Sentenza 26 novembre 2014
Massime • 1
Integra il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di chi fornisce false generalità alla polizia ferroviaria all'atto della redazione di un verbale di identificazione, in quanto tali dichiarazioni diventano parte integrante del predetto verbale che costituisce atto pubblico.
Commentario • 1
- 1. Verbale di identificazione ed elezione di domicilioAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 22 aprile 2021
Il verbale di identificazione ed elezione di domicilio – indice: Cos'è e cosa contiene L'identificazione dell'indagato I requisiti del verbale La nomina del difensore L'elezione di domicilio Come comportarsi Il verbale di identificazione ed elezione di domicilio è un documento che la polizia giudiziaria ha l'obbligo di compilare con le informazioni sulla persona indagata per identificarla e per consentire lo svolgimento del processo penale. Quando una persona è stata denunciata infatti può essere convocata dalla polizia giudiziaria per fornire alcuni dati utili alle indagini ovvero essere informata sul reato per cui è indagata. Il verbale di identificazione ed elezione di domicilio è il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2014, n. 5622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5622 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 26/11/2014
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 3586
Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 14476/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI DR N. IL 27/10/1977;
avverso la sentenza n. 385/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del 10/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPUTO ANGELO;
Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. IZZO G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 10/02/2014, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 12/03/2009 con la quale il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato NI SS responsabile del reato di cui all'art. 495 c.p., (commesso il 14/02/2008) e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di tre mesi di reclusione.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto personalmente ricorso per cassazione NI SS, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2.1. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 495 c.p. e dell'art. 192 c.p.p., vizio di motivazione, anche in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 496 c.p.. Nell'atto di appello si era sostenuto che: al momento del fatto l'imputato era in possesso di un buono ferroviario (sul quale figurava il suo corretto cognome) ritenuto valido per la tratta, laddove il capotreno lo ritenne inidoneo;
il capotreno consegnò agli agenti della Polizia ferroviaria un richiesta scritta su un apposito modulo di informazioni circa il sedicente I" SS, contenente data e luogo di nascita, nonché residenza corrispondenti a quelle del ricorrente;
innanzi agli agenti della Polizia ferroviaria l'imputato aveva declinato le generalità riportate su un verbale di dichiarazioni di identità personale;
tutte le indicazioni erano corrette tranne il cognome (I" anziché "NI"), peraltro fortemente assonante, sicché si sarebbe potuto trattare di una svista del modulo predisposto dal capotreno poi trasfuso nel verbale di dichiarazione sull'identità personale, posto che, diversamente, non avrebbe avuto senso fornire tutti gli altri dati (nome, data di nascita, residenza, dati di madre e padre) in modo del tutto corretto. Le modalità portavano ad escludere la sussistenza almeno dell'elemento psicologico, smentita dalla circostanza che il ricorrente ha fornito una lunga serie di dati esatti, attraverso i quali è stato immediatamente reperito. A fronte di tale rilievo la Corte di appello si è limitata ad osservare che NI, trovato in treno sprovvisto di biglietto, ha deciso di indicare un falso cognome senza giungere al punto di fornire ulteriori dati falsi. Anche dal punto di vista della materialità del fatto, a fronte di una lunga serie di dati corretti, la sola indicazione errata del cognome era un banale refuso. In ordine alla configurabilità dell'art. 496 c.p. - all'epoca dei fatti punito meno severamente dell'art. 495 c.p., -rileva la circostanza che le false generalità non sono state denunciate in un atto pubblico ma solo durante un semplice controllo di identità.
2.2. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 49 c.p., vizio di motivazione. Il concreto svolgimento della vicenda escludeva che la falsa dichiarazione potesse avere rilevanza giuridica (innocua o inutile), non rivelandosi in concreto idonea a conseguire uno scopo antigiuridico.
2.3. Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 133 e 81 c.p., vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. La pena irrogata non tiene conto delle circostanze oggettive e della personalità dell'imputato, nonché della sua condizione di vita individuale e poteva essere più contenuta nella determinazione della pena-base e negli aumenti ex art. 81 c.p., e poteva essere concesso il beneficio della non menzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è, nel suo complesso, inammissibile. La Corte di appello ha rilevato, oltre al carattere non marcato dell'assonanza tra il finto (Carini) e il vero (NI) cognome dell'imputato, che l'annotazione di servizio precisava come le informazioni fornite dall'interessato (tra le quali quella sul falso cognome) fossero state ripetute più volte dagli operatori della polizia prima di essere riportate nel verbale: il rilievo non è stato oggetto di puntuale disamina critica da parte del ricorrente, sicché, sul punto la doglianza è carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4^, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849) e, comunque, rende manifestamente infondata la tesi difensiva incentrata sull'errore nell'annotazione del cognome dell'imputato, posto che, nel percorso argomentativo dei giudici di merito, il verbale di identificazione è stato formato sulla base di quanto più volte dichiarato dall'imputato agli operatori della polizia (e prima ancora al capotreno) e che, secondo quanto rilevato dalla Corte di merito, non è plausibile ipotizzare una svista "collettiva". Sulla base della ricostruzione dei fatti operata alla stregua degli elementi richiamati, l'ulteriore doglianza del ricorrente relativa alla sussistenza dell'elemento psicologico e di quello materiale è inammissibile: la sentenza impugnata ha evidenziato come, trovato sprovvisto di biglietto, l'imputato, per non incorrere nella sanzione, abbia deciso, verosimilmente in modo estemporaneo, di indicare un falso cognome alla Polizia Ferroviaria di Brindisi, senza tuttavia giungere al punto, che lo avrebbe posto in una situazione neppure lontanamente giustificabile con una svista o un errore, di fornire ulteriori dati personali falsi, fatta eccezione per il numero di utenza cellulare fornito (non a caso) con una sola cifra erronea: sotto questo profilo, la doglianza, oltre a non confrontarsi compiutamente con il compendio probatorio valorizzato dai giudici di merito (e, segnatamente, con la falsa indicazione da parte dell'imputato anche del numero del cellulare), è inammissibile perché sostanzialmente deduce questioni di merito, sollecitando una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente ai dati probatori richiamati ed immune da vizi logici. Manifestamente infondata è la censura relativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 496 c.p.: correttamente la Corte di appello ha riconosciuto natura di atto pubblico al verbale di identificazione della Polizia ferroviaria, trattandosi di atto redatto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e rilevando la provenienza dell'atto dal medesimo ed il contributo dallo stesso fornito, in termini di conoscenza o di determinazione, ad un procedimento della pubblica amministrazione (Sez. 5^, n. 9702 del 05/12/2008 - dep. 03/03/2009, Paolino, Rv. 242770); sul punto, peraltro, la Corte di appello si è uniformata al consolidato orientamento in forza del quale integra il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall'art. 495 c.p., e non il reato di false dichiarazioni sulla propria identità, di cui all'art. 496 c.p., la condotta di chi fornisce false generalità alla polizia giudiziaria all'atto della redazione di un verbale di identificazione (ex plurimis, Sez. 1^, n. 43718 del 15/11/2007 - dep. 23/11/2007, Saitta, Rv. 238202), orientamento ribadito anche dopo le modifiche introdotte nel 2008 (Sez. 5^, n. 3042 del 03/12/2010 - dep. 27/01/2011, Gorizia, Rv. 249707).
Il secondo motivo è inammissibile, deducendo questioni di merito: la Corte di appello ha motivato sul punto escludendo la sussistenza di qualsiasi profilo fattuale in grado di escludere l'idoneità dell'azione e rimarcando come il personale della Polizia ferroviaria abbia dovuto svolgere accertamenti per identificare le esatte generalità dell'imputato.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha motivato in ordine alla congruità della pena irrogata richiamando il parametro commisurativo di cui all'art. 133 c.p., comma 2, n. 3, mentre, per quanto riguarda la mancata concessione del beneficio della non menzione, lo stesso non risulta richiesto nell'atto di appello, ne' in sede di discussione e lo stesso ricorrente non ha offerto alcuna deduzione al riguardo, sicché deve ribadirsi che la mancata concessione della non menzione della condanna non è deducibile con il ricorso per cassazione quando il beneficio non è stato richiesto nel corso del giudizio di merito (Sez. 4^, n. 43125 del 29/10/2008 - dep. 18/11/2008, Marci Cavino, Rv. 241370; conforme:
Sez. U, n. 10495 del 09/10/1996 - dep. 06/12/1996, Nastasi, Rv. 206175).
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1,000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2015