Sentenza 9 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l'obbligo imposto dall'art.292, comma 2, cod. proc. pen., in ordine alla valutazione di specifici elementi a discarico forniti dalla difesa, richiede che il giudice del riesame proceda ad un puntuale vaglio degli stessi di guisa che il giudizio di rilevanza in ordine a detti elementi sia analitico e non si risolva in una valutazione del tutto sommaria e generica.
Commentari • 3
- 1. Modelli di prova. Gravità degli indizi e giudizio cautelareAngelo Costanzo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. Modelli di prova. Gravità degli indizi e giudizio cautelareAngelo Costanzo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. Modelli di prova. Gravità degli indizi e giudizio cautelareAngelo Costanzo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 13 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2001, n. 14374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14374 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 09/01/2001
1. Dott. MARCHESE ANTONIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA " N. 56
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 027422/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN AL N.IL 25/07/1969
avverso ORDINANZA del 05/06/2000 TRIB. LIBERTÀ di TARANTO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Aurelio GALASSO, il quale chiede il rigetto del ricorso;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 5 giugno 2000 il Tribunale di Taranto rigettava la richiesta di riesame avanzata da RU AT - imputato di concorso (con altro imputato, AT Emanuele, separatamente giudicato perché minorenne) nei reati di omicidio volontario e di detenzione e porto illegale di armi, per i quali era stato condannato con sentenza della Corte di assise di Taranto alla pena di anni sedici di reclusione - avverso quella in data 19 maggio 1995 della succitata corte, con la quale, contestualmente alla pronuncia di condanna, era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.
Il tribunale, a fronte di specifica e documentata allegazione dell'interessato (sentenza di assoluzione, divenuta irrevocabile, emessa dal competente tribunale per i minorenni nei confronti del concorrente dei succitati reati, con la quale i fatti inerenti alle imputazioni rivolte all'odierno ricorrente erano stati ricostruiti in modo del tutto inconciliabile con i medesimi;
permessi-premio accordati dal magistrato di sorveglianza al RU) affermava che correttamente la corte di assise non aveva esplicitamente tenuto conto di detti elementi, in quanto dalla valutazione effettuata in merito alle specifiche esigenze cautelari - pericolo di fuga e di reiterazione di reati della stessa specie - emergeva che la loro sussistenza assorbiva qualsiasi altro elemento.
Aggiungeva che, in ogni caso, il giudice del riesame poteva completare la motivazione sul punto dell'ordinanza impugnata, rilevando a tale fine che il contenuto della sentenza di assoluzione del AT - che avrebbe rappresentato, ad avviso dell'odierno ricorrente, elemento per un eventuale giudizio di revisione ex art.630 lett. a) c.p.p. - non poteva, di per sè, considerarsi sufficiente a ritenere tutelate le evidenziate esigenze cautelari. Concludeva, precisando che gli erano stati trasmessi tutti gli atti utilizzati per l'emissione del provvedimento custodiale e rilevando, con specificazione dei relativi elementi presi in considerazione, che sussistevano le esigenze cautelari indicate nell'ordinanza impugnata.
2. Ricorre per cassazione il RU, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce violazione ed erronea applicazione di legge e vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. b) c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 292 co. 2^ lett. c) e c)- bis, 274 e 309 co. 5^ stesso codice), asserendo che non, erano stati trasmessi dal p.m. al giudice del riesame gli elementi favorevoli all'interessato; che la mancata, e non incompleta, motivazione dell'ordinanza custodiale in ordine all'esistenza e alla valutazione di detti elementi favorevoli non poteva essere rimediata da quella del provvedimento impugnato;
che la motivazione inerente alle esigenze cautelari non poteva assorbire quella riguardante gli elementi "a discarico" forniti dalla difesa valutati come irrilevanti;
che nel provvedimento impugnato non v'era alcun riferimento alle ragioni per le quali le asserite esigenze cautelari non avrebbero potuto essere soddisfatte con diversa misura cautelare.
Nella ipotesi di non accoglimento del proposto gravame il ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 292 co. 2^ lett. c)- bis e co. 2^ ter c.p.p. correlati all'art. 24 della Costituzione nella parte in cui non prevedono la nullità
dell'ordinanza custodiale allorquando il giudice ritiene non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa e raccolti al di là dei limiti delle indagini preliminari.
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti che si diranno.
La doglianza inerente alla violazione dell'art. 309 co. 5^ c.p.p. è manifestamente infondata, atteso che al giudice del riesame sono stati trasmessi tutti gli atti - l'intero fascicolo processuale utilizzato per il giudizio di cognizione di primo grado - sulla cui scorta la corte di assise aveva emesso l'ordinanza custodiale, così come risulta dal testo dell'ordinanza oggi impugnata. Riguardo, poi, alla mancata specifica valutazione degli elementi favorevoli al soggetto sottoposto a misura restrittiva della libertà personale è opportuno chiarire che nel caso - come quello che ci occupa - di emissione di un provvedimento custodiale, contemporaneamente (o successivamente e separatamente) a una pronuncia di condanna, da parte del giudice del merito l'affermazione inerente all'assorbimento della salvaguardia delle assente esigenze cautelari a ogni altro elemento in atti costituisce imprecisa, ma non mancante, motivazione in ordine all'esame dei sopra citati elementi, di guisa che il giudice del riesame ha la facoltà di integrarla e completarla, poiché che la presenza della sentenza di condanna fa presupporre al giudice della misura custodiale l'effettuata valutazione delle ragioni della difesa esposte al giudice della cognizione.
Infatti questa Corte ha avuto modo di affermare (Sez. 1^, 6.2.1997 (c.c. 17.12.1996), ric. Lo Russo, rv. n. 206.760) che la nullità prevista dall'art. 292 co. 2^ lett. c) e c) bis c.p.p., per il caso di mancata esposizione nel provvedimento custodiale delle ragioni per le quali gli elementi forniti dalla difesa non sono stati ritenuti rilevanti, è configurabile soltanto quando gli stessi non risultano essere stati presi in considerazione in alcun modo, e non nella ipotesi in cui, a fronte di altri elementi esaminati, sono stati ritenuti irrilevanti siccome assorbiti da quelli di maggiore valenza. Ne discende che in detta ipotesi - che è quella del caso in esame - legittimamente il giudice del riesame può avvalersi del potere di integrazione della motivazione dell'ordinanza impugnata conferitogli dall'art. 309 co. 9^ c.p.p., per il quale può confermare la medesima anche per ragioni diverse da quelle contenute nell'originaria motivazione, di tal che la doglianza avanzata sul punto dall'odierno ricorrente s'appalesa infondata.
Per contro, in presenza di specifici elementi, asseritamente favorevoli al soggetto sottoposto a misura custodiale, forniti dalla sua difesa, il giudice del riesame deve procedere a puntuale esame dei medesimi per confutarli, se del caso, in maniera argomentata, ma non può considerarli insufficienti "..a ritenere tutelate le evidenziate esigenze cautelari.." sul semplice rilievo che i medesimi risultano irrilevanti in presenza di circostanze - nella specie l'entità della condanna riportata dall'imputato correlata alla sua personalità così come emergente dal precedenti giudiziari e alla sua appartenenza a sodalizi criminali di tipo mafioso - sintomatiche di un pericolo di fuga.
Infatti le modifiche apportate all'art. 292 c.p.p. dall'art. 9 della legge 8.8.1995 n. 332 hanno accentuato l'obbligo di motivazione dell'ordinanza custodiale e, quindi, di quella del giudice del riesame in tema di valutazione degli elementi a discarico forniti dalla difesa, di guisa che il giudice deve pronunciarsi analiticamente, e non in maniera del tutto sommaria, sul perché ritenga irrilevanti detti elementi, comparandoli, a tale fine, con quelli di segno esistenti agli atti e non limitandosi a genericamente denegarli in loro presenza.
A detti principi di diritto non si è attenuto il tribunale del riesame, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio degli atti allo stesso giudice, il quale, in diversa composizione soggettiva, provvederà ad analitica valutazione degli elementi difensivi prodotti dall'odierno ricorrente, consistenti nel contenuto ricostruttivo della sentenza irrevocabile emessa nei confronti del coimputato AT e dei provvedimenti premiali concessi dal magistrato di sorveglianza, con conseguente motivata loro comparazione con quelli di segno opposto in atti, sempre attenendosi ai consolidati principi di diritto in merito alla concreta esistenza di circostanze sintomatiche di un pericolo di fuga e di una probabilità di reiterazione di azioni criminali da parte dell'interessato similari a quelle per cui si procede. La soluzione come sopra adottata assorbe ogni altra doglianza avanzata dal ricorrente.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 23 legge 8.8.1995 n. 332.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Taranto.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 legge 332/1995. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001