Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2001, n. 14374
CASS
Sentenza 9 gennaio 2001

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In tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l'obbligo imposto dall'art.292, comma 2, cod. proc. pen., in ordine alla valutazione di specifici elementi a discarico forniti dalla difesa, richiede che il giudice del riesame proceda ad un puntuale vaglio degli stessi di guisa che il giudizio di rilevanza in ordine a detti elementi sia analitico e non si risolva in una valutazione del tutto sommaria e generica.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2001, n. 14374
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14374
Data del deposito : 9 gennaio 2001

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