Sentenza 20 aprile 1999
Massime • 3
Il vizio di mancanza o insufficienza della motivazione non è configurabile sol perché il giudice del merito - tenuto alla concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione - abbia, in punto di diritto, riportato l'orientamento, sulla questione discussa e decisa, della giurisprudenza (di legittimità), aggiungendo di condividerlo e di volervisi uniformare, atteso che anche in tal caso ed in tal modo risultano esposte, sia pure concisamente, le ragioni giuridiche della decisione.
In tema di licenziamenti individuali, la norma stabilita per il settore dell'industria dall'art. 11 dell'accordo interconfederale 18 ottobre 1950, reso efficace "erga omnes" con d.P.R. 14 luglio 1960 n. 1011, che prevede in caso di scarso rendimento del lavoratore il procedimento di ammonizione da parte del datore di lavoro e l'intervento della Commissione Interna, deve ritenersi sostituita dalla nuova disciplina dettata in materia, con norme imperative, dalle leggi nn. 604 del 1966 e 300 del 1970.
L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione. Pertanto, non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero prenda in esame questioni non specificamente proposte dall'appellante le quali appaiono, tuttavia, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi costituendone un necessario antecedente logico e giuridico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/1999, n. 3905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3905 |
| Data del deposito : | 20 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente
Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere
Dott. Fernando LUPI Consigliere
Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere
Dott. Antonio LAMORGESE Cons. relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN VO e DE LI NI, elettivamente domiciliati in Roma, via Gramsci n. 14, presso l'avv. Salvatore Hernandez, che con l'avv. Antonio Norscia li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ODOMAR s.r.l., in persona dell'amministratore unico AN OA, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso l'avv. Arturo Maresca, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 45 del Tribunale di Teramo in data 24 novembre 1995, depositata il 29 gennaio 1996 (R.G. n. 2456/92). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1^ dicembre 1998 dal Relatore Cons. dott. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Salvatore Hernandez e Arturo Maresca;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro Carnevali, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il RE di Notaresco, riuniti i procedimenti promossi con separati ricorsi del 30 ottobre 1987 da VO SA e NI De UL nei confronti della loro ex datrice di lavoro, DO s.r.l., con sentenza del 20 maggio 1992 dichiarava nulli i licenziamenti intimati da quella società agli attori in data 16 ottobre 1987, e condannava la convenuta a corrispondere ai due predetti lavoratori, a titolo di risarcimento danni, le retribuzioni maturate dalla data del recesso.
Questa decisione, appellata da entrambe le parti, è stata riformata dal Tribunale di Teramo con sentenza del 24 novembre 1995, depositata il 29 gennaio 1996, che ha rigettato la domanda degli attori.
Disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dagli appellati, il giudice del gravame ha osservato che la questione principale riguardava l'individuazione del regime sanzionatorio dei licenziamenti in esame sia che fossero collettivi sia individuali, e cioè se dovessero essere considerati nulli ovvero ingiustificati. Ha quindi rilevato che per i vizi riscontrati nello svolgimento della procedura sindacale, il licenziamento collettivo adottato doveva essere valutato come individuale plurimo, per cui, non avendo il datore di lavoro dimostrato il giustificato motivo oggettivo, il recesso era ingiustificato per entrambi i lavoratori. Il Tribunale ha quindi ritenuto, in considerazione dell'incontroverso numero (dodici) dei dipendenti dell'azienda, la inapplicabilità dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966. Ad analoghe conclusioni è pervenuto per il licenziamento disciplinare, da valutare come ingiustificato (e non nullo), per la mancata dimostrazione da parte del datore di lavoro del rispetto e della procedura di cui all'art. 11 dell'accordo interconfederale del 18 ottobre 1950, ossia previa ammonizione scritta, e di quella prevista dall'art. 24 del ccnl invocato, riproducente sostanzialmente il contenuto dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Teramo ricorrono VO SA e NI De UL con quattro motivi, illustrati con memoria.
La soc. DO resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342, 346 e 434 cod. proc. civ. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Addebitano alla sentenza impugnata di non avere pronunciato sulla eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dai ricorrenti sotto il profilo della mancanza di specificità dei motivi di gravame e di avere motivato nell'escludere la dedotta acquiescenza dell'azienda alla decisione del primo giudice in modo insufficiente, con il semplice richiamo alla richiesta formulata con l'atto di appello di respingere le domande tutte.
La censura è infondata. Come è noto l'esposizione di motivi specifici di impugnazione, richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. unitamente a quella sommaria dei fatti, serve ad individuare l'ambito oggettivo del relativo giudizio ed essendo l'effetto evolutivo dell'appello contenuto nei limiti dei motivi di impugnazione, non può il giudice di appello, come hanno sottolineato i ricorrenti, estendere il proprio esame a parti della decisione di primo grado che, pur genericamente investite dalla totale impugnazione della sentenza, non siano state specificamente censurate. Ma a tale proposito la giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di precisare che si deve trattare di punti della sentenza che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi di impugnazione, e che perciò non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che prenda in esame questioni non specificamente proposte dall'appellante le quali, appaiono, tuttavia nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone un necessario antecedente logico e giuridico (Cass. 18 dicembre 1995 n. 12911). Nella specie il Tribunale dopo avere evidenziato che "la DO, nel contestare la sentenza di primo grado, in quanto ritenuta affetta da vizi logici e giuridici con riguardo alla statuizione sulla nullità dei licenziamenti intimati ai due appellati, (aveva) denunciato l'erroneità delle conseguenze che il RE (aveva) tratto da tale statuizione, relative ai criteri di determinazione del risarcimento del danno", ha affermato che questione principale di quel giudizio di impugnazione era se i licenziamenti intimati ai due lavoratori dovessero essere ritenuti nulli ovvero ingiustificati. Ed a tale affermazione il Tribunale è pervenuto, dopo avere preso in considerazione anche le deduzioni svolte dagli appellati in ordine alla genericità della contestazioni relative alla illegittimità dei licenziamenti ed alla conseguenza da essi tratta circa la formazione del giudicato sul punto.
Implicitamente perciò il giudice del gravame ha disatteso la eccepita inammissibilità dell'impugnazione per genericità delle censure, ponendo esattamente in luce la rilevanza degli effetti, a seconda che i licenziamenti di cui si discute fossero stati considerati nulli o ingiustificati. Una volta escluso, come è incontroverso in atti, il regime di stabilità reale, soltanto nella ipotesi di licenziamento nullo, il rapporto di lavoro perdura ed il lavoratore ha diritto all'intero trattamento economico fino al ripristino della funzionalità del rapporto.
Il rapporto di consequenzialità tra effetti del licenziamento ed il suo regime sanzionatorio vale a rigettare le doglianze formulate dai ricorrenti in ordine alla conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata, con l'escludere che la DO avesse prestato acquiescenza alla statuizione della sentenza di primo grado relativa alla nullità dei licenziamenti, in quanto la medesima società con l'impugnazione proposta aveva inteso, "per economia degli strumenti di difesa", "focalizzare l'attenzione sul problema della determinazione del risarcimento nell'ipotesi - contestata - di illegittimità dei licenziamenti".
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'accordo 5 maggio 1965, dell'accordo 20 dicembre 1950 recepito in legge con il DPR 14 luglio 1960 n. 1019 art. 4, degli artt. 1418, 1325, 1362-1371 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Deducono la nullità del licenziamento in quanto intimato senza rispettare le procedure previste nei citati accordi, l'uno richiamato espressamente dall'art. 5 del ccnl applicato e l'altro recepito in legge;
che la procedura richiamata dalla contrattazione collettiva era stata stabilita dalle parti come forma "ad substantiam", quindi a pena di nullità; la insufficienza della argomentazione svolta dal Tribunale per ritenere, dati i vizi della procedura sindacale, il licenziamento collettivo intimato come individuale plurimo, essendosi il giudice del gravame limitato a richiamare genericamente la giurisprudenza sul punto.
Neppure questa censura può trovare accoglimento in relazione ai tre profili nei quali si articola.
Riguardo al primo profilo, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che i licenziamenti collettivi intimati senza rispettare le procedure previste dai citati accordi interconfederali debbano essere valutati come individuali plurimi. Infatti la costante giurisprudenza di questa Corte, con riferimento al sistema normativo anteriore alla legge 23 luglio 1991 n. 223 (qui non applicabile ratione temporis), ha affermato che in mancanza dell'elemento formale del requisito del rispetto delle procedure sindacali, i licenziamenti collettivi si dovevano ritenere "convertiti" in una pluralità di licenziamenti individuali e che quindi era onere del datore di lavoro giustificare il recesso ai sensi dell'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604, con la dimostrazione dell'impossibilità di un diverso impiego nell'ambito aziendale dei lavoratori licenziati (v. fra le tante Cass. 29 maggio 1998 n. 5359, Cass. 5 aprile 1996 n. 3182, Cass. 13 aprile 1995 n. 4224, Cass. 28 novembre 1992 n. 12746). Relativamente al secondo profilo, relativo all'omessa valutazione della clausola contrattuale con la quale la richiamata procedura era stata richiesta "ad substantiam", e quindi a pena di nullità, va osservato che i ricorrenti non hanno adempiuto all'onere cui erano tenuti, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di riportare integralmente la clausola ai fini di consentire alla Corte di valutare la decisività della censura. Circa il difetto di motivazione che i ricorrenti addebitano alla sentenza impugnata per la affermata qualificazione del licenziamento come individuale plurimo anziché come collettivo, senza dubbio il giudice del merito ottempera all'obbligo di esporre le ragioni giuridiche della decisione adottata (art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), allorché riporti l'orientamento della giurisprudenza sulla questione decisa e discussa, aggiungendo, come appunto nella specie, di condividerlo e di volersi ad esso uniformare (Cass. 5 giugno 1992 n. 6919). Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge n. 300 del 1970, degli artt. 1324, 1325, 1362 e 1371 cod. civ. in relazione all'art. 24 ccnl e dell'accordo interconfederale 18 ottobre 1950 recepito in legge con il DPR 14 luglio 1960 n. 1011, nonché omessa e insufficiente motivazione, deducono la nullità del licenziamento sia perché la procedura di contestazione di cui all'art. 24 ccnl deve essere considerata come forma "ad substantiam" sia per la violazione dell'art. 7 legge n. 300 del 1970. Criticano la sentenza impugnata per non avere motivato in modo adeguato - non essendo tale, ad avviso di essi ricorrenti, il richiamo di una massima della Corte di Cassazione - le ragioni della scelta dell'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui il licenziamento adottato senza che siano rispettate le prescrizioni del citato art. 7 citato sarebbe soltanto ingiustificato. Quanto al licenziamento per scarso rendimento intimato al SA la nullità deriverebbe dalla mancanza dell'ammonizione scritta, prevista dal DPR 14 luglio 1960 n.1011. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Riguardo alla omessa valutazione della clausola di cui all'art. 24 del ccnl da applicare, tale clausola non è stata riportata dai ricorrenti in ricorso e si devono qui richiamare le considerazioni svolte nell'esame del precedente motivo per l'analoga questione in esso dedotta.
Correttamente poi il giudice del merito ha escluso che la violazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 comportasse nella specie la nullità del recesso, essendo invece soltanto ingiustificato e dovendo per le conseguenze derivanti dal licenziamento disciplinare intimato senza l'osservanza di quelle garanzie procedimentali riferirsi, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. oltre a Cass. sez. unite 18 maggio 1994 n. 4844 citata nella sentenza impugnata, Cass. 17 gennaio 1998 n. 389, Cass.7 marzo 1996 n. 1793), al tipo di tutela (reale, obbligatoria, o consistente nel mero diritto alle indennità stabilite contrattualmente o per legge) spettante al lavoratore in ipotesi di recesso datoriale ingiustificato.
Ed anche qui si deve rilevare che il giudice del merito, affermando di condividere in ordine alla questione sottoposta al suo esame l'indirizzo giurisprudenziale riportato in sentenza, ha assolto all'obbligo della motivazione.
Quanto alla censura di nullità del licenziamento del SA dedotta sotto il profilo della mancanza di ammonizione scritta prevista dal DPR 14 luglio 1960 n. 1011, è sufficiente osservare che in tema di licenziamenti individuali le norme stabilite dall'art. 11 dell'accordo interconfederale 18 ottobre 1950, reso efficace "erga omnes" con il DPR ora citato, che prevede in caso di scarso rendimento del lavoratore il procedimento di ammonizione da parte del datore di lavoro ed anche l'intervento della commissione interna, devono ritenersi sostituite dalla nuova disciplina dettata in materia, con norme imperative, dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 (Cass. 5 maggio 1992 n. 5331). Con il quarto motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., si dolgono che il Tribunale non abbia pronunciato sulla nullità del recesso da loro dedotto come discriminatorio. Tanto essi avevano richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio e assumono che non vi era necessità di riproporre l'asserito profilo di nullità, una volta che essi erano risultati vittoriosi nel primo grado del giudizio. Sostengono che la volontà di provocare il riesame del suddetto profilo di nullità era implicita nella conclusione formulata di "rigetto degli appelli" ed emergeva dal contesto della memoria difensiva.
Il motivo è infondato. Per la riproposizione delle domande subordinate e delle eccezioni non accolte in primo grado, che la parte vittoriosa deve, per il disposto dell'art. 346 cod. proc. civ., richiedere in modo espresso al fine di evitare la decadenza prevista dalla stessa norma, è necessario, osserva La Corte, che la volontà in tal senso sia manifestata in modo non equivoco con la specifica indicazione delle questioni non esaminate e che si intende sottoporre al giudice dell'appello (Cass. 25 luglio 1994 n. 6903, Cass. 8 ottobre 1992 n. 10975, Cass. 16 dicembre 1988 n. 6850), e che perciò non è sufficiente, per ritenere adempiuto l'onere di cui innanzi, la generica conclusione formulata dall'appellato di rigetto del gravame proposto dall'avversario.
Il ricorso va dunque rigettato.
Ricorrono giusti motivi, anche in considerazione del diverso esito dei due precedenti giudizi di merito, per compensare le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 1999