Sentenza 13 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2002, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 2025 /02 REPUBBLICA ITALIAN E SUPREMA DI CASSAZIONE LA CO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. N. 2231/99 Cron. 4988 Consigliere Dott. Alberto SPANO' Rel. Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Rep. - Consigliere - Ud. 23/10/01 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI S.P.A.INA rappresentante pro tempore, in persona del legale elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati AMICI UI, ANGELINO ALDO, giusta procura speciale atto notar TESEO SIROLLI MENDARO di ROMA del 27/2/2001 rep. n° 576021; ricorrente
contro
LO UI, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE2001 4038 CARSO 511 presso 10 studio dell'avvocato FRANCESCO -1- RUFFINI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale del 4/3/01; - resistente con procura
contro
SI CO, IU FRANCESCO, AL OS;
intimati avversO la sentenza n. 1527/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 28/01/98 R.G.N. 43530/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO;
udito l'Avvocato RUFFINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del 1 ° motivo del ricorso, assorbiti gli altri. -2- 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in depositata il 28 gennaio 1998, il Tribunale di Roma decidendo sull'appello principale proposto dai sig. IO RI, NI OI, SC ST, RO DA GI TO nei confronti della datrice di lavoro I.N.A. s.p.a. - Istituto Nazionale delle Assicurazioni Agenzia Generale di Roma, nonché sull'appello incidentale dell'Istituto avverso la sentenza in data 4 giugno 1993 con la quale il Pretore di Roma aveva rigettato la domanda dei lavoratori, produttori di 2° Gruppo B, volta a sentire dichiarare che sin da quando ciascuno era stato assunto quale produttore di 3° gruppo presso l'Agenzia generale di Roma, si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato e non di lavoro autonomo e diretta altresì a che fosse dichiarato l'obbligo della società a procedere alla ricostruzione delle rispettive carriere ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello incidentale condizionato dell'INA, avverso i capi della sentenza del Pretore contenenti il rigetto delle eccezioni di prescrizione dei diritti azionati e di carenza di interesse ad agire dei ricorrenti in quanto notificato Sola in una copia al comune procuratore domiciliatario degli appellanti principali;
ha rigettato l'impugnazione principale del RI, per avere lo stesso ammesso fatti contrari alla sua pretesa, mentre ha accolto l'appello principale degli altri lavoratori ed ha dichiarato che gli stessi avevano prestato lavoro subordinato sin dall'inizio del rapporto. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'INA S.P.A., Agenzia Generale di Roma, in persona dell'Amministratore delegato, nei confronti soltanto 223199.doc 3 dell'OI, del ST, della DA e del TO, affidandosi a cinque motivi illustrati con memoria. I lavoratori si sono limitati a depositare procura e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo di ricorso, l'Istituto deduce violazione o falsa applicazione nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, circa le norme sulla notifica degli atti e dell'appello incidentale: art.360, n.3 e rispettivamente n.5 c.p.c. in relazione agli artt. 170, capoverso, e 436, 3° co. c.p.c. e si duole che il Tribunale abbia dichiarato inammissibile l'appello incidentale, ed abbia ritenuto che la notificazione in unica copia della memoria difensiva che lo conteneva al procuratore domiciliatario, costituito per tutti gli appellanti principali, avrebbe determinato incertezza assoluta circa l'identità del destinatario. Per contro, si sarebbe dovuto considerare che l'atto aveva egualmente raggiunto lo scopo. Il motivo è fondato. Le Sezioni unite di questa Corte (sentenza 10 ottobre 1997, n.9859) hanno affermato che la notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla;
il relativo vizio può essere sanato, con efficacia ex tunc o con la costituzione in giudizio di tutte le parti, cui l'impugnazione è direttą, o con la rinnovazione della notificazione da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., tenuto conto di quella o di quelle già consegnate, con la conseguenza che, qualora il giudice abbia dichiarato 223199.doc 4 l'inammissibilità del gravame, la Corte di cassazione, investita della questione, deve cassare la decisione impugnata, con rinvio allo stesso giudice, perché decida nel merito il giudizio di impugnazione, qualora in tale giudizio tutte le parti si fossero costituite, a prescindere dal momento in cui la costituzione sia o perché assegni all'appellante un termine perentorio per la avvenuta, rinnovazione della notificazione dell'atto di impugnazione. Si tratta di principio, confermato da successiva pronunce delle sezioni semplici (cfr. per tutte Cass. 19 febbraio 1998, n.1760), cui anche questo Collegio ritiene di doversi adeguare;
la sentenza impugnata deve quindi essere annullata in toto (stanti la connessione delle censure svolte in appello e l'esigenza che le impugnazioni contro la stessa sentenza siano riunite e giudicate dallo stesso giudice), con la precisazione che il rinvio restitutorio non può attuarsi nei riguardi del Tribunale di Roma, attesa la cessazione dello stesso dalle funzioni di giudice di appello nelle controversie di lavoro decise in primo grado dal Pretore, ma nei confronti della Corte di appello della stessa sede (art. 85 del d. 1gs 19 febbraio 1998, n.51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999), la quale deciderà nel merito sull'appello incidentale, adeguandosi al principio di diritto sopra enunciato. Allo stesso giudice è opportuno demandare altresì il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Col secondo motivo del ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in relazione alle norme sulla prescrizione e sull'ammissibilità della domanda;
art.360, n.3 c.p.c. in retazione alle norme sulla prescrizione e sull'ammissibilità della domanda;
art.360 n.3 c.p.c in relazione agli artt. e 2948 c.c. e 2113 cod. civ. ed agli 223199.doc 5 artt. 100, 112, 409 e 414 c.p.c., nonché art.360 n. c c.p.c. in relazione agli artt.2946 e 2948 c.c. e 2113 cod. civ.. In particolare la ricorrente assume a) essere intervenuta rinuncia a tutti i diritti diversi da quelli oggetto di atti di quietanza e transazione;
b) l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse;
c) la prescrizione del diritto nel caso in cui sia configurabile come tale la maggiore anzianità Col terzo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 2077 e degli artt. 1742 e ss., nonché degli art. 2094 e seg. cod. civ.; nonché degli artt. 116 e 420 c.p.c. in relazione agli artt.360, n.3, c.p.c.; omessa, insufficient e/o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia. l tribunale In particolare si sostiene che/avrebbe dovuto valorizzare la volontà delle parti espressa dal nomen iuris del rapporto, risultante anche dalla contrattazione collettiva, nel senso dell'autonomia del rapporto. Col quarto motivo, la società ricorrente deduce violazione delle norme processuali ex art.420 c.p.c. sull'esame della risposta all'interrogatorio libero delle parti e sull'ammissione e valutazione delle prove testimoniali ex artt.116 e 257 c.p.c.; in relazione all'art.360, n.3 e 4 c.p.c.. Difetto assoluto ovvero entraddittorietà e insufficienza di motivazione sugli stessi punti decisivi della controversia, in relazione all'art.360, n.5 c.p.c.. Col quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme del contratto di agenzia di cui agli artt. 1742 e ss. c.c., e delle norme sul rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 e 2095 e ss. c.c.): in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui relativi punti 223199.doc 6 decisivi della controversia: art.360, n.5 c.p.c., dolendosi l'Istituto ricorrente che il giudice di merito non avevano considerato i principi di diritto che distinguono i : vari tipi di rapporto di lavoro in relazione particolarmente alla volontà espressa dalle parti del contratto e al fatto che ai produttori del 3° gruppo faceva capo una obbligazione di risultato (minimo di produzione cui era condizionato anche il rimborso spese) con rischio a carico degli stessi;
erano stati trascurati, inoltre, il tipo di organizzazione di impresa, l'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro, l'orario di lavoro. Con riferimento a tutti questi motivi, ulteriori rispetto a quello già esaminato, la Corte rileva il carattere assorbente, sotto il profilo logico-giuridico, delle ragioni che hanno indotto ad annullare la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, sicché le relative questioni dovranno essere riesaminate dal giudice del rinvio. Infatti, il Tribunale ha accolto l'appello dei lavoratori sopra indicati, in punto di qualificazione del rapporto inter partes nel periodo in contestazione, come rapporto di lavoro subordinato, senza avere esaminato le eccezioni, aventi carattere preliminare, di carenza di interesse ad agire degli stessi lavoratori e di prescrizione dei diritti azionati. P. T. M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, addì 23 ottobre 2001. IL PRESIDENTE incenzo Mille IL CONSIGLIERE ESTENSORÉE IL CANCELLIERE 0 3 I 1 3 D . A 5 , S I T e bVity . S O R D L A N A Depositato in Cancelleria L ' T A , L O T I 3 L S B A N 7 E 13 FEB. 2002 S O - G E oggi, D P 8 P O - I S M 1 S I A 1 N M D A E E R S E D P I G U E O S T A G R T E N 223199.doc S O E L I T S G T E I E A R R L I L D E D O