Sentenza 15 maggio 2013
Massime • 2
Sono legittime e pertanto utilizzabili le videoregistrazioni dell'ingresso, del piazzale di accesso e dei balconi di un immobile, eseguite dalla polizia giudiziaria dalla pubblica strada, mediante apparecchio collocato all'esterno dell'edificio stesso, non configurando esse un'indebita intrusione né nell'altrui privata dimora, né nell'altrui domicilio. (Fattispecie relativa ad immobili utilizzati per il deposito di armi da parte di associati a delinquere).
Nel giudizio di appello, successivo all'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001, n. 63, sul cosiddetto "giusto processo", sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese dai coimputati, sulla base della normativa previgente, nel corso dell'interrogatorio dinanzi al pubblico ministero e già poste a fondamento della responsabilità dell'imputato nel giudizio di primo grado definito con il rito abbreviato, dovendo escludersi l'applicazione della nuova disciplina ai sensi dell'art. 26 commi primo e secondo della legge n. 63 del 2001 a dichiarazioni non affette da alcuna patologia intrinsecamente inficiante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2013, n. 24211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24211 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO NI - Presidente - del 15/05/2013
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 1292
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 44631/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PELLE AN N. IL 04/04/1962;
avverso la sentenza n. 15/2010 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 13/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Roberto Aniello, per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla aggravante della trans nazionalità con rideterminazione della pena in anni 14 di reclusione;
rigetto nel resto.
Udite le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Dieni Giulia, che produce copia della sentenza Cass, Sez. 5 penale depositata il 14.5.2013 relativa al processo principale da cui è stato effettuato lo stralcio del presente procedimento. L'avv. Dieni conclude per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1 - EL NI, già condannato, in abbreviato, con sentenza di primo grado - gup del tribunale di Reggio Calabria in data 19.3.2009 - alla pena di anni tredici di reclusione per i delitti, in continuazione, di associazione a delinquere di stampo mafioso, di detenzione illegale di armi e munizioni - ex art. 416 bis c.p., comma 2, art. 697 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14, L. n. 203 del 1991, art.
7 - ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado - corte di appello della stessa città in data 13.3/8.6.2012 - anche su appello del P.M., implementata la contestazione di ricettazione con riferimento anche ad armi clandestine, L. n. 110 del 1975, ex art. 23 - che il giudice di primo grado non aveva ritenuto comprese nell'imputazione e conseguente contestazione, e riconosciuta, con riferimento al delitto associativo l'aggravante della trasnazionalità - L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4 anch'essa esclusa in primo grado, rideterminava la pena, aumentandola a 18 anni di reclusione.
2 - I giudici di merito pervenivano alla partecipazione dell'imputato alla consorteria di 'ndrangheta in forza di un discorso articolato preceduto da una premessa maggiore, costituita da una faida che vedeva contrapposte due associazioni mafiose, radicate nel territorio di San CA, i clan " AR, da un lato, NI - RA dall'altro, quindi da una analitica indicazione di circostanze fattuali deponenti per il ruolo apicale del prevenuto nel primo clan, per pervenire poi alla conclusione in merito alla responsabilita' di EL NI in ordine ai delitti ascrittigli Costituisce ormai punto di conoscenza acquisito - rilevano i giudici di merito -, anche perché riscontrato in numerosi precedenti giudiziari, l'esistenza di una faida cruenta tra le due famiglie, caratterizzata da omicidi efferati, per l'eliminazione dell'avversario e per la conseguente affermazione della propria supremazia territoriale. Le sentenze ripercorrono le tappe più salienti, dall'uccisione per futili motivi, il 10.2.1991, per mano di NI TT di RA ES e ME NI ed il ferimento dei fratelli IT LU e SE NI - episodio passato alla cronaca come scherzo di Carnevale -, all'uccisione il 25.7.1992 di TT NI in Bovalino, il 1.5.1993 di TT US e UG CE, in risposta, lo stesso giorno di IA US e RA NI. Una lotta cruenta, caratterizzata dalla prontezza delle reazioni, tale da configurare, per i giudici di merito, l'esistenza di preesistenti organizzazioni con una costante disponibilità di armi micidiali e di killers. Non mancano i giudici di merito di sottolineare, a fronte della preoccupazione degli 'ndranghetisti più avveduti, preoccupati della reazione delle forze dell'ordine intervenute per "blindare" letteralmente San CA, l'intervento, sollecitato da NI NI il diplomatico della famiglia, del gotha della mafia reggina - De EF, EG, PA, BR, BA, NI - che intervenne, su sollecitazione e imponendo una pax mafiosa tra le due cosche. Scrivono i giudici di merito che la tregua viene definitivamente interrotta e riprende la serie concatenata di omicidi ed attentati dal 31.7.2006, con l'agguato a cui conseguiva il ferimento di EL ES, cl. 1977, detto" CI AN, nipote dell'imputato, a cui seguirà in risposta, il 25.12.2006 l'attentato da più persone armate di kalashnikov al boss del clan rivale, AN CA NI, in seguito al quale trovava la morte la moglie, IA RA, trentatrè anni e tre figli, mentre venivano feriti, il marito, NI AN CA per l'appunto,, il fratello ES cl. 1974 ed il nipotino RA ME - episodio anche questo passato agli onori della storia della ndrangheta come la strage di Natale. La guerra delle faide continua con la risposta del clan NI-RA il 4.1.2007 tradottasi con l'uccisione di un affiliato al clan TT - EL, ZA Bruno, con l'attentato il 2.3.2007 ai danni di TT Santo, con l'uccisione il 17.5.2007 di Biviera Emanuele, il 12.7.2007 di CA US e culmina il 15.8.2007 con la strage di Duisburg, in Germania, dove trovano la morte, barbaramente uccisi con un colpo di pistola finale alla nuca, AR MA, ER ES, RI AS ES, ER MA, IO ES, FR SE.
Ora la posizione apicale dell'imputato in seno alla consorteria di 'ndrangheta del gruppo EL TT è tratta dai giudici di merito da una serie di elementi circostanziali desunta dalla posizione rivestita nell'ambito familiare - marito di TT TE fratello di EL ME MI i MA, padre di EL ES, "CI AN- e dall'età più matura rispetto a quella dei cognati TT sopravvissuti alla faida, dalle numerose intercettazione, anche ambientali, tra affiliati e parenti, in specie le donne, nel corso delle quali si riferiscono all'imputato con il sostantivo di "mamma", coinvolgendolo nella vita e negli accadimenti del gruppo criminale fino alla strage di Diusburg, dalle video riprese che lo ritraggono nel rifugio, presidiato da uomini armati, della casa in contrada da Ricciolio di Benestare, dove avevamo trovato rifugio i EL - TT dopo la ritorsione conseguita alla cd. strage di Natale nella quale era stato costruito, in modo da rimanere celato agli occhi esterni, un vero e proprio bunker, dove venivano rinvenute parti delle armi di cui all'imputazione.
3 - Con i motivi di ricorso, redatti nel contesto di separati atti da due diversi difensori, l'imputato svolgeva nell'ordine le censure di seguito indicate. Con il ricorso redatto dall'avvocato Tindaro Celi, sì denuncia a) carenza di motivazione in ordine alla indicazione degli indizi di colpevolezza del reato associativo, sia sul piano delle individuale responsabilità sia con riferimento alla qualificazione come mafiosa dell'associazione, indizi tratti dalla postulazione di una faida nel Comune di san CA, caratterizzata da una serie di omicidi compiuti da due cosche (EL- TT l'una, NI-FR l'altra) l'un contro l'altra, per ragioni strettamente familiari. La partecipazione dell'imputato al gruppo EL-TT sarebbe stata tratta dal grave ferimento del nipote, EL ES, susseguente ,dopo un intervallo di tempo, ad una serie di delitti di ritorsione tra le due famiglie e che avrebbe dato l'abbrivio ad una ulteriore serie di attività criminose per vendetta e ritorsione reciproca;
b) ancora carenza di motivazione in ordine alla detenzione dì armi - due pistole di cui una da guerra ed una mitraglietta tipo "Skorpio - per non aver valutato che le armi non sparavano da diverso tempo, per non aver considerato la possibilità che l'imputato ignorasse l'occultamento delle armi nell'immobile dove furono rinvenute, per non avere, infine, indicato gli elementi ed argomentato su di essi in merito all'aggravante contestata del "metodo mafioso"; c) violazione di legge con riferimento alla ritenuta aggravante, esclusa dal primo giudice, della transnazionalità, per essere incompatibile una tale aggravante con il delitto associativo, compatibile invece solo con i reati-fine, per il fatto che la ratio della relativa previsione mirerebbe alla più grave punizione dei reati-fine commessi all'estero dai sodalizi criminosi, più che alla considerazione della espansione all'estero, per l'appunto della associazione. Con il secondo ricorso, redatto dall'avv. Giulia Dieni, la difesa segnala, nell'ordine: d) inutilizzabilità delle videoriprese, autorizzate dal solo decreto del P.M di condotte non comunicative svoltesi nel cortile antistante l'abitazione del prevenuto di cui era preclusa la vista dall'esterno per essere lo spazio recintato e munito peraltro anche da un cancello che ne occludeva, per l'appunto la visibilità, inutilizzabilità della intercettazione ambientale captata il 27.2.2007 nella casa circondariale di Calinola tra BA ES, detenuto in via definitiva, e EL US, figlio dell'imputato, per l'omesso intervento autorizzatorio o di nulla - osta del magistrato di sorveglianza, nonché per essere stata disposta l'intrusione nella libera di comunicazione in base ad una motivazione che faceva perno su notizie acquisite da fonti meramente confidenziali;
e) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in data precedente al 6.4.2001 del collaboratore di giustizia, LI CO, perché, riportate nell'informativa di p.g. del 24.8.2007, non erano state rinnovate in violazione della L. n. 63 del 2001, art. 26, comma 2; f) omessa e manifesta illogicità della motivazione sul ruolo attivo e propulsivo, apportante un contributo effettivo ed attuale sul piano di direzione e di, organizzazione, dell'indagato in seno alla associazione di 'ndrangheta; g) mancanza di motivazione in merito alla destinazione delle armi sequestrate agli scopi criminosi della associazione, nonche' in merito al carattere necessariamente, a priori, armato della associazione stessa;
h) omessa considerazione di elementi, quali l'incensuratezza, che avrebbero consentito la concessione delle attenuanti generiche, negate, ed un trattamento sanzionatorio nitior.
4 - Le complessive ragioni di doglianza sono tutte infondate, se non inammissibili, ad eccezione della censura relativa alla aggravante della trans nazionalità, nel caso di specie,e per i motivi che da qui a tra poco sì esporranno, insussistente.
Sono da respingere quelle ragioni, risolvendosi nella pedissequa ripetizione dei motivi di appello che sono stati puntualmente considerati e disattesi dalla corte di merito,con in discorso giustificativo ampio, del tutto coerente e condiviso da questa Corte. Peraltro le ragioni di doglianza, ripetute, in sede di legittimità non hanno certo affrontato a tutto campo le considerazioni fattuali e logiche nelle quali si è articolato il ragionamento dei giudici di merito, con la conseguenza, che, anche sotto questo secondo aspetto, i motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Indubbia l'esistenza di una associazione criminale ,nella particolare articolazione di un contesto che vede protagonisti due clan contrapposti in una faida cruenta con botta-risposta, il ricorrente, tramite il primo difensore, avv. Celi Tindaro, ripete il ragionamento funzionale a circoscrivere e ridurre le ragioni della lotta cruenta tra le famiglie a vendette circoscritte nell'ambito familiare, non significative ai fini di caratterizzare l'associazione alla stregua del parametro normativo di cui all'art. 416 bis c.p.: per il metodo per l'appunto mafioso, caratterizzato non già dalla tipologia dei delitti che sì intendono realizzare, ma dalle modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente, dall'avvalersi quindi della forza di intimidazione propria della associazione della quale l'associato fa parte e del conseguente stato di omertà e di assoggettamento degli estranei per commettere più agevolmente i delitti scopo. L'assunto è del tutto privo di fondamento: i giudici di merito hanno sottolineato il fatto che le azioni e
contro
-azioni non si rivolgono solo contro i componenti la famiglia, ma anche contro persone non legate da vincoli parentali ma legati ai clan da vincoli che dimostrano la invasività delle due associazioni di ndrangheta, tale da paralizzare la stessa vita normale degli abitanti di San CA attanagliati da uno stato pervasivo di paura, di assoggettamento e di omertà. Peraltro vi è un dato, il più significativo e del tutto ignorato dalla difesa dei ricorrenti, che evidenzia oltre ogni limite l'inserimento delle due cosche nel più ampio reticolo mafioso che caratterizza l'intera provincia. Ne fa fede il ricorso, da parte di un gruppo di 'ndrangheta in lotta, i NI - "Scalzone", al ghota della ndrangheta di Reggio Calabria chiamata ad intervenire per imporre sia pur una temporanea pax mafiosa dopo gli omicidi dell'una e dell'altra parte seguiti al cd. "scherzo di carnevale", ed ancora dopo la strage di Duisburg del ferragosto del 2007. Ne fanno fede i collegamenti, tratti dai giudici di merito con il richiamo ad altri procedimenti -"Tuareg, Olimpia, Armonia"- per nulla contestati dalle ragioni di doglianza in esame, dei clan protagonisti della faida con le "ndrine" ed le "locali" limitrofe al territorio di San CA, nella zona del reggino. In conclusione, con logica coerenza, i giudici d merito hanno esplicitato, con l'indicazione di numerosi episodi, ignorati dai motivi di ricorso, che la condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione e negli associati stessi, costituivano, oltre che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale dei due clan contrapposti, che, per la loro fama negativa e per la capacita' di azioni corali di azioni e controazioni sanguinose, dimostravano una preesistente organizzazione criminale che, proprio attraverso quei fatti sanguinosi, palesavano pienamente la volontà di predominio sul territorio, quale diretta emanazione della forza di sopraffazione intesa all'eliminazione dell'avversario, identificato non nella singola vittima, ma nel gruppo, composto di familiari e non, contrapposto.
Anche sul connesso versante della partecipazione dell'imputato alla cosca EL - TT, ed in una posizione preminente, quale organizzatore e dirigente le azioni criminose, le ragioni di ricorso, svolte dai due difensori si rivelano generiche e aspecifiche e per certi versi, debordanti gli steccati delimitanti il campo di conoscenza della Corte: a fronte della ricchezza dei riferimenti giudiziali, costituiti dalle conversazioni intercettate, a carattere ambientale - tra BA ES, cl. 27, capo bastone di Platì, figura storica della 'ndranghera aspro montana e EL US - e telefoniche - tra EL ES e IO NI, tra AR MA e TT IC, dalle dichiarazioni di IO IA BR, dall'accertato utilizzo dei bunker frequentato, quello di Riciollio dove furono rinvenute le armi, dall'imputato, dal nome ossequioso, denotante il grande rispetto che si deve a un capo, di "mamma" con il quale veniva indicato dai sodali nel corso delle loro conversazioni, aventi ad oggetto le imprese criminose dal gruppo, i giudici di merito hanno tratto la rappresentazione della posizione di vertice del EL NI. Ora del contenuto oltremodo significativo delle conversazioni intercettate, nonche' delle dichiarazioni della predetta IO, del LI CO, le ragioni di doglianza non fanno cenno. Ne fanno solo per contestare, tracimando i confini propri del campo di legittimità, il riferimento all'imputato con il nome di "mamma", che vorrebbero attribuire alla genitrice dei conversanti, senza però prendere in esame il coacervo delle e conversazioni e delle situazioni analiticamente indicate dalla sentenza e che sono state ritenute, a ragione, univoche nel senso di attribuirlo quel riferimento all'imputato, e per di più nel contesto di argomenti che ne evidenziavano la posizione preminente nell'ambito della cosca. Generiche, poi, oltre che manifestamente infondate si palesano le censure volte a contestare i reati relativi alle armi come contestati e più in generale la qualificazione di associazione annata del clan "AR: le armi rinvenute nei luoghi dove l'imputato con gli altri affiliati si nascondeva, presieduti da persone rappresentate in possesso di armi dalle video-riprese, gli efferati omicidi con armi di grande potenzialità attribuiti alla cosca, il mandato, segnalato dai giudici di merito e del tutto non considerato dalla difesa del ricorrente, dell'imputato a MA AR ed a TA IC di reperire armi da sparo micidiali all'estero, in Svizzera ed in Germania, rappresentano tutte circostanze di fatto che relegano in asserzioni immotivate, tra l'altro, la deduzione che l'imputato non fosse a conoscenza della presenza delle armi nel bunker che frequentava e dove delle armi furono rinvenute dalle forse dell'ordine.
5 - Le ragioni di doglianza avanzate dal secondo difensore, l'avv. Giulia Dieni, ribadiscono quelle proposte ai giudici dell'appello e da questi correttamente considerate e valutate come infondate. Così per l'eccezione di inutilizzabilità delle video riprese dell'ingresso e del cortile antistante il fabbricato di C. da Bosco, località Mortelle e c/da Ricciolio di Benestare - fabbricato dove fu rinvenuto un rifugio- bunker con all'interno un deposito di armi: invero sono legittime e pertanto utilizzabili le videoregistrazioni dell'ingresso, del piazzale di accesso, dei balconi di un immobile, eseguite dalla polizia giudiziaria dalla pubblica strada, mediante apparecchio collocato all'esterno dell'edificio stesso, non configurando esse un'indebita intrusione nè nell'altrui privata dimora, ne' nell'altrui domicilio, nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con il luogo in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza. (Sez. 1, 25.10/14.11.2006,P.M. in proc. Arcionme e a., Rv 235027). Esse, le registrazioni, costituiscono prova atipica, ex art. 189 c.p.p., che non necessita dell'autorizzazione del G.i.p., in quanto le garanzie previste dall'art. 14 Cost. si applicano solo per le captazioni visive che riguardano luoghi di privata dimora. Ne consegue che la documentazione delle attività investigative non ripetibili possono essere allegate al relativo verbale ed inserite nel fascicolo per il dibattimento Parimenti corretta è stata la replica dei giudici di merito alla eccezione difensiva che bolla di inutilizzabilità le intercettazioni avvenute in ambiente carcerario - nella specie la conversazione tra BA ES e EL US - senza il nulla osta del magistrato di sorveglianza: la ratio e la finalità investigativa, nella specie giustificata dalla guerra di mafia in corso di svolgimento e dalla personalità dei dialoganti inseriti a livelli di vertice nel clan EL - TT, espunge dalle premesse condizionanti l'intercettazione il nulla osta della magistratura di sorveglianza funzionale al perseguimento di interessi diversi ed al limite distonici da quelli investigativi. Ancora ripetitiva ed infondata è l'eccezione difensiva sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da LI CO prima dell'entrata in vigore della L. 1 marzo 2001, n. 63 sul "giusto processo" senza gli avvertimenti di rito dovuti ad un coimputato, dichiarazioni non ripetute alla stregua delle nuove disposizioni: a tacer d'altro,si deve ribadire che sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese dai coimputati, sulla base della normativa previgente, nel corso dell'interrogatorio dinanzi al pubblico ministero e già poste a fondamento della responsabilità dell'imputato nel giudizio di primo grado definito con il rito abbreviato, dovendo escludersi l'applicazione della nuova disciplina ai sensi della L. n. 63 del 2001, art. 26, commi 1 e 2 a dichiarazioni non affette da alcuna patologia intrinsecamente inficiante (Sez. 2 5.3/27.6.2002, Landino e a., Rv . 221697; Sez. 6.2.6/27.4.2003, Pinto e a., Rv. 225251). Infine del tutto temeraria pare l'insistente richiesta di concessione delle attenuanti generiche con riferimento ad un imputato latitante, inserito con posizione apicale in un clan di "ndrangheta" che si caratterizza per essersi reso responsabile di azioni criminose così efferate: invero se, da un lato, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il pieno esercizio del diritto di difesa, faculta l'imputato al silenzio e persino alla menzogna, non lo sottrae certo ad un giudizio negativo nel caso ,come di specie, di essersi dato per più di una volta alla latitanza, rendendosi così responsabile della violazione del fondamentale principio di lealtà processuale che deve comunque improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento, e la cui violazione è indubbiamente valutabile da parte del giudice di merito, dall'altro il dovere di motivazione sulla ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è adempiuto, come nel caso di specie, dal giudice ove, con una pur sintetica espressione del tipo "al fine di meglio adeguare la pena al fatto", dia dimostrazione di avere valutato la gravita del fatto, che è uno degli indici normativi per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
6 - Merita invece accoglimento la doglianza relativa alla aggravante della trans nazionalità, a fronte di una contestazione formulata nel senso che l'associazione mafiosa, denominata "Cosca AR era "operante anche in Germania nel territorio di Duisbeerg e zone limitrofe ..." La L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 4 recita che "per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà." Nel caso di specie, stante la formulazione della contestazione, non ricorrono con evidenza gli elementi costituivi della aggravante, come delineati dalle puntualizzazioni in merito riconosciute da Sez. Un. Pen., n. 18374/13 31.1.2013/23.4.2013, Adami + 1 alla cui stregua la predetta circostanza "... è applicabile al reato associativo a condizione che il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stesse". Ma dalla stessa formulazione del capo di imputazione emerge che, nella prospettazione accusatoria, vi sarebbe proprio la suddetta coincidenza, postulandosi la configurabilità della aggravante sulla sola base della ritenuta identificabilità del gruppo criminale organizzato nella stessa associazione di tipo mafioso, tant' è che, in sede di contestazione, non si fa menzione del "contributo" che a tale associazione il gruppo criminale, distinto da essa, avrebbe dovuto fornire (in termini, Sez. 6, 5.4/14.5.2013, n. 20841/2013, P.G. c. Biviera Emanuele).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4 ed elimina la relativa pena così rideterminando la pena finale in anni quattordici di reclusione;
rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2013