Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2002, n. 8479
CASS
Sentenza 13 giugno 2002

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, composta da cinque magistrati, tra cui il relatore Dott. Antonino Elefante. Le parti in causa, un fratello e una sorella, si contendevano la proprietà di un climatizzatore, con il fratello che richiedeva la restituzione del bene o il suo valore monetario, sostenendo di averlo acquistato e installato nell'appartamento di famiglia. La sorella, invece, eccepiva che il pagamento era stato effettuato dalla madre, ma tale eccezione non era stata provata.

La Corte ha rigettato il ricorso principale della sorella, affermando che il Tribunale di Catania aveva correttamente applicato l'art. 939 c.c., stabilendo che, in virtù del consenso della madre all'unione del climatizzatore con l'appartamento, la sorella era tenuta a rimborsare il valore del bene al fratello. La Corte ha chiarito che il debito della madre si era trasferito alla figlia in quanto erede, e che la qualificazione giuridica adottata dal Tribunale non violava il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Infine, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale del fratello, compensando le spese del giudizio.

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A norma dell'art. 939, secondo comma, cod. civ., quando più cose, appartenenti a proprietari diversi, siano state unite in modo tale da costituire un unico bene e non siano separabili senza deterioramento, il proprietario della cosa principale o molto superiore di valore acquista la proprietà del tutto ed è obbligato a pagare all'altro il valore della cosa unita o mescolata; solo, nell'ipotesi che l'unione o la mescolanza siano avvenute senza il suo consenso, egli è obbligato, invece, a corrispondere la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla cosa principale ed il valore della cosa accessoria.

La corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 cod. proc. civ., riguarda il "petitum" che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto, ma non riguarda, invece, le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati, quali "causa petendi" dell'esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, avendo egli il potere - dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti ed i fatti che formano oggetto della contestazione, sempre che sia rispettato l'ambito delle questioni proposte e siano stati lasciati immutati il "petitum" e la "causa petendi", senza introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2002, n. 8479
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8479
    Data del deposito : 13 giugno 2002

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