Sentenza 17 ottobre 2002
Massime • 1
Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato fissato dall'art. 112 cod. proc. civ. non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante; esso implica però il divieto per il giudice stesso di attribuire alla parte un bene non richiesto, o , comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nei fatti di causa ma che si basi su elementi di fatto non ritualmente acquisiti in giudizio come oggetto del contraddittorio e non tenuti in alcun conto dal primo giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2002, n. 14734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14734 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MAIORANO - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PONTURO, FABRIZIO CORRERA, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 259/99 del Tribunale di BARI, depositata il 27/02/99 - R.G.N. 39/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo, NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Bari del 211/95 CL OV conveniva in giudizio l'INPS, per il ripristino della iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli per gli anni dal 1988 al 1993, dal quale era stata ingiustamente cancellata, come da provvedimento della sede di Conversano comunicatole l'8/7/94.
L'INPS contrastava la domanda, ma il Pretore l'accoglieva. Il Tribunale di Bari, investito in sede di appello ad istanza dell'INPS, con sentenza del 26/1 - 27/2/99, in parziale riforma della sentenza, condannava l'INPS all'iscrizione dell'istante nell'elenco dei braccianti agricoli per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992, precisando che a norma degli art. 3 e 4 D.vo n. 212 del 9/4/46 presupposto indispensabile per ottenere l'iscrizione negli elenchi era la prova, che doveva essere fornita dall'interessato, dello svolgimento di un'attività lavorativa per almeno 51 giornate nell'anno di riferimento;
prova che nella specie era stata offerta per gli anni suddetti e non anche per il 1988 e per il 1993, con la conseguenza che la contestazione del rapporto da parte dell'INPS doveva essere accolta limitatamente a questi anni e disattesa per il resto;
peraltro l'Istituto non aveva prodotto alcun atto relativo agli accertamenti ispettivi in forza dei quali aveva emesso le sue decisioni.
Generica era anche l'altra considerazione svolta in ordine al preteso inquadramento del rapporto di lavoro nella collaborazione familiare, essendone indimostrato il presupposto di fondo secondo cui la stessa sarebbe caratteristica delle nostre zone agricole e mancando anche la prova sulla pretesa partecipazione, nel caso concreto, del familiare - collaboratore ai frutti del fondo. La prova del pagamento della retribuzione, inoltre, poteva essere data con qualunque mezzo e quindi infondata era la tesi dell'INPS secondo cui era necessaria quella documentale, così come infondato era l'assunto che non era ravvisabile la subordinazione trattandosi di attività saltuaria, perché una volta provato l'espletamento del numero di giornate minimo (51 giorni nell'anno, anche non continuativi) l'attività lavorativa non poteva considerata saltuaria. L'istante, con la deposizione dei testi CL e NI, aveva dimostrato di avere effettuato un certo numero di giornate lavorative per sei anni consecutivi, anche se per due di essi in misura inferiore a 51; le testimonianze erano fra loro concordanti, dettagliate e credibili e non potevano essere superate in mancanza di qualunque elemento contrario. Per il 1988 l'istante aveva però effettuato solo n. 10 giornate lavorative e n. 25 del 1993; per questi ami quindi non era stato raggiunto minimo legale di, 51 e non poteva essere considerata la media delle giornate effettuate nell'arco dei sei anni considerati stante il chiaro disposto normativo di cui all'art. 3, che imponeva di considerare il limite minimo per ogni anno. La decisione quindi doveva in parte essere riformata.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la CL, fondato su un solo, articolato, motivo illustrato con memoria.
Resiste l'INPS con controricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 434 e 437 CPC, 3 e 4 D. Lgs. n. 212 del 9/4/46, 7 D. L. n. 7 del 3/2/70 (L. 83/70), nonché carente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che il Tribunale ha precisato che i motivi specifici di impugnazione ex art. 434 CPC attengono: a) alla contestazione dell'esistenza del lavoro subordinato;
b) alla pretesa carenza di prova delle retribuzione effettivamente percepita ed c) alla qualificazione del rapporto come collaborazione familiare caratteristica delle nostre zone agricole e comportanti un'autonoma prestazione d'opera senza vincolo di collaborazione;
con l'aggiunta, d) I che le commissioni di primo e secondo grado hanno sempre respinto i ricorsi della CL.
Il Tribunale, introducendo d'ufficio la questione relativa alla discriminazione anno per anno delle giornate lavorative effettivamente prestate (con conseguente esclusione del diritto alla iscrizione per gli anni 1988 e 1993) ha violato i principi di cui agli artt. 112, 434 e 437 CPC, in quanto la detta questione non è stata sottoposta al giudizio del Tribunale, che ha perciò deciso ultra petita.
Sotto altro profilo, è improprio il riferimento agli art. 3 e 4 D.Lgs. n. 212 del 9/4/46, che disciplinano il diritto alle prestazioni di malattia, indennità di disoccupazione, maternità, ecc. e non quello alla iscrizione negli elenchi: questo diritto è regolato dall'art. 7 del D. L. n. 7 del 3/2/70 (L. n. 83/70), che attribuisce alla Commissione locale il compito di compilare gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli subordinati, senza prevedere alcuna limitazione sul numero delle giornate, ne' come minimo ne' come massimo. Sussisteva quindi il diritto di iscrizione nelle liste indipendentemente dal numero delle giornate di lavoro svolte, rilevando le stesse solo ai fini di alcune prestazioni, per le quali non era stata avanzata alcuna domanda.
Il ricorso è infondato.
Rileva in proposito il Collegio che la parte che "vuol far valere un diritto in giudizio" ha soltanto l'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", secondo il tenore testuale dell'art. 2697 c.c., e quindi nel caso di specie il numero delle giornate lavorative in agricoltura effettuate per gli anni - dal 1988 al 1993 per i quali rivendica il diritto alla iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli. Spetta invece al giudice stabilire quali siano le norme applicabili per quei fatti e le conseguenze giuridiche che ne derivano, per il principio "jura novit curia"; non c'è bisogno di alcuna eccezione di parte per stabilire l'applicabilità, o meno, del D. L.vo n. 212 del 914/46 (oppure secondo l'assunto di parte ricorrente del D. L. n 7 del 3/2/70, ad. 7, conv. in L. n. 83/70) ed il contenuto normativo dell'art. 3/2/70, che impone di considerare il limite minimo di giornate lavorative per ogni anno. Infondata quindi è la censura di pronuncia "ultra petita". Quanto alla seconda censura, in ordine alla normativa applicabile nella fattispecie concreta, rileva il Collegio che l'art. 7 n. 5 del D.L. 3/2/70 n. 7 (convertito in L. n. 83 del 11/3/70)
prevede in effetti l'iscrizione dei lavoratori agricoli negli elenchi nominativi "da trasmettere (però) all'ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati", - è quindi esatta l'osservazione del ricorrente secondo cui nessun limite di giornate lavorative era originariamente previsto per l'iscrizione negli elenchi anagrafici, ma ciò non è sufficiente per l'accoglimento della censura, in quanto quella iscrizione senza limite di giornate era funzionale al sistema, all'epoca vigente, dell'accertamento e quindi della riscossione dei contributi agricoli unificati in agricoltura, che è stato prima modificato radicalmente e poi soppresso con la L. 23/12/94 n. 724, art. 18, con trasferimento delle relative competenze all'INPS.
Abolito il sistema dei contributi agricoli unificati, rimane solo l'iscrizione negli elenchi per fini previdenziali, per i quali sono necessarie 51 giornate per ogni anno ai sensi degli art. 3 e 4 D. L.vo n. 212 del 9/4/46 come già precisato dal giudice di merito. Infondati quindi sono entrambi i profili di censura ed il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, al sensi dell'art. 152 disp. att. CPC.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2002