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Sentenza 14 maggio 2026
Sentenza 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2026, n. 17388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17388 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: LA IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/12/2025 del TRIB. LIBERTA' di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Roma, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di IO LA avverso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma in data 11 novembre 2025 per il delitto di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso da marzo 2021 a marzo 2022, con condotta perdurante. 2. Avverso l’indicata ordinanza, l’indagato, per il tramite dei difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, che deducono: Penale Sent. Sez. 3 Num. 17388 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 16/04/2026 2.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 per insussistenza dei requisiti strutturali del delitto associativo, in quanto le condotte degli indagati non hanno mai superato il perimetro del concorso di persone in quanto è assente una piazza di spaccio, non emerge alcuna rivalità con altri gruppi né alcun sistema di vedetta e/o controllo, non è assicurata la turnazione dello spaccio, non vi è alcun guadagno per il solo fatto di appartenere al gruppo. Aggiunge il difensore: 1) che la molteplicità delle cessioni non implica, di per sé – diversamente da quanto ritenuto al Tribunale – la sussistenza del vincolo associativo;
2) che nessuno dei presunti sodali è risultato essere stipendiato dal ricorrente;
3) che ignoto resta il dato della cassa comune;
2.2.la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per non avere il Tribunale proceduto a riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, e ciò nonostante una serie di intercettazioni, riportate a p. 7 del ricorso, da cui emerge che il ricorrente non ricoprisse alcun ruolo di vertice, svolgendo compiti meramente esecutivi;
2.3. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 275, commi 3, cod. proc. pen. per insussistenza del pericolo di reiterazione del reato, considerando che l’ultimo dei fatti contestati risale al 2021, che, dopo l’arresto del figlio, non sono emersi elementi a carico del ricorrente, e che il ventilato passaggio di consegne nella gestione dell’attività non ha mai avuto seguito;
2.4. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta adeguatezza della custodia cautelare in carcere, da ritenersi superata in quanto, a seguito dell’arresto del figlio, il ricorrente non ha più posto in essere alcuna condotta delittuosa, come dimostrato delle captazioni telefoniche, e considerando che l’abitazione, indicata come luogo degli arresti domiciliari, è del tutto estranea ai fatti di causa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile per genericità.
2.1. In premessa, è opportuno ricapitolare, sia pure in via di sintesi, i principi elaborati da questa Corte a proposito della sussistenza del delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Si rammenta che, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi: a) l'esistenza di un gruppo, i componenti del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti;
b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso;
c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre 2 associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582; Sez. 1, n. 10758 del 18/02/2009, Urio, Rv. 242897). Va, peraltro, chiarito che l’esistenza di una pur minimale struttura organizzativa, sebbene non compaia espressamente tra gli elementi costitutivi del fatto, è implicitamente richiesta alla luce dell’interpretazione della fattispecie associativa in esame, delineata come reato a dolo specifico, come reso evidente dalla locuzione “allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 73” che compare nel testo della fattispecie incriminatrice in esame, nel senso che il mero accordo tra tre o più persone per la commissione di più delitti in materia di stupefacenti non è punibile (semmai integrando l’ipotesi di cui all’art. 115 cod. pen.) se ad esso non si accompagna la concreta predisposizione di mezzi e risorse idonei al conseguimento del fine, ossia, appunto, la realizzazione di più delitti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si ribadisce, inoltre, che, ai fini della configurabilità dell'associazione esame, non è richiesto un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi e altri, Rv. 255312). Quanto, poi, ai profili probatori, il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso e altri, Rv. 268540), proprio perché attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670). In altri termini, la prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo di tempo può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate o riscontrate da sequestri soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse siano collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138). Ancora, va ribadito che, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo 3 limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 – 01; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02).
2.2. Nel caso di specie, facendo corretta applicazione dei principi ora evocati, il Tribunale cautelare ha ampiamente ed esaustivamente motivato in relazione alla gravità indiziaria circa la sussistenza del sodalizio ex art 74 d.P.R. n. 309 del 1990, evidenziando (cfr. p. 76 e ss. dell’ordinanza impugnata): 1) l’allestimento di una base di stoccaggio della sostanza stupefacente, protetta da un sistema di videosorveglianza e controllata dal vertice dell’associazione, ossia IO LA e il figlio UA;
2) lo sfruttamento di più canali di approvvigionamento dello stupefacente, gestiti da UA LA, in modo che il sodalizio fosse sempre in grado di soddisfare l’ingente domanda proveniente da una vasta platea di clienti;
3) la predisposizione di una struttura costantemente preposta alla cessione, sul territorio, dello stupefacente, composta da IO LA, IC SI, ND e IR De Melas, TO AP;
4) l’esistenza di un cassa dell’associazione, in cui confluivano i proventi dell’attività di spaccio e da cui si traevano i fondi per il pagamento degli stipendi agli associati e per sostenere le spese relativa all’onorario dei difensori in caso di coinvolgimento di un sodale in un procedimento penale;
5) la capacità dell’associazione di imporsi con la forza in caso di controversie sul territorio.
2.3. Orbene, si osserva che i motivi confezionati dal ricorrente attaccano non la motivazione, ma la valutazione degli elementi di prova operata dal Tribunale e, quindi, la ricostruzione dei fatti, valutazione che, per contro, è supportata da un apparato argomentativo esente da profili di illogicità manifesta. 3. Il secondo motivo è inammissibile per mancanza d interesse.
3.1. Si rammenta che, in tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse ad impugnare quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità, mentre non rileva la sua mera pretesa all'esattezza teorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico (Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481 – 01; Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783 – 01; Sez. 6, n. 41003 del 07/10/2015, Mazzariello, Rv. 264762 - 01).
3.2. Nel caso in esame, pur prescindendo dalla circostanza che, con logica ed esaustiva motivazione, il Tribunale cautelare, ha ravvisato la gravità indiziaria in relazione alla sussistenza del delitto di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr. p. 86-88), in applicazione del principio ora evocato, si osserva che il ricorrente non ha allegato alcun interesse concreto a sostegno della richiesta, considerando, inoltre, che, anche con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, opera la presunzione cautelare sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 4. Il terzo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono inammissibili. 4 4.1. Si rammenta che, con riguardo al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - titolo di reato per il quale è stata disposta la misura di massimo rigore nei confronti del ricorrente -, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 4 della legge 16 aprile 2015, n. 47, prevede una doppia presunzione cautelare, sia pure relativa, ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura custodiale carceraria, presunzione che può essere vinta laddove vengano dedotti dall’indagato specifici elementi dai qual risulti o il venire meno delle esigenze cautelari, ovvero che dette esigenze possono essere soddisfatte con altre misure meno gravose. Si è chiarito, inoltre, che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, NDno, Rv. 282865). Si è poi precisato che, ai fini della prova contraria della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari assume rilevanza il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza;
solo in tal caso, è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576); con l’ulteriore importante specificazione che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, p.m. in c. Amato, Rv. 281293; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273435). Ai fini del giudizio prognostico di reiterazione del reato, si impone perciò una valutazione complessiva del contesto criminale, che tenga conto dell'eventuale continuità tra reato associativo e reati-fine, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo di uno degli elementi rilevanti, con la conseguenza che la semplice rescissione del vincolo associativo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
4.2. Nel caso di specie, il Tribunale, con una motivazione non manifestamente illogica, ha escluso che l’unico elemento addotto dal ricorrente per superare l’indicata duplice presunzione – ossia è la circostanza che, dall’arresto del figlio, avvenuto nel 2021, il ricorrente non abbia più posto in essere alcuna condotta delittuosa –, rilevando il permanere di un pericolo, concreto e attuale, di commissione di analoghi delitti, che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza, pericolo desunto dall’elevata capacità 5 criminale manifestata dal ricorrente, il quale, nonostante l’età avanzata, con sorprendente solerzia, dopo l’arresto del figlio, aveva proseguito nell’attuazione del programma criminoso (cfr. p. 71-72 dell’ordinanza impugnata); invero;
è stato proprio IO LA a disfarsi di una parte della cocaina, buttandola nel wc, prima che gli agenti potessero rinvenirla (cfr. conversazione del 23 ottobre 2021, n. 22208); a decidere, insieme alla nuora, che non era opportuno spostare il denaro dal sito ove era interrato insieme con la cocaina rivenuta dagli operanti (cfr. conversazione del 23 ottobre 2021, n. 22195); a valutare con un sodale, ossia TO AP, quale fosse il momento più opportuno per la ripresa dell’attività di vendita dello stupefacente (cfr. conversazione del 27 ottobre 2021, n. 23084). Su queste basi, il Tribunale ha escluso, inoltre, che le esigenze cautelari possano essere adeguatamente soddisfatte con una misura meno afflittiva, anche considerando che, per oltre cinque anni, il figlio aveva diretto l’attività del sodalizio proprio dagli arresti domiciliari, attività che aveva prodotti utili nella misura di due milioni di euro, e che in passato, lo stesso ricorrente, insieme al figlio aveva compiuto azioni con armi da fuoco a scopo intimidatorio. Si tratta di una motivazione adeguata e priva di profili di illogicità manifesta, che supera il vaglio di legittimità. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 16/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Roma, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di IO LA avverso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma in data 11 novembre 2025 per il delitto di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso da marzo 2021 a marzo 2022, con condotta perdurante. 2. Avverso l’indicata ordinanza, l’indagato, per il tramite dei difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, che deducono: Penale Sent. Sez. 3 Num. 17388 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 16/04/2026 2.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 per insussistenza dei requisiti strutturali del delitto associativo, in quanto le condotte degli indagati non hanno mai superato il perimetro del concorso di persone in quanto è assente una piazza di spaccio, non emerge alcuna rivalità con altri gruppi né alcun sistema di vedetta e/o controllo, non è assicurata la turnazione dello spaccio, non vi è alcun guadagno per il solo fatto di appartenere al gruppo. Aggiunge il difensore: 1) che la molteplicità delle cessioni non implica, di per sé – diversamente da quanto ritenuto al Tribunale – la sussistenza del vincolo associativo;
2) che nessuno dei presunti sodali è risultato essere stipendiato dal ricorrente;
3) che ignoto resta il dato della cassa comune;
2.2.la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per non avere il Tribunale proceduto a riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, e ciò nonostante una serie di intercettazioni, riportate a p. 7 del ricorso, da cui emerge che il ricorrente non ricoprisse alcun ruolo di vertice, svolgendo compiti meramente esecutivi;
2.3. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 275, commi 3, cod. proc. pen. per insussistenza del pericolo di reiterazione del reato, considerando che l’ultimo dei fatti contestati risale al 2021, che, dopo l’arresto del figlio, non sono emersi elementi a carico del ricorrente, e che il ventilato passaggio di consegne nella gestione dell’attività non ha mai avuto seguito;
2.4. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta adeguatezza della custodia cautelare in carcere, da ritenersi superata in quanto, a seguito dell’arresto del figlio, il ricorrente non ha più posto in essere alcuna condotta delittuosa, come dimostrato delle captazioni telefoniche, e considerando che l’abitazione, indicata come luogo degli arresti domiciliari, è del tutto estranea ai fatti di causa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile per genericità.
2.1. In premessa, è opportuno ricapitolare, sia pure in via di sintesi, i principi elaborati da questa Corte a proposito della sussistenza del delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Si rammenta che, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi: a) l'esistenza di un gruppo, i componenti del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti;
b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso;
c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre 2 associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582; Sez. 1, n. 10758 del 18/02/2009, Urio, Rv. 242897). Va, peraltro, chiarito che l’esistenza di una pur minimale struttura organizzativa, sebbene non compaia espressamente tra gli elementi costitutivi del fatto, è implicitamente richiesta alla luce dell’interpretazione della fattispecie associativa in esame, delineata come reato a dolo specifico, come reso evidente dalla locuzione “allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 73” che compare nel testo della fattispecie incriminatrice in esame, nel senso che il mero accordo tra tre o più persone per la commissione di più delitti in materia di stupefacenti non è punibile (semmai integrando l’ipotesi di cui all’art. 115 cod. pen.) se ad esso non si accompagna la concreta predisposizione di mezzi e risorse idonei al conseguimento del fine, ossia, appunto, la realizzazione di più delitti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si ribadisce, inoltre, che, ai fini della configurabilità dell'associazione esame, non è richiesto un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi e altri, Rv. 255312). Quanto, poi, ai profili probatori, il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso e altri, Rv. 268540), proprio perché attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670). In altri termini, la prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo di tempo può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate o riscontrate da sequestri soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse siano collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138). Ancora, va ribadito che, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo 3 limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 – 01; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02).
2.2. Nel caso di specie, facendo corretta applicazione dei principi ora evocati, il Tribunale cautelare ha ampiamente ed esaustivamente motivato in relazione alla gravità indiziaria circa la sussistenza del sodalizio ex art 74 d.P.R. n. 309 del 1990, evidenziando (cfr. p. 76 e ss. dell’ordinanza impugnata): 1) l’allestimento di una base di stoccaggio della sostanza stupefacente, protetta da un sistema di videosorveglianza e controllata dal vertice dell’associazione, ossia IO LA e il figlio UA;
2) lo sfruttamento di più canali di approvvigionamento dello stupefacente, gestiti da UA LA, in modo che il sodalizio fosse sempre in grado di soddisfare l’ingente domanda proveniente da una vasta platea di clienti;
3) la predisposizione di una struttura costantemente preposta alla cessione, sul territorio, dello stupefacente, composta da IO LA, IC SI, ND e IR De Melas, TO AP;
4) l’esistenza di un cassa dell’associazione, in cui confluivano i proventi dell’attività di spaccio e da cui si traevano i fondi per il pagamento degli stipendi agli associati e per sostenere le spese relativa all’onorario dei difensori in caso di coinvolgimento di un sodale in un procedimento penale;
5) la capacità dell’associazione di imporsi con la forza in caso di controversie sul territorio.
2.3. Orbene, si osserva che i motivi confezionati dal ricorrente attaccano non la motivazione, ma la valutazione degli elementi di prova operata dal Tribunale e, quindi, la ricostruzione dei fatti, valutazione che, per contro, è supportata da un apparato argomentativo esente da profili di illogicità manifesta. 3. Il secondo motivo è inammissibile per mancanza d interesse.
3.1. Si rammenta che, in tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse ad impugnare quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità, mentre non rileva la sua mera pretesa all'esattezza teorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico (Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481 – 01; Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783 – 01; Sez. 6, n. 41003 del 07/10/2015, Mazzariello, Rv. 264762 - 01).
3.2. Nel caso in esame, pur prescindendo dalla circostanza che, con logica ed esaustiva motivazione, il Tribunale cautelare, ha ravvisato la gravità indiziaria in relazione alla sussistenza del delitto di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr. p. 86-88), in applicazione del principio ora evocato, si osserva che il ricorrente non ha allegato alcun interesse concreto a sostegno della richiesta, considerando, inoltre, che, anche con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, opera la presunzione cautelare sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 4. Il terzo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono inammissibili. 4 4.1. Si rammenta che, con riguardo al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - titolo di reato per il quale è stata disposta la misura di massimo rigore nei confronti del ricorrente -, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 4 della legge 16 aprile 2015, n. 47, prevede una doppia presunzione cautelare, sia pure relativa, ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura custodiale carceraria, presunzione che può essere vinta laddove vengano dedotti dall’indagato specifici elementi dai qual risulti o il venire meno delle esigenze cautelari, ovvero che dette esigenze possono essere soddisfatte con altre misure meno gravose. Si è chiarito, inoltre, che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, NDno, Rv. 282865). Si è poi precisato che, ai fini della prova contraria della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari assume rilevanza il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza;
solo in tal caso, è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576); con l’ulteriore importante specificazione che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, p.m. in c. Amato, Rv. 281293; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273435). Ai fini del giudizio prognostico di reiterazione del reato, si impone perciò una valutazione complessiva del contesto criminale, che tenga conto dell'eventuale continuità tra reato associativo e reati-fine, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo di uno degli elementi rilevanti, con la conseguenza che la semplice rescissione del vincolo associativo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
4.2. Nel caso di specie, il Tribunale, con una motivazione non manifestamente illogica, ha escluso che l’unico elemento addotto dal ricorrente per superare l’indicata duplice presunzione – ossia è la circostanza che, dall’arresto del figlio, avvenuto nel 2021, il ricorrente non abbia più posto in essere alcuna condotta delittuosa –, rilevando il permanere di un pericolo, concreto e attuale, di commissione di analoghi delitti, che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza, pericolo desunto dall’elevata capacità 5 criminale manifestata dal ricorrente, il quale, nonostante l’età avanzata, con sorprendente solerzia, dopo l’arresto del figlio, aveva proseguito nell’attuazione del programma criminoso (cfr. p. 71-72 dell’ordinanza impugnata); invero;
è stato proprio IO LA a disfarsi di una parte della cocaina, buttandola nel wc, prima che gli agenti potessero rinvenirla (cfr. conversazione del 23 ottobre 2021, n. 22208); a decidere, insieme alla nuora, che non era opportuno spostare il denaro dal sito ove era interrato insieme con la cocaina rivenuta dagli operanti (cfr. conversazione del 23 ottobre 2021, n. 22195); a valutare con un sodale, ossia TO AP, quale fosse il momento più opportuno per la ripresa dell’attività di vendita dello stupefacente (cfr. conversazione del 27 ottobre 2021, n. 23084). Su queste basi, il Tribunale ha escluso, inoltre, che le esigenze cautelari possano essere adeguatamente soddisfatte con una misura meno afflittiva, anche considerando che, per oltre cinque anni, il figlio aveva diretto l’attività del sodalizio proprio dagli arresti domiciliari, attività che aveva prodotti utili nella misura di due milioni di euro, e che in passato, lo stesso ricorrente, insieme al figlio aveva compiuto azioni con armi da fuoco a scopo intimidatorio. Si tratta di una motivazione adeguata e priva di profili di illogicità manifesta, che supera il vaglio di legittimità. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 16/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6