Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 15/04/2026, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00824/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00426/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 426 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
DE TO e GO TO, rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaele Bucci e Marco Antoniol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Raffaele Bucci in Dolo, via Cairoli n. 129;
contro
Comune di Marostica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Ferasin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, non costituito in giudizio;
nei confronti
DA TT e AN TT, rappresentati e difesi dall’avvocato Elisa Castrilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, piazza Pontelandolfo n. 114;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo
1) della deliberazione del consiglio comunale del Comune di Marostica n. 2 del 1° febbraio 2024, pubblicata all’albo pretorio comunale dal 7 febbraio 2024 al 22 febbraio 2024 e non notificata ai ricorrenti, avente il seguente oggetto: “ Intervento edilizio relativamente ad opere eseguite in difformità dai titoli abilitativi, interessato da acquisizione gratuita della proprietà, immissione nel possesso e trascrizione nei registri immobil [i] ari a favore del Comune di Marostica ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. Dichiarazione in ordine all’esistenza di prevalenti interessi pubblici ed alla inesistenza di contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico ai fini del mantenimento dell’opera nel complesso a sensi dell’art. 31 comma 5 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ”;
2) di tutti gli altri atti connessi, prodromici, presupposti o conseguenti a tale delibera, se ed in quanto lesivi per i ricorrenti e anche se non conosciuti da questi ultimi, ivi espressamente inclusi, per quanto di necessità e senza pretesa di esaustività: a) i verbali delle sedute della commissione urbanistica del 23 novembre 2022 e della “ competente Commissione Consiliare ” del 20 dicembre 2023 e del 30 gennaio 2024, nonché le decisioni assunte in tali sedute, comunque denominate; b) il “ verbale di asseverazione agli atti, redatto nei modi e forme di legge ”, menzionato nella delibera impugnata sub 1); c) la nota del Responsabile dell’Area IV “Servizi Sociali, Istruzione e Asilo Nido” prot. n. 32124 del 21 dicembre 2023; d) la proposta di direttiva della giunta comunale n. 18 del 16 febbraio 2023 ed il relativo esito; e) il verbale del 23 dicembre 2022, prot. n. 29515 del 1° dicembre 2022; f) tutti gli allegati della delibera impugnata sub 1), ivi inclusi il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area 7 - Edilizia e urbanistica, il parere di conformità del Segretario comunale, nonché i certificati di esecutività e di adempimenti successivi alla pubblicazione; g) la proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 20240104 del 25 gennaio 2024 e ogni altra proposta eventualmente accolta con la delibera impugnata sub 1); h) i verbali della delibera impugnata sub 1) e della seduta consiliare del 1° febbraio 2024, l’ordine del giorno di tale seduta, nonché le relative registrazioni, anche audio-video; i) il parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, prot. n. 8003 del 12 aprile 2016; j) la “ nota Pratica U.T.C. n. 2016/055 del 15/04/2021 Prot. N. 0008271/2021 del 15/04/2021 inviata alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza ”; k) tutti i pareri, nulla-osta o atti di assenso, comune denominati, resi in vista della delibera impugnata sub 1) o comunque menzionati nella delibera stessa, ivi inclusi, anche se diversi da quelli che precedono, i “ pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai responsabili dei rispettivi settori ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti, espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del medesimo T.U. nonché dall’art. 65 comma 3 del vigente statuto comunale ” e il parere espresso dalla “ Soprintendenza, in data 12/04/2016, nell’ambito dell’accertamento di compatibilità paesaggistica, successivamente annullato con sentenza del TAR ”; l) tutti gli altri atti e provvedimenti esplicitamente o implicitamente richiamati nella delibera impugnata sub 1); m) tutti gli atti connessi, prodromici, presupposti o conseguenti agli atti e provvedimenti che precedono; n) tutti gli eventuali allegati degli atti e provvedimenti che precedono;
quanto ai motivi aggiunti
1) della deliberazione della giunta comunale del Comune di Marostica n. 88 del 19 giugno 2025, pubblicata all’albo pretorio comunale dal 3 luglio 2025 al 18 luglio 2025 e non notificata ai ricorrenti, avente il seguente oggetto: “ Lavori di adeguamento impianti di smaltimento reflui, lavori di sistemazione area esterna e posa recinzione immobili in via Maggior Morello_ approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico economica ”;
2) della deliberazione della giunta comunale del Comune di Marostica n. 100 del 10 luglio 2025, pubblicata all’albo pretorio comunale dal 15 luglio 2025 al 30 luglio 2025 e non notificata ai ricorrenti, avente il seguente oggetto: “ Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Marostica e l’Associazione Questacittà ODV via Schiavonetti 8, Bassano del Grappa, c.f. 02397510245 regolante la concessione in uso gratuito di una porzione di abitazione di proprietà del Comune di Marostica per finalità sociali ed emergenze abitative ”;
3) di tutti gli altri atti connessi, prodromici, presupposti o conseguenti a tali delibere, se ed in quanto lesivi per i ricorrenti e anche se non conosciuti da questi ultimi, ivi espressamente inclusi, per quanto di necessità e senza pretesa di esaustività: a) la determinazione del Responsabile dell’Area 6 n. 111, reg. gen. n. 299/2024, del 22 aprile 2024; b) la determinazione del Responsabile dell’Area 6 n. 108, reg. gen. n. 305/2025, del 7 maggio 2025; c) la nota comunale prot. gen. n. 13209 del 16 giugno 2025; d) le note comunali prot. n. 26346/2022, prot. n. 5524 del 6 marzo 2025 e prot. 14739/2025; e) la d.G.C. n. 1 dell’11 gennaio 2024 nonché i relativi allegati; f) la direttiva della giunta comunale n. 58 del 13 marzo 2025; g) tutti gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) approvato con la delibera impugnata sub 1), nonché i relativi allegati; h) tutti gli eventuali atti di adozione, approvazione, verifica, validazione, assenso e/o favorevole riscontro, comunque determinati, del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) approvato con la delibera impugnata sub 1), e/o dei relativi allegati, e/o di altri progetti riguardanti in tutto o in parte gli stessi immobili, ovvero altre porzioni dei medesimi immobili, ivi incluso l’eventuale progetto esecutivo, nonché i relativi allegati; i) tutti gli allegati della delibera impugnata sub 1), ivi inclusi il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area 6 - Lavori Pubblici e Protezione civile, il parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Area 2 - Servizi Finanziari e Risorse Umane, il parere di conformità del Segretario comunale, nonché i certificati di esecutività e di adempimenti relativi alla pubblicazione; j) tutti i pareri, nulla-osta e/o atti di assenso, comune denominati, resi in vista della delibera impugnata sub 1) o comunque menzionati nella delibera stessa, ivi inclusi, anche se diversi da quelli che precedono, “ i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza del responsabile dell’Area 6^ Lavori Pubblici e Protezione civile e dell’Area 2 ^ Servizi Finanziari e Risorse Umane (regolarità contabile) ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ” nonché il “ visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 65 comma 3 del vigente statuto comunale ”; k) lo schema di convenzione approvato con la delibera impugnata sub 2), nonché i relativi allegati; l) tutti gli eventuali atti di adozione, approvazione, verifica, validazione, assenso e/o favorevole riscontro, comunque determinati, dello schema di convenzione approvato con la delibera impugnata sub 2), e/o dei relativi allegati, e/o di altri contratti o convenzioni riguardanti in tutto o in parte gli stessi immobili, ovvero altre porzioni dei medesimi immobili, nonché i relativi allegati; m) l’eventuale convenzione il cui schema è stato approvato con la delibera impugnata sub 2); n) tutti gli allegati della delibera impugnata sub 2), ivi inclusi il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area 4 - Servizi Sociali, Istruzione e Asilo Nido, il parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Area 2 - Servizi Finanziari e Risorse Umane, il parere di conformità del Segretario comunale, nonché i certificati di esecutività e di adempimenti relativi alla pubblicazione; o) tutti i pareri, nulla-osta e/o atti di assenso, comune denominati, resi in vista della delibera impugnata sub 2) o comunque menzionati nella delibera stessa, ivi inclusi, anche se diversi da quelli che precedono, “ i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza dal Responsabile dell’Area 4^ Servizi Sociali, Istruzione e Asilo Nido (regolarità tecnica) e dall’Area 2^ Servizi Finanziari e Risorse Umane (regolarità contabile) ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ”; p) le proposte di deliberazione della giunta comunale n. 20250721 del 18 giugno 2025, n. 20250813 del 4 luglio 2025, e ogni altra proposta eventualmente accolta con le delibere impugnate sub 1) e sub 2); q) tutti gli altri atti e provvedimenti esplicitamente o implicitamente richiamati nelle delibere impugnate sub 1) e sub 2) e/o negli altri atti e provvedimenti che precedono; r) tutti gli atti connessi, prodromici, presupposti o conseguenti alle delibere impugnate sub 1) e sub 2) e/o agli altri atti e provvedimenti che precedono; s) tutti gli eventuali allegati delle delibere impugnate sub 1) e sub 2) e/o degli altri atti e provvedimenti che precedono;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Marostica e di DA TT e AN TT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il dott. RE IZ e uditi per le parti i difensori Antoniol e Vescovi, in dichiarata delega dell’avv. Bucci, Furlan, su delega dell’avv. Ferasin, e, per delega orale dell’avv. Elisa Castrilli, Michele Castrilli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. I ricorrenti sono titolari di diritti di proprietà su una serie di terreni con fabbricati sovrastanti ubicati nel territorio del Comune di Marostica, i quali compongono un fondo unitario con scoperti sostanzialmente indivisi.
Tale fondo confina con un altro, gravato dal vincolo paesaggistico e da quello idrogeologico, ove insiste un fabbricato appartenente per la quasi totalità al Comune che, in precedenza, era di proprietà dei controinteressati.
1.1. La realizzazione del fabbricato da ultimo citato è avvenuta a seguito del rilascio di quattro titoli abilitativi, fra il 2002 ed il 2006, con la commissione di una serie di abusi edilizi che, su segnalazione di terzi, hanno portato il Comune, nelle date del 5 dicembre 2012 e del 9 gennaio 2013, ad eseguire dei sopralluoghi.
All’esito degli stessi, sono emerse le seguenti difformità:
- il fabbricato è risultato traslato sia verso l’alto, con “ una differenza di quota di circa +0,53 ml. ”, sia verso sud, ossia verso la proprietà dei ricorrenti;
- anche il piano di campagna circostante il fabbricato è risultato traslato verso l’alto.
1.2. Preso atto delle citate risultanze, nel 2013, gli allora proprietari hanno presentato al Comune una serie di istanze di sanatoria edilizia e paesaggistica, fra le quali la richiesta del 6 febbraio 2013.
In data 9 maggio 2013, il Comune ha comunicato al tecnico dei richiedenti il contenuto di un parere della Commissione Edilizia Integrata (CEI), la quale aveva rilevato la presenza di volumi non autorizzati.
In sintesi, l’altezza del fabbricato, computata tenendo conto del piano di campagna originario, è risultata maggiore così come maggiore è risultato il suo volume, essendo il secondo dipendente dalla prima.
Tale eccedenza volumetrica rispetto all’autorizzato si è rivelata ostativa al rilascio della sanatoria paesaggistica (art. 167, comma 4, lett. a, e art. 146, comma 4, secondo periodo, d.lgs. 42/2004).
Con nota del 14 maggio 2013, il Comune ha anche comunicato che la CEI aveva rilevato un ulteriore profilo critico degli interventi in questione, riguardante il sistema di smaltimento delle acque meteoriche.
1.3. Sulla scorta di tali comunicazioni, il legale dei proprietari, con nota del 6 novembre 2014, ha preannunciato al Comune l’avvio di una procedura di accertamento tecnico preventivo (ATP) finalizzata alla verifica delle quote del fondo.
La procedura di ATP è stata instaurata con ricorso al Tribunale di Vicenza (r.g. 10615/2014) e si è conclusa con la relazione peritale del 14 maggio 2015 attestante sia “ la sopraelevazione della quota di piano terra rispetto all’autorizzato [che era] di cm 56. (-2,01 – 1,45 m) ” sia la pendenza verso la proprietà dei ricorrenti determinata nella misura “ di circa il 5% ”.
L’esito dell’accertamento non è stato ritenuto impeditivo a fini della presentazione, in data 17 febbraio 2016, di una richiesta di sanatoria paesaggistica del fabbricato che, accolta dal Comune con il rilascio del titolo avvenuto in data 13 giugno 2016, ha determinato l’instaurazione di un contenzioso dinanzi a questo Tribunale (r.g. 1362/2016).
La decisione favorevole ai ricorrenti (TAR Veneto, sez. II, 14 dicembre 2020, n. 1260) ha indotto gli stessi a inoltrare al Comune una diffida, recante data 3 aprile 2021, diretta a sollecitare l’assunzione di provvedimenti per le ulteriori violazioni riscontrate.
Il Comune, nell’intraprendere l’attività di esecuzione della sentenza, dopo avere aperto nuovamente il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10- bis legge 241/1990, con nota prot. n. 10746 del 14 maggio 2021, ha adottato il proprio provvedimento di segno negativo.
L’attività amministrativa è culminata nell’ordinanza 22 giugno 2021, n. 57 – avente ad oggetto l’ingiunzione diretta ai controinteressati “ di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi in conformità al progetto approvato ” – ed è stata conseguentemente impugnata (r.g. 839/2021).
1.4. Con nota del 10 settembre 2021, il Comune ha fornito riscontro alla diffida dei ricorrenti evidenziando come l’ottemperanza all’ordinanza di ripristino avrebbe potuto risolvere anche molti degli ulteriori abusi edilizi e paesaggistici.
Rilevata una sostanziale inerzia da parte dei trasgressori, i ricorrenti hanno richiesto, con una nuova diffida del 30 novembre 2021, l’applicazione anche della misura paesaggistica ripristinatoria.
In data 10 marzo 2022, a seguito di sopralluogo eseguito il 28 dicembre 2021 e cristallizzato nella relazione del 3 marzo 2022, è stato notificato l’accertamento dell’inottemperanza alla predetta ordinanza di demolizione a cui è seguita l’ordinanza 11 marzo 2022, n. 19, avente ad oggetto l’ingiunzione del pagamento della sanzione pecuniaria secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 4- bis , d.P.R. 380/2001.
Con nota del 27 ottobre 2022, infine, il Comune ha disposto l’acquisizione della quasi totalità dell’immobile senza poi assumere iniziative collegate alla prevista attività ripristinatoria in origine demandate ai controinteressati.
L’Ente locale, infatti, valorizzando la previsione di cui al quinto comma dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, ha incaricato un geologo di “ verificare se il mantenimento dell’opera [pregiudicasse] l’assetto idrogeologico dell’area, e in che misura ”.
Con istanza del 28 settembre 2023, i ricorrenti hanno chiesto di accedere alla perizia acquisita dal Comune mentre con istanza del 13 novembre 2023 hanno chiesto, tra l’altro, di provvedere al ripristino dell’immobile, con spese a carico dei trasgressori come per legge, nonché di astenersi dall’assumere la eccezionale decisione conservativa e di provvedere anche con riguardo a tutti gli altri abusi relativi al fondo.
1.5. A distanza di circa quattro mesi, il Comune, con delibera consiliare del 1° febbraio 2024 (pubblicata all’albo pretorio il 7 febbraio 2024), dopo aver valutato “ l’inesistenza di contrasti con rilevanti interessi urbanistici e ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico ”, ha disposto il mantenimento dell’opera abusiva, ritenendo di “ poter derogare alla regola che prevede la demolizione del fabbricato ”.
Nella medesima delibera, in particolare, l’Ente ha sottolineato che “ il mantenimento del fabbricato [sarebbe stato] compatibile sotto tutti i profili esaminati: urbanistico, ambientale, paesaggistico e idrogeologico ”, ravvisando, al riguardo, la sussistenza di “ un rilevantissimo interesse pubblico […] in considerazione della mancanza di alloggi da destinarsi alle esigenze abitative ”.
1.6. Avverso la succitata delibera e tutti gli altri atti connessi, prodromici, presupposti e conseguenti, i ricorrenti hanno proposto ricorso con atto introduttivo notificato in data 28 marzo 2024 e depositato in data 9 aprile 2024, chiedendone l’annullamento.
Nella circostanza, dopo un breve preambolo finalizzato a sottolineare la legittimazione attiva, sono state formulate le seguenti doglianze:
(i) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 9 e 10 legge 241/1990 in ordine alla memoria procedimentale del 13 novembre 2023 ed agli altri contributi partecipativi dei ricorrenti; eccesso di potere sub specie di carenza di istruttoria e difetto di motivazione, nonché di violazione dei principi del giusto procedimento e di leale collaborazione fra amministrazione e cittadino;
(ii) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, nonché dell’art. 3 legge 241/1990, in ordine alla asserita prevalenza degli interessi pubblici pretesamente perseguiti; violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 117 Cost. nonché dell’art. 1 Prot. Add. Conv. EDU; eccesso di potere sub specie di carenza di istruttoria, difetto del presupposto e difetto di motivazione sotto altro profilo;
(iii) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, nonché dell’art. 3 legge 241/1990, in ordine al contrasto con rilevanti interessi urbanistici; violazione e falsa applicazione degli artt. 41-quinquies e 41-sexies legge 1150/1942, degli artt. 3 e ss. d.m. 1444/1968 nonché dell’art. 16 d.P.R. 380/2001; eccesso di potere sub specie di carenza di istruttoria, di difetto del presupposto e di motivazione, nonché di contraddittorietà intrinseca ed estrinseca;
(iv) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, nonché dell’art. 3 legge 241/1990, in ordine al contrasto con rilevanti interessi ambientali; violazione e falsa applicazione dell’art. 167 d.lgs. 42/2004 nonché degli artt. 14 e ss. l. 241/1990 e dell’art. 9 Cost.; eccesso di potere sub specie di carenza di istruttoria, difetto del presupposto e di motivazione, nonché di contraddittorietà intrinseca ed estrinseca sotto altro profilo; illegittimità derivata;
(v) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, nonché dell’art. 3 legge 241/1990, in ordine al contrasto con rilevanti interessi di rispetto dell’assetto idrogeologico; violazione e falsa applicazione degli artt. 104 e 121 d.lgs. 152/2006 nonché del piano regionale di tutela delle acque; eccesso di potere sub specie di carenza di istruttoria, difetto del presupposto e di motivazione, nonché di contraddittorietà intrinseca ed estrinseca sotto altro profilo;
(vi) Eccesso di potere sub specie di carenza di istruttoria, difetto del presupposto e di motivazione, nonché travisamento dei fatti in ordine alla reale entità dagli abusi edilizi e paesaggistici che interessano il fondo; violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, nonché dell’art. 3 legge 241/1990 sotto altro profilo.
2. I controinteressati si sono formalmente costituiti in giudizio in data 3 giugno 2024, da un lato, asserendo di essere esenti da qualsivoglia tipo di responsabilità in ordine a quanto dedotto dai ricorrenti, dall’altro, avanzando riserva “ di argomentazione, difesa, produzione, deduzione, eccezione, richiesta istruttoria e conclusione nelle forme e nei termini di legge e al deposito della memoria difensiva ”.
3. L’amministrazione si è invece costituita in giudizio solo in data 27 settembre 2024 per poi depositare in data 29 ottobre 2024 un’articolata memoria al fine di controdedurre a tutte le censure avanzate dai ricorrenti e di opporsi alle correlate richieste.
4. Questi ultimi, infatti, con motivi aggiunti depositati in data 14 ottobre 2025, corredati di istanza cautelare, avevano ravvisato la necessità di impugnare i due nuovi atti adottati nelle more dalla giunta comunale e afferenti sempre all’immobile in argomento: (i) la delibera 19 giugno 2025, n. 88 (avente ad oggetto “ Lavori di adeguamento impianti di smaltimento reflui, lavori di sistemazione area esterna e posa recinzione immobili in via Maggior Morello_ approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico economica ”); (ii) la delibera 10 luglio 2025, n. 100 (avente ad oggetto “ Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Marostica e l’Associazione Questacittà ODV via Schiavonetti 8, Bassano del Grappa, c.f. 02397510245 regolante la concessione in uso gratuito di una porzione di abitazione di proprietà del Comune di Marostica per finalità sociali ed emergenze abitative ”).
Le nuove censure sono state compendiate nei seguenti vizi-motivo distinguendo quelli riservati alla prima delibera (i primi cinque) da quelli dedicati alla seconda (gli ultimi tre):
(i) LE ( della d.G.C. n. 88/2025) derivata (da quella della d.C.C. n. 2/2024);
(ii) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 legge 241/1990 in ordine alla omessa comunicazione di avvio del procedimento; eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento e di leale collaborazione fra amministrazione e cittadino, nonché per difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge 241/1990;
(iii) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 r.d. 274/1929 in ordine ad oggetto e limiti dell’esercizio professionale di geometra; eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, per carenza di istruttoria e per difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge 241/1990; illegittimità derivata;
(iv) Eccesso di potere per errata e carente lettura degli atti e documenti di causa, per travisamento dei fatti, per difetto del presupposto, per carenza di istruttoria e per difetto di motivazione in ordine agli errori progettuali del PFTE, nonché alle relative omissioni; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 8 legge 241/1990 nonché dell’art. 16 r.d. 274/1929;
(v) Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, per carenza di istruttoria e per difetto di motivazione in ordine alle opere necessarie ai fini della garanzia e della tutela dei fondi limitrofi; violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, dell’art. 3 legge 241/1990 nonché della d.C.C. 2/2024 e degli atti e provvedimenti di affidamento dell’incarico;
(vi) LE (della d.G.C. n. 100/2025) derivata (da quella della d.C.C. n. 2/2024);
(vii) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 legge 241/1990 in ordine alla omessa comunicazione di avvio del procedimento; eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento e di leale collaborazione fra amministrazione e cittadino, nonché per difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge 241/1990;
(viii) Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, per carenza di istruttoria e per difetto di motivazione in ordine a tempistica e condizioni di utilizzo concreto dell’immobile; violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, dell’art. 3 legge 241/1990 nonché della d.C.C. 2/2024.
5. Alla camera di consiglio del 30 ottobre 2025, i difensori dei ricorrenti, associandosi alla richiesta del Comune di fissazione del merito ad una successiva udienza, hanno rinunciato all’istanza cautelare, segnalando la connessione con altro giudizio (r.g. 513/2023) vertente in materia risarcitoria.
Il Presidente, sentite le parti e con l’accordo delle medesime, ha quindi disposto il rinvio della causa all’udienza pubblica del 5 marzo 2026.
6. Alla citata udienza, rilevato il deposito delle memorie e delle repliche delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
TO
1. Con il primo motivo di gravame i ricorrenti lamentano l’illegittimità della d.C.C. n. 2/2024 derivante dall’asserita totale pretermissione dei loro contributi partecipativi e, in particolare, di quelli offerti nella memoria procedimentale del 13 novembre 2023.
La citata delibera non farebbe alcun cenno alla memoria in questione né lascerebbe intendere in alcun modo che il Comune abbia considerato, in tutto o in parte, questo o gli altri contributi sviluppati dai ricorrenti.
1.1. Il motivo è infondato.
La delibera del consiglio comunale, costituita da dodici pagine e votata all’unanimità dei presenti, ricostruisce nel dettaglio la vicenda dando atto non solo della segnalazione originaria dei ricorrenti ma, anche e soprattutto, dei loro interventi diretti a far valere gli interessi in gioco.
Di questi ultimi, all’evidenza, è stata fatta una valutazione complessiva – basata su perizie tecniche e dati oggettivi – con riguardo ai presunti contrasti dell’opera con gli interessi urbanistici, ambientali e idrogeologici.
Sul punto, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “ il dovere della P.A. di esaminare le memorie e i documenti prodotti dal privato in sede procedimentale non comporta la necessità di una confutazione analitica delle allegazioni presentate, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto finale, purché non contenga elementi nuovi e non enucleabili dalle risultanze dell’istruttoria ” ( ex multis , TAR Lazio, sez. II- bis , 26 settembre 2025, n. 16681).
2. Con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di gravame i ricorrenti deducono essenzialmente la violazione dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, oltre che di altre norme di legge alla stessa correlate, sul presupposto di un mancato adeguato bilanciamento tra l’interesse pubblico al mantenimento dell’immobile e gli interessi contrapposti.
In tale ottica, si dilungano nell’esame della menzionata norma supportando l’interpretazione della stessa attraverso plurimi richiami giurisprudenziali volti a sottolineare come il mantenimento dell’abuso acquisito costituisca la deroga alla regola che prevede la demolizione del fabbricato.
Le singole censure sono incentrate, rispettivamente, sulla prevalenza degli interessi pubblici asseritamente perseguiti nonché sul contrasto con i rilevanti interessi urbanistici, ambientali e di rispetto dell’assetto idrogeologico.
2.1. I motivi, tra loro intimamente connessi, sono tutti infondati.
In via generale, occorre tenere presente le coordinate ermeneutiche elaborate dalla Corte costituzionale con riguardo all’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001: “ Il fatto che, con l’acquisizione al patrimonio comunale, il bene diventi pubblico non comporta […] che l’opera diventi legittima sotto il profilo urbanistico-edilizio. Essa è destinata a essere «demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso» (comma 5 dell’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001).
La regola della demolizione ammette una deroga. Lo stesso comma 5, in via eccezionale, prevede la possibilità di conservare l’opera quando, «con deliberazione consiliare […] si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera [stessa] non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico».
Queste ultime disposizioni hanno, all’evidenza, un ruolo decisivo nello scrutinio della questione in esame. Il legislatore statale ha dettato innanzi tutto la regola secondo cui l’opera abusiva acquisita al patrimonio comunale deve essere demolita e ha consentito, in via di eccezione a tale regola, ai singoli Comuni – con attribuzione della relativa competenza al consiglio comunale – di utilizzare, anziché demolire, l’opera abusiva quando ritengano l’esistenza di un interesse pubblico alla conservazione e la prevalenza di esso sul concorrente interesse, anch’esso pubblico, al ripristino della conformità del territorio alla normativa urbanistico-edilizia. L’interesse pubblico alla conservazione dell’opera, inoltre, può essere preso in considerazione – e ritenuto, eventualmente, prevalente – sempre che non sussistano le situazioni preclusive costituite dal contrasto dell’opera «con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico» ” (Corte cost., 5 luglio 2018, n. 140) .
Nella fattispecie, l’interesse pubblico al mantenimento del fabbricato è esplicitato in maniera chiara e inequivoca nella delibera gravata (pagg. 9 e 10): la “ mancanza di alloggi da destinarsi alle esigenze abitative ” emergente da “ l’importante richiesta di alloggi e delle numerose domande che pervengono ai servizi sociali del Comune e che non trovano sufficiente risposta ”. Queste ultime sono dettagliate attraverso il dato numerico (“ nell’anno 2020: domande presentate: n. 34 – alloggi assegnati: n. 2; nell’anno 2021: domande presentate: n. 48 – alloggi assegnati: n. 2; nell’anno 2022: domande presentate: n. 44 alloggi – assegnati: n. 2 ”) che oggettivamente restituisce, in via immediata, il concreto bisogno della collettività che l’amministrazione si prefigge di soddisfare, seppure in minima parte, utilizzando l’immobile acquisito. Il quadro emergenziale è poi arricchito da ulteriori elementi di contesto, anche questi esplicitati in modo diretto, di indubbia rilevanza (“ da alcuni anni è congelata l’offerta di alloggi E.R.P., non essendoci nuove costruzioni; molti proprietari non concedono il proprio immobile in locazione ”).
Per quanto concerne, invece, le situazioni preclusive che potrebbero essere impeditive per una piana applicazione della norma derogatoria, è necessario operare dei distinguo muovendo proprio dalle singole doglianze.
Il contrasto con rilevanti interessi urbanistici non può riposare sulla mancanza di autorimesse e sull’esistenza di un piano interrato abusivo in quanto, da un lato, vi è un ampio scoperto pertinenziale, dall’altro, l’istruttoria comunale, caratterizzata in particolare dagli esiti del sopralluogo del 3 marzo 2022 – si è basata sulle difformità accertate e cristallizzate nelle pronunce del giudice con riguardo principalmente alla quota di imposta del fabbricato risultata più alta rispetto ai progetti approvati.
Il contrasto con rilevanti interessi ambientali non può ancorarsi alla mancata acquisizione di un nuovo parere della Soprintendenza la quale non può affatto ritenersi obbligatoria nell’ambito dello specifico procedimento, essendo rimessa alla valutazione discrezionale del consiglio comunale. Tale organo ha ritenuto di non dovere coinvolgere la Soprintendenza potendo esprimere in via autonoma un apprezzamento circa l’impatto della costruzione sull’ambiente circostante, tenuto conto delle difformità riscontrate e, in particolare, dell’innalzamento di circa 50 cm rispetto al piano di campagna.
Il contrasto con rilevanti interessi afferenti al rispetto dell’assetto idrogeologico, basato su una lettura parcellizzata della perizia richiamata nella delibera impugnata, non può essere seriamente predicato alla luce dell’ultimo paragrafo delle sue conclusioni. Vero è che, in tale sede, il geologo incaricato afferma che è “ necessario adeguare la rete delle acque meteoriche, dei reflui fognari ed il deflusso meteorico delle pertinenze poste a Sud, al contesto geologico, idrogeologico ed idraulico rilevato ”, ma lo fa dopo avere premesso di ritenere che, sulla base di quanto illustrato nella propria perizia, il mantenimento dell’opera non pregiudichi l’assetto idrogeologico della zona. In detta prospettiva, il consiglio comunale, nella delibera in argomento, ha commesso l’incarico al responsabile dell’ufficio comunale di “ provvedere alla richiesta di preventivi di spesa al fine di procedere con l’adeguamento della rete delle acque meteoriche, dei reflui fognari ed il deflusso meteorico […] e all’esecuzione senza ritardo delle opere necessarie ai fini della garanzia e della tutela dei fondi limitrofi ”.
3. Con il sesto motivo di gravame i ricorrenti deducono l’erroneità dei presupposti su cui riposa la delibera consiliare nonché il travisamento dei fatti in cui il Comune sarebbe incorso.
Gli abusi, a detta dei ricorrenti, sarebbero numerosi e in buona parte già accertati dal Comune e, in ogni caso, quello ritenuto “principale” non potrebbe considerarsi alla stregua di una modesta difformità.
Oltre alla presenza, al di sotto del fabbricato, di un intero piano interrato, alla mancanza di autorimesse e alla inadeguatezza delle reti di smaltimento delle acque meteoriche e pure delle acque reflue, vi sarebbero altri abusi (una serie di recinzioni abusive; il riporto di terreno) tutt’altro che irrilevanti.
3.1. Il motivo infondato.
Come insegna la giurisprudenza, in “ materia di abusi edilizi, […] questi devono valutarsi unitariamente nella loro globalità, in conformità al principio secondo cui la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate. L’opera edilizia abusiva va infatti identificata con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente. Ed, invero, il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall’insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni” (Cons. Stato, sez. II, 7 luglio 2025, n. 5831).
Nel caso in esame, sono stati evidenziati tutti gli abusi caratterizzanti il fabbricato in questione riservando la massima attenzione al tema della diversa quota nonché al rispetto dell’assetto idrogeologico. Di tali abusi è stata effettuata una valutazione complessiva al fine di verificare in che misura il mantenimento della costruzione avrebbe potuto impattare sugli altri interessi pubblici. L’esito della medesima ha condotto a un giudizio favorevole alla conservazione dell’opera che è stata ritenuta non impattante per l’assenza di una rilevante compromissione di quegli interessi posti in risalto dal legislatore nazionale.
In altri termini, l’amministrazione ha assunto la propria decisione né su presupposti erronei né travisando i fatti in quanto ha correttamente considerato il quadro d’insieme in ossequio a un consolidato indirizzo pretorio in tema di abusi edilizi e ha ritenuto, operando una scelta discrezionale, che gli stessi non fossero di entità tale da impedire la permanenza della costruzione in loco così come realizzata.
In definitiva, al pari di quanto registrato in altre pronunce , nella situazione di fatto, è emersa “ la preponderanza dell’interesse pubblico a conservare l’immobile per destinarlo a soddisfare conclamate esigenze abitative di soggetti non abbienti, rispetto a quello del privato a evitare un pregiudizio per il proprio fondo” (Cons. Stato, sez. VI, 18 ottobre 2022, n. 8850) .
4. Con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti deducono l’illegittimità derivata della delibera della giunta comunale 19 giugno 2025, n. 88 (d.G.C. n. 88/2025) – avente ad oggetto l’approvazione del piano di fattibilità tecnico economica (PFTE) – ancorandola alla presupposta d.C.C. n. 2/2024, concernente il mantenimento dell’immobile abusivo.
4.1. Il motivo è infondato in quanto, come illustrato in precedenza, la d.C.C. n. 2/2024 non risulta affetta da vizi indicati nell’atto introduttivo.
5. Con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti lamentano l’illegittimità della d.G.C. n. 88/2025 per la violazione delle norme e dei principi sul contraddittorio e sul giusto procedimento.
In particolare, i ricorrenti deducono la mancata comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’approvazione del PFTE, in violazione dell’art. 7 legge 241/1990.
5.1. Il motivo è infondato.
Coglie nel segno l’amministrazione laddove innanzitutto fa rilevare di avere deliberato la realizzazione di lavori all’interno della proprietà pubblica.
L’approvazione del PFTE è da considerarsi un atto consequenziale per dare attuazione alla d.C.C. n. 2/2024, che aveva già stabilito la necessità di procedere con l’“ adeguamento della rete delle acque meteoriche, dei reflui fognari ed il deflusso meteorico delle pertinenze poste a Sud e all’esecuzione delle opere necessarie ai fini della garanzia e della tutela dei fondi limitrofi ”.
L’adozione di tale atto, invero, risulta persino doverosa per l’amministrazione in quanto costituisce il mezzo per superare la criticità segnalata dal tecnico incaricato di verificare e appurare la misura del contrasto con gli interessi pubblici afferenti al rispetto dell’assetto idrogeologico.
6. Con il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti lamentano l’illegittimità della d.G.C. n. 88/2025 per via della mancanza delle competenze necessarie del professionista incaricato della redazione del PFTE.
La progettazione dell’intervento sarebbe di una complessità tale da non poterla farla rientrare nelle previsioni di cui all’art. 16 r.d. 274/1929 dirette a disciplinare l’oggetto e i limiti dell’esercizio professionale di geometra.
6.1. Il motivo è infondato.
La norma di legge richiamata, alla lett. m), riserva al geometra la progettazione delle cc.dd. “ modeste costruzioni civili ”.
Al riguardo, la giurisprudenza ritiene che la nozione di “modestia” non sia definibile in astratto, ma vada accertata in concreto, valutando innanzitutto le difficoltà tecniche della progettazione e dell’esecuzione e le competenze necessarie per superarle (Cass. civ., sez. II, ord. 12 novembre 2019, n. 29227).
Nella fattispecie, l’esistenza di tali difficoltà, da un lato, e la carenza delle competenze, dall’altro, sono solo ipotizzate dai ricorrenti attraverso un giudizio di parte sul PTFE non corroborato da documenti di segno contrario ovvero critici in ordine alle soluzioni prospettate.
Ciò posto, in disparte la possibilità di potere ricomprendere tra le opere “modeste” anche quelle relative all’“ adeguamento ” degli impianti di smaltimento reflui e alla “ sistemazione ” dell’area esterna con “ posa di recinzione ”, nel caso in esame, occorre tenere presente che il PFTE costituisce il primo livello di progettazione finalizzato a individuare le caratteristiche generali dei lavori e a stimarne i costi.
Infatti, come annota con estrema puntualità il Comune, eventuali calcoli specialistici e di dettaglio possono trovare la loro naturale collocazione nelle successive fasi di progettazione e, in particolare, in quella esecutiva, come può evincersi dalla stessa d.G.C. n. 88/2025 nella parte in cui è conferito mandato a una specifica articolazione interna.
7. Con il quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti lamentano l’illegittimità della d.G.C. n. 88/2025 per via di una serie di errori macroscopici commessi nella stesura del PFTE.
In particolare, a detta dei ricorrenti, il succitato piano descriverebbe una situazione diversa da quella reale: (i) il terreno ad est del fabbricato non sarebbe piano bensì pendente verso la proprietà dei controinteressati; (ii) il sottosuolo non sarebbe “libero”, bensì già interessato da numerosi sottoservizi, fra cui tubazioni di gas metano, linee elettriche e tubazioni di acqua sanitaria; (iii) per l’adeguamento del sistema di allontanamento delle acque meteori non sarebbero sufficienti solo 145 metri di tubo con diametro 160; (iv) una semplice “superficie drenante” non sarebbe compatibile con la naturale sedimentazione di terra, sabbia e detriti; (v) l’utilizzazione del muretto di proprietà dei ricorrenti non sarebbe idoneo al contenimento del terreno; (vi) lo smaltimento delle acque reflue di ciascuna abitazione non potrebbe essere realizzata attraverso la previsione di una sola pompa sommergibile ritenuta insufficiente in caso di emergenza.
7.1. Il motivo è inammissibile.
Le scelte progettuali contestate costituiscono l’espressione di valutazioni tecniche operate dal professionista incaricato e fatte proprie dall’amministrazione, che non solo non risultano né illogiche né irragionevoli, ma non hanno quale loro contraltare altre ipotesi frutto di diverse e distinte elaborazioni attuali.
Questi ultimi aspetti sono ancora più rilevanti nel momento in cui si considera che il PFTE costituisce un primo livello di progettazione destinato ad essere integrato nelle fasi successive.
In definitiva, non riscontrandosi alcuna abnormità nelle scelte progettuali in parola, peraltro suscettibili di essere meglio calibrate in un secondo momento, non è predicabile alcun sindacato da parte del giudice amministrativo.
8. Con il quinto motivo del ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti lamentano l’illegittimità della d.G.C. n. 88/2025 in ragione di una palese contraddittorietà rispetto alla presupposta d.C.C. n. 2/2024.
In particolare, il PFTE, approvato con la d.G.C. 88/2025, avrebbe ad oggetto solo gli abusi relativi all’immobile di proprietà comunale e non terrebbe in debita considerazione lo scopo assegnato agli interventi di adeguamento dalla d.C.C. n. 2/2024, ossia la garanzia e la tutela delle proprietà limitrofe danneggiate dagli abusi medesimi.
8.1. Il motivo è infondato.
Non vi è alcuna contraddittorietà tra le due delibere in quanto la tutela dei fondi confinanti si realizza mediante gli interventi previsti dal PFTE sulla proprietà comunale.
Il progetto, infatti, attraverso l’adeguamento degli impianti di smaltimento delle acque reflue e la sistemazione dell’area esterna con soluzioni drenanti, è per sua natura diretto a rimuovere le criticità idrogeologiche che arrecano pregiudizio alla proprietà dei ricorrenti.
In altri termini, l’amministrazione comunale, adoperandosi per l’eliminazione delle cause del potenziale danno alle succitate proprietà, ha agito secondo logica perseguendo un obiettivo di ampio respiro con ricadute positive per tutti i fondi coinvolti.
9. Con il sesto motivo del ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti deducono l’illegittimità derivata della delibera della giunta comunale 10 luglio 2025, n. 100 (d.G.C. n. 100/2025) – avente ad oggetto l’approvazione di uno schema di convenzione per l’uso gratuito di una porzione del fabbricato – ancorandola alla presupposta d.C.C. n. 2/2024 concernente il mantenimento dell’immobile abusivo.
9.1. Il motivo è infondato in quanto, come illustrato in precedenza, la d.C.C. n. 2/2024 non risulta affetta da vizi indicati nell’atto introduttivo.
10. Con il settimo motivo del ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti lamentano l’illegittimità della d.G.C. n. 100/2025 per la violazione delle norme e dei principi sul contraddittorio e sul giusto procedimento.
In particolare, i ricorrenti deducono la mancata comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla concessione di una porzione dell’immobile, in violazione dell’art. 7 legge 241/1990.
10.1. Il motivo è infondato.
Al pari dello speculare vizio dedotto con riguardo alla d.G.C. n. 88/2025, deve osservarsi che l’amministrazione ha predisposto e approvato lo schema di una convenzione relativa a un immobile di sua proprietà, peraltro dichiarando espressamente di metterlo “ al servizio della cittadinanza attiva e del bene comune, attraverso l’incentivazione del protagonismo degli Enti e Associazioni del privato sociale e lo sviluppo di un modello socialmente responsabile che persegue il raggiungimento di specifici obiettivi sociali, per la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà costituzionalmente garantito ”.
Sul punto, è appena il caso di rilevare che la delibera gravata – pur non potendo inquadrarsi tra gli atti consequenziali della d.C.C. n. 2/2024 in senso stretto, in piena consonanza con la l.r. 5/2013 intitolata “ Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne ” – è, all’evidenza, finalizzata a realizzare il migliore utilizzo possibile dell’immobile acquisito al patrimonio pubblico con l’affidamento a un ente del terzo settore meritoriamente impegnato nel perseguimento di un importante e specifico obiettivo sociale.
L’associazione individuata dall’amministrazione comunale, infatti, come emerge dallo stesso atto impugnato, oltre ad essere presente nel territorio comunale con i propri servizi da oltre dieci anni e avervi consolidato “ una importante relazione collaborativa relativamente ai bisogni delle donne e dei nuclei familiari ”, risulta assegnataria della predetta porzione del fabbricato ai fini della “ gestione dello Sportello decentrato del Centro Antiviolenza “Spazio Donna” ”.
11. Con l’ottavo motivo del ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti lamentano l’illegittimità della d.G.C. n. 100/2025 in ragione di una palese contraddittorietà rispetto alla presupposta d.C.C. n. 2/2024.
In particolare, lo schema di convenzione, approvato con la d.G.C. n. 100/2025, prevederebbe la consegna della porzione dell’immobile prima degli interventi di adeguamento previsti dalla d.C.C. n. 2/2024, posti anche a garanzia e a tutela delle proprietà limitrofe.
11.1. Il motivo è infondato.
Dagli atti versati in giudizio e come evidenziato dal Comune, non emergono elementi tali da far supporre che la consegna della porzione del fabbricato all’associazione individuata possa essere effettuata prima della sottoscrizione della convenzione di cui è stato approvato lo schema e, soprattutto, prima della realizzazione degli interventi previsti.
Ne consegue che non sussiste alcuna contraddittorietà tra le due delibere richiamate dai ricorrenti dalla cui lettura combinata può ricavarsi la pianificazione dell’attività amministrativa dell’ente locale circa l’utilizzo dell’immobile.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere respinto.
Parimenti respinte devono essere le richieste istruttorie non essendo le stesse idonee ad apportare ulteriori elementi utili alla decisione.
13. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente e dei controinteressati, che liquida, rispettivamente, in euro 3.000 (tremila/00) e euro 1.000 (mille/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IA AI, Presidente
Elena Garbari, Primo Referendario
RE IZ, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| RE IZ | IA AI |
IL SEGRETARIO