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Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2023, n. 17816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17816 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UNTERSPANN CC NC PE nato il [...] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 17816 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 23/01/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Gela, in data 19.2.2020, decidendo in sede di giudizio abbreviato, instaurato all'esito di udienza preliminare, aveva condannato TE CC CE IU alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 495, c.p., in rubrica ascrittogli. All'imputato, in particolare, è stato contestato di avere dichiarato, all'atto di un controllo di polizia, le generalità di TI EL, nato in [...] il [...], mentre, da accertamenti effettuati dagli organi investigativi egli veniva identificato con le vere generalità di TE CC CE IU, nato a [...] il [...]. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la condotta dell'imputato andava ricondotta al paradigma normativo di cui all'art. 496, c.p., posto che, come si evince dall'annotazione di polizia giudiziaria del 18.2.2017, l'imputato forniva false dichiarazioni sulla propria identità personale non, come ritenuto dalla corte di appello, nel corso di una perquisizione personale, ma nel corso di un ordinario controllo di polizia su strada, sorgendo la determinazione alla perquisizione da parte delle forze dell'ordine solo in un momento successivo, quando la condotta relativa al mendacio si era già conclusa, sicché risulta errata la decisione del giudice di secondo grado che ha escluso l'applicazione in favore dell'imputato della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., sulla scorta del limite derivante dalla pena edittale prevista per il reato di cui all'art. 495, c.p.; 2) vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis, c.p., avendo la corte territoriale omesso di considerare la natura meramente occasionale della condotta del ricorrente, confermata anche dalla circostanza che poche ore prima del verificarsi dei fatti per cui si procede l'TE, nel corso di un diverso controllo di polizia, aveva declinato le sue corrette generalità. 3. Con requisitoria scritta del 2.1.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga rigettato. Con conclusioni scritte del 16.1.2023, il difensore di fiducia dell'imputato, nel replicare alla indicata requisitoria del pubblico ministero, da un lato, ribadisce le proprie doglianze, dall'altro invoca l'applicazione in suo favore della causa dì non punibilità ex art. 131 bis, c.p., della nuova formulazione introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, che prevede, a far data dal 31.12.2022, l'applicabilità di tale speciale causa di esclusione della punibilità anche per i reati, come il delitto di cui all'art. 495, c.p., "per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nei minimo a due anni". 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso. Come si evince dal contenuto dell'annotazione di servizio del 18.2.2017, allegata dall'imputato in conformità al principio dell'autosufficienza del ricorso, le false generalità di cui si discute, come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, vennero declinate dall' TE dopo che gli agenti operanti avevano proceduto ad effettuare una perquisizione personale nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 4, I. n. 152 del 1975, insospettiti dalla circostanza che, alla loro vista, dunque prima che si procedesse alla sua identificazione, il prevenuto, temendo di potere essere sottoposto a un controllo di polizia, aveva fatto cadere dalla propria mano sinistra un oggetto, che, una volta recuperato, si rivelava essere un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo 2 marijuana, per poi proseguire il proprio senso di marcia, prima di essere fermato e perquisito dalle forze dell'ordine. In questo momento l'TE aveva fornito oralmente le false generalità del TI, per poi darsi a una fuga precipitosa nel momento in cui gli agenti operanti lo avevano invitato, unitamente al SA IU, che si trovava in sua compagnia, ad accomodarsi nell'automobile di sevizio per procedere alla loro compiuta identificazione. Sicché risulta del tutto corretta la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 495, c.p., in quanto, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di cui all'art. 495, c.p., la condotta di colui che, privo di documenti dì identificazione, fornisca ad appartenenti alle forze dell'ordine, nel corso di un controllo, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove false, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495, nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496, c.p. (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 3042 del 03/12/2010, Rv. 249707; Sez. 5, n. 5622 del 26/11/2014, Rv. 262667; Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, Rv. 262658) Va qui ribadito, dunque, quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, vale a dire che deve trovare applicazione l'articolo 495 c.p.- e non l'articolo 496, c.p., che è norma residuale rispetto alla prima- quando, come nel caso di specie, la dichiarazione falsa sulle generalità si configuri come una vera e propria "attestazione" al pubblico ufficiale, elemento quest'ultimo presente e connotante in forma specifica la norma dell'articolo 495 soltanto. E tale attestazione ricorre quando le false di dichiarazioni sulla propria identità siano fornite agli agenti operanti, che trovino il soggetto privo di documenti d'identità, di modo che, per l'assenza di altri mezzi di identificazione, la dichiarazione del prevenuto costituisce vera e propria 3 attestazione tesa a garantire ai pubblici ufficiali le proprie qualità personali. Sotto questo profilo, peraltro, risulta del tutto irrilevante stabilire se le false generalità vennero fornite dal ricorrente prima o dopo l'inizio della perquisizione personale, in quanto, sulla base dei principi ora indicati, rilasciare false dichiarazioni sulla propria identità, in assenza di altri mezzi di identificazione, ad appartenenti alle forze dell'ordine nell'espletamento dei loro compiti d'istituto, integra il reato di cui all'art. 495, c.p., nel momento stesso in cui le false dichiarazioni vengono rese. 5. Inammissibile deve ritenersi anche la questione, sollevata dal ricorrente nelle sue conclusioni, della immediata applicabilità in questa sede della causa di non punibilità, di cui all'art. 131-bis, c.p., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, norma entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ai sensi del disposto dell'art. 6, d.l. n. 162/2022. Sulla base della nuova formulazione dell'art. 131—bis, co. 1, c.p., in disparte le ulteriori modifiche apportate al testo originario, il limite edittale per potere accedere al suddetto beneficio non è più fissato con riferimento al massimo (non superiore a cinque anni), ma al minimo (non superiore a due anni) della pena detentiva prevista per le singole fattispecie penali. Il principio affermato dalla corte territoriale, che ha espressamente rigettato sul punto la richiesta difensiva, rilevando come l'art. 495, c.p., preveda una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, pertanto, non corrisponde più alla previsione normativa vigente. Orbene ritiene il Collegio di condividere l'epilogo decisorio e il percorso motivazionale fatti propri da un recente arresto della Suprema Corte, secondo cui l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in ragione della natura sostanziale dell'istituto, oltre ad essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto non proponibile in precedenza, può essere rilevata 4 dalla Corte anche di ufficio ex art. 609, comma 2, c.p.p., pur in caso di ricorso inammissibile (cfr. Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Rv. 284133). Tale sbocco interpretativo, infatti, non rappresenta che la naturale conseguenza dell'applicazione, con riferimento al nuovo intervento riformatore, dei principi già affermati dalla Sezioni Unite Penali di questa Corte, in sede di interpretazione della portata applicativa dell'istituto di nuovo conio previsto dall'art. 131-bis, c.p., quando esso venne inserito nel corpo del codice penale, secondo cui l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 131-bis, c.p., avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, co. 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, con cui tale istituto ebbe vita, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e per solo questi ultimi la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, comma quarto, c.p., e 129, c.p.p., è deducibile e rilevabile d'ufficio ex art. 609, comma secondo, c.p.p., anche nel caso di ricorso inammissibile (In motivazione la Corte ha specificato che, quando, invece, non si discute dell'applicazione della sopravvenuta legge più favorevole, la inammissibilità del ricorso preclude la deducibilità e la rilevabilità d'ufficio della questione: cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593). Di conseguenza l'art. 131-bis, c.p., nella sua nuova formulazione, non può che applicarsi ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2, c. 4, c.p., trattandosi di legge più favorevole rispetto a quella previgente e la relativa questione, ove non proponibile con il gravame o nel corso del giudizio di appello, sarà deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, co. 2, c.p.p., pur se il ricorso sia sorretto da altri motivi tutti inammissibili. Con l'ulteriore conseguenza, sempre desumibile dai principi affermati dalla sentenza "Tushaj" delle Sezioni Unite, che se la Corte di cassazione riconosce la sussistenza della indicata causa di non punibilità, potrà dichiararla anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 129, c. 1, c.p.p., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell'art. 620, c. 1, lett. i), c.p.p. 5 Il ricorrente, pertanto, era legittimato a proporre l'indicata questione di diritto, che poteva essere rilevata anche d'ufficio, pur in presenza di ulteriori motivi di ricorso inammissibili (sul secondo si dirà nel prosieguo), in quanto la nuova disposizione normativa è entrata in vigore successivamente alla pronuncia di secondo grado, relativa a un fatto commesso prima della novella, e alla proposizione del ricorso. Ovviamente l'astratta deducibilità in questa sede della questione di diritto di cui si discute, non implica, di per sé, la fondatezza del rilievo difensivo e, ancor prima, l'ammissibilità stessa del motivo di impugnazione, che andrà sempre valutata alla luce dei principi generali in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione. Al riguardo si osserva che, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, c.p., deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità, dovendo anche in questo caso trovare applicazione il generale principio secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr. Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Rv. 275500). Orbene, nel caso in esame, pur avendo la corte territoriale risolto nei termini in precedenza indicati la questione sottoposta alla sua attenzione dall'appellante, non appare revocabile in dubbio che dal complessivo percorso argomentativo seguito si desume come i giudici di merito abbiano implicitamente ritenuto il fatto addebitato al ricorrente connotato in termini di tale gravità, da non potersi considerare particolarmente tenue. 6 La corte territoriale, infatti, ha evidenziato che il comportamento dell'TE, che, come si ricorderà, si era dato alla fuga proprio nel momento in cui gli agenti operanti avevano deciso di procedere ad accertamenti sulla sua identità, "si inserisce in un pervicace e insistente adoperarsi dell'imputato per ostacolare i controlli delle forze dell'ordine sullo spaccio e la diffusione dello stupefacente, dimostrando un non estemporaneo, né occasionale intento di depistare le indagini in favore dei soggetti con i quali colludeva nella custodia degli stupefacenti" (cfr. p. 3 della sentenza oggetto di ricorso). Su questa valutazione, peraltro, si fonda anche il mancato riconoscimento in favore del prevenuto delle circostanze attenuanti generiche, in uno con la mancanza di elementi da valutare positivamente, diversi dalla semplice incensuratezza e dal mero comportamento corretto tenuto dall'imputato in sede processuale. Di conseguenza la decisione impugnata deve ritenersi del tutto conforme, da un lato, all'orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis, c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590); dall'altro al costante insegnamento della Suprema Corte, che individua nelle allarmanti modalità della condotta e nella mancanza di elementi da valutare positivamente, l'ostacolo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce dei criteri fissati dall'art. 133, c.p. (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). E con riferimento a entrambi i profili, sia nel secondo motivo di ricorso, che nelle richiamate conclusioni scritte (cfr. p. 3), il ricorrente svolge considerazioni di natura meramente fattuale, insistendo per l'occasionalità della condotta in addebito, non consentite in sede di legittimità. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23.1.2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 17816 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 23/01/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Gela, in data 19.2.2020, decidendo in sede di giudizio abbreviato, instaurato all'esito di udienza preliminare, aveva condannato TE CC CE IU alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 495, c.p., in rubrica ascrittogli. All'imputato, in particolare, è stato contestato di avere dichiarato, all'atto di un controllo di polizia, le generalità di TI EL, nato in [...] il [...], mentre, da accertamenti effettuati dagli organi investigativi egli veniva identificato con le vere generalità di TE CC CE IU, nato a [...] il [...]. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la condotta dell'imputato andava ricondotta al paradigma normativo di cui all'art. 496, c.p., posto che, come si evince dall'annotazione di polizia giudiziaria del 18.2.2017, l'imputato forniva false dichiarazioni sulla propria identità personale non, come ritenuto dalla corte di appello, nel corso di una perquisizione personale, ma nel corso di un ordinario controllo di polizia su strada, sorgendo la determinazione alla perquisizione da parte delle forze dell'ordine solo in un momento successivo, quando la condotta relativa al mendacio si era già conclusa, sicché risulta errata la decisione del giudice di secondo grado che ha escluso l'applicazione in favore dell'imputato della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., sulla scorta del limite derivante dalla pena edittale prevista per il reato di cui all'art. 495, c.p.; 2) vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis, c.p., avendo la corte territoriale omesso di considerare la natura meramente occasionale della condotta del ricorrente, confermata anche dalla circostanza che poche ore prima del verificarsi dei fatti per cui si procede l'TE, nel corso di un diverso controllo di polizia, aveva declinato le sue corrette generalità. 3. Con requisitoria scritta del 2.1.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga rigettato. Con conclusioni scritte del 16.1.2023, il difensore di fiducia dell'imputato, nel replicare alla indicata requisitoria del pubblico ministero, da un lato, ribadisce le proprie doglianze, dall'altro invoca l'applicazione in suo favore della causa dì non punibilità ex art. 131 bis, c.p., della nuova formulazione introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, che prevede, a far data dal 31.12.2022, l'applicabilità di tale speciale causa di esclusione della punibilità anche per i reati, come il delitto di cui all'art. 495, c.p., "per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nei minimo a due anni". 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso. Come si evince dal contenuto dell'annotazione di servizio del 18.2.2017, allegata dall'imputato in conformità al principio dell'autosufficienza del ricorso, le false generalità di cui si discute, come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, vennero declinate dall' TE dopo che gli agenti operanti avevano proceduto ad effettuare una perquisizione personale nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 4, I. n. 152 del 1975, insospettiti dalla circostanza che, alla loro vista, dunque prima che si procedesse alla sua identificazione, il prevenuto, temendo di potere essere sottoposto a un controllo di polizia, aveva fatto cadere dalla propria mano sinistra un oggetto, che, una volta recuperato, si rivelava essere un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo 2 marijuana, per poi proseguire il proprio senso di marcia, prima di essere fermato e perquisito dalle forze dell'ordine. In questo momento l'TE aveva fornito oralmente le false generalità del TI, per poi darsi a una fuga precipitosa nel momento in cui gli agenti operanti lo avevano invitato, unitamente al SA IU, che si trovava in sua compagnia, ad accomodarsi nell'automobile di sevizio per procedere alla loro compiuta identificazione. Sicché risulta del tutto corretta la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 495, c.p., in quanto, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di cui all'art. 495, c.p., la condotta di colui che, privo di documenti dì identificazione, fornisca ad appartenenti alle forze dell'ordine, nel corso di un controllo, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove false, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495, nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496, c.p. (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 3042 del 03/12/2010, Rv. 249707; Sez. 5, n. 5622 del 26/11/2014, Rv. 262667; Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, Rv. 262658) Va qui ribadito, dunque, quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, vale a dire che deve trovare applicazione l'articolo 495 c.p.- e non l'articolo 496, c.p., che è norma residuale rispetto alla prima- quando, come nel caso di specie, la dichiarazione falsa sulle generalità si configuri come una vera e propria "attestazione" al pubblico ufficiale, elemento quest'ultimo presente e connotante in forma specifica la norma dell'articolo 495 soltanto. E tale attestazione ricorre quando le false di dichiarazioni sulla propria identità siano fornite agli agenti operanti, che trovino il soggetto privo di documenti d'identità, di modo che, per l'assenza di altri mezzi di identificazione, la dichiarazione del prevenuto costituisce vera e propria 3 attestazione tesa a garantire ai pubblici ufficiali le proprie qualità personali. Sotto questo profilo, peraltro, risulta del tutto irrilevante stabilire se le false generalità vennero fornite dal ricorrente prima o dopo l'inizio della perquisizione personale, in quanto, sulla base dei principi ora indicati, rilasciare false dichiarazioni sulla propria identità, in assenza di altri mezzi di identificazione, ad appartenenti alle forze dell'ordine nell'espletamento dei loro compiti d'istituto, integra il reato di cui all'art. 495, c.p., nel momento stesso in cui le false dichiarazioni vengono rese. 5. Inammissibile deve ritenersi anche la questione, sollevata dal ricorrente nelle sue conclusioni, della immediata applicabilità in questa sede della causa di non punibilità, di cui all'art. 131-bis, c.p., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, norma entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ai sensi del disposto dell'art. 6, d.l. n. 162/2022. Sulla base della nuova formulazione dell'art. 131—bis, co. 1, c.p., in disparte le ulteriori modifiche apportate al testo originario, il limite edittale per potere accedere al suddetto beneficio non è più fissato con riferimento al massimo (non superiore a cinque anni), ma al minimo (non superiore a due anni) della pena detentiva prevista per le singole fattispecie penali. Il principio affermato dalla corte territoriale, che ha espressamente rigettato sul punto la richiesta difensiva, rilevando come l'art. 495, c.p., preveda una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, pertanto, non corrisponde più alla previsione normativa vigente. Orbene ritiene il Collegio di condividere l'epilogo decisorio e il percorso motivazionale fatti propri da un recente arresto della Suprema Corte, secondo cui l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in ragione della natura sostanziale dell'istituto, oltre ad essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto non proponibile in precedenza, può essere rilevata 4 dalla Corte anche di ufficio ex art. 609, comma 2, c.p.p., pur in caso di ricorso inammissibile (cfr. Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Rv. 284133). Tale sbocco interpretativo, infatti, non rappresenta che la naturale conseguenza dell'applicazione, con riferimento al nuovo intervento riformatore, dei principi già affermati dalla Sezioni Unite Penali di questa Corte, in sede di interpretazione della portata applicativa dell'istituto di nuovo conio previsto dall'art. 131-bis, c.p., quando esso venne inserito nel corpo del codice penale, secondo cui l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 131-bis, c.p., avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, co. 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, con cui tale istituto ebbe vita, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e per solo questi ultimi la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, comma quarto, c.p., e 129, c.p.p., è deducibile e rilevabile d'ufficio ex art. 609, comma secondo, c.p.p., anche nel caso di ricorso inammissibile (In motivazione la Corte ha specificato che, quando, invece, non si discute dell'applicazione della sopravvenuta legge più favorevole, la inammissibilità del ricorso preclude la deducibilità e la rilevabilità d'ufficio della questione: cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593). Di conseguenza l'art. 131-bis, c.p., nella sua nuova formulazione, non può che applicarsi ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2, c. 4, c.p., trattandosi di legge più favorevole rispetto a quella previgente e la relativa questione, ove non proponibile con il gravame o nel corso del giudizio di appello, sarà deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, co. 2, c.p.p., pur se il ricorso sia sorretto da altri motivi tutti inammissibili. Con l'ulteriore conseguenza, sempre desumibile dai principi affermati dalla sentenza "Tushaj" delle Sezioni Unite, che se la Corte di cassazione riconosce la sussistenza della indicata causa di non punibilità, potrà dichiararla anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 129, c. 1, c.p.p., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell'art. 620, c. 1, lett. i), c.p.p. 5 Il ricorrente, pertanto, era legittimato a proporre l'indicata questione di diritto, che poteva essere rilevata anche d'ufficio, pur in presenza di ulteriori motivi di ricorso inammissibili (sul secondo si dirà nel prosieguo), in quanto la nuova disposizione normativa è entrata in vigore successivamente alla pronuncia di secondo grado, relativa a un fatto commesso prima della novella, e alla proposizione del ricorso. Ovviamente l'astratta deducibilità in questa sede della questione di diritto di cui si discute, non implica, di per sé, la fondatezza del rilievo difensivo e, ancor prima, l'ammissibilità stessa del motivo di impugnazione, che andrà sempre valutata alla luce dei principi generali in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione. Al riguardo si osserva che, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, c.p., deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità, dovendo anche in questo caso trovare applicazione il generale principio secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr. Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Rv. 275500). Orbene, nel caso in esame, pur avendo la corte territoriale risolto nei termini in precedenza indicati la questione sottoposta alla sua attenzione dall'appellante, non appare revocabile in dubbio che dal complessivo percorso argomentativo seguito si desume come i giudici di merito abbiano implicitamente ritenuto il fatto addebitato al ricorrente connotato in termini di tale gravità, da non potersi considerare particolarmente tenue. 6 La corte territoriale, infatti, ha evidenziato che il comportamento dell'TE, che, come si ricorderà, si era dato alla fuga proprio nel momento in cui gli agenti operanti avevano deciso di procedere ad accertamenti sulla sua identità, "si inserisce in un pervicace e insistente adoperarsi dell'imputato per ostacolare i controlli delle forze dell'ordine sullo spaccio e la diffusione dello stupefacente, dimostrando un non estemporaneo, né occasionale intento di depistare le indagini in favore dei soggetti con i quali colludeva nella custodia degli stupefacenti" (cfr. p. 3 della sentenza oggetto di ricorso). Su questa valutazione, peraltro, si fonda anche il mancato riconoscimento in favore del prevenuto delle circostanze attenuanti generiche, in uno con la mancanza di elementi da valutare positivamente, diversi dalla semplice incensuratezza e dal mero comportamento corretto tenuto dall'imputato in sede processuale. Di conseguenza la decisione impugnata deve ritenersi del tutto conforme, da un lato, all'orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis, c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590); dall'altro al costante insegnamento della Suprema Corte, che individua nelle allarmanti modalità della condotta e nella mancanza di elementi da valutare positivamente, l'ostacolo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce dei criteri fissati dall'art. 133, c.p. (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). E con riferimento a entrambi i profili, sia nel secondo motivo di ricorso, che nelle richiamate conclusioni scritte (cfr. p. 3), il ricorrente svolge considerazioni di natura meramente fattuale, insistendo per l'occasionalità della condotta in addebito, non consentite in sede di legittimità. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23.1.2023.