Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/03/2024, n. 14710
CASS
Sentenza 27 marzo 2024

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E' affetta da nullità assoluta di ordine generale, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per carenza della prescritta condizione di procedibilità del reato, alla luce del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui il giudice abbia consentito l'interlocuzione delle parti solo sulla questione della procedibilità, ritenendo irrilevante, poiché tardiva, la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero, mediante la contestazione di un'aggravante idonea, in astratto, a rendere il reato procedibile d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della pronuncia di proscioglimento, anche per ragioni di rito introdotte da modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, il giudice deve tenere conto della contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il reato procedibile di ufficio, nonché valutare le sopravvenienze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, suscettibili di confortare la plausibilità della contestazione suppletiva medesima).

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  • 1Cassazione penale e tribunali di merito
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  • 2Anno 2024 - Pagina 3
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/03/2024, n. 14710
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14710
Data del deposito : 27 marzo 2024

Testo completo