Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/1999, n. 3905
CASS
Sentenza 20 aprile 1999

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Il vizio di mancanza o insufficienza della motivazione non è configurabile sol perché il giudice del merito - tenuto alla concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione - abbia, in punto di diritto, riportato l'orientamento, sulla questione discussa e decisa, della giurisprudenza (di legittimità), aggiungendo di condividerlo e di volervisi uniformare, atteso che anche in tal caso ed in tal modo risultano esposte, sia pure concisamente, le ragioni giuridiche della decisione.

In tema di licenziamenti individuali, la norma stabilita per il settore dell'industria dall'art. 11 dell'accordo interconfederale 18 ottobre 1950, reso efficace "erga omnes" con d.P.R. 14 luglio 1960 n. 1011, che prevede in caso di scarso rendimento del lavoratore il procedimento di ammonizione da parte del datore di lavoro e l'intervento della Commissione Interna, deve ritenersi sostituita dalla nuova disciplina dettata in materia, con norme imperative, dalle leggi nn. 604 del 1966 e 300 del 1970.

L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione. Pertanto, non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero prenda in esame questioni non specificamente proposte dall'appellante le quali appaiono, tuttavia, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi costituendone un necessario antecedente logico e giuridico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/1999, n. 3905
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3905
    Data del deposito : 20 aprile 1999

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