Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10734
CASS
Sentenza 23 luglio 2002

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L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione. Pertanto, non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la propria decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10734
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10734
    Data del deposito : 23 luglio 2002

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