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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/12/2025, n. 5238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5238 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
n.r.g.1524/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
EA LL Presidente
IC OS Giudice relatore est.
EA Marchesi Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1524/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CASTAURO MARIA GRAZIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. LIBRETTI MAURIZIO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso). ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 25.11.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente
- previa conferma dell'affido condiviso e previo svolgimento di adeguato percorso di riavvicinamento, il padre potrà vedere e tenere con sè le figlie minori per due sere la settimana sino al mattino successivo ed a week end alternati dal venerdì sera al lunedì mattina;
- il padre corrisponderà a titolo di concorso al mantenimento delle figlie la somma che sarà ritenuta equa in considerazione della sua modificata situazione economica.
Spese di lite rifuse.
Per parte resistente pagina 1 di 4 - confermare l'affido condiviso e la collocazione delle figlie presso la madre e confermare alla madre la assegnazione della casa di sua proprietà esclusiva ove tutte le stesse risiedono;
- disporre l'audizione delle minori e affinché possano liberamente esprimere la propria Per_1 Persona_2 visione circa la reale natura delle relazioni genitoriali, con riferimento sia al rapporto padre-figlie che madre- figlie, ed all'esito determinare secondo la valutazione più prudente ed opportuna del Tribunale i tempi e le modalità di frequentazione del signor con le figlie;
Parte_1
- rideterminare il concorso al mantenimento per le figlie minorenni a favore della signora Controparte_1 adeguandolo agli aggiornamenti ISTAT e così nell'importo di €.660,00 mensili per entrambe oltre spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia del 16 luglio 2017,
- confermare, per il resto, integralmente gli accordi così come stabiliti con l'Ordinanza-Decreto emessa dal
Tribunale di Brescia in data 28.08.2017;
- rigettare ogni ulteriore e diversa domanda ex adverso.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre I.v.a e C.p.a.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 14.2.2025, domandava la modifica delle condizioni del Parte_1 decreto del Tribunale di Brescia n. 863 del 31.8.2017 che regolava i rapporti personali ed economici concernenti le figlie nata il [...], e , nata il [...], da cessata convivenza Per_1 Per_2 more uxorio con (per quanto qui di interesse: affidamento condiviso, Controparte_1 collocazione presso la madre proprietaria dell'ex casa familiare, frequentazioni del padre tutti i venerdì pomeriggio e, a fine settimana alterni, dal sabato alla domenica sera, contributo al mantenimento delle figlie nella misura di € 275,00 mensili ciascuna -oggi pari a € 330,00 con aggiornamento Istat- oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo). Segnatamente, chiedeva fosse ripristinato il diritto di visita come da decreto a fronte dell'interruzione delle frequentazioni da parte delle figlie dalla primavera 2025, domandando altresì una riduzione del contributo a fronte degli indebitamenti sopravvenuti.
, ritualmente costituitasi, si opponeva alle avverse istanze, chiedendo la conferma Controparte_1 delle condizioni del decreto.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 8.7.2025 i genitori concordavano di impegnarsi alla ripresa delle frequentazioni di e con il padre, almeno un pomeriggio alla settimana Per_1 Per_2 gradualmente estendibile, secondo il calendario concordato tra i genitori, alternandosi nell'accompagnamento delle figlie.
pagina 2 di 4 Per le ulteriori questioni, vanamente tentata la conciliazione, la causa era rinviata al 25.11.2025 con rimessione Collegio per la decisione, previa discussione orale.
***
In merito alle frequentazioni padre-figlie, merita di essere recepito l'accordo raggiunto in corso di causa che ha consentito una graduale ripresa delle frequentazioni, grazie anche all'impegno reciproco prestato dai genitori nell'attuazione; ulteriori ampliamenti potranno essere concordati solo previo coinvolgimento delle figlie, entrambi pienamente adolescenti.
Venendo al contributo mantenimento delle figlie a carico del padre, si osserva anzitutto che i genitori percepiscono simile stipendio di circa € 1.800,00 netti mensili, entrambi alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, con analoga mansione.
Oggi, a parità di condizioni reddituali della madre, già proprietaria della casa familiare, lo stipendio del padre risulta gravato ha contratto plurimi finanziamenti, contratti dal 2021 in avanti, attualmente pari a
€ 349,00 ed € 443,00 mensili (docc. 3,4,7 ricorrente), e dal pignoramento di un quinto dello stipendio per arretrati del mantenimento per alcuni anni parzialmente versato;
a fine 2024, ha disdetto la locazione dell'appartamento per trasferirsi stabilmente dalla sorella che da marzo 2025 lo ospita gratuitamente;
risulta infine avere depositato domanda di ammissione alla procedura di sovraindebitamento.
Le condizioni del ricorrente appaiono all'evidenza peggiorate rispetto al 2017, essendo incontestata la pertinenza dei plurimi finanziamenti risultano ad esigenze abitative e quotidiane, aggravate dalle conseguenze della nota crisi pandemica del 2020 che ha portato il ricorrente a ripianare precedenti finanziamenti con nuovi prestiti;
a comprova, risaltano l'attuale incapacità del ricorrente a far fronte ad un canone di locazione (€ 450,00 mensili) e l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento.
Per contro, non può ritenersi sopravvenienza rilevante il pignoramento dello stipendio, trattandosi di mero inadempimento a condizioni volontariamente concordate nel 2017; come, d'altra parte, rilevano le maggiori esigenze delle figlie correlate all'età, per il lungo arco di tempo decorso dal 2017 ad oggi, e alla ridotta frequentazione col padre, con conseguenti minori oneri di mantenimento diretto.
Circostanze che, nell'insieme considerate, conducono il Collegio a rideterminare in misura minore il contributo a carico del padre in € 250,00 per ciascuna figlia a decorrere dalla presente sentenza (cfr.
pagina 3 di 4 Cass. ord. 26.4.2023 n. 109741, in relazione a SS.UU. 32914/2022), ferme le spese straordinarie già stabilite.
Il complessivo esito della lite consente di disporre la compensazione integrale delle relative spese.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Brescia n. 863 del 31.8.2017,
1. le frequentazioni di e con il padre sono regolate in almeno un pomeriggio alla Per_1 Per_2 settimana, secondo il calendario concordato tra i genitori, alternandosi nell'accompagnamento delle figlie;
ulteriori ampliamenti dovranno essere concordati, previo coinvolgimento delle minori, nel rispetto delle loro esigenze e bisogni;
2. ridetermina il contributo del padre in € 250,00 mensili per ciascuna figlia, rivalutabili Istat, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo;
3. spese di lite integralmente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
IC OS EA LL
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209 1 In ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita. pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
EA LL Presidente
IC OS Giudice relatore est.
EA Marchesi Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1524/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CASTAURO MARIA GRAZIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. LIBRETTI MAURIZIO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso). ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 25.11.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente
- previa conferma dell'affido condiviso e previo svolgimento di adeguato percorso di riavvicinamento, il padre potrà vedere e tenere con sè le figlie minori per due sere la settimana sino al mattino successivo ed a week end alternati dal venerdì sera al lunedì mattina;
- il padre corrisponderà a titolo di concorso al mantenimento delle figlie la somma che sarà ritenuta equa in considerazione della sua modificata situazione economica.
Spese di lite rifuse.
Per parte resistente pagina 1 di 4 - confermare l'affido condiviso e la collocazione delle figlie presso la madre e confermare alla madre la assegnazione della casa di sua proprietà esclusiva ove tutte le stesse risiedono;
- disporre l'audizione delle minori e affinché possano liberamente esprimere la propria Per_1 Persona_2 visione circa la reale natura delle relazioni genitoriali, con riferimento sia al rapporto padre-figlie che madre- figlie, ed all'esito determinare secondo la valutazione più prudente ed opportuna del Tribunale i tempi e le modalità di frequentazione del signor con le figlie;
Parte_1
- rideterminare il concorso al mantenimento per le figlie minorenni a favore della signora Controparte_1 adeguandolo agli aggiornamenti ISTAT e così nell'importo di €.660,00 mensili per entrambe oltre spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia del 16 luglio 2017,
- confermare, per il resto, integralmente gli accordi così come stabiliti con l'Ordinanza-Decreto emessa dal
Tribunale di Brescia in data 28.08.2017;
- rigettare ogni ulteriore e diversa domanda ex adverso.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre I.v.a e C.p.a.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 14.2.2025, domandava la modifica delle condizioni del Parte_1 decreto del Tribunale di Brescia n. 863 del 31.8.2017 che regolava i rapporti personali ed economici concernenti le figlie nata il [...], e , nata il [...], da cessata convivenza Per_1 Per_2 more uxorio con (per quanto qui di interesse: affidamento condiviso, Controparte_1 collocazione presso la madre proprietaria dell'ex casa familiare, frequentazioni del padre tutti i venerdì pomeriggio e, a fine settimana alterni, dal sabato alla domenica sera, contributo al mantenimento delle figlie nella misura di € 275,00 mensili ciascuna -oggi pari a € 330,00 con aggiornamento Istat- oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo). Segnatamente, chiedeva fosse ripristinato il diritto di visita come da decreto a fronte dell'interruzione delle frequentazioni da parte delle figlie dalla primavera 2025, domandando altresì una riduzione del contributo a fronte degli indebitamenti sopravvenuti.
, ritualmente costituitasi, si opponeva alle avverse istanze, chiedendo la conferma Controparte_1 delle condizioni del decreto.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 8.7.2025 i genitori concordavano di impegnarsi alla ripresa delle frequentazioni di e con il padre, almeno un pomeriggio alla settimana Per_1 Per_2 gradualmente estendibile, secondo il calendario concordato tra i genitori, alternandosi nell'accompagnamento delle figlie.
pagina 2 di 4 Per le ulteriori questioni, vanamente tentata la conciliazione, la causa era rinviata al 25.11.2025 con rimessione Collegio per la decisione, previa discussione orale.
***
In merito alle frequentazioni padre-figlie, merita di essere recepito l'accordo raggiunto in corso di causa che ha consentito una graduale ripresa delle frequentazioni, grazie anche all'impegno reciproco prestato dai genitori nell'attuazione; ulteriori ampliamenti potranno essere concordati solo previo coinvolgimento delle figlie, entrambi pienamente adolescenti.
Venendo al contributo mantenimento delle figlie a carico del padre, si osserva anzitutto che i genitori percepiscono simile stipendio di circa € 1.800,00 netti mensili, entrambi alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, con analoga mansione.
Oggi, a parità di condizioni reddituali della madre, già proprietaria della casa familiare, lo stipendio del padre risulta gravato ha contratto plurimi finanziamenti, contratti dal 2021 in avanti, attualmente pari a
€ 349,00 ed € 443,00 mensili (docc. 3,4,7 ricorrente), e dal pignoramento di un quinto dello stipendio per arretrati del mantenimento per alcuni anni parzialmente versato;
a fine 2024, ha disdetto la locazione dell'appartamento per trasferirsi stabilmente dalla sorella che da marzo 2025 lo ospita gratuitamente;
risulta infine avere depositato domanda di ammissione alla procedura di sovraindebitamento.
Le condizioni del ricorrente appaiono all'evidenza peggiorate rispetto al 2017, essendo incontestata la pertinenza dei plurimi finanziamenti risultano ad esigenze abitative e quotidiane, aggravate dalle conseguenze della nota crisi pandemica del 2020 che ha portato il ricorrente a ripianare precedenti finanziamenti con nuovi prestiti;
a comprova, risaltano l'attuale incapacità del ricorrente a far fronte ad un canone di locazione (€ 450,00 mensili) e l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento.
Per contro, non può ritenersi sopravvenienza rilevante il pignoramento dello stipendio, trattandosi di mero inadempimento a condizioni volontariamente concordate nel 2017; come, d'altra parte, rilevano le maggiori esigenze delle figlie correlate all'età, per il lungo arco di tempo decorso dal 2017 ad oggi, e alla ridotta frequentazione col padre, con conseguenti minori oneri di mantenimento diretto.
Circostanze che, nell'insieme considerate, conducono il Collegio a rideterminare in misura minore il contributo a carico del padre in € 250,00 per ciascuna figlia a decorrere dalla presente sentenza (cfr.
pagina 3 di 4 Cass. ord. 26.4.2023 n. 109741, in relazione a SS.UU. 32914/2022), ferme le spese straordinarie già stabilite.
Il complessivo esito della lite consente di disporre la compensazione integrale delle relative spese.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Brescia n. 863 del 31.8.2017,
1. le frequentazioni di e con il padre sono regolate in almeno un pomeriggio alla Per_1 Per_2 settimana, secondo il calendario concordato tra i genitori, alternandosi nell'accompagnamento delle figlie;
ulteriori ampliamenti dovranno essere concordati, previo coinvolgimento delle minori, nel rispetto delle loro esigenze e bisogni;
2. ridetermina il contributo del padre in € 250,00 mensili per ciascuna figlia, rivalutabili Istat, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo;
3. spese di lite integralmente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
IC OS EA LL
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209 1 In ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita. pagina 4 di 4