Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2002, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I··0·4-1.69...19/02 LA CORTE PREM DICASSAZIONE Oggetto RISOLUZIONE CONTRAHO SEZIONE SECONDA CIVILE DIAPPALES PAGAMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Sorry PONTORIERI - Presidente- Dott. Franco R.G.N. 14181/99 Dott. Antonio VELLA Consigliere- Cron. 2862 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Rep. 334 Lott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud.12/07/01 Rel. Consigliere CORITE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA 3110 per diritti 29 GEN. 2002 5 sul ricorso proposto da: IL IE DA NO, elettivamente domiciliato in ROMA LRE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
NO DO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO POLCHI, che lo difende, giusta delega in atti;
CANCELLI RA 2001 * controricorrente 1186 avverso la sentenza n. 501/98 della Corte d'Appello di -1- CATANIA, depositata il 13/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito 1'Avvocato GIOVANNI GIACOBBE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 16/5/1977 RO NO conveniva in giudizio NO MI esponendo che questi gli aveva commesso in appalto la demolizione di due edifici e l'escavazione di mq. 1344 di terreno per il prezzo di £ 7.000.000. Dopo l'esecuzione della demolizione e dello scavo per mq. 1322, aveva sospeso i lavori perché il MI non si era procurato le autorizzazioni dei proprietari confinanti necessarie per il compimento dei restanti lavori che avrebbero comportato danni ai beni dei vicini. Il NO chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di appalto e che il committente fosse condannato al pagamento del corrispettivo pattuito e al risarcimento dei danni. Il MI in via riconvenzionale chiedeva che il contratto fosse risolto per fatto e colpa del NO e che gli fossero risarciti i danni subiti con com- pensazione di quanto da lui dovuto a titolo di corrispettivo dell'appalto. Con sentenza non definitiva del 3/7/1985 l'adito tribunale di Patti: di- chiarava risoluto il contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore; accertava il diritto del committente al risarcimento dei danni per la cui li- quidazione rimetteva la causa sul ruolo;
condannava il MI al paga- mento in favore del NO del corrispettivo di appalto, rivalutato secondo gli indici ISTAT, oltre interessi. La corte di appello di Messina, con sentenza 26/11/1991, respingeva l'appello principale proposto dal NO e, in parziale accoglimento di quello incidentale, accertava che tra i contrapposti crediti delle parti doveva ope- rarsi la compensazione giudiziale e sospendeva la condanna del committente fino all'accertamento del credito per danni opposto in compensazione. 3 La corte di merito riteneva ingiustificato il rifiuto dell'appaltatore di portare a termine i lavori e ciò in considerazione: dell'obbligo che lo stesso aveva assunto di collaborare con l'impresa incaricata della costruzione dei muri di sostegno;
della pattuizione del corrispettivo anche per ogni ulteriore scavo e trasporto di materiale dipendente dalla costruzione dei muri e da eventuali smottamenti di terreno prevedibili o imprevedibili;
della assunzio- ne da parte del NO degli eventuali danni dipendenti dai lavori appaltati. Si doveva poi presumere la previsione da parte dell'appaltatore degli smot- tamenti e del crollo del muro con accettazione del relativo rischio. Contro la detta decisione il NO proponeva ricorso per cassazione al quale resisteva il MI. Questa Corte, con sentenza 20/1/1995, accoglieva il ricorso del NO osservando: che la decisione del tribunale era stata criticata dal NO per la ritenuta sussistenza del diritto del committente di pretendere che l'appaltatore invadesse i terreni altrui con i lavori di escavazione ed arrecas- se scientemente danni a terzi e per l'omesso esame dell'adempimento dell'obbligo del committente di porre l'appaltatore in grado di completare l'opera mettendo a sua disposizione l'area interessata dallo scavo;
che a queste censure non era stata data risposta;
che la corte territoriale non aveva considerato che il committente era tenuto ad assicurare all'appaltatore la giuridica possibilità di compiere i lavori affidatigli secondo le regole di cor- rettezza di cui all'articolo 1175 c.c.; che la corte di merito non aveva verifi- cato se l'assenso dei proprietari dei terreni confinanti era indispensabile per rendere lecita la violazione dei loro diritti e giuridicamente possibile l'esecuzione dei lavori appaltati e neppure aveva accertato se spettava al MI, quale committente, di procurarsi il detto assenso oppure se, in ba- se ai patti, il relativo onere gravava sull'appaltatore; che, in sostanza, era mancata l'indagine sull'esistenza dell'inadempimento del MI dedotto dal NO. NO RO riassumeva il processo innanzi al giudice di rinvio desi- gnato nella corte di appello di Catania la quale, con sentenza 13/6/1998, in riforma della decisione di primo grado dichiarava risolto il contratto di ap- palto per inadempimento del committente e, per l'effetto, condannava NO MI al pagamento in favore di NO RO di £ 1.564.000 oltre ri- valutazione ed interessi e confermava la statuizione di condanna al paga- mento in favore di NO RO di £ 5.436.000. Osservava il giudice del rinvio: che con il contratto di appalto NO RO si era impegnato ad esonerare da ogni responsabilità NO Da- miano in ordine alla produzione di "eventuali danni a persone o cose dipen- denti dai lavori"; che le dimensioni dell'opera segnavano i limiti oggettivi del rischio del piccolo appaltatore NO RO tenuto conto della poten- zialità dei mezzi della sua impresa, delle conoscenze tecniche dell'epoca e dei costi massimi previsti e prevedibili;
che le clausole contrattuali non im- ponevano all'appaltatore di eseguire qualsiasi lavoro prescindendo dal costo globale delle opere da realizzare;
che le clausole contrattuali non facevano carico all'appaltatore di approntare qualsiasi tecnica, bensì di avvalersi dell'attività tecnica conosciuta all'epoca dei fatti e praticabile da un'impresa di non grandi dimensioni;
che l'onere di procurarsi dai terzi proprietari l'assenso per l'esecuzione dei lavori gravava sul committente al pari dell'obbligo di mettere il suo terreno a disposizione dell'appaltatore sì da 5 rendere possibili i lavori;
che il committente aveva insistito per la continua- zione ad ogni costo dei lavori nonostante la prospettazione del pericolo;
che ciò integrava l'ipotesi dell'assunzione in proprio, da parte del committente, della responsabilità esclusiva del proseguimento dei lavori;
che, quindi, il contratto di appalto non aveva avuto la sua naturale prosecuzione per colpa del committente il quale non aveva chiesto le necessarie autorizzazioni ai proprietari dei fondi confinanti;
che all'appaltatore andava riconosciuto l'ulteriore importo di £ 1.564.000 a titolo di maggior danno derivante dal contrapposto inadempimento. La cassazione della sentenza della corte di appello di Catania è stata chiesta da MI NO con ricorso affidato a cinque motivi. NO Teo- doro ha resistito con controricorso illustrato da memoria. Motivi della decisione Con i primi tre motivi di ricorso MI NO denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c., 1362, 1364, 1366, 1367 e 1665 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti ri- levati della controversia. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che al giudice di rinvio era stato devoluto l'incarico di verificare le seguenti circostanze: se il comple- tamento dei lavori di scavo avesse necessariamente comportato l'erosione di fondi appartenenti a terzi;
se il committente fosse tenuto ad assicurare all'appaltatore la giuridica possibilità di compiere i lavori affidatigli, secon- do le regole di cui all'articolo 1175 c.c.; se l'assenso dei proprietari dei ter- reni confinanti fosse indispensabile e se fosse giuridicamente possibile l'esecuzione dei lavori appaltati;
se spettasse al committente 0 all'appaltatore l'onere di procurarsi l'assenso dei proprietari confinanti;
se dai patti conseguisse l'obbligo dell'appaltatore di svolgere consapevolmente attività lesiva dei diritti dei terzi con o senza il loro consenso. Ad avviso del MI NO la corte di appello di Catania non ha offerto adeguata e lo- gica risposta alle dette questioni segnalate nella sentenza di annullamento ed ha violato le norme sull'appalto e sull'interpretazione dei contratti ( in par- ticolare quelle di cui agli articoli 1362 e 1367 c.c. ) con riferimento alla clausola relativa all'esonero della responsabilità del committente per danni a terzi. Inoltre lo stato della scienza delle costruzioni risulta desunta dalla co- noscenza privata del giudicante in violazione dell'articolo 115 c.p.c., così come non si comprende in base a quali elementi la corte di merito ha de- sunto la potenzialità ridotta dell'impresa dell'appaltatore. Infine nel proces- so non esiste alcuna perizia o atto da cui poter desumere che il lavoro di scavo di alcuni metri fosse impossibile. Con il secondo motivo MI NO deduce che il giudice del rinvio è incorso in contraddizione per aver prima riconosciuto l'assunzione da parte dell'appaltatore della responsabilità tecnico-economica dei lavori e per aver poi posto a carico del committente l'onere di procurare il consenso dei terzi proprietari: secondo le più ovvie regole della logica e in applicazione dei corretti criteri di interpretazione della volontà negoziale, l'esonero di re- sponsabilità deve ritenersi collegato allo smottamento di terreni di terzi con- finanti e non già del fondo dello stesso committente. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, assumendo che lo scavo avrebbe compromesso i fondi limitrofi, ha ritenuto che il committente, insistendo per la continuazione dei lavori, avesse assunto in proprio la responsabilità esclusiva del proseguimento dei lavori. Sostiene il MI NO che il ragionamento della corte di merito è in contrasto con la clausola contrattuale con la quale il committente era stato esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a terzi anche dipendenti da smottamenti prevedibili o imprevedibili. Peraltro l'affermazione secondo cui il committente avrebbe dovuto creare le condizioni giuridiche per l'esecuzione dei lavori, nel senso di richiedere a terzi le autorizzazioni per sconfinamenti, non è corretta sia perché tali sconfinamenti non erano neces- sari, sia perché nel contratto era stata inserita la clausola in base alla quale l'appaltatore avrebbe dovuto scavare il terreno del committente esonerando quest'ultimo da ogni responsabilità per gli smottamenti del terreno prevedi- bili ed imprevedibili. Con il quinto motivo ( da esaminare logicamente prima del quarto ) Da- miano NO denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 384 c.p.c. sostenendo che la corte territoriale non ha utilizzato i criteri di diritto enunciati dalla corte di cassazione nella sentenza di annullamento, né ha condotto esaurientemente l'indagine valutativa sui punti dalla medesima sentenza individuati. In particolare il giudice del rinvio non ha analizzato se, attraverso le clausole contrattuali interpretate secondo buona fede ex arti- colo 1366 c.c., fosse stato definito l'obbligo dell'appaltatore di procedere al completamento dei lavori di scavo ancorché da essi derivasse l'erosione dei fondi appartenenti a terzi, né ha dato corso al principio fissato dalla corte di cassazione con riferimento all'articolo 1175 c.c. Infine, secondo il ricorren- te, “non è stata compiuta alcuna indagine in ordine alla giuridica possibilità di eseguire i lavori appaltati in ragione della ipotetica lesione dei diritti dei terzi e se l'onere di acquisire l'assenso dei proprietari confinanti dovesse gravare sull'una o sull'altra parte contrattuale". La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragio- ni di ordine logico e per economia di trattazione e di motivazione, possono essere esaminate in via congiunta in quanto strettamente connesse ed inter- dipendenti riguardando tutte o la violazione delle stesse norme di legge re- lative all'interpretazione dei negozi giuridici e delle clausole contrattuali, o il mancato rispetto da parte del giudice del rinvio dei principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento e delle direttive ivi precisate, o vizi di motivazione su punti rilevanti della controversia. Come riportato nella parte espositiva che precede, questa Corte, con la sentenza di annullamento 728/95, ha affidato al giudice di rinvio il compito di procedere all'indagine - che la corte di appello di Messina non aveva ef- fettuato sull'esistenza dell'inadempimento del committente dedotto - dall'appaltatore a fondamento della proposta domanda di adempimento. Nella sentenza di annullamento risulta precisato che il giudice di secondo grado non aveva dato risposta alle censure alla decisione del tribunale mosse dall'appaltatore NO RO il quale aveva sostenuto che il completa- mento dello scavo avrebbe comportato - come affermato dal c.t.u. - lo scon- finamento dei fondi con conseguenti danni. Il giudice di rinvio avrebbe do- vuto accertare sia la detta circostanza di fatto - tenendo conto dell'obbligo del committente di assicurare all'appaltatore "la giuridica possibilità di compiere i lavori affidatigli secondo le regole della correttezza di cui all'articolo 1175 c.c." - sia la necessità di ottenere l'assenso dei proprietari confinanti per rendere lecita e possibile l'esecuzione dei lavori appaltati. Inoltre avrebbe dovuto esaminare i patti contrattuali al fine di individuare la parte sulla quale gravava l'onere di procurarsi il detto assenso: più precisa- mente la corte di Catania avrebbe dovuto appurare se sull'appaltatore, il quale aveva assunto a suo carico il risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione dei lavori, incombeva o meno l'obbligo di "svolgere consa- pevolmente l'attività lesiva dei diritti dei terzi con o senza il loro consenso”. Il giudice di rinvio ha puntualmente e correttamente adempiuto al com- pito affidatogli nel pieno e completo rispetto dei principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento ed ha tenuto conto dei rilievi e degli argo- menti esposti in detta sentenza. La corte di Catania, con motivazione puntuale e persuasiva, ha proceduto alla disamina di tutti gli elementi acquisiti al processo ed ha coerentemente affermato, sulla base di fatti qualificanti valutati nell'ambito dell'economia del rapporto, che il contratto di appalto non è proseguito per fatto e colpa del committente per aver questi "omesso di interessarsi presso i proprietari dei fondi al fine di avere le necessarie autorizzazioni". Il giudice del rinvio ha fatto riferimento alle contrapposte tesi delle parti ed ha valutato criticamente gli elementi probatori acquisiti ( tra i quali la relazione del c.t.u. ) per poi procedere all'interpretazione del contratto di appalto e della clausola con la quale l'appaltatore si era impegnato ad esonerare il committente da ogni re- sponsabilità in ordine alla produzione di eventuali danni dipendenti dall'esecuzione dei lavori appaltati. La corte territoriale è quindi giunta alla conclusione che la responsabilità dell'appaltatore concerneva il solo profilo tecnico ed economico dei lavori e che l'onere di procurarsi l'indispensabile assenso per l'esecuzione dei lavori gravava sul committente. 10 La corte distrettuale ha dato conto delle proprie valutazioni con corretto apprezzamento di merito, sorretto da congrua motivazione, esponendo ade- guatamente le ragioni del suo convincimento ed è pervenuta alle dette con- clusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie. Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della mag- giore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere in- gresso nel giudizio di cassazione. Occorre poi osservare che, come è noto, nei contratti a prestazioni corri- spettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di compara- zione in ordine al comportamento di ambo le parti per statuire quale di essa, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimen- ti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte nonché della conseguente alterazione del sinallagma: tale accertamento, prendendo le mosse dalla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se - come nella specie - congruamente motivato. - Per quanto riguarda le censure relative al lamentato errore che sarebbe stato commesso dalla corte di appello nell'interpretare le clausole del con- tratto di appalto in questione e di quella relativa all'assunzione di responsa- bilità da parte dell'appaltatore, è appena il caso di osservare che, come più 11 volte affermato da questa Corte, in tema di interpretazione dei contratti e delle clausole contrattuali, l'accertamento della volontà dei contraenti si tra- duce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di insufficienza o contraddittorietà di mo- tivazione tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle regole erme- neutiche. Pertanto in questa sede di legittimità la censura dell'interpretazione data dai giudici di merito al contratto ed alle clausole che lo compongono, può essere formulata sotto due distinte angolazioni: de- nunciando l'errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le re- gole di ermeneutica dettate dagli articoli 1362 e seguenti c.c.; ovvero inve- stendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale la sentenza impugnata è pervenuta a ricostruire la comune intenzione delle parti. Questa Corte ha anche più volte rilevato che non è sindacabile in sede di legittimità la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione delle parti, qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ri- corso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali ( signi- ficato letterale e collegamento tra le varie clausole contrattuali ) siano insuf- ficienti all'individuazione della comune intenzione stessa. E' infine compito del giudice del merito valutare il contenuto del con- tratto al fine di identificarne l'oggetto: il risultato di tale indagine è soggetto al sindacato della cassazione solo sotto il profilo della logicità e della con- gruità della motivazione. 12 Nella specie la corte di appello ha coerentemente proceduto alla inter- pretazione del contenuto del contratto e della clausola relativa all'impegno dell'appaltatore di esonerare il committente da ogni responsabilità per “eventuale danni a persone o cose dipendenti dai lavori” ed ha poi affermato che i danni arrecati ricadevano su NO RO solo se questi avesse ope- rato in "dispregio della salvaguardia degli altrui beni” e che incombeva su NO MI l'onere di creare le condizioni giuridiche per l'esecuzione dei lavori commissionati e di procurarsi dai terzi l'autorizzazione a procede- re nell'attività di scavo del terreno. Il giudice di rinvio ha proceduto alla valutazione del significato letterale e logico delle espressioni adoperate dalle parti nel contratto in questione ed ha ampiamente giustificato tale valutazione con corretto apprezzamento di merito, sorretto da congrua motivazione, esponendo adeguatamente le ra- gioni del suo convincimento attraverso argomentazioni complete ed appa- ganti, improntate a retti criteri logici e giuridici. Il procedimento logico-giuridico sviluppato nell'impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell'interpretazione degli accordi raggiunti dalle parti è fondato su un'indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di erme- neutica e sorretto da motivazione adeguata e corretta. Il ricorso è peraltro sul punto carente e generico per non essere stato ri- portato e precisato il contenuto specifico e completo del contratto in que- stione, il che non consente di ricostruire - alla luce esclusivamente ad alcu- ne ed isolate parti - il senso complessivo della convenzione e della clausola concernente l'assunzione della responsabilità da parte dell'appaltatore per i 13 danni arrecati nell'esecuzione dell'opera appaltata. Ciò impedisce a questa Corte di valutare sulla base delle sole deduzioni contenute in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del denun- ciato difetto di motivazione e la decisività dell'errore commesso dalla corte di appello nell'operazione interpretativa. In definitiva deve ritenersi corretta l'operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito ed anche se il ricorrente sostiene la violazione dell'articolo 1362 c.c., svolgendo al riguardo generiche argomentazioni, la detta ineccepibile interpretazione rende manifesto che è stato investito il "risultato" interpretativo raggiunto il che è inammissibile in questa sede. Per quanto poi riguarda l'asserita violazione dell'articolo 115 c.p.c., de- nunciata con il primo motivo di ricorso, la Corte rileva che detta censura si riferisce alla parte della decisione impugnata con la quale il giudice del rin- vio ha affermato che all'epoca del contratto di appalto stipulato dalle parti era da considerare “normale” – per le conoscenza tecniche acquisite in detta - epoca in considerazione anche dei costi massimi prevedibili e delle dimen- sioni dell'impresa dell'appaltatore NO RO - pretendere "uno scavo a sezione obbligata" e non uno scavo con l'uso della tecnica della "sotto murazione a tratti". In proposito bisogna porre in evidenza che costituisce ormai principio costantemente recepito quello secondo il quale il ricorso alle nozioni di co- mune esperienza di cui all'articolo 115 c.p.c. attiene all'esercizio di un pote- re discrezionale riservato al giudice del merito sottratto al sindacato di legit- timità salvo che la parte deduca essere stata posta a fondamento della deci- sione a lei sfavorevole un'errata nozione di notorio ( il che non si è verifi- 14 cato nella specie) mentre non può essere censurata per inesistenza o insuffi- cienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali fonda il suo giudizio e la sua determinazione. In relazione infine alla censura mossa con il secondo motivo di ricorso relativa alla asserita contraddittorietà della motivazione della sentenza im- pugnata per aver la corte di appello prima riconosciuto che la responsabilità dell'appaltatore concerneva il profilo tecnico-economico dell'opera e poi escluso detta responsabilità per possibili smottamenti di terreno prevedibili già prima dell'inizio dei lavori - è sufficiente rilevare che il giudice del rin- vio ha correttamente posto in evidenza sia gli obblighi e gli oneri che sorgo- no a carico delle parti di un contratto di appalto, sia le responsabilità che ri- cadono sul proprietario del terreno interessato dall'esecuzione di lavori peri- colosi con possibilità di danni a terzi. La corte territoriale ha quindi affer- mato che nel caso in esame, pur sussistendo a carico dell'appaltatore il ri- schio sia tecnico che economico connesso all'esecuzione dei lavori, perma- neva comunque l'obbligo del committente di "creare le condizioni giuridi- che per l'esecuzione dei lavori” e, quindi, “di procurarsi dai terzi proprietari l'indispensabile assenso per l'esecuzione dei lavori": da ciò la conclusione - do parte coerente e non contraddittoria - dell'assunzione in proprio della responsabi- lità del committente della responsabilità esclusiva del proseguimento dei la- vori per aver insistito per la continuazione di tali lavori malgrado la pro- spettazione del sicuro pericolo di danni ai proprietari degli immobili vicini derivanti dallo sbancamento del terreno con conseguente smottamento dei fondi confinanti. 15 Deve pertanto escludersi che nella motivazione della sentenza impugnata sia ravvisabile l'asserita contraddittorietà, così come del tutto insussistenti sono le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti di causa ed una interpretazione delle clausole del contratto di appalto stipulato dalle parti in modo diverso da quanto in proposito ineccepibil- mente effettuato dalla Corte di appello di Catania. Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa appli- cazione degli articoli 1223 e 2697 c.c. e omessa ed insufficiente motivazio- ne su punti rilevanti della controversia, deduce che il giudice del rinvio ha liquidato all'appaltatore la somma di £ 1.564.000 a titolo di risarcimento del danno senza svolgere alcuna motivazione idonea ad identificare l'iter logico e giuridico di tale determinazione e malgrado che l'appaltatore non avesse offerto alcuna prova del preteso danno. Il motivo è fondato. La corte di appello ha riconosciuto all'appaltatore NO RO - in aggiunta al credito di £ 5.436.000 a titolo di compenso per i lavori eseguiti - l'ulteriore importo di £ 1.564.000 per il "maggior danno derivante dal con- trapposto inadempimento". La corte territoriale non ha però fornito alcuna motivazione in ordine ai criteri adottati per procedere alla liquidazione del danno in questione apoditticamente quantificato nella indicata somma pre- scindendo del tutto dall'esame delle circostanze di fatto - la cui prova in- combeva al contraente adempiente, ossia al NO RO - rilevanti ai fini dell'accertamento circa la sussistenza concreta del danno e delle conseguen- ze patrimoniali pregiudizievoli subite dall'appaltatore e derivanti dalla ri- soluzione contrattuale per inadempimento del committente. 16 In particolare nell'impugnata sentenza non risulta precisato se la somma in questione sia stata riconosciuta a titolo di lucro cessante o di mancato guadagno dell'appaltatore, non avendo la corte di appello fatto alcun riferi- mento né all'accrescimento patrimoniale in concreto effettivamente pregiu- 109T 129,11 dicato o impedito dall'inadempimento del committente, né agli elementi probatori acquisiti circa l'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giu- 455T 51,65 dizio di probabilità e non di mera possibilità, l'appaltatore avrebbe conse- TOT: 18076 guito se avesse portato a termine l'opera commissionatagli. In definitiva devono essere rigettati il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso. Va invece accolto il quarto motivo di ricorso per cui la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione motivo accolto tale авте пришла e la causa rinviata ada corte di appello di alta che terrà conto dei rilievi sopra esposti nonché dei principi di diritto sopra enunciati e provvederà an- che in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spe- althe youn lille se del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di za Catenie. Roma 12 luglio 2001 2 Il consigliere extensore Il presidente IL IE C1 Paolo Talarico blenco DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 GEN. 2002 Roma IL IE C1 002 Teletico ENTRAS 17