Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2026, n. 17388
CASS
Sentenza 14 maggio 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza dei requisiti strutturali del delitto associativo

    Il Tribunale ha motivato in relazione alla gravità indiziaria circa la sussistenza del sodalizio ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, evidenziando l'allestimento di una base di stoccaggio protetta da videosorveglianza, lo sfruttamento di più canali di approvvigionamento, la predisposizione di una struttura per la cessione dello stupefacente, l'esistenza di una cassa comune per proventi e spese, e la capacità di imporsi con la forza. Tali motivi attaccano la valutazione degli elementi di prova e la ricostruzione dei fatti, non la motivazione in sé, e sono supportati da un apparato argomentativo esente da profili di illogicità manifesta.

  • Inammissibile
    Mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990

    Il ricorrente non ha allegato alcun interesse concreto a sostegno della richiesta di riqualificazione, considerando che anche per la fattispecie di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, opera la presunzione cautelare sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale ha comunque ravvisato la gravità indiziaria in relazione al delitto di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

  • Rigettato
    Insussistenza del pericolo di reiterazione del reato

    Il Tribunale ha escluso che l'unico elemento addotto dal ricorrente per superare la presunzione cautelare – la circostanza che, dall'arresto del figlio nel 2021, non abbia più posto in essere alcuna condotta delittuosa – sia sufficiente. È stato rilevato il permanere di un pericolo concreto e attuale di commissione di analoghi delitti, espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali. Il Tribunale ha desunto tale pericolo dall'elevata capacità criminale del ricorrente, il quale, nonostante l'età avanzata, ha proseguito nell'attuazione del programma criminoso, come dimostrato da conversazioni relative allo smaltimento di stupefacenti, alla gestione del denaro e alla pianificazione della ripresa dell'attività di spaccio. Inoltre, si è considerato che per oltre cinque anni il figlio aveva diretto l'attività dal regime degli arresti domiciliari, producendo utili significativi, e che in passato il ricorrente e il figlio avevano compiuto azioni con armi da fuoco a scopo intimidatorio. Questa motivazione è adeguata e priva di profili di illogicità manifesta.

  • Rigettato
    Inadeguatezza della custodia cautelare in carcere

    Il Tribunale ha escluso che le esigenze cautelari possano essere adeguatamente soddisfatte con una misura meno afflittiva, considerando la persistenza di un pericolo concreto e attuale di commissione di analoghi delitti, espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali. Questa valutazione è basata sull'elevata capacità criminale del ricorrente, sulla sua persistente attività nonostante l'età avanzata e l'arresto del figlio, e sulle azioni compiute in passato con armi da fuoco. Inoltre, si è tenuto conto del fatto che il figlio aveva gestito l'attività dal regime degli arresti domiciliari per oltre cinque anni, generando ingenti profitti. La motivazione è adeguata e priva di profili di illogicità manifesta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2026, n. 17388
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17388
    Data del deposito : 14 maggio 2026

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