di opposizione di terzo avverso una sentenza di appello da parte di un litisconsorte necessario pretermesso fin dal primo grado di giudizio, per cui il giudizio di opposizione non poteva che concludersi con la sola fase rescindente e la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 cpc applicabile in virtù del richiamo fatto dall’art. 406 cpc alle norme stabilite per il procedimento davanti al giudice adito. Solo per completezza, è il caso di rilevare che il Tribunale di Avezzano, con sentenza n. 462/2018 depositata il 26.7.2018, ha dichiarato la nullità del precetto per l’esecuzione dell’obblighi di chiusura delle cinque aperture (cfr. sentenza prodotta dai ricorrenti). In conclusione, la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, ai sensi dell’art. 383 ultimo comma cpc, al giudice di primo grado (Tribunale di Avezzano) che, in diversa composizione, riesaminerà la causa attenendosi ai citati principi di diritto e provvedendo, all’esito, anche sulle spese dei giudizi di merito e su quelle del presente giudizio. Resta logicamente assorbito l’esame di tutte le altre censure.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso di Di OR ET e il sesto motivo del ricorso di ME AL, VA e RO;
dichiara assorbiti gli altri motivi dei rispettivi ricorsi;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese dei giudizi di merito e per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Avezzano in diversa composizione. Roma, 25.5.2023. Il Cons. estensore Il Presidente 8 di 8 OR OR LU NN OM