Art. 9. Decadenza dei certificati di sicurezza o d'idoneita'.
Quando per gravi avarie subite dalla nave o per notevoli mutamenti apportati allo scafo, all'apparato motore o alle dotazioni della medesima, vengono meno i requisiti in base ai quali sono stati rilasciati i certificati di sicurezza o d'idoneita', questi perdono la loro validita' e devono essere ritirati dall'autorita' marittima o consolare.
Il comandante ha l'obbligo di denunciare all'autorita' marittima e, all'estero, all'autorita' consolare, le avarie e mutamenti apportati allo scafo, all'apparato motore e alle dotazioni della nave.
Quando per gravi avarie subite dalla nave o per notevoli mutamenti apportati allo scafo, all'apparato motore o alle dotazioni della medesima, vengono meno i requisiti in base ai quali sono stati rilasciati i certificati di sicurezza o d'idoneita', questi perdono la loro validita' e devono essere ritirati dall'autorita' marittima o consolare.
Il comandante ha l'obbligo di denunciare all'autorita' marittima e, all'estero, all'autorita' consolare, le avarie e mutamenti apportati allo scafo, all'apparato motore e alle dotazioni della nave.