Sentenza 16 gennaio 2002
Massime • 2
L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione. Pertanto, non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero prenda in esame questioni non specificamente proposte dall'appellante le quali appaiono, tuttavia, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi costituendone un necessario antecedente logico e giuridico.
In tema di interpretazione dei contratti non è sindacabile in sede di legittimità la scelta del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione delle parti, qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi riferimento ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale e collegamento tra le varie clausole contrattuali) siano insufficienti all'individuazione del comune intento dei contraenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2002, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2002 |
Testo completo
0.0397/02 REPUBBLICA ITALIANA IN DE P POL TALNO SAZIONE LA CORTE S REMA Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ACCERTAMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PROPRIETA R.G.N. 17230/99 - Presidente BALDASSARRE Dott. Vincenzo Cron.874 MENSITIERI - Consigliere Dott. Alfredo Dott. Roberto Michele TRIOLA Rep. 123 Consigliere - Consigliere - Ud. 22/11/01 CIOFFI Dott. LO MAZZIOTTI DI CELSO Dott. Lucio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rel. Consigliere Richiesta copia studio dal Sig. Sole 24 per diritti 3.0 ha pronunciato la seguente il16 GEN. 2002 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE BOLDI MOSE' BIANCHESSI IOLE, elettivamente UFFICIO COPIE domiciliati in ROMA VIA CONCILIAZIONE 44, presso lo Richiesta copia studio Fdal Sig. per diritti 310 studio dell'avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che li # 1.6 GEN. 2002 FRANCO BORSIERI, difende unitamente all'avvocato IL CANCELLIERE giusta delega in atti;
ricorrenti - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richlesta copia studio ZUCCHI VAILATIGIOVANNI, ZUCCHIBIANCA, LUIGIA, G -shi dal Sig. 3/12 per diritti elettivamente indomiciliati ROMA VIA BANCO SANTO all 16 GEN 2002 '2001 SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI IL CANCELLIERE 1572 BARDANZELLU, che li difende unitamente all'avvocato -1- MASSIMO MARTELLI, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 483/98 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 20/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Lucio udienza del 22/11/01 dal MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Maria Antonia PERILLI, difensore del ricorrente che ha chieto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del primo e del terzo motivo, l'inammissibilità del secondo e del quarto motivo, il rigetto del quinto motivo del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato in data 1/8/1991 HI AN e HI Vincenzo, premesso di essere proprietari di un terreno in Crema e della metà del cavo della Roggia Archetta costituente il confine a levante di tale terreno, la- mentavano che i vicini CH IO e LD MO avevano ricoperto il cavo di detta Roggia ( incorporando nella loro proprietà tutta l'area realiz- zata) e che De PA LO, altro confinante, aveva realizzato una "spalla di cemento" nel cavo della Roggia sul lato di proprietà di essi attori. Gli C- chi, quindi, convenivano in giudizio la CH, il LD ed il De PA chiedendone la condanna alla rimozione delle illegittime opere eseguite. I convenuti, costituitisi, sostenevano l'infondatezza delle domande. L'adito tribunale di Crema, con sentenza 14/4/1995, rigettava le domande degli attori rilevando, tra l'altro, che nell'atto pubblico del 24/3/1902, con il quale l'amministrazione provinciale di Cremona aveva venduto ai danti cau- sa degli HI "un tratto di strada provinciale abbandonata", non era stata compresa anche la metà dell'alveo della Roggia Archetta. Avverso la detta decisione proponevano impugnazione HI AN e, quali eredi di HI Vincenzo, AI NC e HI IG. Gli ap- pellati resistevano al gravame. Con sentenza 20/8/1998 la corte di appello di Brescia, accertato il diritto di proprietà esclusiva degli appellanti sulla metà della Roggia Archetta, di- chiarava l'illegittimità delle opere di copertura realizzate dagli appellati e condannava questi ultimi alla rimozione delle opere stesse ed al ripristino dello stato dei luoghi. Osservava la corte di merito: che tra le parti non vi era contestazione in ordine alla circostanza che AN e Vincenzo HI 3 avevano individuato nell'atto pubblico del 24/3/1902 tra l'amministrazione provinciale di Cremona ed i danti causa degli HI, il titolo astrattamente idoneo a dimostrare la loro proprietà sul bene oggetto dell'esperita azione di rivendica;
che il compito del giudicante era pertanto limitato all'interpretazione di detto atto con il quale, secondo il tenore letterale del negozio, era stata attribuita ai danti causa degli appellanti la proprietà del reliquato stradale e della metà dell'alveo della Roggia Archetta;
che, co- munque, anche senza attribuire all'elemento letterale del negozio un caratte- re fondamentale e prioritario ai fini della ricostruzione della portata del contratto, gli elementi considerati dalla sentenza impugnata, per escludere l'intenzione delle parti di comprendere nell'oggetto della compravendita an- che la metà dell'alveo della Roggia Archetta, non avevano significato uni- voco e non erano quindi idonei a superare la portata ( di per sé priva di in- certezza interpretativa ) dell'elemento letterale;
che, in particolare, l'elemento costituito dalla differenza tra la superficie che dall'atto risultava essere stata alienata e quella effettivamente ceduta considerando anche la metà dell'alveo della roggia, non aveva il significato probatorio attribuitogli era illogico ritenere che dalla sentenza impugnata perché non l'amministrazione provinciale avesse voluto assegnare un prezzo soltanto all'unica superficie all'epoca economicamente sfruttabile, ossia a quella re- lativa al reliquato stradale;
che tale rilievo valeva anche ad escludere signi- ficativa importanza alla circostanza che con la deliberazione 30/9/1901 del Consiglio Provinciale di Cremona fosse stata autorizzata l'alienazione solo della parte di strada provinciale abbandonata senza alcun riferimento alla metà dei cavi delle due rogge che la costeggiavano;
che, pertanto, in riforma 4 dell'impugnata sentenza, andava accertato il diritto di proprietà degli ap- pellanti sulla metà del cavo della Roggia Archetta;
che, di conseguenza, an- dava dichiarato che le opere di copertura realizzate dagli appellati erano il- legittime ed andavano rimosse. La cassazione della sentenza della corte di appello di Brescia è stata chie- sta da LD MO e CH IO con ricorso affidato a cinque motivi. HI AN, AI NC e HI IG hanno resistito con
contro
- ricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il LD e la CH denunciano viola- zione e falsa applicazione degli articoli 324 c.p.c. e 2909 c.c. nonché insuf- ficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
contro
- versia. Deducono i ricorrenti che con la sentenza di primo grado il tribunale di Crema aveva accertato e dichiarato che la Deputazione provinciale di Cremona non era legittimata alla vendita dell'alveo delle rogge e ciò sia perché la provincia non ne era proprietaria, trattandosi di bene demaniale, sia perché nel provvedimento del Consiglio Provinciale di autorizzazione alla vendita, si faceva esclusivamente riferimento ai reliquati stradali esclu- dendo gli alvei delle rogge confinanti. Detto capo della sentenza non ha formato oggetto di impugnazione per cui la corte di appello ha violato gli articoli 324 c.p.c. e 2909 c.c. non avendo considerato il giudicato interno formatosi in relazione alla statuizione non costituente mera affermazione “incidenter tantum" ed avente una propria individualità contenuta nella pronuncia del tribunale in ordine alla carenza di legittimazione ad alienare la metà della roggia Archetta da parte della Deputazione Provinciale di Cre- 5 mona: pertanto l'atto 24/3/1902 doveva ritenersi come acquisto "a non do- mino" per la porzione di superficie oggetto di rivendicazione. Il motivo è infondato. Dalla lettura degli atti processuali - attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura ( in procedendo ) del vizio denunciato. con rife- - rimento, in particolare, alla sentenza di primo grado ed all'atto di gravame come predisposto dagli appellanti risulta che: - il tribunale, dopo aver qualificato l'azione proposta dagli attori come di rivendicazione ex articolo 948 c.c., ha precisato che gli istanti avevano fon- dato la loro pretesa sull'atto 24/3/1902, intitolato “Cessione di reliquati stra- dali", con il quale l'amministrazione provinciale di Cremona aveva ceduto ai danti causa degli HI un tratto di strada provinciale abbandonata con- finante a levante con la"Roggia Archetta a metà"; -il giudice di primo grado ha quindi proceduto ad accertare se con il ci- tato atto la provincia di Cremona avesse o meno venduto, oltre al reliquato stradale, anche la metà della roggia in questione e, all'esito di tale accerta- mento, è giunto alla conclusione che il detto atto non valeva a dare la prova della proprietà in capo agli attori della metà della roggia Archetta;
- il tribunale, richiamando le indagini condotte dal c.t.u. e le conclusioni precisate nella relazione peritale, ha affermato che i titoli dedotti dagli attori non erano idonei a dare la prova della fondatezza della loro domanda;
- nella decisione di primo grado non si fa alcun riferimento (al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti ) all'insussistenza del diritto di proprietà in capo alla provincia di Cremona dell'alveo delle rogge in quanto beni dema- 6 niali: il tribunale ha solo segnalato l'insussistenza di una delibera autorizza- tiva in relazione alla vendita di tale alveo;
-- avverso la detta sentenza HI AN e gli eredi di HI Vincen- zo hanno proposto appello contestando le conclusioni ( sopra riportate ) e l'interpretazione del tribunale in ordine all'atto di trasferimento del 1902 ed a quelli successivi riguardanti i terreni confinanti con la roggia in questione;
- nell'atto di gravame gli appellanti hanno posto in evidenza sia la con- traddittorietà della motivazione della sentenza impugnata - facendo specifi- co riferimento alla "forzata ed inverosimile interpretazione del contenuto dell'atto notarile" - sia la sussistenza della “prova certa richiesta dalla nor- ma e dalla giurisprudenza costante per confermare e far accertare il proprio assunto e le conseguenti domande” (pagina 4 dell'atto di appello ) soste- nendo in proposito che il significato letterale degli atti notarili esibiti rende- va inutile ogni diverso e contrario discorso da disattendere in quanto "privo di significato sostanziale e processuale" (pagina 11 dell'atto di appello ). La corte di appello di Brescia ha accolto il gravame procedendo ad una nuova interpretazione ( diversa da quella data dal tribunale) dell'atto pub- blico del 1902 secondo i criteri dettati dagli articoli 1362/1371 c.c. con rife- rimento essenzialmente al tenore letterale del negozio. Il giudice di secondo grado dopo aver evidenziato che all'epoca dell'atto era economicamente - sfruttabile solo la superficie del terreno del reliquato stradale e non dell'alveo della roggia Achetta - ha rilevato che gli elementi considerati dal tribunale per non inserire la metà del detto alveo nell'oggetto della vendita non erano idonei a superare la portata dell'elemento letterale dell'atto ed ha poi escluso la possibilità di attribuire significato probatorio alla circostanza 7 che nella deliberazione 30/9/1901 del consiglio provinciale di Cremona fos- se stata autorizzata la vendita del tratto della strada provinciale abbandonata senza alcun riferimento alla metà delle due rogge che la costeggiavano. Ciò posto è evidente l'infondatezza della tesi dei ricorrenti atteso che, come è principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, l'effetto de- volutivo dell'appello entro i limiti d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi di impugnazione: pertanto non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero prenda in esame questioni non specificamente proposte dall'appellante le quali appaiono, tuttavia, nell'ambito della censura esaminata, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi co- stituendone un necessario antecedente logico e giuridico ( nei sensi suddetti sentenze 17/3/2000 n. 3193; 20/4/1999 n. 3905; 18/12/1995 n. 12911 ). Nella specie gli appellanti, con espressi e specifici motivi di gravame sviluppati nell'atto di impugnativa avverso la sentenza di primo grado, han- no contestato come sopra rilevato - l'interpretazione data dal tribunale all'atto pubblico del 1902 ed hanno, quindi, implicitamente, ma chiaramen- te, contestato il "risultato" interpretativo nella sua interezza ribadendo che il significato letterale dell'atto era tale da rendere errato e da disattendere qualsiasi diverso e contrario argomento, compreso quello relativo alla legit- timazione (in relazione al contenuto della preventiva deliberazione autoriz- zativa del consigli provinciale ) della Deputazione provinciale di Cremona 8 alla vendita dell'alveo delle rogge: la critica a tale argomento, pur se non specificamente contenuta nell'atto di gravame, deve ritenersi compresa nell'ambito della censura proposta costituendo la questione della proprietà del bene in questione in capo all'amministrazione provinciale un necessario antecedente logico e giuridico delle deduzioni sviluppate nei motivi di ap- pello ed a queste strettamente connessa. D'altra parte bisogna rilevare che nell'argomento concernente la legitti- mazione della provincia ( sotto l'indicato aspetto ) a vendere il bene in que- stione non può ravvisarsi una statuizione autonoma ed indipendente tale da poter diventare intangibile e suscettibile di passare in giudicato. Peraltro dalla formulazione delle censure sviluppate nell'atto di gravame, in relazione alle statuizioni del tribunale, appare chiaro l'intendimento degli appellanti di ottenere un complessivo riesame della controversia e delle que- stioni dibattute dalle parti nel giudizio di primo grado. Correttamente, di conseguenza, la corte di appello ha proceduto a nuova attività ermeneutica giungendo a risultati diversi da quelli cui era pervenuto il tribunale con argomenti tutti esaminati dal giudice di secondo grado (compreso quello circa la legittimazione della provincia a vendere il bene in questione ) e ritenuti inidonei a superare la portata dell'elemento letterale. In definitiva è da escludere che nella specie si sia verificata la violazione degli articoli 324 c.p.c. e 2909 c.c. dedotta con il motivo di ricorso in esame. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applica- zione degli articoli 427 e 430 del c.c. del 1865 ( trasfusi ora negli articoli 822 e 823 c.c. ), 91 e 102 legge 20/3/1865 n. 2248 All. F e della legge 10/8/1984 n. 2644, nonché contraddittoria motivazione. I ricorrenti deduco- 9 no che la corte di appello, nel dichiarare che con il contratto 24/3/1902 la Provincia di Cremona aveva alienato l'alveo della Roggia Archetta, ha vio- lato le norme citate stante l'inalienabilità di un bene appartenente al dema- nio pubblico quali devono considerarsi gli alvei delle rogge in questione. Il motivo è inammissibile in quanto non risulta dibattuta tra le parti nel giudizio di merito la relativa problematica concernente l'appartenenza o meno dell'alveo della roggia Archetta al demanio idrico ( la cui soluzione, peraltro, spetta al tribunale superiore delle acque pubbliche ) e l'avvenuta o meno sdemanializzazione dei terreni abbandonati a seguito dell'evento natu- rale dell'abbandono dell'alveo con conseguente cessazione dell'originaria funzione di pubblico interesse connessa alla demanialità del bene in quanto non più adatto allo scorrimento dell'acqua: si tratta di questioni nuove che presuppongono ( o comunque richiedono ) nuovi accertamenti o apprezza- menti di fatto preclusi alla Corte di cassazione. Occorre al riguardo porre in evidenza che della tesi difensiva posta a base della censura in esame non si fa alcun cenno nella sentenza di cui si chiede l'annullamento e non risulta che abbia formato oggetto del giudizio di se- condo grado in quanto rientrante tra le questioni sollevate dalle parti nei ri- spettivi scritti difensivi. Incombeva invece ai ricorrenti dedurre di aver pro- spettato la riferita questione onde dar modo alla corte di cassazione di con- trollare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel me- rito la questione stessa. Le problematiche esposte dai ricorrenti con la detta censura non sono quindi proponibili in questa sede di legittimità perché introducono per la 10 prima volta un autonomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valutazioni non compiute dal giudice di appello perché non richieste. E' infatti pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammis- sibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudi- zio di appello per cui non possono essere prospettate questioni nuove o nuo- vi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti perché non richie- sti in sede di merito. Il giudizio di cassazione ha per oggetto la revisione della sentenza impugnata in relazione alla regolarità formale del processo ed agli aspetti in diritto segnalati e non sono proponibili temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di secondo grado ed involgenti accer- tamenti non compiuti in detto giudizio, tranne nell'ipotesi - che non ricorre nella specie - in cui si tratti di questioni rilevabili di ufficio ( in ogni stato e grado del giudizio ) fondate però sugli stessi elementi di fatto esposti e la cui soluzione non presupponga o non richieda nuovi accertamenti ed ap- prezzamenti di fatto ( sentenze 15/4/1999 n. 3737; 5/10/1998 n. 9882 ). Con il terzo motivo di ricorso il LD e la CH, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, deducono che la corte di appello ha omesso di esaminare se l'amministrazione provinciale di Cremona, nel momento della stipula dell'atto di vendita del 1902, fosse o meno proprietaria della metà dell'alveo della roggia Archetta, ovvero se la Deputazione stipulante fosse o meno le- gittimata a vendere la porzione di alveo. La corte di merito ha ritenuto, sen- za motivare sul punto, di dover limitare il proprio esame esclusivamente all'interpretazione del predetto atto di alienazione omettendo di considerare 11 che tra le parti esisteva contrasto in ordine all'efficacia traslativa di tale atto. Peraltro l'indagine circa l'idoneità di un atto a trasferire la proprietà deve essere effettuata dal giudice a prescindere dalla sussistenza o meno di conte- stazione delle parti sul punto. Il motivo è infondato: la questione relativa al diritto di proprietà in capo all'amministrazione provinciale di Cremona della metà dell'alveo della rog- gia Archetta non è stata affrontata dalla corte di appello perché come so- pra segnalato non trattata dal giudice di primo grado nella sentenza appel- lata e non rientrante tra le tematiche sviluppate negli scritti difensivi delle parti relativi al giudizio di gravame. La corte territoriale si è correttamente occupata solo della parte della sentenza impugnata relativa al contenuto della deliberazione 30/9/1901 del consiglio provinciale di Cremona avente ad oggetto l'autorizzazione all'alienazione del tratto di strada provinciale abbandonata. D'altra parte il tribunale in tanto si è occupato del contenuto di detta delibera di autorizzazione alla vendita, in quanto deve aver ritenuto non controverso il diritto di proprietà della provincia di Cremona della metà dell'alveo della roggia in questione: in caso contrario il giudice di primo grado avrebbe logicamente utilizzato in via prioritaria detto argomento per interpretare il contenuto della citata delibera ed avrebbe comunque escluso l'idoneità dell'atto del 1902 a trasferire tale diritto di proprietà in quanto proveniente "a non domino”. In proposito bisogna peraltro ribadire che finalità dell'appello non è quella di provocare un novum judicium, bensì quella unicamente di devolve- re al giudice superiore il controllo degli errori nei quali l'appellante assume essere incorso il precedente organo giudicante: tra tali errori non era stato 12 incluso dalle parti quello concernente l'omesso o l'errato esame della que- stione relativa alla sussistenza o meno in capo all'amministrazione provin- ciale di Cremona del diritto di proprietà della porzione di alveo della roggia Archetta. Con il quinto motivo di ricorso - che logicamente va esaminato prima del quarto il LD e la CH denunciano violazione e falsa applicazione - degli articoli 1362-1372 c.c. e contraddittoria motivazione, sostenendo che l'interpretazione data dalla corte di appello al contratto del 1902 non è logi- ca e non tiene conto, tra l'altro, del contenuto dell'atto, che né nell'intestazione, né nella descrizione del bene oggetto di compravendita, include il riferimento all'alveo della roggia Archetta. La corte di merito ha omesso di considerare che nel contratto il prezzo era stato determinato senza alcun riferimento all'estensione del bene ceduto e che in nessuna parte dell'atto era stato precisato che la vendita era stata fatta a misura. Ad avviso dei ricorrenti il tenore letterale della convenzione non evidenzia in modo univoco e preciso l'intento negoziale per cui il giudice avrebbe dovuto va- lutare, ex secondo comma dell'articolo 1362 c.c., il comportamento delle parti successivo alla stipulazione del contratto a comprova che i rivendicanti erano consapevoli del fatto di non essere proprietari della metà dei cavi delle rogge adiacenti la strada provinciale abbandonata. Anche questo motivo non merita accoglimento. Al riguardo è appena il caso di evidenziare che costituisce principio co- munemente recepito quello secondo cui, in tema di interpretazione dei con- tratti e delle clausole contrattuali, l'accertamento della volontà dei con- traenti si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e 13 censurabile in sede di legittimità solo per il caso di insufficienza o contrad- dittorietà di motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell'iter lo- gico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle regole ermeneutiche. Pertanto in questa sede di legittimità la censura dell'interpretazione data dai giudici di merito al contratto ed alle clausole che lo compongono, può essere formulata sotto due distinte angolazioni: de- nunciando l'errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le re- gole di ermeneutica dettate dagli articoli 1362 e seguenti c.c.; ovvero inve- stendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale la sentenza impugnata è pervenuta a ricostruire la comune intenzione delle parti. Questa Corte ha anche più volte rilevato che non è sindacabile in sede di legittimità la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione delle parti, qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ri- corso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali ( signi- ficato letterale e collegamento tra le varie clausole contrattuali ) siano insuf- ficienti all'individuazione della comune intenzione stessa. E' infine compito del giudice del merito valutare il contenuto del con- tratto al fine di identificarne l'oggetto: il risultato di tale indagine è soggetto al sindacato della cassazione solo sotto il profilo della logicità e della con- gruità della motivazione. Nella specie la corte di appello ha coerentemente proceduto alla inter- pretazione del contenuto del contratto 24/3/1902 e della parte relativa all'individuazione dei confini del bene immobile oggetto della compraven- dita ed è giunta alla conclusione che era stata ceduta ai danti causa degli ap- 14 pellanti HI la proprietà oltre che della porzione di reliquato stradale an- che della metà dell'alveo della roggia Archetta. La corte territoriale ha proceduto alla valutazione del significato letterale e logico delle espressioni adoperate dalle parti nel contratto in questione - considerando anche al contenuto degli atti successivi a quello del 1902 ed a questo collegati - ed ha ampiamente giustificato tale valutazione tenendo conto di tutte le risultanze di causa e sottoponendo ad una dettagliata, pene- trante e puntuale critica gli elementi considerati dal tribunale e posti a base della contraria conclusione cui era giunto il giudice di primo grado. Il procedimento logico-giuridico sviluppato nell'impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell'interpretazione dell'atto pubblico del 1902 è fon- dato su un'indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione adeguata e corretta. Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i ri- portati accertamenti in fatto, esponendo sufficientemente le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni i ricorrenti contrappongono le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giu- dice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di- strettuale, nel porre in evidenza gli elementi favorevoli alle tesi degli appel- 15 lanti, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrappo- ste tesi degli appellati. Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. Il ricorso è peraltro sul punto carente e generico per non essere stato ri- portato e precisato il contenuto specifico e completo del contratto in que- stione, il che non consente di ricostruire - alla luce esclusivamente ad alcu- ne ed isolate parti – il senso complessivo della convenzione. Ciò impedisce a questa Corte di valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute in ri- corso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del denunciato difetto di motivazione e la decisività dell'errore commesso dalla corte di appello nell'interpretare l'atto pubblico del 24/3/1902. In definitiva deve ritenersi corretta l'operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito ed anche se i ricorrenti sostengono la violazione degli articoli 1362 e seguenti c.c. svolgendo al riguardo generiche argomenta- - zioni e senza evidenziare il modo specifico in cui la corte di appello si sa- rebbe discostata dai canoni interpretatativi legali - la detta ineccepibile in- terpretazione rende manifesto che è stato investito il "risultato" interpretati- vo raggiunto il che è inammissibile in questa sede. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per non aver la corte di appello tenuto conto dell'eccezione riconvenzionale con la quale essi LD e CH avevano dedotto di aver comunque acquisito per usucapione la porzione di immobile oggetto di rivendicazione. La corte 16 1 di merito non ha neanche tenuto conto delle richieste istruttorie avanzate al riguardo. La censura è fondata. Occorre innanzi tutto premettere che il Collegio ritiene di doversi disco- stare da un recente orientamento di questa Corte secondo cui il motivo di ri- corso con cui se censuri la sentenza di appello per pretesa omessa motiva- zione su un punto decisivo della controversia - per omesso esame di un mo- tivo di gravame o di un'eccezione ritualmente proposta - è inammissibile sotto il profilo di omessa motivazione, dovendo dedursi solo come ipotesi di error in procedendo, ossia di violazione dell'articolo 112 c.p.c., cioè come omissione di pronuncia su un punto oggetto del giudizio di appello denun- ciabile ex articolo 360 n. 3 ( e non n. 5 ) c.p.c ( in tali sensi sentenze 28/8/2000 n. 11260; 24/6/2000 n. 8632; 6/11/1999 n. 12366 ). A tale proposito bisogna chiarire che l'omessa pronuncia in ordine ad una domanda o (come nel caso in esame) ad un'eccezione deve essere in- quadrata, trattandosi di violazione di norma di carattere processuale, nella previsione del n. 4 ( e non dei numeri 3 o 5 ) dell'articolo 360 c.p.c. e ciò a prescindere dall'eventuale erronea indicazione delle disposizioni di cui vie- ne lamentata l'inosservanza o dell'esatta menzione dell'ipotesi appropriata nell'ambito di quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità: l'essenziale è che si tratti di un vizio della decisione idoneo in astratto (sal- va la verifica della sua sussistenza in concreto ) ad inficiare la pronuncia impugnata. Nella specie i ricorrenti, pur avendo nell'intestazione del motivo denun- ciato un vizio di motivazione, hanno sostanzialmente fatto evidente e chiaro 17 riferimento all'ipotesi di cui al numero 4 dell'articolo 360 c.p.c., in relazio- ne al vizio del procedimento per violazione dell'articolo 112 c.p.c., avendo lamentato un omesso esame ed una omessa pronuncia in ordine all'eccezione riconvenzionale circa l'acquisto per usucapione della porzione di immobile rivendicata dagli HI - eccezione sollevata in primo grado e ribadita in sede di gravame - ed alla connessa istanza di ammissione di mez- zi istruttori. La censura, come prospettata, non involge apprezzamenti di merito circa l'interpretazione delle domande e delle eccezioni formulate dai ricorrenti nei giudizi di primo e di secondo grado. Dalla consentita lettura degli atti processuali e, in particolare, dell'atto di costituzione in appello del LD e della CH, non può dubitarsi della sussistenza in concreto del vizio denunciato risultando formulata dagli ap- pellati (attuali ricorrenti ) l'eccezione di usucapione sulla quale, quindi, il giudice di secondo grado era tenuto a pronunciarsi dopo aver accertato ed affermato che il titolo esibito dagli attori/appellanti era idoneo a dimostrare la loro proprietà sul bene oggetto dell'esperita azione di rivendica. Al punto 3 della detta comparsa di costituzione nel giudizio di gravame gli appellati hanno espressamente dedotto: "nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere accertata la proprietà in capo agli attori di metà alveo della Roggia Archetta, si impone l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi al fine di dimostrare non solo come gli odierni attori abbiano assentito le opere eseguite e vi abbiano tratto giova- mento, ma anche al fine di provare l'acquisto da parte dei convenuti del di- ritto di proprietà del fondo in contestazione per usucapione ventennale: detto accertamento si renderebbe infatti necessario onde consentire ai con- 18 ☐ venuti di dimostrare i fatti estintivi che consentirebbero il rigetto delle do- mande attoree." Peraltro, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, la richiesta di ammissione di prove per interrogatorio formale e per testi è stata poi riba- 109T7/29,11 dita dagli appellanti - sempre in via subordinata all'eventuale accertamento 456T 51,65 del diritto di proprietà degli appellanti del terreno in questione - in sede di TOT.180,76 precisazione delle conclusioni. Al riguardo nessuna statuizione è stata adottata dalla corte di appello la quale, inoltre, ha anche omesso di pronunciarsi sulle richieste istruttore avanzate dagli appellati. In definitiva, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della corte di appello di Brescia la quale dovrà esaminare e valutare sia la fondatezza dell'eccezione di usucapione sollevata dagli appellati sia l'ammissibilità e la rilevanza delle richieste istruttorie da questi ultimi avanzate. Il designato giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legit- timità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per lespe- se del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Bre- scia. Roma 22 novembre 2001 Il presidente Il consigliere estensore Beldarram Vin IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 2 16 GEN. 2002 Roma IL CAR 19