TAR Venezia, sez. II, sentenza 15/04/2026, n. 824
TAR
Sentenza 15 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 9 e 10 legge 241/1990 in ordine alla memoria procedimentale del 13 novembre 2023 ed agli altri contributi partecipativi dei ricorrenti; eccesso di potere sub specie di carenza di istruttoria e difetto di motivazione, nonché di violazione dei principi del giusto procedimento e di leale collaborazione fra amministrazione e cittadino

    La delibera ha ricostruito la vicenda dando atto degli interventi dei ricorrenti e valutandoli complessivamente. La P.A. non è tenuta a confutare analiticamente ogni singola allegazione, essendo sufficiente una motivazione complessiva e logica.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, nonché dell’art. 3 legge 241/1990, in ordine alla asserita prevalenza degli interessi pubblici pretesamente perseguiti; violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 117 Cost. nonché dell’art. 1 Prot. Add. Conv. EDU; eccesso di potere sub specie di carenza di istruttoria, difetto del presupposto e difetto di motivazione sotto altro profilo

    L'interesse pubblico al mantenimento del fabbricato per far fronte alla carenza di alloggi è stato ritenuto prevalente e l'opera non contrasta con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o idrogeologici.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, nonché dell’art. 3 legge 241/1990, in ordine al contrasto con rilevanti interessi urbanistici; violazione e falsa applicazione degli artt. 41-quinquies e 41-sexies legge 1150/1942, degli artt. 3 e ss. d.m. 1444/1968 nonché dell’art. 16 d.P.R. 380/2001; eccesso di potere sub specie di carenza di istruttoria, di difetto del presupposto e di motivazione, nonché di contraddittorietà intrinseca ed estrinseca

    Il contrasto con interessi urbanistici non può basarsi sulla mancanza di autorimesse o sull'esistenza di un piano interrato abusivo, dato l'ampio scoperto pertinenziale e il focus dell'istruttoria sulle difformità accertate relative alla quota del fabbricato.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, nonché dell’art. 3 legge 241/1990, in ordine al contrasto con rilevanti interessi ambientali; violazione e falsa applicazione dell’art. 167 d.lgs. 42/2004 nonché degli artt. 14 e ss. l. 241/1990 e dell’art. 9 Cost.; eccesso di potere sub specie di carenza di istruttoria, difetto del presupposto e di motivazione, nonché di contraddittorietà intrinseca ed estrinseca sotto altro profilo; illegittimità derivata

    La mancata acquisizione di un nuovo parere della Soprintendenza non è obbligatoria e la valutazione discrezionale del consiglio comunale è sufficiente, potendo esso esprimere un apprezzamento autonomo sull'impatto ambientale.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, nonché dell’art. 3 legge 241/1990, in ordine al contrasto con rilevanti interessi di rispetto dell’assetto idrogeologico; violazione e falsa applicazione degli artt. 104 e 121 d.lgs. 152/2006 nonché del piano regionale di tutela delle acque; eccesso di potere sub specie di carenza di istruttoria, difetto del presupposto e di motivazione, nonché di contraddittorietà intrinseca ed estrinseca sotto altro profilo

    La perizia geologica, pur richiedendo l'adeguamento delle reti idriche, ritiene che il mantenimento dell'opera non pregiudichi l'assetto idrogeologico. Il Comune ha incaricato l'adeguamento delle reti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere sub specie di carenza di istruttoria, difetto del presupposto e di motivazione, nonché travisamento dei fatti in ordine alla reale entità dagli abusi edilizi e paesaggistici che interessano il fondo; violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, nonché dell’art. 3 legge 241/1990 sotto altro profilo

    Gli abusi sono stati valutati unitariamente e complessivamente. La decisione di conservazione dell'opera è stata una scelta discrezionale basata sulla valutazione che gli abusi non fossero di entità tale da impedire la permanenza della costruzione.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata della d.G.C. n. 88/2025 dalla presupposta d.C.C. n. 2/2024

    La d.C.C. n. 2/2024 non è affetta dai vizi indicati nell'atto introduttivo.

  • Rigettato
    Violazione delle norme e dei principi sul contraddittorio e sul giusto procedimento per mancata comunicazione di avvio del procedimento

    L'approvazione del PFTE è un atto consequenziale alla d.C.C. n. 2/2024 e non richiede una nuova comunicazione di avvio del procedimento. L'atto è doveroso per superare criticità segnalate dal tecnico.

  • Rigettato
    Mancanza delle competenze necessarie del professionista incaricato della redazione del PFTE

    La norma che riserva al geometra la progettazione di 'modeste costruzioni civili' va valutata in concreto. Le difficoltà tecniche e la carenza di competenze sono solo ipotizzate dai ricorrenti. Il PFTE è un primo livello di progettazione.

  • Rigettato
    Errori macroscopici commessi nella stesura del PFTE

    Le scelte progettuali contestate sono espressione di valutazioni tecniche non illogiche né irragionevoli e sono suscettibili di essere meglio calibrate nelle fasi successive. Non è predicabile un sindacato del giudice amministrativo in assenza di abnormità.

  • Rigettato
    Palese contraddittorietà rispetto alla presupposta d.C.C. n. 2/2024

    Non vi è contraddittorietà tra le due delibere. La tutela dei fondi confinanti si realizza con gli interventi previsti dal PFTE sulla proprietà comunale, volti a rimuovere le criticità idrogeologiche.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata della d.G.C. n. 100/2025 dalla presupposta d.C.C. n. 2/2024

    La d.C.C. n. 2/2024 non è affetta dai vizi indicati nell'atto introduttivo.

  • Rigettato
    Violazione delle norme e dei principi sul contraddittorio e sul giusto procedimento per mancata comunicazione di avvio del procedimento

    L'amministrazione ha approvato lo schema di convenzione per un immobile di sua proprietà, finalizzato a realizzare il migliore utilizzo dell'immobile acquisito, affidandolo a un ente del terzo settore.

  • Rigettato
    Palese contraddittorietà rispetto alla presupposta d.C.C. n. 2/2024

    Non emergono elementi che facciano supporre che la consegna avvenga prima della sottoscrizione della convenzione e della realizzazione degli interventi. La pianificazione amministrativa è chiara.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 15/04/2026, n. 824
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 824
    Data del deposito : 15 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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