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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8735 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (IX)
Il Giudice dott. ED AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 20312/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 in persona del responsabile della funzione affari legali, elettivamente domiciliata in Roma, piazza di Spagna n.15, presso o studio degli avv.ti Andrea Zoppini e Giacinto Parisi che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di opposizione;
OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Massimo
UG e SC RE, nonchè elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, via
Passolanciano n. 50, in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – cessione crediti.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. In decisione all'udienza in data 12 dicembre 2024, con la concessione del termini di legge, ex art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n.1441/2022 del 27 gennaio 2022 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.72612/2021, con cui era ingiunto a il pagamento, in favore della dell'importo di euro Parte_1 Controparte_1
415.015,00, oltre gli interessi e le spese del monitorio.
Detta somma era richiesta a titolo di pagamento del compenso dovuto in relazione alla cessione del credito d'imposta, ai sensi del D.L. n.34 del 19.05.2020, conv. in L.n.77 del 17.07.2020, di cui alla proposta del 27/09/2021 accettata il 03/10/2021.
chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo, dichiarando risolto il contratto di Parte_1 cessione del credito di imposta intercorso e rigettando la connessa richiesta di pagamento.
In particolare, eccepiva che, successivamente alla trasmissione dell'accettazione della cessione del credito in parola, all'esito delle verifiche svolte, anche in funzione antiriciclaggio, erano state riscontrate gravi anomalie a seguito delle quali essa opponente, in adempimento degli obblighi di cui al d.lgs.231/2007, bloccava immediatamente l'operazione provvedendo, in data 26.12.2021, a ritrasferire in favore della parte opposta il credito di imposta in esame.
Inoltre, eccepiva che le riscontrate anomalie giustificavano una risoluzione di diritto del contratto ex artt.
5.5. e 8.3 del contratto di cessione.
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'atto di opposizione e la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Deduceva, sostanzialmente, al riguardo che l'accertamento in oggetto era stato successivo al perfezionamento del contratto di cessione ed era basato su illazioni.
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte e con ordinanza resa all'udienza del 26.01.2023 era rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, va considerato, preliminarmente, che ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 231/2007, i
“soggetti obbligati” tra cui, ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto vi è anche -, Parte_1
“prima di compiere l'operazione, possono inviare senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto…La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette…” e l'art. 42 del medesimo decreto consente di astenersi dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto.
Va considerato, quindi, che le anomalie rilevate da al fine di sospendere l'atto di Parte_1 cessione e di ritrasferire il credito, nonché poste a base della risoluzione di diritto del contratto di cessione dei crediti di imposta in parola, in particolare ai sensi dell'art.
5.5 ed 8.3 del contratto, rientrano tra gli indicatori di anomalia indicati dall'UIF al fine di individuare operazioni sospette.
In particolare, si tratta delle seguenti circostanze:
- la recente data di costituzione dell'impresa cedente (4/8/2021) rispetto alla cessione del credito d'imposta, avvenuta il mese successivo;
- la forma sociale semplificata della parte opposta, avente un capitale sociale versato di € 1.000;
-l'assenza di riscontri in ordine alla sussistenza di strutture organizzative reali, non disponendo la società, amministrata da , di dipendenti né di un'effettiva sede sociale, Parte_2 considerato che la sede legale dell'opposta coincide con il luogo di residenza del legale rappresentante (cfr. visura allegata);
- la titolarità in capo alla di un credito d'imposta di rilevante entità (asseritamente CP_1 pari a € 500.000), non coerente, da un lato, con la recente data di costituzione e, dall'altro, con il tipo di attività esercitata, con la struttura organizzativa e/o con i valori patrimoniali e/o reddituali della medesima cedente;
- risultava iscritto all'albo (cfr estratto) dei consulenti finanziari del 1995 e dal Parte_2
2018 e non risultava più affiliato ad alcun intermediario abilitato;
-le plurime cessioni di crediti fiscali da parte delle otto società neo-costituite dal nei Pt_2 confronti di del valore complessivo di oltre tre milioni di euro. Parte_1
Si ritiene, per quanto sopra visto, che effettivamente sussistevano i presupposti in base ai quali si astenuta dalla cessione ed ha richiesto di dichiarare la risoluzione di diritto del Parte_1 contratto, considerato che le suddette circostanze, relative alla pluralità di società costituite dal legale rappresentante dell'opposta in breve tempo ed alla pluralità di cessioni di crediti, unitamente al mancato riscontro di strutture e di una situazione patrimoniale adeguata, hanno portato ragionevolmente a dubitare dell'effettiva esistenza dei crediti d'imposta ceduti e dell'effettiva legittimità dell'operazione. Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, va dichiarato risolto il contratto di cessione di crediti fiscali in discussione, con conseguente non debenza del credito ingiunto e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A seguito della soccombenza, la parte opposta va condannata alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese di lite che sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. n.55/2014 (e successive integrazioni), in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n.1441/2022 del 27 gennaio 2022 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.72612/2021; condanna la alla rifusione, in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 che si liquidano complessivamente in €12.607,00 di cui €12.000,00 per compensi ed €607,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 07.06.2022 Il Giudice
ED AN