Sentenza 13 giugno 2002
Massime • 2
A norma dell'art. 939, secondo comma, cod. civ., quando più cose, appartenenti a proprietari diversi, siano state unite in modo tale da costituire un unico bene e non siano separabili senza deterioramento, il proprietario della cosa principale o molto superiore di valore acquista la proprietà del tutto ed è obbligato a pagare all'altro il valore della cosa unita o mescolata; solo, nell'ipotesi che l'unione o la mescolanza siano avvenute senza il suo consenso, egli è obbligato, invece, a corrispondere la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla cosa principale ed il valore della cosa accessoria.
La corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 cod. proc. civ., riguarda il "petitum" che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto, ma non riguarda, invece, le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati, quali "causa petendi" dell'esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, avendo egli il potere - dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti ed i fatti che formano oggetto della contestazione, sempre che sia rispettato l'ambito delle questioni proposte e siano stati lasciati immutati il "petitum" e la "causa petendi", senza introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2002, n. 8479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8479 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ROBERTO TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sui ricorsi iscritti al n. 21673/99 + 23040/99
Ricorso n. 21673/99 proposto da
LO CA CI, domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Rinaldi come da procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
LO CA FI, elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Santo n. 25, presso lo studio dell'Avv. Pietro Paternò di Raddusa che congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Domenico Nicolosi lo rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso. - controricorrente e ricorrente incidentale -
Ricorso n. 23040/99 proposto da
LO CA FI, elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Santo n 25, presso lo studio dell'Avv. Pietro Paterno di Raddusa che congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Domenico Nicolosi lo rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso. - ricorrente incidentale -
contro
LO CA CI.
- intimata -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catania n. 1166/99 del 22.01.1999/27.04.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.02.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Rosario Russo che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo e per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1166/99 del 22.01.1999/27.04.1999, il Tribunale di Catania, decidendo sull'appello proposto da IL Lo CA nei confronti della sorella LU Lo CA avverso la sentenza del Giudice di Pace di Belpasso che aveva rigettata la sua domanda diretta ad ottenere la restituzione di un climatizzatore di sua proprietà ovvero il controvalore in denaro, in riforma della decisione impugnata e in parziale accoglimento della domanda, condannava LU Lo CA a rimborsare al fratello IL la somma di L. 2.250.000, oltre le spese del doppio grado di giudizio. Osservava il Tribunale che in base alla documentazione in atti (fattura n. 99 del 15.12.1993) risultava che il climatizzatore era stato acquistato da IL Lo IO, il quale lo aveva installato all'interno dell'appartamento sito in Belpasso via IV Traversa n. 92, di proprietà dalla madre, la quale aveva donato l'appartamento alla figlia LU Lo CA. Questa, in primo grado, non aveva contestato che il climatizzatore era stato ordinato e pagato dal fratello, ma aveva eccepito che il denaro era stato dato dalla madre. Tale eccezione, però, non era stata provata ed era da considerare abbandonata per non essere stata riproposta in appello. Ciò posto, riteneva il Tribunale che la fattispecie era regolata dall'art. 939 c.c., il quale prevede, al secondo comma, che in caso di unione di una cosa accessoria ad una principale, o di valore di molto superiore, ancorché sia possibile la separazione, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto. In tal caso, sempre che vi sia stato il suo consenso, egli ha l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi è unita. In base a tale normativa, riteneva il Tribunale che, stante il consenso all'unione della dante causa, l'attuale proprietaria del bene principale (appartamento) LU Lo CA era tenuta a rimborsare al fratello IL il valore del bene accessorio (climatizzatore), che aveva trattenuto e di cui era diventata proprietaria.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione LU Lo CA in base a tre motivi.
IL Lo CA ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale in base a un solo motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei ricorsi (principale e incidentale) perché proposti contro la stessa sentenza.
B) 1. Col primo motivo la ricorrente principale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., assume che il Tribunale, non avrebbe rispettato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto la domanda di IL Lo CA verteva sul riconoscimento del suo diritto di proprietà del climatizzatore. Il Tribunale non ha accolto la domanda di restituzione, riconoscendo la proprietà di LU Lo CA, ma ha accolto la subordinata dell'indebito arricchimento, qualificando la causa petendi in modo diverso da quella fatta valere dall'attore.
2. Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 939 c.c., la ricorrente assume che, sancendo tale norma l'obbligo del proprietario che ha dato il consenso all'unione di dover pagare il valore della cosa accessoria, obbligata al pagamento era la madre che tale consenso aveva dato.
3. Col terzo motivo, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, la ricorrente assume che l'impugnata sentenza non avrebbe chiarito in base a quali principi detto obbligo si sarebbe trasferito a carico di LU Lo CA. Nè avrebbe spiegato perché quest'ultima, che non aveva dato il consenso all'unione, era tenuta a pagare il valore della cosa e non la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria.
C) Il primo motivo è destituito di fondamento.
Invero la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il "petitum" che va determinato con riferimento a quel che viene domandato sia in via principale sia in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto, ma non riguarda invece le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente disattendendo le eccezioni stesse, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati, quali "causa petendi" dell'esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti. Pertanto non ricorre il vizio di ultrapetizione nell'ipotesi in cui il giudice ai fini dell'accoglimento della domanda subordinata dia al rapporto dedotto in causa una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, avendo egli il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti ed i fatti che formano oggetto della contestazione, sempre che sia rispettato, come nel caso specifico, l'ambito delle questioni proposte e siano lasciati immutati il "petitum" e la "causa petendi", senza introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto (Cass.
8.5.1998 n. 4660;
18.4.96 n. 3670; 29.11.1985 n. 5973).
D) Il secondo e terzo motivo, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati.
Premesso che la ricorrente non contesta l'applicazione al caso specifico dell'art. 939 c.c., ne' invoca il principio della ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi (art. 752 c.c.), sicché l'attività cognitiva deve essere limitata all'esame delle doglianze così come dedotte, osserva la Corte che queste risultano prive di pregio essendo individuabile la ratio che sta alla base dell'impugnata sentenza.
Invero il debito della madre (che avendo dato il consenso aveva assunto l'obbligo) di pagamento si è trasferito a carico della figlia in virtù della sua qualità di erede.
È l'art. 939 c.c. a sancire che in caso di consenso (com'è avvenuto nella fattispecie in esame) il proprietario della cosa principale (che acquista la proprietà del tutto) è obbligato a pagare all'altro il valore della cosa unita o mescolata;
solo nell'ipotesi (chiaramente estranea al caso specifico) che l'unione o la mescolanza sia avvenuta senza il suo consenso, egli è obbligato a corrispondere la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso principale va, quindi, rigettato.
E) Il ricorso incidentale (contenente un unico motivo, col quale IL Lo CA, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 948 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. assume che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda principale di rivendicazione), da qualificarsi condizionato (essendo stato proposto "in via subordinata") resta assorbito.
F) Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione seconda civile, il 27 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2002