Sentenza 12 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di abusiva occupazione di spazio demaniale, il principio per il quale i manufatti realizzati in difetto di concessione devono intendersi ope legis acquisiti al patrimonio dello Stato non incide sulla permanenza del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., atteso che il verificarsi dell'accessione influisce sul regime della proprietà dei manufatti illegittimamente edificati, ma non su quello dell'uso e del godimento del bene demaniale che, attraverso il protrarsi dell'occupazione sine titulo, vengono mantenuti nella esclusiva disponibilità di chi lo utilizza, con sottrazione alla fruibilità collettiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2003, n. 6915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6915 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 12/12/2003
1. Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - N. 2053
3. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 026587/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo;
avverso la sentenza 14.2.2003 del Tribunale di Palermo - Sezione distaccata di Bagheria, pronunziata nei confronti di:
1 - DURO TE, n. a Palermo, il 2.5.1950;
2 - VA TT, n. a Bagheria, l'11.12.1937;
3 - RL IG, n. a Ficarazzi, il 16.10.1930;
4 - ZZ LF, n. a Villabate, il 6.7.1934;
5 - DE AR TU, n. ad Uggiano La Chiesa, il 31.3.1933;
6 - EL GI IA, n. a Palermo, il 26.7.1939;
7 - IN CE, n. a Villafrati, il 12.5.1960;
8 - ZAUNER CE, n. a Palermo, il 2.4.1926;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE.
Udito il Pubblico Ministero in persona della Dr.ssa CESQUI Elisabetta che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata - per i reati di cui ai capi E) ed F) - perché estinti per prescrizione. Annullamento con rinvio per il reato di cui al capo B). Udito il difensore, avv. Salvatore PRIOLA, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati di cui ai capi E) ed F) sono estinti per prescrizione e, quanto al reato di cui al capo B), il fatto non sussiste. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 14.2.2003 il Tribunale di Palermo - Sezione distaccata di Bagheria assolveva DU TE, AV TT, GO IG, AZ LF, De MA TU, IV GI IA, LL CE e ZA CE dai reati (accertati nel febbraio del 1997 e successivamente, in viale Europa di Martinello di Ficarazzi) di cui:
reati contestati alla DU ed al AV:
a) agli artt. 55 e 1161 cod. nav., per avere - senza la prescritta autorizzazione - eseguito e mantenuto opere edilizie nella fascia di rispetto dei trenta metri dal confine demaniale marittimo;
b) agli artt. 633 e 639 bis cod. pen., per avere arbitrariamente invaso area demaniale trazzerale, al fine di occuparla con opere edilizie;
c) all'art. 221 T.U. leggi sanitarie per avere abitato un prefabbricato a due piani senza la certificazione di abitabilità;
reati contestati al GO ed alla AZ:
d) agli artt. 55 e 1161 cod. nav., per avere - senza la prescritta autorizzazione - eseguito e mantenuto opere edilizie nella fascia di rispetto dei trenta metri dal confine demaniale marittimo;
e) agli artt. 54 e 1161 cod. nav., per avere arbitrariamente occupato, mediante realizzazione di una scala in cemento armato, un'area del demanio marittimo;
reati contestati a tutti gli imputati:
f) agli artt. 54 e 1161 cod. nav., per avere arbitrariamente occupato, mediante realizzazione di uno scivolo con relativa gradinata in cemento armato, un'area del demanio marittimo;
g) agli artt. 55 e 1161 cod. nav., per avere - senza la prescritta autorizzazione - eseguito e mantenuto una strabella di accesso allo scivolo anzidetto e parte dello stesso scivolo nella fascia di rispetto dei trenta metri dal confine demaniale marittimo. Rilevava il Tribunale che tutti i reati contestati dovevano ritenersi estinti "per intervenuta concessione in sanatoria e definizione del contesto in via amministrativa".
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, il quale - limitatamente ai reati di cui ai capi b), e) ed f) - ha eccepito erronea applicazione della legge penale, poiché, per i reati medesimi, "nessuna disposizione di legge prevede l'estinzione per definizione del contesto in via amministrativa".
Il difensore ha depositato memoria in data 24.11.2003, prospettando che nessuna delle opere realizzate ricadeva in area demaniale e che, comunque, le contravvenzioni di cui ai capi e) ed f) devono ritenersi prescritte, essendo la permanenza cessata con il sequestro penale disposto il 16.11.1998.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del P.G. è fondato e deve essere accolto.
1. Nessuna disposizione di legge - in relazione ai reati di cui agli artt. 633 cod. pen. e 54 cod. nav. - prevede, infatti, cause estintive dei reati medesimi "per definizione in via amministrativa". La circostanza che l'occupazione sia stata autorizzata successivamente rileva ai soli fini della cessazione della permanenza, essendo invece necessaria, per escludere l'antigiuridicità della condotta, un'autorizzazione valida ed efficace al momento del fatto.
2. I reati oggetto di impugnazione non sono prescritti. Il delitto di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 cod. pen., ha carattere permanente allorquando, come nel caso in esame, l'occupazione si protragga nel tempo (vedi, da ultimo, Cass., Sez. 1^, 19.7.2001, n. 29362). La contravvenzione di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. ha natura permanente e la permanenza si protrae per tutta la durata della "occupazione" dello spazio demaniale, pur dopo che le opere in cui questa si è materializzata sono state compiute, fino a quando durano l'uso ed il godimento illegittimi e l'occupazione stessa non sia comunque cessata, volontariamente o per intervento dell'autorità, (vedi, fra le tante decisioni, Cass., Sez. 3^: 23.10.1998, Menghi ed altra;
17.6.1998, n. 1546; 10.1.1996, n. 3747, Coppola;
26.1.1990, n. 953; 18.2.1998, n. 1950, Reale;
20.6.1986, n. 11280, Mascetti;
14.12.1985, n. 12151, Caselli).
Non hanno rilevanza, ai fini della cessazione della permanenza:
- il principio secondo cui debbono intendersi ope legis acquisiti o acquisibili al patrimonio dello Stato le opere ed i manufatti realizzati senza concessione su spazio del demanio marittimo, poiché il verificarsi dell'accessione influisce sul regime della proprietà dei manufatti illegittimamente edificati, ma non su quello dell'uso e del godimento del bene demaniale, che, attraverso il protrarsi della "occupazione" non autorizzata, vengono mantenuti nella disponibilità esclusiva di colui che lo utilizza e sottratti alla fruibilità collettiva in relazione alle caratteristiche sue proprie (l'illegittimità riguarda il rapporto di fatto instaurato, senza titolo, con il bene pubblico, che esclude in tutto o in parte quello del soggetto pubblico e dal quale il privato trae un qualsiasi profitto);
- il dettato dell'art. 49 cod. nav., secondo cui le opere non amovibili costruite sul suolo demaniale restano acquisite allo Stato quando venga a cessare la concessione, poiché il reato è configurabile fino a quando il soggetto attivo continua a mantenere il possesso dell'immobile (vedi Cass., Sez. 3^: 30.7.1997, n. 7624 e 18.4.1986, n. 3049). Nella specie fu disposto sequestro in data 16.11.1998 e la scadenza del termine ultimo prescrizionale coinciderebbe con il 16.5.2006, per il delitto, e con il 16.5.2003, per le contravvenzioni. Va computata, però (secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, n. 1021, ric. Cremonese) una sospensione del corso della prescrizione per complessivi mesi 8 e giorni 29, in seguito a rinvii disposti su richiesta dell'imputato e del difensore (dal 6.10.2000 al 5.7.2001), non per esigenze di acquisizione della prova ne' a causa del riconoscimento di termini a difesa. Il termine ultimo di prescrizione resta perciò fissato, per il delitto, al 14.2.2007 e, per le contravvenzioni, al 14.2.2004. 3. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata - limitatamente ai reati di cui ai capi b), e) ed f) della rubrica - con rinvio al Tribunale di Palermo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 608, 615, e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata, - limitatamente ai reati di cui ai capi b), e) ed f) della rubrica - con rinvio al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2004