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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11614 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 21980/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marida Corso, sciogliendo la riserva del 27.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C nella causa civile iscritta al n. 21980 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricongiungimento familiare
TRA
, nata a Bagerhat in [...] il [...] e Parte_1 residente in [...], rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Francesca SI ( dello Studio Legale C.F._1
Associato SI e RO (P.IVA ) e con lei P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via XX Settembre n.20/4
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro p.t Controparte_1 Controparte_2 in persona del
[...] CP_3
p.t.
AMBASCIATA D'ITALIA A DHAKA in persona dell'ambasciatore p.t in persona del Prefetto p.t., Controparte_4 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.: ADS80030620639), presso i cui uffici in via A. Diaz 11, domicilia ex lege CP_4
RESISTENTI
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.6.2025, la ricorrente chiedeva al Tribunale adito, di ordinare alla Ambasciata D'Italia a Dhaka di rilasciare il visto di ingresso per familiare al seguito o, in subordine, alla di di rilasciare il nulla osta per CP_4 CP_4 familiare al seguito, con vittoria delle spese di lite con attribuzione al difensore.L'istante premetteva di avere ottenuto il rilascio di nulla osta per ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n° 286/1998 in suo favore. Conseguito il summenzionato nulla osta, la ricorrente presentava presso la Rappresentanza diplomatico-consolare a Dhaka la domanda di visto di ingresso per l'Italia per motivi familiari. Tuttavia, con provvedimento del 19.09.2022 prot. n. V2518, l'Ambasciata d'Italia a Dhaka denegava la domanda di rilascio di visto d'ingresso, sulla scorta della seguente motivazione “non ha i requisiti previsti dall'art. 29, comma d del D.l.vo 286/1998 in quanto risulta un figlio residente in [...], OV SK AN”. Ritenuto illegittimo tale diniego, avverso detto provvedimento, l'odierna ricorrente, all'epoca ancora in Patria, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea (Rg. 18481/2023), per l'accertamento del suo diritto a conseguire il ricongiungimento familiare con il figlio maggiorenne presente in Italia, nonché Persona_1 per la condanna del e, per esso, Controparte_2
- 2 - dell'Ambasciata d'Italia a Dhaka, a rilasciare il visto di ingresso per ricongiungimento familiare in suo favore. Il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sul ricorso avverso il diniego di visto, prima accoglieva l'istanza cautelare (in data 14.04.2023), e poi accoglieva il ricorso (Rg. 18481/2023), accertando il diritto della sig.ra a ricongiungersi con il figlio maggiore Parte_1
già presente in Italia;
condannava, Persona_1 infine, il a rilasciare il visto di Controparte_2 ingresso in suo favore (sentenza del 16.04.2024).La ricorrente non si attivava immediatamente per richiedere il visto di ingresso in Italia, avendo in Patria, come già dedotto, l'altro figlio (OV SK AN) all'epoca ancora minorenne, con lei convivente. Nelle more del giudizio innanzi al Tribunale di Roma (avverso il diniego di visto), la ricorrente, al fine di non lasciare da solo in Patria il figlio minorenne, aveva già formalizzato (in data 28.10.2022), per il tramite della scrivente difesa, la domanda di nulla osta per familiare al seguito (ID NA1508196791), allo scopo di entrare in Italia unitamente all'altro figlio ancora minorenne (OV SK AN) presente in Patria.Lo Sportello Unico Immigrazione di rimaneva silente in merito CP_4 all'esame della domanda di nulla osta per familiare (figlio minore) al seguito (ID NA1508196791) presentata e, pertanto, necessariamente, essendo in prossimità di scadenza il nulla osta all'ingresso prot. 103356 a lei concesso, la ricorrente è stata costretta a richiedere il visto di ingresso in Italia solo per sé stessa e a lasciare da solo in Bangladesh il figlio minore. Il richiesto visto le veniva rilasciato dall'Ambasciata Italiana a Dhaka in data 15.06.2023 (visto n° dal 15.06.2023 al 28.06.2024). In Numero_1 forza di detto visto, la ricorrente faceva ingresso in Italia, lasciando da solo in Patria il figlio ancora minorenne.Successivamente la ricorrente si attivava per richiedere alla Questura di Ufficio Immigrazione il permesso di CP_4 soggiorno per motivi familiari ad oggi ancora non rilasciato (pratica id numero .A fronte della domanda NumeroD_2 presentata in data 28.10.2022, solamente in data 26.06.2024 la adottava (e comunicava in data 27.06.2024 Controparte_4 con nota prot 0245147 cod pratica ) CodiceFiscale_2 preavviso di rigetto dell'Istanza (di nulla osta per familiare al
- 3 - seguito) del seguente tenore “ si rileva che ai sensi dell'art.29 comma 4 D.lgs 286/98 è consentito l'ingresso al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3; pertanto i soggetti legittimati a richiedere l'ingresso del familiare vengono tassativamente indicati nelle categorie di seguito riportate : - titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato/autonomo; titolare di carta di soggiorno o di un visto per studio;
titolare di carta di soggiorno o di un visto per motivi religiosi. Non risulta di converso legittimato alla presentazione dell'istanza di familiare al seguito il titolare di un visto di ingresso per motivi di ricongiungimento familiare”.
A fondamento del ricorso, la ricorrente deduce vizi formali del provvedimento impugnato, nonché la violazione della normativa in tema di tutela dei diritti fondamentali, dell'unita familiare, e di tutela del minore e conclude:
-in via principale- accertare il diritto in capo alla ricorrente all'unione familiare con il figlio minore OV SK AN, disapplicare il provvedimento impugnato in quanto illegittimo e per l'effetto condannare il Controparte_2
Ambasciata di Italia a Dhaka a rilasciare al figlio
[...] minore della ricorrente il visto di ingresso, anche in assenza del nulla osta per familiare al seguito, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n° 159/2011;
-in via subordinata - accertare il diritto, in capo alla ricorrente, a conseguire il nulla osta per familiare al seguito (il figlio minore OV SK AN), di cui alla richiesta ID NA1508196791 del 28.10.2022, disapplicare il provvedimento impugnato in quanto illegittimo e per l'effetto, condannare il di a rilasciare il Controparte_5 CP_4 richiesto nulla osta per familiare al seguito;
- In via ancor più subordinata, dichiarata la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni costituzionali prospettate al
- 4 - motivo sub 1.2), sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
- condannare le Amministrazioni intimate alla refusione delle spese vive, onorari ed accessori di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione al sottoscritto difensore.
Il , Controparte_2 in via preliminare, ha chiesto di dichiarare la incompetenza funzionale e/o territoriale del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Roma e nel merito l'infondatezza del ricorso.
Il , la si costituiva in Controparte_1 Controparte_4 giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso nel merito in quanto ai sensi dell'art.29, comma 4 dl.gs 286\98 non ricorrevano i presupposti richiesti dalla normativa. Ai sensi dell'art. 29 comma 4 del d.lgs. 286/1998, “È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3”. Nel caso in questione non rientrando in nessuna delle categorie, la amministrazione ha comunicato il preavviso di rigetto e successivamente ha adottato il diniego.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza fissata per l'8.5.2025, alla stessa partecipavano le parti. Il Giudice, rinviava la causa all'udienza del 27.11.2025, e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la lite;
all'esito, ha trattenuto la causa in decisione.
In via preliminare, il Tribunale rileva che le controversie ed i procedimenti di cui all'art. 3 comma 1, legge n.46\2017 sono di competenza delle sezioni specializzate di cui all'art.1 della legge citata;
l'art.4 della legge prevede che è competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. Rilevato che nel caso
- 5 - in esame, il provvedimento impugnato (diniego di visto) è stato adottato dall' stero, ai sensi dell'art.25 Controparte_6
c.p.c. relativo al foro erariale della pubblica amministrazione, sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Roma.
Nel merito, ai sensi dell'art. 29 comma 4 del d.lgs. 286/1998, “È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3”.
Stante il chiaro contenuto letterale dell'art.29 citato, e risultando non controverso che la ricorrente non rientri in nessuna delle categorie analiticamente previste dalla normativa, risulta l'infondatezza della domanda, difettando il presupposto di legge per la richiesta da parte della istante della domanda di ricongiungimento familiare.
Quanto, infine, alla domanda formulata in via gradata di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la dedotta violazione dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.) e del diritto all'unità familiare, riconosciuto quale diritto fondamentale sia in via autonoma (artt. 29, 30 e 31 Cost.) sia in via derivata dall'art. 8 CEDU per il tramite dell'art. 117, comma 1, Cost., il Tribunale rileva in primo luogo che la questione appare manifestamente infondata, difettando il presupposto della identità di fattispecie poste a fondamento della richiesta.
La questione proposta si fonda sull'assunto che la disciplina del ricongiungimento familiare dovrebbe essere applicata anche ai casi in cui lo straniero non sia titolare del titolo di soggiorno espressamente richiesto dal legislatore. Tale premessa è erronea. Le fattispecie contemplate dall'art. 29, comma 4, riguardano specifiche condizioni di ingresso dei familiari, rigidamente tipizzate dal legislatore e accompagnate da presupposti che non ricorrono nel caso in esame. La parte ricorrente, tenta di ricondurre alla norma una situazione non prevista dal legislatore, così
- 6 - trasformando la questione in un giudizio di legittimità costituzionale meramente astratto, per essere le situazioni oggetto di raffronto, tra loro differenti. Le argomentazioni difensive eccedono i limiti di un'interpretazione estensiva in senso costituzionalmente orientato, mirando piuttosto a ricondurre nell'ambito applicativo della norma una fattispecie che il legislatore non ha inteso disciplinare. Pertanto, non sussiste il presupposto per la rimessione della questione alla Corte Costituzionale. La scelta del legislatore di regolare diversamente fattispecie differenti appare conforme ai principi costituzionali, in quanto volta a contemperare il diritto all'unità familiare con l'esigenza di mantenere requisiti rigorosi per l'ingresso nel territorio nazionale, limitandoli a determinate categorie di soggetti e a precisi presupposti di legge.
L'art. 3 Cost. non impone che situazioni ontologicamente diverse siano trattate in modo identico: il legislatore può stabilire condizioni più stringenti per l'ingresso dei familiari quando l'interessato non risulti titolare di un titolo di soggiorno valido o di uno status che dimostri un grado sufficiente di integrazione e legalità nel territorio. La diversità di disciplina è quindi giustificata dalla diversità delle situazioni considerate. Il diritto all'unità familiare non ha carattere assoluto, potendo essere oggetto di limitazioni giustificate da interessi pubblici rilevanti, come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale e dalla giurisprudenza della Corte EDU.
La complessità delle questioni esaminate integra i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando cosi' provvede:
-dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Roma innanzi al quale il giudizio andrà riassunto nei termini di legge sulla domanda di rilascio del visto di ingresso;
- 7 - -rigetta la domanda di condannare del Controparte_7
a rilasciare il richiesto nulla osta per familiare
[...] al seguito;
-compensa le spese del giudizio.·
Napoli, 11.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Marida Corso
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marida Corso, sciogliendo la riserva del 27.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C nella causa civile iscritta al n. 21980 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricongiungimento familiare
TRA
, nata a Bagerhat in [...] il [...] e Parte_1 residente in [...], rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Francesca SI ( dello Studio Legale C.F._1
Associato SI e RO (P.IVA ) e con lei P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via XX Settembre n.20/4
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro p.t Controparte_1 Controparte_2 in persona del
[...] CP_3
p.t.
AMBASCIATA D'ITALIA A DHAKA in persona dell'ambasciatore p.t in persona del Prefetto p.t., Controparte_4 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.: ADS80030620639), presso i cui uffici in via A. Diaz 11, domicilia ex lege CP_4
RESISTENTI
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.6.2025, la ricorrente chiedeva al Tribunale adito, di ordinare alla Ambasciata D'Italia a Dhaka di rilasciare il visto di ingresso per familiare al seguito o, in subordine, alla di di rilasciare il nulla osta per CP_4 CP_4 familiare al seguito, con vittoria delle spese di lite con attribuzione al difensore.L'istante premetteva di avere ottenuto il rilascio di nulla osta per ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n° 286/1998 in suo favore. Conseguito il summenzionato nulla osta, la ricorrente presentava presso la Rappresentanza diplomatico-consolare a Dhaka la domanda di visto di ingresso per l'Italia per motivi familiari. Tuttavia, con provvedimento del 19.09.2022 prot. n. V2518, l'Ambasciata d'Italia a Dhaka denegava la domanda di rilascio di visto d'ingresso, sulla scorta della seguente motivazione “non ha i requisiti previsti dall'art. 29, comma d del D.l.vo 286/1998 in quanto risulta un figlio residente in [...], OV SK AN”. Ritenuto illegittimo tale diniego, avverso detto provvedimento, l'odierna ricorrente, all'epoca ancora in Patria, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea (Rg. 18481/2023), per l'accertamento del suo diritto a conseguire il ricongiungimento familiare con il figlio maggiorenne presente in Italia, nonché Persona_1 per la condanna del e, per esso, Controparte_2
- 2 - dell'Ambasciata d'Italia a Dhaka, a rilasciare il visto di ingresso per ricongiungimento familiare in suo favore. Il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sul ricorso avverso il diniego di visto, prima accoglieva l'istanza cautelare (in data 14.04.2023), e poi accoglieva il ricorso (Rg. 18481/2023), accertando il diritto della sig.ra a ricongiungersi con il figlio maggiore Parte_1
già presente in Italia;
condannava, Persona_1 infine, il a rilasciare il visto di Controparte_2 ingresso in suo favore (sentenza del 16.04.2024).La ricorrente non si attivava immediatamente per richiedere il visto di ingresso in Italia, avendo in Patria, come già dedotto, l'altro figlio (OV SK AN) all'epoca ancora minorenne, con lei convivente. Nelle more del giudizio innanzi al Tribunale di Roma (avverso il diniego di visto), la ricorrente, al fine di non lasciare da solo in Patria il figlio minorenne, aveva già formalizzato (in data 28.10.2022), per il tramite della scrivente difesa, la domanda di nulla osta per familiare al seguito (ID NA1508196791), allo scopo di entrare in Italia unitamente all'altro figlio ancora minorenne (OV SK AN) presente in Patria.Lo Sportello Unico Immigrazione di rimaneva silente in merito CP_4 all'esame della domanda di nulla osta per familiare (figlio minore) al seguito (ID NA1508196791) presentata e, pertanto, necessariamente, essendo in prossimità di scadenza il nulla osta all'ingresso prot. 103356 a lei concesso, la ricorrente è stata costretta a richiedere il visto di ingresso in Italia solo per sé stessa e a lasciare da solo in Bangladesh il figlio minore. Il richiesto visto le veniva rilasciato dall'Ambasciata Italiana a Dhaka in data 15.06.2023 (visto n° dal 15.06.2023 al 28.06.2024). In Numero_1 forza di detto visto, la ricorrente faceva ingresso in Italia, lasciando da solo in Patria il figlio ancora minorenne.Successivamente la ricorrente si attivava per richiedere alla Questura di Ufficio Immigrazione il permesso di CP_4 soggiorno per motivi familiari ad oggi ancora non rilasciato (pratica id numero .A fronte della domanda NumeroD_2 presentata in data 28.10.2022, solamente in data 26.06.2024 la adottava (e comunicava in data 27.06.2024 Controparte_4 con nota prot 0245147 cod pratica ) CodiceFiscale_2 preavviso di rigetto dell'Istanza (di nulla osta per familiare al
- 3 - seguito) del seguente tenore “ si rileva che ai sensi dell'art.29 comma 4 D.lgs 286/98 è consentito l'ingresso al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3; pertanto i soggetti legittimati a richiedere l'ingresso del familiare vengono tassativamente indicati nelle categorie di seguito riportate : - titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato/autonomo; titolare di carta di soggiorno o di un visto per studio;
titolare di carta di soggiorno o di un visto per motivi religiosi. Non risulta di converso legittimato alla presentazione dell'istanza di familiare al seguito il titolare di un visto di ingresso per motivi di ricongiungimento familiare”.
A fondamento del ricorso, la ricorrente deduce vizi formali del provvedimento impugnato, nonché la violazione della normativa in tema di tutela dei diritti fondamentali, dell'unita familiare, e di tutela del minore e conclude:
-in via principale- accertare il diritto in capo alla ricorrente all'unione familiare con il figlio minore OV SK AN, disapplicare il provvedimento impugnato in quanto illegittimo e per l'effetto condannare il Controparte_2
Ambasciata di Italia a Dhaka a rilasciare al figlio
[...] minore della ricorrente il visto di ingresso, anche in assenza del nulla osta per familiare al seguito, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n° 159/2011;
-in via subordinata - accertare il diritto, in capo alla ricorrente, a conseguire il nulla osta per familiare al seguito (il figlio minore OV SK AN), di cui alla richiesta ID NA1508196791 del 28.10.2022, disapplicare il provvedimento impugnato in quanto illegittimo e per l'effetto, condannare il di a rilasciare il Controparte_5 CP_4 richiesto nulla osta per familiare al seguito;
- In via ancor più subordinata, dichiarata la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni costituzionali prospettate al
- 4 - motivo sub 1.2), sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
- condannare le Amministrazioni intimate alla refusione delle spese vive, onorari ed accessori di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione al sottoscritto difensore.
Il , Controparte_2 in via preliminare, ha chiesto di dichiarare la incompetenza funzionale e/o territoriale del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Roma e nel merito l'infondatezza del ricorso.
Il , la si costituiva in Controparte_1 Controparte_4 giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso nel merito in quanto ai sensi dell'art.29, comma 4 dl.gs 286\98 non ricorrevano i presupposti richiesti dalla normativa. Ai sensi dell'art. 29 comma 4 del d.lgs. 286/1998, “È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3”. Nel caso in questione non rientrando in nessuna delle categorie, la amministrazione ha comunicato il preavviso di rigetto e successivamente ha adottato il diniego.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza fissata per l'8.5.2025, alla stessa partecipavano le parti. Il Giudice, rinviava la causa all'udienza del 27.11.2025, e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la lite;
all'esito, ha trattenuto la causa in decisione.
In via preliminare, il Tribunale rileva che le controversie ed i procedimenti di cui all'art. 3 comma 1, legge n.46\2017 sono di competenza delle sezioni specializzate di cui all'art.1 della legge citata;
l'art.4 della legge prevede che è competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. Rilevato che nel caso
- 5 - in esame, il provvedimento impugnato (diniego di visto) è stato adottato dall' stero, ai sensi dell'art.25 Controparte_6
c.p.c. relativo al foro erariale della pubblica amministrazione, sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Roma.
Nel merito, ai sensi dell'art. 29 comma 4 del d.lgs. 286/1998, “È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3”.
Stante il chiaro contenuto letterale dell'art.29 citato, e risultando non controverso che la ricorrente non rientri in nessuna delle categorie analiticamente previste dalla normativa, risulta l'infondatezza della domanda, difettando il presupposto di legge per la richiesta da parte della istante della domanda di ricongiungimento familiare.
Quanto, infine, alla domanda formulata in via gradata di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la dedotta violazione dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.) e del diritto all'unità familiare, riconosciuto quale diritto fondamentale sia in via autonoma (artt. 29, 30 e 31 Cost.) sia in via derivata dall'art. 8 CEDU per il tramite dell'art. 117, comma 1, Cost., il Tribunale rileva in primo luogo che la questione appare manifestamente infondata, difettando il presupposto della identità di fattispecie poste a fondamento della richiesta.
La questione proposta si fonda sull'assunto che la disciplina del ricongiungimento familiare dovrebbe essere applicata anche ai casi in cui lo straniero non sia titolare del titolo di soggiorno espressamente richiesto dal legislatore. Tale premessa è erronea. Le fattispecie contemplate dall'art. 29, comma 4, riguardano specifiche condizioni di ingresso dei familiari, rigidamente tipizzate dal legislatore e accompagnate da presupposti che non ricorrono nel caso in esame. La parte ricorrente, tenta di ricondurre alla norma una situazione non prevista dal legislatore, così
- 6 - trasformando la questione in un giudizio di legittimità costituzionale meramente astratto, per essere le situazioni oggetto di raffronto, tra loro differenti. Le argomentazioni difensive eccedono i limiti di un'interpretazione estensiva in senso costituzionalmente orientato, mirando piuttosto a ricondurre nell'ambito applicativo della norma una fattispecie che il legislatore non ha inteso disciplinare. Pertanto, non sussiste il presupposto per la rimessione della questione alla Corte Costituzionale. La scelta del legislatore di regolare diversamente fattispecie differenti appare conforme ai principi costituzionali, in quanto volta a contemperare il diritto all'unità familiare con l'esigenza di mantenere requisiti rigorosi per l'ingresso nel territorio nazionale, limitandoli a determinate categorie di soggetti e a precisi presupposti di legge.
L'art. 3 Cost. non impone che situazioni ontologicamente diverse siano trattate in modo identico: il legislatore può stabilire condizioni più stringenti per l'ingresso dei familiari quando l'interessato non risulti titolare di un titolo di soggiorno valido o di uno status che dimostri un grado sufficiente di integrazione e legalità nel territorio. La diversità di disciplina è quindi giustificata dalla diversità delle situazioni considerate. Il diritto all'unità familiare non ha carattere assoluto, potendo essere oggetto di limitazioni giustificate da interessi pubblici rilevanti, come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale e dalla giurisprudenza della Corte EDU.
La complessità delle questioni esaminate integra i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando cosi' provvede:
-dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Roma innanzi al quale il giudizio andrà riassunto nei termini di legge sulla domanda di rilascio del visto di ingresso;
- 7 - -rigetta la domanda di condannare del Controparte_7
a rilasciare il richiesto nulla osta per familiare
[...] al seguito;
-compensa le spese del giudizio.·
Napoli, 11.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Marida Corso
- 8 -